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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1628/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1628/2025 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
e
, nato a [...] A CREMANO (NA) il 31/05/1977, CP_1 assistito e difeso dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/11/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1310/2021 pubbl. il 19/10/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
19/11/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2005 atto numero 52 parte I, serie -, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
a. Le parti vivranno separate, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. Il Sig. alla luce della non autosufficienza economica del figlio, CP_1 ormai maggiorenne, continuerà a corrispondere il contributo al fine del mantenimento dello stesso pari ad €.400,00 mensili con rivalutazione Istat oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Pescara;
c. Alla luce della reciproca autonomia e autosufficienza economica dei coniugi, si esclude qualsivoglia mantenimento reciproco;
d. Alla luce della intervenuta maggiore età del figlio, questi potrà liberamente concordare con il padre, che attualmente vive fuori Regione, i tempi e le modalità di incontro, per trascorrere del tempo insieme al padre;
e. Le parti dichiarano di non aver più nulla in comproprietà e di aver provveduto a regolare ogni rapporto economico con reciproca soddisfazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1628/2025 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
e
, nato a [...] A CREMANO (NA) il 31/05/1977, CP_1 assistito e difeso dall'avv. CECCHINELLI GIACOMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/11/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1310/2021 pubbl. il 19/10/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
19/11/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2005 atto numero 52 parte I, serie -, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
a. Le parti vivranno separate, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. Il Sig. alla luce della non autosufficienza economica del figlio, CP_1 ormai maggiorenne, continuerà a corrispondere il contributo al fine del mantenimento dello stesso pari ad €.400,00 mensili con rivalutazione Istat oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Pescara;
c. Alla luce della reciproca autonomia e autosufficienza economica dei coniugi, si esclude qualsivoglia mantenimento reciproco;
d. Alla luce della intervenuta maggiore età del figlio, questi potrà liberamente concordare con il padre, che attualmente vive fuori Regione, i tempi e le modalità di incontro, per trascorrere del tempo insieme al padre;
e. Le parti dichiarano di non aver più nulla in comproprietà e di aver provveduto a regolare ogni rapporto economico con reciproca soddisfazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3