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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 87/2024 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA CARMINATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, accompagnando il deposito del Contr ricorso con documentazione e con la relazione redatta dai Gestori nominati dall' avv. Silvia Pincella e avv. Carolina Valsecchi.
A fronte di una richiesta di precisazioni operata dal G.D. in data 16.12.2024, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Castelleone.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così Contr come attestato anche dai Gestori nominati dall' avv. Silvia Pincella e avv. Carolina Valsecchi, nella relazione ex art. 269 CCI.
Da un punto di vista di ammissibilità dello strumento prescelto, va innanzitutto affermata la possibilità per il debitore persona fisica di richiedere l'apertura della Liquidazione controllata anche se in passato sottoposto a Fallimento in estensione in quanto socio illimitatamente responsabile di s.a.s., come nella specie. Ed infatti, da una parte per la liquidazione controllata non sono previsti i requisiti soggettivi ostativi espressamente elencati all'art. 69 CCI in relazione al diverso strumento del Piano di ristrutturazione, ed in secondo luogo comunque la procedura maggiore che aveva coinvolto l'odierno ricorrente non ha determinato alcun effetto di esdebitazione nei suoi confronti, e dunque egli ancora deve rispondere dei debiti verso i creditori insoddisfatti in quella sede.
Da questo ultimo punto di vista, peraltro, la documentazione integrativa depositata su richiesta del G.D. dalla difesa del ricorrente consente di accertare che il presente procedimento nemmeno costituisce forma di abuso dello strumento processuale o del diritto, non costituendo modo per aggirare un risultato non ottenibile attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, quale nel caso di specie un ricorso per esdebitazione nell'ambito della procedura fallimentare già conclusa. Ed infatti, le percentuali di soddisfacimento dei creditori all'interno di quest'ultima avrebbe, con ogni probabilità, portato ad un provvedimento favorevole all'istanza di esdebitazione, se tempestivamente avanzata.
Il versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come Parte_1 perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dai Gestori rispetto alla posizione debitoria accumulata verso i creditori che hanno avanzato pretese di pagamento rimaste insoddisfatte dopo la chiusura del fallimento che ha riguardato la società UO Golden CK SA (pari ad oltre 2.000.000 di euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1600 euro mensili per tredici mensilità) e patrimoniali (dispone in sostanza solo dell'automobile con cui si reca a lavoro).
Venendo ora alla quota di reddito acquisibile all'interno della procedura, dalla documentazione acquisita è possibile ritenere che, a fronte di uno stipendio annuo pari all'incirca a 22.000 euro (quindi in media 1.800 euro al mese se diviso per 12 mensilità), le esigenze di mantenimento per come elencate si attestino all'incirca in misura di poco inferiore a 1600 euro mensili, così consentendo di individuare in € 200,00 mensili l'importo che mensilmente il debitore ammesso alla liquidazione controllata dovrà versare alla procedura stessa.
Si specifica che l'individuazione di un importo fisso da riversare nella procedura, anziché (secondo la stretta lettera della legge) indicare il limite entro cui i crediti, gli stipendi o le pensioni che il debitore percepisce non possono essere ricompresi nella liquidazione, risponde ad una esigenza di semplificazione, onde evitare che ogni mese il liquidatore debba effettuare calcoli e avanzare richieste di versamento variabili, così aumentando il rischio di contestazioni o condotte astrattamente in frode da parte del debitore.
Peraltro, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al
“Tribunale” va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.
Quanto all'autovettura (che dovrà essere liquidata con procedura competitiva, essendo connaturato allo strumento prescelto l'integrale spossessamento del debitore e la messa a disposizione dell'intero patrimonio in favore dei creditori), essa ben potrà essere lasciata a disposizione del debitore sino a quando la stessa non verrà aggiudicata con le forme proprie della procedura concorsuale in atto. Infine, per rispettare appieno la par condicio creditorum, va dichiarata l'inefficacia della trattenuta operata in busta paga in favore del creditore pignoratizio pur Controparte_2 dipendente da assegnazione operata a chiusura di procedura esecutiva individuale, trattandosi di ipotesi di pagamenti futuri in corso di procedura, come tali inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
C.F. Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Sara Gandolfi del foro di Cremona, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Opel TG GD970HG, che il debitore potrà continuare ad utilizzare sino alla vendita;
6) indica in euro 200,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla sua trascrizione sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone altresì che il Liquidatore si attivi con il datore di lavoro e con il creditore per far cessare la trattenuta del quinto sullo stipendio del Controparte_2 debitore;
11) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, 9/01/2025 Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 87/2024 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA CARMINATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, accompagnando il deposito del Contr ricorso con documentazione e con la relazione redatta dai Gestori nominati dall' avv. Silvia Pincella e avv. Carolina Valsecchi.
A fronte di una richiesta di precisazioni operata dal G.D. in data 16.12.2024, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Castelleone.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così Contr come attestato anche dai Gestori nominati dall' avv. Silvia Pincella e avv. Carolina Valsecchi, nella relazione ex art. 269 CCI.
Da un punto di vista di ammissibilità dello strumento prescelto, va innanzitutto affermata la possibilità per il debitore persona fisica di richiedere l'apertura della Liquidazione controllata anche se in passato sottoposto a Fallimento in estensione in quanto socio illimitatamente responsabile di s.a.s., come nella specie. Ed infatti, da una parte per la liquidazione controllata non sono previsti i requisiti soggettivi ostativi espressamente elencati all'art. 69 CCI in relazione al diverso strumento del Piano di ristrutturazione, ed in secondo luogo comunque la procedura maggiore che aveva coinvolto l'odierno ricorrente non ha determinato alcun effetto di esdebitazione nei suoi confronti, e dunque egli ancora deve rispondere dei debiti verso i creditori insoddisfatti in quella sede.
Da questo ultimo punto di vista, peraltro, la documentazione integrativa depositata su richiesta del G.D. dalla difesa del ricorrente consente di accertare che il presente procedimento nemmeno costituisce forma di abuso dello strumento processuale o del diritto, non costituendo modo per aggirare un risultato non ottenibile attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, quale nel caso di specie un ricorso per esdebitazione nell'ambito della procedura fallimentare già conclusa. Ed infatti, le percentuali di soddisfacimento dei creditori all'interno di quest'ultima avrebbe, con ogni probabilità, portato ad un provvedimento favorevole all'istanza di esdebitazione, se tempestivamente avanzata.
Il versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come Parte_1 perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dai Gestori rispetto alla posizione debitoria accumulata verso i creditori che hanno avanzato pretese di pagamento rimaste insoddisfatte dopo la chiusura del fallimento che ha riguardato la società UO Golden CK SA (pari ad oltre 2.000.000 di euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1600 euro mensili per tredici mensilità) e patrimoniali (dispone in sostanza solo dell'automobile con cui si reca a lavoro).
Venendo ora alla quota di reddito acquisibile all'interno della procedura, dalla documentazione acquisita è possibile ritenere che, a fronte di uno stipendio annuo pari all'incirca a 22.000 euro (quindi in media 1.800 euro al mese se diviso per 12 mensilità), le esigenze di mantenimento per come elencate si attestino all'incirca in misura di poco inferiore a 1600 euro mensili, così consentendo di individuare in € 200,00 mensili l'importo che mensilmente il debitore ammesso alla liquidazione controllata dovrà versare alla procedura stessa.
Si specifica che l'individuazione di un importo fisso da riversare nella procedura, anziché (secondo la stretta lettera della legge) indicare il limite entro cui i crediti, gli stipendi o le pensioni che il debitore percepisce non possono essere ricompresi nella liquidazione, risponde ad una esigenza di semplificazione, onde evitare che ogni mese il liquidatore debba effettuare calcoli e avanzare richieste di versamento variabili, così aumentando il rischio di contestazioni o condotte astrattamente in frode da parte del debitore.
Peraltro, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al
“Tribunale” va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.
Quanto all'autovettura (che dovrà essere liquidata con procedura competitiva, essendo connaturato allo strumento prescelto l'integrale spossessamento del debitore e la messa a disposizione dell'intero patrimonio in favore dei creditori), essa ben potrà essere lasciata a disposizione del debitore sino a quando la stessa non verrà aggiudicata con le forme proprie della procedura concorsuale in atto. Infine, per rispettare appieno la par condicio creditorum, va dichiarata l'inefficacia della trattenuta operata in busta paga in favore del creditore pignoratizio pur Controparte_2 dipendente da assegnazione operata a chiusura di procedura esecutiva individuale, trattandosi di ipotesi di pagamenti futuri in corso di procedura, come tali inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
C.F. Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Sara Gandolfi del foro di Cremona, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Opel TG GD970HG, che il debitore potrà continuare ad utilizzare sino alla vendita;
6) indica in euro 200,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla sua trascrizione sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone altresì che il Liquidatore si attivi con il datore di lavoro e con il creditore per far cessare la trattenuta del quinto sullo stipendio del Controparte_2 debitore;
11) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, 9/01/2025 Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi