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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 712 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRANDO MICHELE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRANDO MICHELE, Controparte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 20.11.2011 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio
[...]
del Comune di Savona al numero 87, parte I, anno 2011, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente e residenza degli stessi presso la madre;
2) il padre potrà vedere liberamente i figli previo accordo con la madre, per periodi paritetici rispetto
alla madre e con alternanza annuale durante il fermo scolastico (natalizio, pasquale ed estivo), il
tutto fatti comunque sempre salvi diversi accordi fra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, nonché con gli impegni di entrambi i genitori ed in
particolare di quello lavorativo del Signor all'estero per molti mesi all'anno; CP_1
3) Il padre a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori versa Controparte_1
mensilmente in favore della madre Signora e fino al raggiungimento della maggiore Parte_1
età e dell'indipendenza economica di ciascun figlio la somma di € 500,00 ciascuno (€ 1.000,00
complessivamente) da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente
in base agli indici Istat oltre all'80% delle spese straordinarie per i minori quali, a titolo
esemplificativo, le spese mediche, le spese scolastiche e/o attività parascolastiche, le spese per la
pratica di attività sportive e ricreative: resta fermo da parte di entrambi i genitori l'espresso richiamo
al Protocollo redatto dal Tribunale di Savona per quanto riguarda l'individuazione delle spese
straordinarie per i figli;
4) Il Signor a titolo di assegno divorzile corrisponde entro i primi 5 Controparte_1
giorni di ogni mese alla Signora la somma di € 400,00 somma annualmente rivalutabile Parte_1
secondo gli indici Istat;
5) i signori e dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche tra gli stessi CP_1 Pt_1
pendenti e dichiarano dandosene reciprocamente atto di null'altro avere reciprocamente a
pretendere per qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale;
6) i genitori pattuiscono che l'assegno unico per i figli e spetterà e verrà introitato per Per_1 Per_2
intero dalla sig.ra Pt_1
7) i Signori e pattuiscono che ogni eventuale viaggio all'estero con il/i figlio/i dovrà Pt_1 CP_1
essere previamente concordato.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo