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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2260/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._1
Delle Ginestre, n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Osvaldo Mossini, C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Mariano Comense (CO), Via XX settembre n. 54/E (indirizzo PEC: Email_1
-attore-
E
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 assistita dall'avv. Alessandro Fontana (C.F. e P. I. ) del Foro di Como, ed C.F._4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Como (CO), viale Cesare Battisti n. 1 (fax 0313109559, indirizzo PEC: Email_2
-convenuta-
sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, (P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Fumagalli (C.F.: ) C.F._5 del foro di Como, presso lo studio del quale in Como, piazza Volta n. 28 è elettivamente domiciliata (PEC:
fax 031/269046) Email_3
-convenuta e terza chiamata-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
“In via principale e nel merito:
i) accertata la responsabilità della causazione del sinistro in capo alla signora condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Controparte_3 CP_1
nata ad [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
), in via solidale, a risarcire a parte attrice le somme determinate sulla base della CTU C.F._3 medico legale svolta in corso del giudizio e dei criteri orientativi e tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica:
- 164 giorni di malattia traumatica (di cui 53 giorni per inabilità biologica temporanea totale per ricovero ospedaliero, 31 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%;)
- 20% di danno biologico al quale si chiede di applicare la personalizzazione massima;
- 15% a titolo di danno alla specifica capacità lavorativa;
- Euro 3.327,00 per spese mediche;
- oltre la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia. ii) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Pt_1 poiché infondata in fatto e in diritto. iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , trattandosi di danni per cui opera l'indennizzo diretto, Controparte_1 Pt_1 condannare al pagamento degli importi accertati in favore della propria Controparte_3 assicurata. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale: premesse le opportune declaratorie, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di
nella causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare integralmente Parte_1 tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi citati in atti;
- dare atto del versamento dell'importo di Euro 44.524,00 effettuato da in Controparte_3 favore del sig. ; Parte_1
in estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accertata e dichiarata responsabilità concorsuale di e di nella graduazione di colpa che verrà ritenuta di giustizia, Parte_1 Controparte_1 nella causazione del sinistro de quo, si chiede una riduzione conseguenziale della domanda attorea che sarà ritenuta equa e giusta anche in considerazione dell'acconto già versato da all'attore di Controparte_4 Euro 44.524,00.=in favore di;
Parte_1
2 - In ogni caso quanto alla domanda attorea –chiamata in garanzia e manleva di NT
: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea,
[...] dichiarare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne Controparte_3 e manlevare la sig.ra da qualsiasi pregiudizio di carattere economico che dovesse alla Controparte_1 stessa derivare dal presente procedimento e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia a titolo di risarcimento (anche parziale) del danno eventualmente riconosciuto a parte attrice e alla rifusione delle spese di lite e di consulenza e di ogni altra voce di spesa occorrenda, sia in relazione alle spese sostenute dalla sig.ra er difendersi nel presente procedimento;
CP_1
- in via riconvenzionale principale: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. e di Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui è causa, ed accertata e dichiarata la fondatezza della domanda di parte convenuta, condannare il sig. e in persona del proprio legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante protempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore della sig.ra di tutti i Controparte_1 danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla medesima nel sinistro di cui in narrativa, indicati sin d'ora nella somma di € 13.514,09.= (tredicimilacinquecentoquattordici/08) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita e comunque da contenere nei limiti di valore di cui alla lettera c) (da Euro. 5.200,00.= ed Euro 26.000,00.=) dello scaglione di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni. In ogni caso con liquidazione degli interessi legali dal giorno del fatto all'effettivo pagamento , oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat.
In via riconvenzionale subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro de quo, ed accertata e dichiarata la fondatezza della domanda di condannare ed in persona Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 del proprio Legale Rappresentante pro tempore, sulla base della graduazione di colpa che verrà ritenuta di giustizia, in solido tra loro, al pagamento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_1 nessuno escluso, patiti e patiendi dalla medesima nel sinistro per cui è causa, indicati sin d'ora nella somma di € 13.514,09.= (tredicimilacinquecentoquattordici/08) o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita e comunque da contenere nei limiti di valore di cui alla lettera c) (da Euro. 5.200,00.= ed Euro 26.000,00.=) dello scaglione di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni, in ogni caso con liquidazione degli interessi legali dal giorno del fatto all'effettivo pagamento , oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat.
In via istruttoria: Si richiama qui integralmente quanto indicato nella propria comparsa di costituzione e risposta del 23.09.2021 e nel proprio atto di citazione di terzo del 6.10.2021, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese di lite gravati di oneri di legge.”
per parte terza chiamata Controparte_3
“Conclusioni:
In relazione alle domande formulate nell'interesse di : Parte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertate le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, dato atto del versamento dell'importo di € 44.524,00 già effettuato da in favore del signor , rigettarsi integralmente le domande Controparte_3 Parte_1 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
3 *** *** ***
In relazione alle domande formulate nell'interesse da Controparte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertate le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, limitare la pretesa risarcitoria della convenuta nella Controparte_1 misura che dovesse risultare eventualmente dovuta ad istruttoria esperita.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 31.5.2021 evocava in giudizio Parte_1
e , compagnia assicurativa di quest'ultima, per sentirli Controparte_1 Controparte_3 condannare, in solido, a risarcire a parte attrice la somma complessiva di € 208.557,82 (di cui € 124.497,92, a titolo di danno biologico;
€ 80.920,00 a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica;
€ 3.157,90, a titolo di refusione delle spese mediche sostenute), oltre la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della dott.ssa in relazione al sinistro CP_1 verificatosi il 26 gennaio 2020 alle ore 11:15 circa, in Cantù (CO), all'incrocio tra via XXIV Maggio e via Negroni.
Deduceva, in ordine all'incidente, di essere stato violentemente investito dall'autovettura Peugeot 2008 targata FB013PR, condotta e di proprietà di immessasi nell'incrocio, proveniente da destra e senza CP_1 rispettare il segnale di stop, allorchè, alla guida del proprio motociclo Ducati Monster, targato EL53851, impegnava il suddetto incrocio, in direzione di via IV Novembre.
Si costituiva tempestivamente il 5.10.2021 con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in CP_1 garanzia nei confronti della convenuta e con domanda riconvenzionale chiedendo Controparte_3 in via principale il rigetto della domanda attorea, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Pt_1 nella verificazione del sinistro, in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità concorsuale, la riduzione della domanda attorea nella congrua misura;
in ogni caso, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedendo di essere tenuta indenne e manlevata dalla propria compagnia assicurativa,
in forza di polizza RC auto;
e da ulitmo con proposizione di domanda riconvenzionale nei confronti di CP_3
e di in relazione a quest'ultima ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni e Pt_1 CP_3 dunque dell'operatività dell'indennizzo diretto) al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa subiti, e quantificati nell'importo complessivo di € 13.514,09 (di cui € 9.480,60 per il danno auto ed € 4.033,48 per le asserite lesioni subite).
Si costituiva il 26.10.2021 in relazione alla difesa di , contestando la ricostruzione del sinistro e CP_3 Pt_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate, tanto nell'an quanto nel quantum.
Con successiva comparsa del 13.1.2022 si costituiva, in qualità di terza chiamata, per contrastare le pretese avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta in forza della procedura di risarcimento diretto di cui CP_1 all'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. richiamava i rilievi già mossi alla condotta di , CP_3 Pt_1 rimettendosi in ogni caso al compimento dell'istruttoria per l'accertamento delle responsabilità e delle conseguenti percentuali di concorso ascrivibili a entrambi i conducenti e proprietari dei veicoli coninvolti, con
4 le collegate conseguenze in termini di obblighi risarcitori;
ed in ogni caso, contestando, nel quantum, le voci risarcitorie richieste da CP_1
All'esito della prima udienza, cartolare, del 4.5.2022, il (precedente) G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183,
VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. ed alla successiva udienza del 11 gennaio 2023 rigettava le richieste di prova orale e quella, richiesta dalle convenute ed avversata dall'attrice, di CTU cinematica, disponendo invece ctu medico- legale sulla persona dell'attore, con nomina quale consulente del dott. sostituito per Persona_1 incompatibilità dal dott. il 13.2.2023, il cui giuramento avveniva all'udienza cartolare del 26 aprile Persona_2
2023, tenuta dal sottoscritto giudicante, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.11.2023, con ordinanza del 3.1.2024 il sottoscritto Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito della consulenza medica a firma dott. , ritenuto modificare parzialmente ex art. Per_2
177 cpc l'ordinanza del 11.1.2023 del precedente G.I., decideva di dare ingresso ad un'istruttoria maggiormente completa:
- da una parte ammettendo, parzialmente, la prova orale formulata dalle parti convenuta, e precisamente, limitatamente ai capp. 11,12,13,14,15,16,17 della seconda memoria ex art.183 co.VI cpc di e limitatamente ai cap. 2,3,4,5 della seconda memoria ex art.183 co.VI cpc di con CP_1 CP_3 massimo due testi per parte (fra , da entrambe le parti indicati). ; Tes_1 Tes_2 Per_3
- dall'altra disponendo ctu cinematica e formulando al ctu Ing. composito quesito, come segue: Per_4
“Accerti il ctu (all'uopo autorizzato anche a richiedre al Corpo di Polizia Locale di Cantù la produzione del rapporto di incidente stradale a colori e completo di tutti gli allegati fotografici), esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, espletati i necessari sopralluoghi, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici ove ritenuto strettamente opportuno:
“1. ricostruisca il ctu lo stato dei luoghi e, in particolare:
a) specifichi l'angolo di visuale su via XX Maggio (dalla parte di provenienza del centauro) per un veicolo che si posizioni sulla linea di stop (ove posta nella medesima posizione di quella presente al momento dei fatti di causa), specifichi, in particolare a partire da quale altezza (rispetto all'incrocio con via Alciato) un motociclista in sella al proprio motociclo sia visibile applicando un grado di vista e diligenza medie;
b) indichi la distanza dell'incrocio del sinistro dall'incrocio tra via XXIV Maggio e Via Alciato, punto quest'ultimo in cui l'attore dichiara e afferma di aver arrestato la marcia;
c) se il sole, all'orario di verificazione del sinistro, dovesse risultare fastidioso per sguardi rivolti nella direzione di provenienza della moto;
2. precisi la velocità dell'andatura del centauro al momento dell'urto nonché negli attimi immediatamente Pt_1 precedenti;
o, ove ciò non sia possibile, in range ragionevole di velocità minima e massima;
3. specifichi se la velocità tenuta dal centauro, per come calcolata al punto che precede, abbia richiesto una significativa accelerazione alla moto, ipotizzando la ripartenza da zero all'incrocio con via Alciato;
4. indichi il limite di velocità previsto in quel tratto di strada;
5. specifichi se, a prescindere dal limite vigente, particolari conformazioni dei luoghi ed in particolare della via
XXIV Maggio (passaggio della via XXIV maggio a due sensi di percorrenza –da senso unico- subito dopo l'incrocio con via Negroni, presenza di segnale di pericolo nella direzione di percorrenza del centauro, sulla destra, immediatamente prima dell'incrocio, ridotta larghezza carrabile della strada in ragione della presenza di stalli di sosta su entrambi i lati, frequenza di potenziali interruzioni all'andatura su via XXIV maggio -stop con attraversamento pedonale, ulteriore attraversamento pedonale, attraversamento ulteriore subito dopo l'incrocio con via Negroni-, presenza di case ai lati della carreggiata) dovessero indurre nel centauro particolare prudenza nel percorrere la stessa, ulteriormente moderando la velocità;
5
6. precisi se l'impatto si sarebbe comunque ragionevolmente verificato o meno, o eventualmente in forma più lieve, ove il centauro non avesse rispettato il limite di velocità di cui al punto (4) o quello (eventualmente) prudenzialmente resosi opportuno di cui al punto (5);
7. precisi se, e in che misura, la rappresentata presenza di sole radente alle spalle del centauro (e quindi frontalmente per la conducente della Peugeot convenuta nel momento del controllo sulla viabilità alla propria sinistra), abbia limitato o impedito alla conducente dell'auto di avere effettiva visuale sulla via XXIV maggio;
8. indichi quanto tempo prima dell'impatto la conducente dell'auto, alla stregua delle condizioni e dello stato dei luoghi, avrebbe potuto vedere il centauro, (I) tanto nell'ipotesi di andatura di quest'ultimo superiore di almeno 10 km/H al limite;
(II) tanto nell'ipotesi di rispetto del limite di velocità di 50 km/H, (III) quanto nell'ipotesi di andatura al limite ritenuto dal professionista congruo alla luce delle valutazioni di cui ai punti precedenti;
tenti la conciliazione fra le parti;”
Alla successiva udienza del 8 maggio 2024 il G.I., esaminata la ctu cinematica depositata il 28.4.2024 dall'Ing.
e le osservazioni alla stessa svolte, dava inizio alla prova orale, provvedendo all'escussione dei testi Per_4
e , all'esito, fissando nuova udienza per escutere il teste non comparso, e, Testimone_3 Tes_4 Tes_2 in accoglimento dell'eccezione attorea, espungendo le risposte fornite dal teste ai capitoli 11,12,13, Per_3
16 e 17 della seconda memoria er superamento del numero dei testi ammessi (citati . CP_1 Tes_2 Tes_1
All'udienza del 26.6.2024 veniva pertanto escusso l'ultimo teste, , e all'esito, terminata Testimone_5
l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, e stante le richieste di tutte e tre le parti di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni, il sottoscritto G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni al 11 novembre 2024 ex art. 127 ter cpc.
In tale data, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e tre le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e memorie di replica. Con comparsa conclusionale parte convenuta CP_1 chiedeva la rimessione in istruttoria del fascicolo per sottoporre a chiarimenti la ctu medica a firma dott.
, richiesta che merita di essere rigettata non essendo stata sottoposta in sede di esame ctu, alla prima Per_2 udienza successiva al deposito dell'elaborato (vds note udienza cartolare del 22.11.2023) e non essendo intervenute, né dedotte, successive circostanze sopravvenute.
II. Sussiste la competenza per materia, valore, e territoriale –peraltro incontestata- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, quanto a nella sua CP_3 duplice veste tanto di parte convenuta, in relazione alla domanda di , che di terza chiamata, rispetto alla Pt_1 domanda di manleva di CP_1
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita (doc.8), condizione di procedibilità della domanda.
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e loro tempestiva costituzione.
Irrilevante, nell'economia del giudizio, la pronuncia di tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc –rilevata dalle controparti ma omessa dal precedente G.I. all'udienza del 11.1.2023- stante la mancata ammissione delle richieste istruttorie in essa svolte.
III. Principiando dall'an della domanda attorea, il complessivo compendio probatorio nella disponibilità del giudicante porta alle seguenti conclusioni.
6 III.I - E' anzitutto pacifico che il motociclo condotto da sulla via XXIV Maggio avesse diritto di precedenza Pt_1 rispetto ai veicoli provenienti da via Negroni, e dunque rispetto alla Peugeot 2008 guidata da CP_1
Altrettanto indiscusso, poiché peraltro riscontrabile visivamente dalle fotografie allegate in atti, il punto di impatto della Peugeot con il motociclo, ovvero la parte anteriore della portiera anteriore sinistra dell'auto.
III.II - A fronte di tali elementi pacifici, gli altri non sono risultati egualmente certi, nemmeno a seguito dell'assunzione della prova orale e del compimento di ctu cinematica;
e ciò nonostante siano aspetti cruciali relativamente alla ricostruzione del sinistro ed all'attribuzione delle responsabilità: si tratta, anzitutto, del comportamento tenuto da allo stop, se si sia fermata o meno, e della velocità tenuta dalla moto di CP_1
al momento dell'impatto. Pt_1
Quanto al comportamento posto in essere da la prova testimoniale non ha consentito di concludere CP_1 con certezza se la stessa si sia fermata o meno allo stop, quel che è stato accertato è che ha impegnato l'incrocio andando ad una andatura lenta (vds testimonianza [la macchina] “Credo che fosse in leggero Tes_2 movimento” (verbale ud 26.6.2024 pag.2), tanto da far pensare al teste che seguiva l'auto di nella Tes_1 CP_1 stessa direzione, di un paio di veicoli, non appena verificatosi il sinistro che “ non avesse visto la moto CP_1 perché sennò non sarebbe ripartita così lentamente, ma rapidamente per anticipare l'arrivo del veicolo”; e che ha intrapreso la manovra di immissione nell'intersezione tra via Negroni e via XXIV Maggio senza dare la precedenza, pur in presenza del segnale di fermarsi e dare precedenza (STOP).
Costituisce circostanza irrisolta anche all'esito dell'istruttoria, tuttavia, se al momento dell'immissione nell'incrocio abbia omesso di dare la precedenza ad un veicolo –il motociclo di che avrebbe CP_1 Pt_1 potuto e dovuto vedere, o se la precedenza non sia stata concessa per la semplice ragione che non era visibile alcun veicolo cui darla (pertanto senza alcuna violazione della disposizione di cui all'art 145 comma 5 del
Codice della Strada –rispetto cui le era stata elevata contravvenzione dalla Polizia Locale, poi annullata.
La risoluzione a tale cruciale questione dipende da quella, strettamente connessa, relativa alla velocità tenuta dall'attore alla guida del suo CP_6
III.III - Risulta assai probabile (dunque in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza, id est
“più probabile che non”) che stesse andando ad una velocità superiore al limite di velocità previsto sulla Pt_1 via XXIV maggio, pari a 50 km/h.
Divergono le interpretazioni sulla velocità effettiva mantenuta, secondo il ctu Ing. (pag.45 ctu) “circa 56- Per_4
62 km/h (probabile 60-65 Km/h indicati tenuto conto delle tolleranze dei contachilometri)”, sulla base delle considerazioni tecniche spese alle pagg.35 e ss.; secondo le dichiarazioni del teste rilasciate per iscritto Tes_2 alla polizia Locale e sostanzialmente confermate in udienza, la velocità era “sostenuta” e la moto era “in evidente accelerazione”.
l'unico testimone oculare del sinistro, indifferente rispetto alle parti, si trovava a piedi sulla via XXIV Tes_2
Maggio a metà tra l'intersezione con via Negroni e la precedente, con via Alciato (distanti circa 100 metri, vds ctu pag.5), era rivolto con il viso nella stessa direzione di percorrenza di , allorché, sentendo “da Per_4 Pt_1 dietro una moto che sgasava”, dopo essere ripartita “da uno stop. A velocità sostenuta” (vds pag.2 verbale udienza 26/06/2024), essendo peraltro un giovane (35 anni all'epoca dei fatti) “appassionato” di moto,
“conoscitore” e possessore di moto di simile cilindrata della di SA (ibidem), incuriosito, si CP_6 girava per osservare la moto, seguendola con lo sguardo mentre passava davanti a lui e, rivoltandosi, mentre
7 andava ad impegnare l'incrocio, ove vi era già un auto, sulla quale la moto impattava (“ho visto l'auto già nell'incrocio e la moto arrivare mi sono messo le mani in testa istintivamente per la preoccupazione, ho pensato
“adesso si prendono, la moto prende la macchina”).
La testimonianza di rileva, anzitutto, in quanto corrobora le risultanze peritali che indicano l'avvenuto Tes_2 superamento del limite di velocità da parte di;
secondariamente poiché porterebbe a concludere per una Pt_1 velocità superiore rispetto ai 6-12 km/h oltre il limite indicati dal ctu , avendo dato atto di una Per_4 accelerazione notevole, con allungo, quantomeno, della prima marcia (“Vero che il signor alla guida del Pt_1 proprio motociclo in ripartenza dallo stop di via XXIV Maggio ha inserito in rapida sequenza le marce allungando e tirando sia la prima che la seconda marcia? a.d.r. confermo, la prima senz'altro, la seconda penso che l'abbia messa nel breve e poi abbia preso la macchina”, vds pag.3) che può raggiungere anche i 100 km/h
(vds ibidem).
III.IV - Ed in terzo luogo poiché offre un significativo rilievo sulla prospettiva del centauro.
Per due volte (vds pag.2 e 3 verbale del 26.6.2024) afferma che dopo aver visto, da girato, la moto Tes_2 passare davanti a sé, rigirandosi nella propria direzione per seguire la moto l'ha osservata impattare contro un'auto che egli aveva visto in quel momento già impegnare l'incrocio (“Ripeto che quando mi sono rigirato e ho visto la moto arrivare all'incrocio ma la macchina era già nell'incrocio”).
Ebbene, incrociando quest'ultima dichiarazione con i rilievi compiuti dal ctu (pagg.5-6) in ordine alla all'estensione della visibilità da parte di colui che da via XXIV Maggio guarda verso l'incrocio (come, reciprocamente, per chi all'incrocio si trova e guarda verso via XXIV Maggio), pari ad almeno 39 metri, ma che
“potrebbe essere anche compresa tra 50 e quasi 90 metri visto che lungo la via XXIV non ci sono ostacoli e la posizione degli stalli di parcheggio è ottimale”, considerato che il veicolo di si era immesso in lento CP_1 movimento, può giungersi a concludere che avrebbe potuto scorgere anticipatamente e Pt_1 CP_1 moderare la velocità
Certamente, potrebbe dirsi, anche all'opposto, avrebbe potuto e dovuto fare lo stesso, ma il CP_1 rimprovero per il comportamento omesso non può avere la stessa valenza in quanto la velocità di è CP_1 verosimilmente stata accertata “nell'ordine dei 10-12 Km/h” (pag.35 ctu), compatibile con i frutti della prova orale (vds § III.II: dichiarazioni e;
e dunque mentre è altamente probabile che avesse Tes_1 Tes_2 Pt_1 potuto vedere aver impegnato l'incrocio, stante la velocità di questa, non può dirsi con altrettanta CP_1 probabilità il contrario, perché dalla velocità del centauro dipende il calcolo del momento in cui per la prima volta sia apparso nel campo visuale dell'auto.
Non può pertanto escludersi, né può ritenersi più probabile della condotta alternativa, che abbia CP_1 affrontato il sinistro correttamente fermandosi allo stop, e poi sia ripartita, lentamente stante la pericolosità dell'incrocio, senza poter vedere il centauro al momento dell'inizio della manovra di immissione, stante la distanza dello stesso in quel momento, rapidamente colmata alla luce della velocità tenuta.
III.V - Tale ricostruzione, seppur neppure esaminata dal ctu, non può non essere vagliata e tenuta in considerazione, dovendosi di necessità rapportare:
- il comportamento prudente di (quantomeno) nella seconda parte della sua manovra di CP_1 immissione, lenta –ed inspiegabile se non dando credito alla dichiarazione della stessa resa alla Polizia
Locale (“giunta all'intersezione […] mi fermavo allo STOP, guardavo sia a destra che a sinistra, e visto che non arrivava nessuno, riprendevo lentamente la marcia”)- ed alla considerazione richiamata dal teste “ricordo di aver pensato, al momento del sinistro, che la sig.ra non avesse visto la Tes_1 CP_1
8 moto perché se no non sarebbe ripartita così lentamente, ma rapidamente per anticipare l'arrivo del veicolo”
- con quello di che, indubitabilmente, andava a velocità sostenuta, in accelerazione evidente – Pt_1 come riscontrato dalle dichiarazioni rese alla Polizia Locale da (invero anche Testimone_3 confermate all'udienza del 8.5.2024 ma la cui testimonianza è risultata inutilizzabile, vds pag.4 udienza) su un tratto stradale con presenza di incroci e passaggi pedonali (due, vds ctu) oltre che stalli per auto;
- alle circostanze fattuali, trattandosi di contesto di particolare pericolo, essendo (vds teste pag.4) Tes_1 un “incrocio pericoloso da qualsiasi parte si provenga. C'è da fare molta attenzione da entrambe le parti”.
Da rilevarsi, inoltre la presenza, oltre a ben due passaggi pedonali in pochi metri, di zebratura obliqua atta a vietare la sosta al fine di consentire la maggior visuale possibile da entrambi i punti di vista, e dunque anche da parte di chi proviene da via XXIV Maggio, nonché la presenza di uno “stabile alla sinistra dello stop” “non ad angolo perfettamente retto rispetto allo stop” (vds testimonianza Tes_1 pag.4) e dunque pregiudicante ulteriormente la visuale;
da ultimo non può sottacersi la circostanza che l'incrocio di causa si trova in pieno centro abitato del comune di Cantù.
Pertanto, sulla base degli elementi che precedono, e della non ininfluente conclusione relativa al mancato raggiungimento –nonostante le produzioni documentali delle parti e, soprattutto, della composita istruttoria compiuta e attività consulenziale disposta- di un riscontro plausibile relativamente al campo visuale nella disponibilità di al momento dell'immissione in incrocio, strettamente interdipendente dalla velocità CP_1 della moto, certa an, incerta quantum, deve concludersi per l'applicazione della presunzione di concorrente responsabilità, uguale, dei due veicoli nella verificazione del sinistro.
Si rileva come non osti a tale conclusione la circostanza che a ia stata elevata la contravvenzione per la CP_1 violazione di cui all'art. 145 CdS, mentre a nessuna, e dunque nemmeno quelle di cui all'art. 141 e 142 Pt_1
CdS, essendo l'intervenuto superamento di velocità stato adeguatamente dimostrato dal ctu ed, invero, neppure contestato dall'attore nelle osservazioni (vds osservazioni ctp all.1 ctu, ove è affermato che Per_5
“le velocità calcolate dal CTU sono coerenti con la dinamica dell'incidente e con l'entità dei danni”).
In ogni caso, incidentalmente, si dà atto di come la contravvenzione ex art. 145 c. 5 C.d.S. a sia stata CP_1 successivamente annullata con sentenza del Giudice di Pace di Como n 137/2021 RG (R.G. 653/2020), così come con sentenza n. 239/21 Giudice di Pace di Como (R.G. 2291/2020) è stata revocata la sanzione della sospensione della patente: le due pronunce, pur inopponibili nei confronti di , non parte di quei giudizi (in Pt_1 cui sono stati evocati, rispettivamente, e ), forniscono nondimeno ulteriori Controparte_7 Controparte_8 elementi indiziari nel senso della presenza di una responsabilità (almeno) concorrente di . Pt_1
Paritetica tuttavia, e non maggioritaria, non potendosi disattendere il dato ineludibile dell'operare della precedenza, rispetto cui veva l'obbligo e il diritto. CP_1 Pt_1
Egualmente, risulta invariante la circostanza che sia stata oggetto di procedimento penale in relazione CP_1 al sinistro de quo, non soltanto in ragione del principio di inefficacia diretta della sentenza di penale rispetto all'accertamento delle responsabilità in ambito civilistico, ma soprattutto tenuto conto dell'esito del giudizio di appello instaurato dall'odierna convenuta, esitato con sentenza n. 7912/23 (doc.25 di non doversi CP_1 procedere per improseguibilità, per mancato esercizio del diritto di querela dalla parte offesa.
9 Giova inoltre sottolineare come la tesi attorea non sia stata supportata da alcun teste, non richiesto (a prescindere dalla tardività del deposito della seconda memoria) e, d'altra parte, come non risultino d'ausilio nemmeno le dichiarazioni rilasciate da alla Polizia Locale (vds pag.3 relazione di incidente stradale), Pt_1 laddove dichiarava che “all'altezza dell'intersezione con Via Negroni mi trovavo improvvisamente davanti un'autovettura che mi ha tagliato la strada;
non ho fatto in tempo nemmeno a frenare che le sono andato addosso con la parte anteriore della moto”.
Dalle valutazioni che precedono, infatti, deve ritenersi poco probabile (nuovamente, quindi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza) che non abbia avuto modo di vedere tempestivamente Pt_1
l'autovettura di fare ingresso nell'incrocio, con un congruo anticipo stante il campo visuale libero e le CP_1 condizioni atmosferiche ottimali -visibilità buona, condizioni metereologiche sereno (vds. pag.1 relazione
Polizia Locale, raggi solari “non costituenti condizione pericolosa” vdfs pag.11 ctu)- e pertanto porre in essere un comportamento volto ad evitare l'impatto, a meno di non inferire un'andatura non di poco oltre il limite di velocità; la considerazione, come detto, non assume i caratteri della reciprocità in relazione alla posizione di
CP_1
D'altra parte, a valorizzare le dichiarazioni dell'attore, non può essere ignorata la circostanza che la dedotta, dallo stesso , impossibilità di frenare deve di essere dettata da una velocità che difficilmente appare Pt_1 essere contenuta nei limiti indicati dal ctu, poiché diversamente, stante il maggiore tempo di reazione a disposizione alla luce del rappresentato (dal ctu stesso) ampio campo di visibilità, questa possibilità non sarebbe stata preclusa all'attore.
Deve infine –nell'ambito delle prerogative del G.I., di peritus peritorum- privarsi di rilievo la conclusione del ctu secondo cui (pag.47) anche qualora l'andatura della moto fosse rimasta nei limiti di velocità (≤ 50 km/h) in ogni caso il sinistro si sarebbe verificato poiché “molto semplicemente l'auto al posto di essere colpita tra la ruota e la portiera anteriore sarebbe stata colpita tra la portiera posteriore e la ruota posteriore”. L'affermazione, da cui si dovrebbe inerire il nesso di causalità tra comportamento di d evento, e dunque la responsabilità CP_1 maggioritaria o esclusiva di lei, presta infatti il fianco a due vizi: da una parte l'assunzione ad assioma di variabili non dimostrate, quale la velocità della moto, o ipotetiche da parte dello stesso ctu, quale la distanza
“utile” di avvistamento, che ben potrebbe essere il doppio di quella minima indicata (per come precisato dallo stesso ctu a pag.6); dall'altra la mancata considerazione di una circostanza presente nelle dichiarazioni del teste
(vds relazione Polizia Locale), e ripresa dallo stesso ctu (vds pag. 28), relativa ad una possibile manovra Tes_2 della moto di scostamento a sinistro nel tentativo disperato di evitare l'auto; ci si limiti a riguardo a rilevare
(salvo refuso del ctu che, però, non è stato rilevato dai ctp, men che meno quello attoreo) che nell'ipotesi in cui effettivamente vi sia stato uno spostamento del centauro alla sua sinistra, e dunque il punto di impatto risenta di tale comportamento, ne discende che andrebbe retrocesso, rispetto alla fiancata dell'auto, il punto di impatto tra questa, astrattamente eliminando la virata a sinistra, e di conseguenza anche la ricostruzione compiuta dal ctu dell'ipotetico punto di impatto in ipotesi di rispetto del limite di velocità -dunque con ulteriore arretramento rispetto alla fiancata dell'auto-, con la conseguenza che non sarebbe per nulla certo e dimostrato che vi sarebbe stato un effettivo contatto della moto con l'auto, anche rispettando il limite di velocità, o piuttosto l'impatto sarebbe stato evitato sfilando la tergo rispetto alla Peugeot che avrebbe CP_6 nel frattempo completato la manovra..
IV. Per tutte le ragioni che precedono, stante l'assenza di elementi probatori a supporto di una diversa quantificazione delle responsabilità, deve trovare applicazione, poiché insuperata, la presunzione di cui all'art. 10 2054 co.II cc di eguale concorso alla verificazione del sinistro, e deve pertanto essere dichiarata la responsabilità, concorrente, paritaria, tanto di parte attrice quanto di parte convenuta ciascuna Pt_1 CP_1 nei limiti del 50%.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte granitica sul punto (da ultimo vds ex multis Cass.21024/2024) “in presenza di elementi di colpa a carico di uno dei conducenti che siano coinvolti in uno scontro di veicoli, è ancora necessario accertare se l'altro conducente ha osservato le norme sulla circolazione e di prudenza, applicandosi, in mancanza di prova contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall' art. 2054, comma 2, c.c.”
Tale imputazione delle responsabilità deve essere tenuta in considerazione, ai fini dell'accoglimento della domanda, incidendo direttamente rispetto al quantum dei danni accertandi.
V. In ordine alla quantificazione dei danni subiti da deve farsi riferimento alla consulenza tecnica medico- Pt_1 legale realizzata dal dott. , e depositata il 06/11/2023, rispetto alla quale si osserva non vi sono state Per_2 osservazioni, avendo i ctp concordato sulla obiettività clinica riscontrata.
V.I. - Con percorso motivazionale completo ed immune da vizi logici, il dott. ha accertato che i danni Per_2 riportati da a seguito dell'incidente (clinicamente accertati in “Ferita l.c. regione sotto-mentoniera; Pt_1 lesione cuspide linguale elemento dentario 36; frattura scomposta metaepifisaria distale radio sin.; frattura- lussazione della pelvi (Open Book B1); frattura ala sacrale sin.; trauma scrotale con secondario ematoma pelvico e scrotale”) risultano in rapporto eziologico con il sinistro come da idonea documentazione clinica e strumentale prodotta ed hanno determinato:
- un' inabilità biologica temporanea di complessivi giorni 164 di cui 53 al 100% (per ricovero ospedaliero), 31 al
75%, 40 al 50% e 40 al 25%, con preclusione, in questo periodo, di qualsiasi attività ludico-ricreativa, sportiva e lavorativa;
per complessivi € 12.218,75, senza riconoscimento di personalizzazione, in assenza di motivate ragioni addotte;
- un'invalidità psico-fisica nella misura del 20%, alla luce dei postumi residuati, consistenti fondamentalmente in modesto danno estetico al volto, in rilevanti limitazioni algo-disfunzionali a carico di polso ed emibacino sin;
per complessivi € 92.226, avendo a riferimento le Tabelle di Milano 2024 –non la TUN, entrata in vigore nel marzo 2025 ed essendo relativi ai sinistri verificatisi successivamente a tale data-, l'età dell'attore, di 23 anni al momento del sinistro, essendo nato il [...] e dunque con applicazione, quale punto danno “non patrimoniale” del valore di € 5.181,26, già comprensivo, rispetto al punto danno biologico, di incremento percentuale nella misura del 36% (ed in termini assoluti per € 24.41) per sofferenza, senza pertanto ulteriore personalizzazione (salvo quanto si dirà infra), giustificata dall'attore nell' “età, gravità del danno subito e oggettive limitazioni conseguenti” (vds. pag.10 conclusionale), già incluse negli incrementi riconosciuti, in mancanza di specifiche allegate peculiarità tali da aumentare i valori monetari medi già applicati (vds pag. 7 tabelle Milano, § 1, Danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute);
- una perdita della specifica capacità lavorativa nella misura del 15%, risultando ancora compatibile, ma menomata, atteso che l'attività di addetto vendite in negozio richiede da una parte il mantenimento prolungato e costante della postura eretta, dall'altra abilità nell'uso degli arti sup.
- spese sostenute, ed in rapporto causale con il sinistro dunque da rimborsare, per complessivi € 327,90 (di cui
€ 103,00.= per ortesi, € 42,90.= per farmaci, € 33,60.= per indagini radiologiche, € 36,00.= per cistoscopia, €
11 22,50.= per visita urologica, € 17,90.= per visita ortopedica, € 72,00.= per 20 sedute di FKT presso Ambulatorio
A.S.S.T. Lariana);
- prevedibili spese future pari a € 3.000,00, per rinnovi protesici odontoiatrici per 4 volte stante l'età dell'attore.
V.II - Con riferimento alla terza voce indicata, relativa alla perdita della specifica capacità lavorativa deve tuttavia concludersi per l'impossibilità di riconoscimento di un danno risarcibile.
V.II.A - Risulta infatti acclarata dal ctu l'esistenza di un danno da “cenestesi lavorativa” rispetto all'attività lavorativa dedotta;
ma il compimento stesso di attività lavorativa e l'effettiva contrazione del reddito percepito prima del sinistro risultano contestati da tempestivamente, già in comparsa di costituzione CP_1 CP_3
e risposta (vds rispettivamente pag.14 e pag.9).
Come da giurisprudenza, anche di legittimità, efficacemente richiamata da (Cass. n. 4930/2018) ai fini CP_3 del riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre venga fornita la prova dell'effettiva contrazione del reddito percepito prima del sinistro e che la riduzione sia causalmente connessa ad eventuali riduzioni della capacità specifica lavorativa. Ma parte attrice, che nella prima difesa successiva
(prima memoria ex art. 183 co.VI cpc) non prende posizione rispetto ai rilievi delle controparti, e che nei termini per le produzioni documentali nulla aggiunge al proprio ventaglio documentale -basato sul punto CP_ unicamente sul doc.9 ovvero comunicazione a dell'avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale degli
Esercenti attività commerciali, dal 13.2019, di , quale “coadiutore” “dell'impresa SA Parte_1
LO e FA snc.”-, non risulta soddisfare l'onere della prova su di sé gravante.
Non risulta infatti evidente la specifica attività dell'impresa (di cui non è allegata nemmeno visura camerale), e dunque l'ambito di attività dell'attore, men che meno la specifica posizione lavorativa assunta, la qualifica di coadiutore nulla lasciando presumere a riguardo, in assenza di produzioni documentali relative all'inquadramento lavorativo e alla percezione di redditi né ante nè post sinistro.
L'inquadramento dell'attore quale coadiutore familiare risulta in ogni caso stridere sia con la forma giuridica indicata, attesa l'incompatibilità tra l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. con la forma giuridica della
SA LO e FA snc, una società in nome collettivo, ed in ogni caso, nuovamente, con l'assenza di prova documentale idonea a dimostrare quanto dedotto, come invece avrebbe dovuto, ex art. 2697 cc, producendo (I) la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore in cui sia presente l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, ed in particolare, nel caso di specie, a o, Parte_1 quantomeno, gli effettivi emolumenti percepiti prima del sinistro nonché successivamente, ovvero (II) gli estratti conto bancari con l'attestazione dell'emolumento mensile percepito dall'impresa familiare.
Non solo, parte attrice non ha neppure dedotto, tantomeno provato, se al coadiutore sia stato assegnato Pt_1 dal titolare dell'impresa familiare una quota del reddito denunciato ai fini fiscali (in ogni caso non superiore al
49% ex articolo 5, commi IV e V TUIR) o se, diversamente, si sia avvalso del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero del regime forfetario.
In assenza di precipua prova, la voce di danno da capacità lavorativa specifica –rispetto cui non può trovare valido parametro il CCNL indicato dall'attore, Commercio Terziario, per difetto di prova tanto dell'attività dell'impresa quanto di quella dedotta dell'attore, magazziniere– non può trovare riconoscimento.
La mancata indicazione del reddito non consente di effettuare alcun calcolo utile a ristorare il danno asseritamente subito, e l'individuazione del reddito quale presupposto imprescindibile per il calcolo trova
12 pacifico conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte (“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223
c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”:
Cass.n. 16913 del 25/06/2019).
V.II.B - Né coglie nel segno la quantificazione del danno patrimoniale svolta da parte attrice, in via subordinata, sulla base del triplo della pensione sociale sul presupposto –rispetto cui viene richiamata giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4289/24)- che il danno da menomazione della specifica capacità lavorativa debba trovare riconoscimento anche nell'ipotesi di soggetto disoccupato, in applicazione del principio dell'integrità del risarcimento del danno di cui all'art. 1223 cod.civ.
Deve infatti a riguardo evidenziarsi –come correttamente rilevato da parte terza chiamata (vds CP_3 memoria di replica)- che il riferimento speso alla sentenza della Suprema Corte n. 4289/24 risulta fallace, poiché applicabile esclusivamente all'ipotesi di soggetto disoccupato e peraltro in particolari ipotesi di disoccupazione (“purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”), circostanza rimasta indimostrata nel caso di specie e dunque non sussumibile nella fattispecie astratta individuata dalla Suprema Corte.
V.II.C - In ogni caso, pur non potendosi risarcire la voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ciò non esclude la risarcibilità del danno, riqualificato sotto forma di perdita di capacità lavorativa generica.
Da una parte, infatti, la giurisprudenza, anche recentissima (Sez. 3 - , Ordinanza n. 7604 del 21/03/2025) ammette che “in tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica” (oltre a ribadire che non comprende anche “quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”).
Pertanto tra le domande formulate dall'attore può essere contemplata quella, riqualificata, di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica.
D'altronde sempre recente giurisprudenza (ex multis Cass. n. 35663 del 20/12/2023) non impedisce il risarcimento pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica anche a chi, al momento del sinistro, non svolgesse attività lavorativa, o la svolgesse senza tuttavia darne prova adeguata: “nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto”.
Ecco allora che tale voce di danno può essere valorizzata, e riconosciuta, sotto forma di personalizzazione del danno non patrimoniale, ma a condizione che sia conseguenza peculiare del danno e non “normale” (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) e dunque risarcibile
13 “adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”) (vds. Cass. : 35663/2023 e già Cass n. 17219/2014).
Tuttavia, per valutare se le conseguenze della menomazione siano “generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione” –e dunque non giustificanti alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale- o, “al contrario, non generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto” –e dunque giustificanti l' aumento del risarcimento di base del danno biologico- (vds.
.Cass.23469/ 2018, n. 28988/2019) occorre, nuovamente, avere a riguardo la specifica attività compiuta, per valutarne le peculiarità del caso concreto, profilo rispetto cui le prove profferte dall'attore (solo documentali, solo una) risultano irrimediabilmente carenti.
V.III - Alla luce delle risultanze cliniche compiute dal ctu, non avversate, il danno complessivo patito dall'attore risulta pari ad € 107.772,65, dato dalla sommatoria di € 12.218,75 a titolo di inabilità temporanea, € 92.226,00
a titolo di invalidità permanente, nulla a titolo di perdita della specifica capacità lavorativa, ed € 3.327,90 per spese mediche affrontate e future.
Ciò premesso, stante l'accertamento delle responsabilità per come supra individuato, deve pertanto individuarsi in in € 53.886,33, pari alla metà del complessivo danno accertato l'importo complessivo spettante a a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro verificatosi il 26 gennaio 2020. Pt_1
Da tale ultimo valore deve sottrarsi l'importo di € 44.524,00, pacificamente percepito da e trattenuto a Pt_1 titolo di acconto da come dallo stesso attore riconosciuto. CP_3
Pertanto l'importo spettante a , al netto di quello già corrisposto, risulta pari a € 9.362,32. Pt_1
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta;
essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario” (Cass. n. 4138 del 21/02/2018) pertanto deve essere attualizzato, con rivalutazione –a far data dal sinistro- e con riconoscimento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
Esso deve essere corrisposto da solidalmente tenuta con il responsabile civile, in forza della CP_3 domanda di manleva operata dall'assicurata e dell'operatività, non contestata, della polizza CP_1 assicurativa.
VI. Quanto infine alla domanda riconvenzionale svolta da e funzionale al riconoscimento dei danni CP_1 complessivamente subiti a seguito del sinistro, quantificati in complessivi € 13.514,09 -di cui € €. 2.301,13per invalidità permanente, € 1.246,35 per inabilità temporanea € 486,00 per spese mediche ed € 9.480.60 per valore commerciale auto ante-sinistro stante l'antieconomicità del risarcimento (comprensivo di € 280,60 per spese di rimozione–e rispetto cui è chiesta la condanna in solido nei riguardi di e, ai sensi dell'articolo Pt_1
149 del Codice delle Assicurazioni, procedura di Indennizzo diretto, si osserva quanto segue.
VI.I - Con riferimento ai danni patrimoniali, ovvero quelli riportati dall'auto, risulta congrua, poiché non contestate né da parte attrice in prima memoria ex art. 183 co.VI cpc né da in qualità di terza CP_3
14 chiamata nella relativa comparsa di costituzione, la stima compiuta da in ordine al minor valore tra CP_1 riparazione dell'auto (alternativa scelta) e valore dell'auto ante sinistro, quest'ultima pari a € 9.200,00, cui detrarre il valore del relitto (€ 900,00, come da chiosa in conclusionale di rispetto cui on ha CP_3 CP_1 preso posizione in memoria di replica). Considerato che non è stata oggetto di contestazione nemmeno la richiesta di rimborso spese sostenute per la rimozione, pari a € 280,60, deve trovare riconoscimento l'importo di € 8.580,60 (9.200 – 900 + 280.60), senza compimento di ctu.
Stante la responsabilità concorrente di nella misura del 50%, l'importo oggetto di riconoscimento CP_1 ammonta a complessivi € 4.290,30
VI.II - Quanto ai danni alla persona richiesti -non patrimoniali e da spese mediche- la domanda riconvenzionale in parte qua non può trovare accoglimento in ragione del corretto operare del principio dell'onere della prova.
A fronte, infatti, di contestazione, puntuale seppur sintetica, da parte di nella propria costituzione CP_5 avverso la chiamata in garanzia (pag.3), in ordine alla non riconoscibilità di tali importi per incompatibilità con le modalità del sinistro, per differenza di massa tra il motociclo e l'auto, e soprattutto, stante la tipologia di urto, laterale, verificatosi (in relazione al colpo di frusta), parte attrice in riconvenzionale non prende CP_1 posizione in prima memoria, ed in seconda si limita a formulare un capitolo di prova (il n.24) con il ctp medico legale di parte (dott. ) volto a fargli confermare le conclusioni svolte nell'elaborato peritale. Per_2
Alla luce di quanto precede, e della lettura compiuta della relazione del dott. , nel quale non sono Per_2 specificate le ragioni che portano a ravvisare un nesso causale tra le modalità del sinistro ed i danni riportati (si limita il ctp a pag. 3 a dimostrare il nesso affermando “in seguito ad incidente stradale subito in data 26.1.2020 la paziente riportò distorsione rachide cervicale;
contusione mano sinistra con abrasioni multiple”), deve escludersi la probabile riconducibilità del danno lamentato al rachide cervicale al sinistro.
Con riferimento invece alle lesioni riportate alla mano, in forza del principio di non contestazione si ritiene doversi riconoscere la relativa voce di risarcimento che, stante il valore contenuto, si ritiene risarcibile senza compimento di ctu, individuando in giorni 10 al 50% e in giorni 25 al 25%, con il riconoscimento pertanto di €
1.293,75 a titolo di inabilità temporanea e senza il riconoscimento di invalidità permanente.
Stante la responsabilità concorrente di nella misura del 50%, l'importo oggetto di riconoscimento per la CP_1 voce succitata è pari ad € 646,88.
VI.III - Pertanto, in conclusione, l'importo dovuto a in conseguenza del sinistro verificatosi il 24.1.2020 CP_1 ammonta a complessivi € 4.937,18 (4.290,30 +646,88). Tale somma deve essere attualizzata con rivalutazione ed interessi per le medesime motivazione addotte al § V.III in relazione al risarcimento riconosciuto a parte attrice.
Alla corresponsione del suddetto importo è tenuta in forza della procedura del c.d. indennizzo CP_3 diretto, che consente alla danneggiata convenuta di ricevere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria compagnia assicurativa.
VII. Le spese di lite trovano compensazione nei reciproci rapporti tra tutte le parti in causa, stante la soccombenza reciproca tanto di parte attrice quanto di parte convenuta in relazione alle domande CP_1 svolte –rispettivamente, in via diretta e in via riconvenzionale- accolte solo parzialmente, e nei rapporti con tenuto conto da una parte della percentuale di condanna risarcitoria subita rispetto a quella, CP_3 significativamente più elevata, domandate dalle altre parti, e dall'altra dalla condotta processuale tenuta, che
15 non ha contestato il fatto storico né l'operatività della polizza della propria assicurata richiedendo, pur CP_1 contestaulmente al rigetto delle domande altrui, “l'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa” (vds. conclusioni comparsa di costituzione e risposta pagg.10 in qualità di convenuta e pag. 4 di quella in qualità di terza chiamata in garanzia).
Con riferimento alle spese delle due consulenze tecniche esperite (imputate quella medico legale, pari a €
800,00 oltre oneri, provvisoriamente a carico di parte attrice, e quella cinematica per € 700,00 oltre oneri a carico dell'attore, e per € 700 oltre oneri in solido a carico delle due convenute, e complessivamente liquidata in € 2.280,00), si ritiene congruo imputare in via definitiva a carico di parte attrice, in ragione del principio della domanda, le spese di ctu medica, non ulteriormente liquidate rispetto all'importo individuato in acconto;
e quelle di ctu cinematica definitivamente in capo a tutte e tre le parti costituite nella misura di 1/3 ciascuno, in ragione dell'utilità rivestita dalla ctu cinematica, in linea astratta, per tutte e tre le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , e con la chiamata di quest'ultima da parte di ogni contraria
[...] Controparte_3 CP_1 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta la domanda principale di parte attrice . Pt_1
2. Rigetta la domanda principale di parte convenuta CP_1
3. In accoglimento, parziale, della domanda subordinata attorea e di quella subordinata di parte convenuta CP_1
Accerta la responsabilità concorsuale paritetica ex art. 2054 co.II c.c. di e Parte_1 CP_1 nella causazione del sinistro verificatosi il 26 gennaio 2020 in Cantù (CO).
[...]
Dà atto della già avvenuta corresponsione a , da parte di ante iudicium, dell'importo di Pt_1 CP_3
€ 44.524,00
Dà atto, in accoglimento della domanda di dell'operatività della manleva di verso CP_1 CP_3 quest'ultima, e per l'effetto:
Condanna alla corresponsione, in favore di , dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
9.362,32 (novemilatrecentosessantadue/32), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo (ulteriori ad € 44.524,00 già corrisposti e trattenuti dall'attore a titolo di acconto)
4. Rigetta la domanda riconvenzionale principale di parte convenuta CP_1
5. In accoglimento, parziale, della domanda riconvenzionale subordinata di e stante la supra CP_1 acclarata responsabilità concorsuale paritetica ex art. 2054 co.II c.c:
Condanna alla corresponsione, in favore di dell'importo Controparte_3 Controparte_1 di € 4.937,18 (quattromilanovecentotrentasette/18), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
16 Pone in via definitiva integralmente a carico di parte attrice il compenso del ctu dott. . Per_2
Pone in via definitiva il compenso del ctu Ing. a carico solidale delle tre parti costituite, in parti Per_4 uguali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 31 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
17
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._1
Delle Ginestre, n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Osvaldo Mossini, C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Mariano Comense (CO), Via XX settembre n. 54/E (indirizzo PEC: Email_1
-attore-
E
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 assistita dall'avv. Alessandro Fontana (C.F. e P. I. ) del Foro di Como, ed C.F._4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Como (CO), viale Cesare Battisti n. 1 (fax 0313109559, indirizzo PEC: Email_2
-convenuta-
sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, (P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Fumagalli (C.F.: ) C.F._5 del foro di Como, presso lo studio del quale in Como, piazza Volta n. 28 è elettivamente domiciliata (PEC:
fax 031/269046) Email_3
-convenuta e terza chiamata-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
“In via principale e nel merito:
i) accertata la responsabilità della causazione del sinistro in capo alla signora condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Controparte_3 CP_1
nata ad [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
), in via solidale, a risarcire a parte attrice le somme determinate sulla base della CTU C.F._3 medico legale svolta in corso del giudizio e dei criteri orientativi e tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica:
- 164 giorni di malattia traumatica (di cui 53 giorni per inabilità biologica temporanea totale per ricovero ospedaliero, 31 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%;)
- 20% di danno biologico al quale si chiede di applicare la personalizzazione massima;
- 15% a titolo di danno alla specifica capacità lavorativa;
- Euro 3.327,00 per spese mediche;
- oltre la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale ovvero le somme maggiori o minori ritenute di giustizia. ii) rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Pt_1 poiché infondata in fatto e in diritto. iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , trattandosi di danni per cui opera l'indennizzo diretto, Controparte_1 Pt_1 condannare al pagamento degli importi accertati in favore della propria Controparte_3 assicurata. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale: premesse le opportune declaratorie, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di
nella causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare integralmente Parte_1 tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi citati in atti;
- dare atto del versamento dell'importo di Euro 44.524,00 effettuato da in Controparte_3 favore del sig. ; Parte_1
in estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accertata e dichiarata responsabilità concorsuale di e di nella graduazione di colpa che verrà ritenuta di giustizia, Parte_1 Controparte_1 nella causazione del sinistro de quo, si chiede una riduzione conseguenziale della domanda attorea che sarà ritenuta equa e giusta anche in considerazione dell'acconto già versato da all'attore di Controparte_4 Euro 44.524,00.=in favore di;
Parte_1
2 - In ogni caso quanto alla domanda attorea –chiamata in garanzia e manleva di NT
: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea,
[...] dichiarare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne Controparte_3 e manlevare la sig.ra da qualsiasi pregiudizio di carattere economico che dovesse alla Controparte_1 stessa derivare dal presente procedimento e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia a titolo di risarcimento (anche parziale) del danno eventualmente riconosciuto a parte attrice e alla rifusione delle spese di lite e di consulenza e di ogni altra voce di spesa occorrenda, sia in relazione alle spese sostenute dalla sig.ra er difendersi nel presente procedimento;
CP_1
- in via riconvenzionale principale: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. e di Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui è causa, ed accertata e dichiarata la fondatezza della domanda di parte convenuta, condannare il sig. e in persona del proprio legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante protempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore della sig.ra di tutti i Controparte_1 danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla medesima nel sinistro di cui in narrativa, indicati sin d'ora nella somma di € 13.514,09.= (tredicimilacinquecentoquattordici/08) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita e comunque da contenere nei limiti di valore di cui alla lettera c) (da Euro. 5.200,00.= ed Euro 26.000,00.=) dello scaglione di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni. In ogni caso con liquidazione degli interessi legali dal giorno del fatto all'effettivo pagamento , oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat.
In via riconvenzionale subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro de quo, ed accertata e dichiarata la fondatezza della domanda di condannare ed in persona Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 del proprio Legale Rappresentante pro tempore, sulla base della graduazione di colpa che verrà ritenuta di giustizia, in solido tra loro, al pagamento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_1 nessuno escluso, patiti e patiendi dalla medesima nel sinistro per cui è causa, indicati sin d'ora nella somma di € 13.514,09.= (tredicimilacinquecentoquattordici/08) o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita e comunque da contenere nei limiti di valore di cui alla lettera c) (da Euro. 5.200,00.= ed Euro 26.000,00.=) dello scaglione di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni, in ogni caso con liquidazione degli interessi legali dal giorno del fatto all'effettivo pagamento , oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat.
In via istruttoria: Si richiama qui integralmente quanto indicato nella propria comparsa di costituzione e risposta del 23.09.2021 e nel proprio atto di citazione di terzo del 6.10.2021, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese di lite gravati di oneri di legge.”
per parte terza chiamata Controparte_3
“Conclusioni:
In relazione alle domande formulate nell'interesse di : Parte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertate le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, dato atto del versamento dell'importo di € 44.524,00 già effettuato da in favore del signor , rigettarsi integralmente le domande Controparte_3 Parte_1 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
3 *** *** ***
In relazione alle domande formulate nell'interesse da Controparte_1
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertate le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, limitare la pretesa risarcitoria della convenuta nella Controparte_1 misura che dovesse risultare eventualmente dovuta ad istruttoria esperita.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 31.5.2021 evocava in giudizio Parte_1
e , compagnia assicurativa di quest'ultima, per sentirli Controparte_1 Controparte_3 condannare, in solido, a risarcire a parte attrice la somma complessiva di € 208.557,82 (di cui € 124.497,92, a titolo di danno biologico;
€ 80.920,00 a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica;
€ 3.157,90, a titolo di refusione delle spese mediche sostenute), oltre la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della dott.ssa in relazione al sinistro CP_1 verificatosi il 26 gennaio 2020 alle ore 11:15 circa, in Cantù (CO), all'incrocio tra via XXIV Maggio e via Negroni.
Deduceva, in ordine all'incidente, di essere stato violentemente investito dall'autovettura Peugeot 2008 targata FB013PR, condotta e di proprietà di immessasi nell'incrocio, proveniente da destra e senza CP_1 rispettare il segnale di stop, allorchè, alla guida del proprio motociclo Ducati Monster, targato EL53851, impegnava il suddetto incrocio, in direzione di via IV Novembre.
Si costituiva tempestivamente il 5.10.2021 con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in CP_1 garanzia nei confronti della convenuta e con domanda riconvenzionale chiedendo Controparte_3 in via principale il rigetto della domanda attorea, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Pt_1 nella verificazione del sinistro, in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità concorsuale, la riduzione della domanda attorea nella congrua misura;
in ogni caso, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedendo di essere tenuta indenne e manlevata dalla propria compagnia assicurativa,
in forza di polizza RC auto;
e da ulitmo con proposizione di domanda riconvenzionale nei confronti di CP_3
e di in relazione a quest'ultima ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni e Pt_1 CP_3 dunque dell'operatività dell'indennizzo diretto) al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa subiti, e quantificati nell'importo complessivo di € 13.514,09 (di cui € 9.480,60 per il danno auto ed € 4.033,48 per le asserite lesioni subite).
Si costituiva il 26.10.2021 in relazione alla difesa di , contestando la ricostruzione del sinistro e CP_3 Pt_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate, tanto nell'an quanto nel quantum.
Con successiva comparsa del 13.1.2022 si costituiva, in qualità di terza chiamata, per contrastare le pretese avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta in forza della procedura di risarcimento diretto di cui CP_1 all'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. richiamava i rilievi già mossi alla condotta di , CP_3 Pt_1 rimettendosi in ogni caso al compimento dell'istruttoria per l'accertamento delle responsabilità e delle conseguenti percentuali di concorso ascrivibili a entrambi i conducenti e proprietari dei veicoli coninvolti, con
4 le collegate conseguenze in termini di obblighi risarcitori;
ed in ogni caso, contestando, nel quantum, le voci risarcitorie richieste da CP_1
All'esito della prima udienza, cartolare, del 4.5.2022, il (precedente) G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183,
VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. ed alla successiva udienza del 11 gennaio 2023 rigettava le richieste di prova orale e quella, richiesta dalle convenute ed avversata dall'attrice, di CTU cinematica, disponendo invece ctu medico- legale sulla persona dell'attore, con nomina quale consulente del dott. sostituito per Persona_1 incompatibilità dal dott. il 13.2.2023, il cui giuramento avveniva all'udienza cartolare del 26 aprile Persona_2
2023, tenuta dal sottoscritto giudicante, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.11.2023, con ordinanza del 3.1.2024 il sottoscritto Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito della consulenza medica a firma dott. , ritenuto modificare parzialmente ex art. Per_2
177 cpc l'ordinanza del 11.1.2023 del precedente G.I., decideva di dare ingresso ad un'istruttoria maggiormente completa:
- da una parte ammettendo, parzialmente, la prova orale formulata dalle parti convenuta, e precisamente, limitatamente ai capp. 11,12,13,14,15,16,17 della seconda memoria ex art.183 co.VI cpc di e limitatamente ai cap. 2,3,4,5 della seconda memoria ex art.183 co.VI cpc di con CP_1 CP_3 massimo due testi per parte (fra , da entrambe le parti indicati). ; Tes_1 Tes_2 Per_3
- dall'altra disponendo ctu cinematica e formulando al ctu Ing. composito quesito, come segue: Per_4
“Accerti il ctu (all'uopo autorizzato anche a richiedre al Corpo di Polizia Locale di Cantù la produzione del rapporto di incidente stradale a colori e completo di tutti gli allegati fotografici), esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, espletati i necessari sopralluoghi, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici ove ritenuto strettamente opportuno:
“1. ricostruisca il ctu lo stato dei luoghi e, in particolare:
a) specifichi l'angolo di visuale su via XX Maggio (dalla parte di provenienza del centauro) per un veicolo che si posizioni sulla linea di stop (ove posta nella medesima posizione di quella presente al momento dei fatti di causa), specifichi, in particolare a partire da quale altezza (rispetto all'incrocio con via Alciato) un motociclista in sella al proprio motociclo sia visibile applicando un grado di vista e diligenza medie;
b) indichi la distanza dell'incrocio del sinistro dall'incrocio tra via XXIV Maggio e Via Alciato, punto quest'ultimo in cui l'attore dichiara e afferma di aver arrestato la marcia;
c) se il sole, all'orario di verificazione del sinistro, dovesse risultare fastidioso per sguardi rivolti nella direzione di provenienza della moto;
2. precisi la velocità dell'andatura del centauro al momento dell'urto nonché negli attimi immediatamente Pt_1 precedenti;
o, ove ciò non sia possibile, in range ragionevole di velocità minima e massima;
3. specifichi se la velocità tenuta dal centauro, per come calcolata al punto che precede, abbia richiesto una significativa accelerazione alla moto, ipotizzando la ripartenza da zero all'incrocio con via Alciato;
4. indichi il limite di velocità previsto in quel tratto di strada;
5. specifichi se, a prescindere dal limite vigente, particolari conformazioni dei luoghi ed in particolare della via
XXIV Maggio (passaggio della via XXIV maggio a due sensi di percorrenza –da senso unico- subito dopo l'incrocio con via Negroni, presenza di segnale di pericolo nella direzione di percorrenza del centauro, sulla destra, immediatamente prima dell'incrocio, ridotta larghezza carrabile della strada in ragione della presenza di stalli di sosta su entrambi i lati, frequenza di potenziali interruzioni all'andatura su via XXIV maggio -stop con attraversamento pedonale, ulteriore attraversamento pedonale, attraversamento ulteriore subito dopo l'incrocio con via Negroni-, presenza di case ai lati della carreggiata) dovessero indurre nel centauro particolare prudenza nel percorrere la stessa, ulteriormente moderando la velocità;
5
6. precisi se l'impatto si sarebbe comunque ragionevolmente verificato o meno, o eventualmente in forma più lieve, ove il centauro non avesse rispettato il limite di velocità di cui al punto (4) o quello (eventualmente) prudenzialmente resosi opportuno di cui al punto (5);
7. precisi se, e in che misura, la rappresentata presenza di sole radente alle spalle del centauro (e quindi frontalmente per la conducente della Peugeot convenuta nel momento del controllo sulla viabilità alla propria sinistra), abbia limitato o impedito alla conducente dell'auto di avere effettiva visuale sulla via XXIV maggio;
8. indichi quanto tempo prima dell'impatto la conducente dell'auto, alla stregua delle condizioni e dello stato dei luoghi, avrebbe potuto vedere il centauro, (I) tanto nell'ipotesi di andatura di quest'ultimo superiore di almeno 10 km/H al limite;
(II) tanto nell'ipotesi di rispetto del limite di velocità di 50 km/H, (III) quanto nell'ipotesi di andatura al limite ritenuto dal professionista congruo alla luce delle valutazioni di cui ai punti precedenti;
tenti la conciliazione fra le parti;”
Alla successiva udienza del 8 maggio 2024 il G.I., esaminata la ctu cinematica depositata il 28.4.2024 dall'Ing.
e le osservazioni alla stessa svolte, dava inizio alla prova orale, provvedendo all'escussione dei testi Per_4
e , all'esito, fissando nuova udienza per escutere il teste non comparso, e, Testimone_3 Tes_4 Tes_2 in accoglimento dell'eccezione attorea, espungendo le risposte fornite dal teste ai capitoli 11,12,13, Per_3
16 e 17 della seconda memoria er superamento del numero dei testi ammessi (citati . CP_1 Tes_2 Tes_1
All'udienza del 26.6.2024 veniva pertanto escusso l'ultimo teste, , e all'esito, terminata Testimone_5
l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, e stante le richieste di tutte e tre le parti di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni, il sottoscritto G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni al 11 novembre 2024 ex art. 127 ter cpc.
In tale data, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e tre le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e memorie di replica. Con comparsa conclusionale parte convenuta CP_1 chiedeva la rimessione in istruttoria del fascicolo per sottoporre a chiarimenti la ctu medica a firma dott.
, richiesta che merita di essere rigettata non essendo stata sottoposta in sede di esame ctu, alla prima Per_2 udienza successiva al deposito dell'elaborato (vds note udienza cartolare del 22.11.2023) e non essendo intervenute, né dedotte, successive circostanze sopravvenute.
II. Sussiste la competenza per materia, valore, e territoriale –peraltro incontestata- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, quanto a nella sua CP_3 duplice veste tanto di parte convenuta, in relazione alla domanda di , che di terza chiamata, rispetto alla Pt_1 domanda di manleva di CP_1
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita (doc.8), condizione di procedibilità della domanda.
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e loro tempestiva costituzione.
Irrilevante, nell'economia del giudizio, la pronuncia di tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc –rilevata dalle controparti ma omessa dal precedente G.I. all'udienza del 11.1.2023- stante la mancata ammissione delle richieste istruttorie in essa svolte.
III. Principiando dall'an della domanda attorea, il complessivo compendio probatorio nella disponibilità del giudicante porta alle seguenti conclusioni.
6 III.I - E' anzitutto pacifico che il motociclo condotto da sulla via XXIV Maggio avesse diritto di precedenza Pt_1 rispetto ai veicoli provenienti da via Negroni, e dunque rispetto alla Peugeot 2008 guidata da CP_1
Altrettanto indiscusso, poiché peraltro riscontrabile visivamente dalle fotografie allegate in atti, il punto di impatto della Peugeot con il motociclo, ovvero la parte anteriore della portiera anteriore sinistra dell'auto.
III.II - A fronte di tali elementi pacifici, gli altri non sono risultati egualmente certi, nemmeno a seguito dell'assunzione della prova orale e del compimento di ctu cinematica;
e ciò nonostante siano aspetti cruciali relativamente alla ricostruzione del sinistro ed all'attribuzione delle responsabilità: si tratta, anzitutto, del comportamento tenuto da allo stop, se si sia fermata o meno, e della velocità tenuta dalla moto di CP_1
al momento dell'impatto. Pt_1
Quanto al comportamento posto in essere da la prova testimoniale non ha consentito di concludere CP_1 con certezza se la stessa si sia fermata o meno allo stop, quel che è stato accertato è che ha impegnato l'incrocio andando ad una andatura lenta (vds testimonianza [la macchina] “Credo che fosse in leggero Tes_2 movimento” (verbale ud 26.6.2024 pag.2), tanto da far pensare al teste che seguiva l'auto di nella Tes_1 CP_1 stessa direzione, di un paio di veicoli, non appena verificatosi il sinistro che “ non avesse visto la moto CP_1 perché sennò non sarebbe ripartita così lentamente, ma rapidamente per anticipare l'arrivo del veicolo”; e che ha intrapreso la manovra di immissione nell'intersezione tra via Negroni e via XXIV Maggio senza dare la precedenza, pur in presenza del segnale di fermarsi e dare precedenza (STOP).
Costituisce circostanza irrisolta anche all'esito dell'istruttoria, tuttavia, se al momento dell'immissione nell'incrocio abbia omesso di dare la precedenza ad un veicolo –il motociclo di che avrebbe CP_1 Pt_1 potuto e dovuto vedere, o se la precedenza non sia stata concessa per la semplice ragione che non era visibile alcun veicolo cui darla (pertanto senza alcuna violazione della disposizione di cui all'art 145 comma 5 del
Codice della Strada –rispetto cui le era stata elevata contravvenzione dalla Polizia Locale, poi annullata.
La risoluzione a tale cruciale questione dipende da quella, strettamente connessa, relativa alla velocità tenuta dall'attore alla guida del suo CP_6
III.III - Risulta assai probabile (dunque in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza, id est
“più probabile che non”) che stesse andando ad una velocità superiore al limite di velocità previsto sulla Pt_1 via XXIV maggio, pari a 50 km/h.
Divergono le interpretazioni sulla velocità effettiva mantenuta, secondo il ctu Ing. (pag.45 ctu) “circa 56- Per_4
62 km/h (probabile 60-65 Km/h indicati tenuto conto delle tolleranze dei contachilometri)”, sulla base delle considerazioni tecniche spese alle pagg.35 e ss.; secondo le dichiarazioni del teste rilasciate per iscritto Tes_2 alla polizia Locale e sostanzialmente confermate in udienza, la velocità era “sostenuta” e la moto era “in evidente accelerazione”.
l'unico testimone oculare del sinistro, indifferente rispetto alle parti, si trovava a piedi sulla via XXIV Tes_2
Maggio a metà tra l'intersezione con via Negroni e la precedente, con via Alciato (distanti circa 100 metri, vds ctu pag.5), era rivolto con il viso nella stessa direzione di percorrenza di , allorché, sentendo “da Per_4 Pt_1 dietro una moto che sgasava”, dopo essere ripartita “da uno stop. A velocità sostenuta” (vds pag.2 verbale udienza 26/06/2024), essendo peraltro un giovane (35 anni all'epoca dei fatti) “appassionato” di moto,
“conoscitore” e possessore di moto di simile cilindrata della di SA (ibidem), incuriosito, si CP_6 girava per osservare la moto, seguendola con lo sguardo mentre passava davanti a lui e, rivoltandosi, mentre
7 andava ad impegnare l'incrocio, ove vi era già un auto, sulla quale la moto impattava (“ho visto l'auto già nell'incrocio e la moto arrivare mi sono messo le mani in testa istintivamente per la preoccupazione, ho pensato
“adesso si prendono, la moto prende la macchina”).
La testimonianza di rileva, anzitutto, in quanto corrobora le risultanze peritali che indicano l'avvenuto Tes_2 superamento del limite di velocità da parte di;
secondariamente poiché porterebbe a concludere per una Pt_1 velocità superiore rispetto ai 6-12 km/h oltre il limite indicati dal ctu , avendo dato atto di una Per_4 accelerazione notevole, con allungo, quantomeno, della prima marcia (“Vero che il signor alla guida del Pt_1 proprio motociclo in ripartenza dallo stop di via XXIV Maggio ha inserito in rapida sequenza le marce allungando e tirando sia la prima che la seconda marcia? a.d.r. confermo, la prima senz'altro, la seconda penso che l'abbia messa nel breve e poi abbia preso la macchina”, vds pag.3) che può raggiungere anche i 100 km/h
(vds ibidem).
III.IV - Ed in terzo luogo poiché offre un significativo rilievo sulla prospettiva del centauro.
Per due volte (vds pag.2 e 3 verbale del 26.6.2024) afferma che dopo aver visto, da girato, la moto Tes_2 passare davanti a sé, rigirandosi nella propria direzione per seguire la moto l'ha osservata impattare contro un'auto che egli aveva visto in quel momento già impegnare l'incrocio (“Ripeto che quando mi sono rigirato e ho visto la moto arrivare all'incrocio ma la macchina era già nell'incrocio”).
Ebbene, incrociando quest'ultima dichiarazione con i rilievi compiuti dal ctu (pagg.5-6) in ordine alla all'estensione della visibilità da parte di colui che da via XXIV Maggio guarda verso l'incrocio (come, reciprocamente, per chi all'incrocio si trova e guarda verso via XXIV Maggio), pari ad almeno 39 metri, ma che
“potrebbe essere anche compresa tra 50 e quasi 90 metri visto che lungo la via XXIV non ci sono ostacoli e la posizione degli stalli di parcheggio è ottimale”, considerato che il veicolo di si era immesso in lento CP_1 movimento, può giungersi a concludere che avrebbe potuto scorgere anticipatamente e Pt_1 CP_1 moderare la velocità
Certamente, potrebbe dirsi, anche all'opposto, avrebbe potuto e dovuto fare lo stesso, ma il CP_1 rimprovero per il comportamento omesso non può avere la stessa valenza in quanto la velocità di è CP_1 verosimilmente stata accertata “nell'ordine dei 10-12 Km/h” (pag.35 ctu), compatibile con i frutti della prova orale (vds § III.II: dichiarazioni e;
e dunque mentre è altamente probabile che avesse Tes_1 Tes_2 Pt_1 potuto vedere aver impegnato l'incrocio, stante la velocità di questa, non può dirsi con altrettanta CP_1 probabilità il contrario, perché dalla velocità del centauro dipende il calcolo del momento in cui per la prima volta sia apparso nel campo visuale dell'auto.
Non può pertanto escludersi, né può ritenersi più probabile della condotta alternativa, che abbia CP_1 affrontato il sinistro correttamente fermandosi allo stop, e poi sia ripartita, lentamente stante la pericolosità dell'incrocio, senza poter vedere il centauro al momento dell'inizio della manovra di immissione, stante la distanza dello stesso in quel momento, rapidamente colmata alla luce della velocità tenuta.
III.V - Tale ricostruzione, seppur neppure esaminata dal ctu, non può non essere vagliata e tenuta in considerazione, dovendosi di necessità rapportare:
- il comportamento prudente di (quantomeno) nella seconda parte della sua manovra di CP_1 immissione, lenta –ed inspiegabile se non dando credito alla dichiarazione della stessa resa alla Polizia
Locale (“giunta all'intersezione […] mi fermavo allo STOP, guardavo sia a destra che a sinistra, e visto che non arrivava nessuno, riprendevo lentamente la marcia”)- ed alla considerazione richiamata dal teste “ricordo di aver pensato, al momento del sinistro, che la sig.ra non avesse visto la Tes_1 CP_1
8 moto perché se no non sarebbe ripartita così lentamente, ma rapidamente per anticipare l'arrivo del veicolo”
- con quello di che, indubitabilmente, andava a velocità sostenuta, in accelerazione evidente – Pt_1 come riscontrato dalle dichiarazioni rese alla Polizia Locale da (invero anche Testimone_3 confermate all'udienza del 8.5.2024 ma la cui testimonianza è risultata inutilizzabile, vds pag.4 udienza) su un tratto stradale con presenza di incroci e passaggi pedonali (due, vds ctu) oltre che stalli per auto;
- alle circostanze fattuali, trattandosi di contesto di particolare pericolo, essendo (vds teste pag.4) Tes_1 un “incrocio pericoloso da qualsiasi parte si provenga. C'è da fare molta attenzione da entrambe le parti”.
Da rilevarsi, inoltre la presenza, oltre a ben due passaggi pedonali in pochi metri, di zebratura obliqua atta a vietare la sosta al fine di consentire la maggior visuale possibile da entrambi i punti di vista, e dunque anche da parte di chi proviene da via XXIV Maggio, nonché la presenza di uno “stabile alla sinistra dello stop” “non ad angolo perfettamente retto rispetto allo stop” (vds testimonianza Tes_1 pag.4) e dunque pregiudicante ulteriormente la visuale;
da ultimo non può sottacersi la circostanza che l'incrocio di causa si trova in pieno centro abitato del comune di Cantù.
Pertanto, sulla base degli elementi che precedono, e della non ininfluente conclusione relativa al mancato raggiungimento –nonostante le produzioni documentali delle parti e, soprattutto, della composita istruttoria compiuta e attività consulenziale disposta- di un riscontro plausibile relativamente al campo visuale nella disponibilità di al momento dell'immissione in incrocio, strettamente interdipendente dalla velocità CP_1 della moto, certa an, incerta quantum, deve concludersi per l'applicazione della presunzione di concorrente responsabilità, uguale, dei due veicoli nella verificazione del sinistro.
Si rileva come non osti a tale conclusione la circostanza che a ia stata elevata la contravvenzione per la CP_1 violazione di cui all'art. 145 CdS, mentre a nessuna, e dunque nemmeno quelle di cui all'art. 141 e 142 Pt_1
CdS, essendo l'intervenuto superamento di velocità stato adeguatamente dimostrato dal ctu ed, invero, neppure contestato dall'attore nelle osservazioni (vds osservazioni ctp all.1 ctu, ove è affermato che Per_5
“le velocità calcolate dal CTU sono coerenti con la dinamica dell'incidente e con l'entità dei danni”).
In ogni caso, incidentalmente, si dà atto di come la contravvenzione ex art. 145 c. 5 C.d.S. a sia stata CP_1 successivamente annullata con sentenza del Giudice di Pace di Como n 137/2021 RG (R.G. 653/2020), così come con sentenza n. 239/21 Giudice di Pace di Como (R.G. 2291/2020) è stata revocata la sanzione della sospensione della patente: le due pronunce, pur inopponibili nei confronti di , non parte di quei giudizi (in Pt_1 cui sono stati evocati, rispettivamente, e ), forniscono nondimeno ulteriori Controparte_7 Controparte_8 elementi indiziari nel senso della presenza di una responsabilità (almeno) concorrente di . Pt_1
Paritetica tuttavia, e non maggioritaria, non potendosi disattendere il dato ineludibile dell'operare della precedenza, rispetto cui veva l'obbligo e il diritto. CP_1 Pt_1
Egualmente, risulta invariante la circostanza che sia stata oggetto di procedimento penale in relazione CP_1 al sinistro de quo, non soltanto in ragione del principio di inefficacia diretta della sentenza di penale rispetto all'accertamento delle responsabilità in ambito civilistico, ma soprattutto tenuto conto dell'esito del giudizio di appello instaurato dall'odierna convenuta, esitato con sentenza n. 7912/23 (doc.25 di non doversi CP_1 procedere per improseguibilità, per mancato esercizio del diritto di querela dalla parte offesa.
9 Giova inoltre sottolineare come la tesi attorea non sia stata supportata da alcun teste, non richiesto (a prescindere dalla tardività del deposito della seconda memoria) e, d'altra parte, come non risultino d'ausilio nemmeno le dichiarazioni rilasciate da alla Polizia Locale (vds pag.3 relazione di incidente stradale), Pt_1 laddove dichiarava che “all'altezza dell'intersezione con Via Negroni mi trovavo improvvisamente davanti un'autovettura che mi ha tagliato la strada;
non ho fatto in tempo nemmeno a frenare che le sono andato addosso con la parte anteriore della moto”.
Dalle valutazioni che precedono, infatti, deve ritenersi poco probabile (nuovamente, quindi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza) che non abbia avuto modo di vedere tempestivamente Pt_1
l'autovettura di fare ingresso nell'incrocio, con un congruo anticipo stante il campo visuale libero e le CP_1 condizioni atmosferiche ottimali -visibilità buona, condizioni metereologiche sereno (vds. pag.1 relazione
Polizia Locale, raggi solari “non costituenti condizione pericolosa” vdfs pag.11 ctu)- e pertanto porre in essere un comportamento volto ad evitare l'impatto, a meno di non inferire un'andatura non di poco oltre il limite di velocità; la considerazione, come detto, non assume i caratteri della reciprocità in relazione alla posizione di
CP_1
D'altra parte, a valorizzare le dichiarazioni dell'attore, non può essere ignorata la circostanza che la dedotta, dallo stesso , impossibilità di frenare deve di essere dettata da una velocità che difficilmente appare Pt_1 essere contenuta nei limiti indicati dal ctu, poiché diversamente, stante il maggiore tempo di reazione a disposizione alla luce del rappresentato (dal ctu stesso) ampio campo di visibilità, questa possibilità non sarebbe stata preclusa all'attore.
Deve infine –nell'ambito delle prerogative del G.I., di peritus peritorum- privarsi di rilievo la conclusione del ctu secondo cui (pag.47) anche qualora l'andatura della moto fosse rimasta nei limiti di velocità (≤ 50 km/h) in ogni caso il sinistro si sarebbe verificato poiché “molto semplicemente l'auto al posto di essere colpita tra la ruota e la portiera anteriore sarebbe stata colpita tra la portiera posteriore e la ruota posteriore”. L'affermazione, da cui si dovrebbe inerire il nesso di causalità tra comportamento di d evento, e dunque la responsabilità CP_1 maggioritaria o esclusiva di lei, presta infatti il fianco a due vizi: da una parte l'assunzione ad assioma di variabili non dimostrate, quale la velocità della moto, o ipotetiche da parte dello stesso ctu, quale la distanza
“utile” di avvistamento, che ben potrebbe essere il doppio di quella minima indicata (per come precisato dallo stesso ctu a pag.6); dall'altra la mancata considerazione di una circostanza presente nelle dichiarazioni del teste
(vds relazione Polizia Locale), e ripresa dallo stesso ctu (vds pag. 28), relativa ad una possibile manovra Tes_2 della moto di scostamento a sinistro nel tentativo disperato di evitare l'auto; ci si limiti a riguardo a rilevare
(salvo refuso del ctu che, però, non è stato rilevato dai ctp, men che meno quello attoreo) che nell'ipotesi in cui effettivamente vi sia stato uno spostamento del centauro alla sua sinistra, e dunque il punto di impatto risenta di tale comportamento, ne discende che andrebbe retrocesso, rispetto alla fiancata dell'auto, il punto di impatto tra questa, astrattamente eliminando la virata a sinistra, e di conseguenza anche la ricostruzione compiuta dal ctu dell'ipotetico punto di impatto in ipotesi di rispetto del limite di velocità -dunque con ulteriore arretramento rispetto alla fiancata dell'auto-, con la conseguenza che non sarebbe per nulla certo e dimostrato che vi sarebbe stato un effettivo contatto della moto con l'auto, anche rispettando il limite di velocità, o piuttosto l'impatto sarebbe stato evitato sfilando la tergo rispetto alla Peugeot che avrebbe CP_6 nel frattempo completato la manovra..
IV. Per tutte le ragioni che precedono, stante l'assenza di elementi probatori a supporto di una diversa quantificazione delle responsabilità, deve trovare applicazione, poiché insuperata, la presunzione di cui all'art. 10 2054 co.II cc di eguale concorso alla verificazione del sinistro, e deve pertanto essere dichiarata la responsabilità, concorrente, paritaria, tanto di parte attrice quanto di parte convenuta ciascuna Pt_1 CP_1 nei limiti del 50%.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte granitica sul punto (da ultimo vds ex multis Cass.21024/2024) “in presenza di elementi di colpa a carico di uno dei conducenti che siano coinvolti in uno scontro di veicoli, è ancora necessario accertare se l'altro conducente ha osservato le norme sulla circolazione e di prudenza, applicandosi, in mancanza di prova contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall' art. 2054, comma 2, c.c.”
Tale imputazione delle responsabilità deve essere tenuta in considerazione, ai fini dell'accoglimento della domanda, incidendo direttamente rispetto al quantum dei danni accertandi.
V. In ordine alla quantificazione dei danni subiti da deve farsi riferimento alla consulenza tecnica medico- Pt_1 legale realizzata dal dott. , e depositata il 06/11/2023, rispetto alla quale si osserva non vi sono state Per_2 osservazioni, avendo i ctp concordato sulla obiettività clinica riscontrata.
V.I. - Con percorso motivazionale completo ed immune da vizi logici, il dott. ha accertato che i danni Per_2 riportati da a seguito dell'incidente (clinicamente accertati in “Ferita l.c. regione sotto-mentoniera; Pt_1 lesione cuspide linguale elemento dentario 36; frattura scomposta metaepifisaria distale radio sin.; frattura- lussazione della pelvi (Open Book B1); frattura ala sacrale sin.; trauma scrotale con secondario ematoma pelvico e scrotale”) risultano in rapporto eziologico con il sinistro come da idonea documentazione clinica e strumentale prodotta ed hanno determinato:
- un' inabilità biologica temporanea di complessivi giorni 164 di cui 53 al 100% (per ricovero ospedaliero), 31 al
75%, 40 al 50% e 40 al 25%, con preclusione, in questo periodo, di qualsiasi attività ludico-ricreativa, sportiva e lavorativa;
per complessivi € 12.218,75, senza riconoscimento di personalizzazione, in assenza di motivate ragioni addotte;
- un'invalidità psico-fisica nella misura del 20%, alla luce dei postumi residuati, consistenti fondamentalmente in modesto danno estetico al volto, in rilevanti limitazioni algo-disfunzionali a carico di polso ed emibacino sin;
per complessivi € 92.226, avendo a riferimento le Tabelle di Milano 2024 –non la TUN, entrata in vigore nel marzo 2025 ed essendo relativi ai sinistri verificatisi successivamente a tale data-, l'età dell'attore, di 23 anni al momento del sinistro, essendo nato il [...] e dunque con applicazione, quale punto danno “non patrimoniale” del valore di € 5.181,26, già comprensivo, rispetto al punto danno biologico, di incremento percentuale nella misura del 36% (ed in termini assoluti per € 24.41) per sofferenza, senza pertanto ulteriore personalizzazione (salvo quanto si dirà infra), giustificata dall'attore nell' “età, gravità del danno subito e oggettive limitazioni conseguenti” (vds. pag.10 conclusionale), già incluse negli incrementi riconosciuti, in mancanza di specifiche allegate peculiarità tali da aumentare i valori monetari medi già applicati (vds pag. 7 tabelle Milano, § 1, Danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute);
- una perdita della specifica capacità lavorativa nella misura del 15%, risultando ancora compatibile, ma menomata, atteso che l'attività di addetto vendite in negozio richiede da una parte il mantenimento prolungato e costante della postura eretta, dall'altra abilità nell'uso degli arti sup.
- spese sostenute, ed in rapporto causale con il sinistro dunque da rimborsare, per complessivi € 327,90 (di cui
€ 103,00.= per ortesi, € 42,90.= per farmaci, € 33,60.= per indagini radiologiche, € 36,00.= per cistoscopia, €
11 22,50.= per visita urologica, € 17,90.= per visita ortopedica, € 72,00.= per 20 sedute di FKT presso Ambulatorio
A.S.S.T. Lariana);
- prevedibili spese future pari a € 3.000,00, per rinnovi protesici odontoiatrici per 4 volte stante l'età dell'attore.
V.II - Con riferimento alla terza voce indicata, relativa alla perdita della specifica capacità lavorativa deve tuttavia concludersi per l'impossibilità di riconoscimento di un danno risarcibile.
V.II.A - Risulta infatti acclarata dal ctu l'esistenza di un danno da “cenestesi lavorativa” rispetto all'attività lavorativa dedotta;
ma il compimento stesso di attività lavorativa e l'effettiva contrazione del reddito percepito prima del sinistro risultano contestati da tempestivamente, già in comparsa di costituzione CP_1 CP_3
e risposta (vds rispettivamente pag.14 e pag.9).
Come da giurisprudenza, anche di legittimità, efficacemente richiamata da (Cass. n. 4930/2018) ai fini CP_3 del riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre venga fornita la prova dell'effettiva contrazione del reddito percepito prima del sinistro e che la riduzione sia causalmente connessa ad eventuali riduzioni della capacità specifica lavorativa. Ma parte attrice, che nella prima difesa successiva
(prima memoria ex art. 183 co.VI cpc) non prende posizione rispetto ai rilievi delle controparti, e che nei termini per le produzioni documentali nulla aggiunge al proprio ventaglio documentale -basato sul punto CP_ unicamente sul doc.9 ovvero comunicazione a dell'avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale degli
Esercenti attività commerciali, dal 13.2019, di , quale “coadiutore” “dell'impresa SA Parte_1
LO e FA snc.”-, non risulta soddisfare l'onere della prova su di sé gravante.
Non risulta infatti evidente la specifica attività dell'impresa (di cui non è allegata nemmeno visura camerale), e dunque l'ambito di attività dell'attore, men che meno la specifica posizione lavorativa assunta, la qualifica di coadiutore nulla lasciando presumere a riguardo, in assenza di produzioni documentali relative all'inquadramento lavorativo e alla percezione di redditi né ante nè post sinistro.
L'inquadramento dell'attore quale coadiutore familiare risulta in ogni caso stridere sia con la forma giuridica indicata, attesa l'incompatibilità tra l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. con la forma giuridica della
SA LO e FA snc, una società in nome collettivo, ed in ogni caso, nuovamente, con l'assenza di prova documentale idonea a dimostrare quanto dedotto, come invece avrebbe dovuto, ex art. 2697 cc, producendo (I) la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore in cui sia presente l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, ed in particolare, nel caso di specie, a o, Parte_1 quantomeno, gli effettivi emolumenti percepiti prima del sinistro nonché successivamente, ovvero (II) gli estratti conto bancari con l'attestazione dell'emolumento mensile percepito dall'impresa familiare.
Non solo, parte attrice non ha neppure dedotto, tantomeno provato, se al coadiutore sia stato assegnato Pt_1 dal titolare dell'impresa familiare una quota del reddito denunciato ai fini fiscali (in ogni caso non superiore al
49% ex articolo 5, commi IV e V TUIR) o se, diversamente, si sia avvalso del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero del regime forfetario.
In assenza di precipua prova, la voce di danno da capacità lavorativa specifica –rispetto cui non può trovare valido parametro il CCNL indicato dall'attore, Commercio Terziario, per difetto di prova tanto dell'attività dell'impresa quanto di quella dedotta dell'attore, magazziniere– non può trovare riconoscimento.
La mancata indicazione del reddito non consente di effettuare alcun calcolo utile a ristorare il danno asseritamente subito, e l'individuazione del reddito quale presupposto imprescindibile per il calcolo trova
12 pacifico conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte (“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223
c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”:
Cass.n. 16913 del 25/06/2019).
V.II.B - Né coglie nel segno la quantificazione del danno patrimoniale svolta da parte attrice, in via subordinata, sulla base del triplo della pensione sociale sul presupposto –rispetto cui viene richiamata giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4289/24)- che il danno da menomazione della specifica capacità lavorativa debba trovare riconoscimento anche nell'ipotesi di soggetto disoccupato, in applicazione del principio dell'integrità del risarcimento del danno di cui all'art. 1223 cod.civ.
Deve infatti a riguardo evidenziarsi –come correttamente rilevato da parte terza chiamata (vds CP_3 memoria di replica)- che il riferimento speso alla sentenza della Suprema Corte n. 4289/24 risulta fallace, poiché applicabile esclusivamente all'ipotesi di soggetto disoccupato e peraltro in particolari ipotesi di disoccupazione (“purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”), circostanza rimasta indimostrata nel caso di specie e dunque non sussumibile nella fattispecie astratta individuata dalla Suprema Corte.
V.II.C - In ogni caso, pur non potendosi risarcire la voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ciò non esclude la risarcibilità del danno, riqualificato sotto forma di perdita di capacità lavorativa generica.
Da una parte, infatti, la giurisprudenza, anche recentissima (Sez. 3 - , Ordinanza n. 7604 del 21/03/2025) ammette che “in tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica” (oltre a ribadire che non comprende anche “quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”).
Pertanto tra le domande formulate dall'attore può essere contemplata quella, riqualificata, di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica.
D'altronde sempre recente giurisprudenza (ex multis Cass. n. 35663 del 20/12/2023) non impedisce il risarcimento pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica anche a chi, al momento del sinistro, non svolgesse attività lavorativa, o la svolgesse senza tuttavia darne prova adeguata: “nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto”.
Ecco allora che tale voce di danno può essere valorizzata, e riconosciuta, sotto forma di personalizzazione del danno non patrimoniale, ma a condizione che sia conseguenza peculiare del danno e non “normale” (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) e dunque risarcibile
13 “adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”) (vds. Cass. : 35663/2023 e già Cass n. 17219/2014).
Tuttavia, per valutare se le conseguenze della menomazione siano “generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione” –e dunque non giustificanti alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale- o, “al contrario, non generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto” –e dunque giustificanti l' aumento del risarcimento di base del danno biologico- (vds.
.Cass.23469/ 2018, n. 28988/2019) occorre, nuovamente, avere a riguardo la specifica attività compiuta, per valutarne le peculiarità del caso concreto, profilo rispetto cui le prove profferte dall'attore (solo documentali, solo una) risultano irrimediabilmente carenti.
V.III - Alla luce delle risultanze cliniche compiute dal ctu, non avversate, il danno complessivo patito dall'attore risulta pari ad € 107.772,65, dato dalla sommatoria di € 12.218,75 a titolo di inabilità temporanea, € 92.226,00
a titolo di invalidità permanente, nulla a titolo di perdita della specifica capacità lavorativa, ed € 3.327,90 per spese mediche affrontate e future.
Ciò premesso, stante l'accertamento delle responsabilità per come supra individuato, deve pertanto individuarsi in in € 53.886,33, pari alla metà del complessivo danno accertato l'importo complessivo spettante a a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro verificatosi il 26 gennaio 2020. Pt_1
Da tale ultimo valore deve sottrarsi l'importo di € 44.524,00, pacificamente percepito da e trattenuto a Pt_1 titolo di acconto da come dallo stesso attore riconosciuto. CP_3
Pertanto l'importo spettante a , al netto di quello già corrisposto, risulta pari a € 9.362,32. Pt_1
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta;
essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario” (Cass. n. 4138 del 21/02/2018) pertanto deve essere attualizzato, con rivalutazione –a far data dal sinistro- e con riconoscimento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
Esso deve essere corrisposto da solidalmente tenuta con il responsabile civile, in forza della CP_3 domanda di manleva operata dall'assicurata e dell'operatività, non contestata, della polizza CP_1 assicurativa.
VI. Quanto infine alla domanda riconvenzionale svolta da e funzionale al riconoscimento dei danni CP_1 complessivamente subiti a seguito del sinistro, quantificati in complessivi € 13.514,09 -di cui € €. 2.301,13per invalidità permanente, € 1.246,35 per inabilità temporanea € 486,00 per spese mediche ed € 9.480.60 per valore commerciale auto ante-sinistro stante l'antieconomicità del risarcimento (comprensivo di € 280,60 per spese di rimozione–e rispetto cui è chiesta la condanna in solido nei riguardi di e, ai sensi dell'articolo Pt_1
149 del Codice delle Assicurazioni, procedura di Indennizzo diretto, si osserva quanto segue.
VI.I - Con riferimento ai danni patrimoniali, ovvero quelli riportati dall'auto, risulta congrua, poiché non contestate né da parte attrice in prima memoria ex art. 183 co.VI cpc né da in qualità di terza CP_3
14 chiamata nella relativa comparsa di costituzione, la stima compiuta da in ordine al minor valore tra CP_1 riparazione dell'auto (alternativa scelta) e valore dell'auto ante sinistro, quest'ultima pari a € 9.200,00, cui detrarre il valore del relitto (€ 900,00, come da chiosa in conclusionale di rispetto cui on ha CP_3 CP_1 preso posizione in memoria di replica). Considerato che non è stata oggetto di contestazione nemmeno la richiesta di rimborso spese sostenute per la rimozione, pari a € 280,60, deve trovare riconoscimento l'importo di € 8.580,60 (9.200 – 900 + 280.60), senza compimento di ctu.
Stante la responsabilità concorrente di nella misura del 50%, l'importo oggetto di riconoscimento CP_1 ammonta a complessivi € 4.290,30
VI.II - Quanto ai danni alla persona richiesti -non patrimoniali e da spese mediche- la domanda riconvenzionale in parte qua non può trovare accoglimento in ragione del corretto operare del principio dell'onere della prova.
A fronte, infatti, di contestazione, puntuale seppur sintetica, da parte di nella propria costituzione CP_5 avverso la chiamata in garanzia (pag.3), in ordine alla non riconoscibilità di tali importi per incompatibilità con le modalità del sinistro, per differenza di massa tra il motociclo e l'auto, e soprattutto, stante la tipologia di urto, laterale, verificatosi (in relazione al colpo di frusta), parte attrice in riconvenzionale non prende CP_1 posizione in prima memoria, ed in seconda si limita a formulare un capitolo di prova (il n.24) con il ctp medico legale di parte (dott. ) volto a fargli confermare le conclusioni svolte nell'elaborato peritale. Per_2
Alla luce di quanto precede, e della lettura compiuta della relazione del dott. , nel quale non sono Per_2 specificate le ragioni che portano a ravvisare un nesso causale tra le modalità del sinistro ed i danni riportati (si limita il ctp a pag. 3 a dimostrare il nesso affermando “in seguito ad incidente stradale subito in data 26.1.2020 la paziente riportò distorsione rachide cervicale;
contusione mano sinistra con abrasioni multiple”), deve escludersi la probabile riconducibilità del danno lamentato al rachide cervicale al sinistro.
Con riferimento invece alle lesioni riportate alla mano, in forza del principio di non contestazione si ritiene doversi riconoscere la relativa voce di risarcimento che, stante il valore contenuto, si ritiene risarcibile senza compimento di ctu, individuando in giorni 10 al 50% e in giorni 25 al 25%, con il riconoscimento pertanto di €
1.293,75 a titolo di inabilità temporanea e senza il riconoscimento di invalidità permanente.
Stante la responsabilità concorrente di nella misura del 50%, l'importo oggetto di riconoscimento per la CP_1 voce succitata è pari ad € 646,88.
VI.III - Pertanto, in conclusione, l'importo dovuto a in conseguenza del sinistro verificatosi il 24.1.2020 CP_1 ammonta a complessivi € 4.937,18 (4.290,30 +646,88). Tale somma deve essere attualizzata con rivalutazione ed interessi per le medesime motivazione addotte al § V.III in relazione al risarcimento riconosciuto a parte attrice.
Alla corresponsione del suddetto importo è tenuta in forza della procedura del c.d. indennizzo CP_3 diretto, che consente alla danneggiata convenuta di ricevere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria compagnia assicurativa.
VII. Le spese di lite trovano compensazione nei reciproci rapporti tra tutte le parti in causa, stante la soccombenza reciproca tanto di parte attrice quanto di parte convenuta in relazione alle domande CP_1 svolte –rispettivamente, in via diretta e in via riconvenzionale- accolte solo parzialmente, e nei rapporti con tenuto conto da una parte della percentuale di condanna risarcitoria subita rispetto a quella, CP_3 significativamente più elevata, domandate dalle altre parti, e dall'altra dalla condotta processuale tenuta, che
15 non ha contestato il fatto storico né l'operatività della polizza della propria assicurata richiedendo, pur CP_1 contestaulmente al rigetto delle domande altrui, “l'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa” (vds. conclusioni comparsa di costituzione e risposta pagg.10 in qualità di convenuta e pag. 4 di quella in qualità di terza chiamata in garanzia).
Con riferimento alle spese delle due consulenze tecniche esperite (imputate quella medico legale, pari a €
800,00 oltre oneri, provvisoriamente a carico di parte attrice, e quella cinematica per € 700,00 oltre oneri a carico dell'attore, e per € 700 oltre oneri in solido a carico delle due convenute, e complessivamente liquidata in € 2.280,00), si ritiene congruo imputare in via definitiva a carico di parte attrice, in ragione del principio della domanda, le spese di ctu medica, non ulteriormente liquidate rispetto all'importo individuato in acconto;
e quelle di ctu cinematica definitivamente in capo a tutte e tre le parti costituite nella misura di 1/3 ciascuno, in ragione dell'utilità rivestita dalla ctu cinematica, in linea astratta, per tutte e tre le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , e con la chiamata di quest'ultima da parte di ogni contraria
[...] Controparte_3 CP_1 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta la domanda principale di parte attrice . Pt_1
2. Rigetta la domanda principale di parte convenuta CP_1
3. In accoglimento, parziale, della domanda subordinata attorea e di quella subordinata di parte convenuta CP_1
Accerta la responsabilità concorsuale paritetica ex art. 2054 co.II c.c. di e Parte_1 CP_1 nella causazione del sinistro verificatosi il 26 gennaio 2020 in Cantù (CO).
[...]
Dà atto della già avvenuta corresponsione a , da parte di ante iudicium, dell'importo di Pt_1 CP_3
€ 44.524,00
Dà atto, in accoglimento della domanda di dell'operatività della manleva di verso CP_1 CP_3 quest'ultima, e per l'effetto:
Condanna alla corresponsione, in favore di , dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
9.362,32 (novemilatrecentosessantadue/32), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo (ulteriori ad € 44.524,00 già corrisposti e trattenuti dall'attore a titolo di acconto)
4. Rigetta la domanda riconvenzionale principale di parte convenuta CP_1
5. In accoglimento, parziale, della domanda riconvenzionale subordinata di e stante la supra CP_1 acclarata responsabilità concorsuale paritetica ex art. 2054 co.II c.c:
Condanna alla corresponsione, in favore di dell'importo Controparte_3 Controparte_1 di € 4.937,18 (quattromilanovecentotrentasette/18), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
16 Pone in via definitiva integralmente a carico di parte attrice il compenso del ctu dott. . Per_2
Pone in via definitiva il compenso del ctu Ing. a carico solidale delle tre parti costituite, in parti Per_4 uguali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 31 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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