Sentenza 3 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2004, n. 17805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17805 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE SE - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BI SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Adige 39, presso l'avv. Andrea Lombardi, con l'avv. Carmen Cavuoto del Foro di Benevento che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 3516 cron. del 2.08.02;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.7.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16.10.2001 - in riassunzione da ricorso proposto innanzi alla Corte Europea - Di BI SE conveniva innanzi alla Corte di Appello di Roma il Ministero della Giustizia al fine di ottenere equa riparazione per la irragionevole durata di procedimento (opposizione a precetto proposta da esso deducente innanzi al GdP di Guardia Sanframondi con riguardo ad azione esecutiva fondata su assegno bancario recante firma di girata apocrifa) apertosi il 16.11.94 e concluso con la sentenza di rigetto del 5.2.2001. L'adita Corte, costituitosi il Ministero, con decreto 2.8.2002, rilevato che il ristoro del danno non patrimoniale non poteva spettare per il solo fatto del ritardo irragionevole, osservava in concreto che nessun danno poteva essere derivato al Di BI stante la sua piena consapevolezza del carattere solo dilatorio della sua azione ad opponendum (come del resto dimostrato dall'abbandono della causa, dopo il deposito della relazione di CTU attestante la autenticità della sua firma) e pertanto rigettava il ricorso.
Per la cassazione di tale decreto il Di BI ha proposto ricorso il 21.10.02 con tre motivi al quale ha resistito il Ministero con controricorso del 22.11.02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per avere la Corte ricercato un "danno" ed omesso di riconoscerne la produzione per la sola irragionevolezza della durata. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell'art. 2 L. 89/01 perpetrata con l'omessa liquidazione del ristoro (chiesto in euro 1.032 ad anno).
Con il terzo mezzo si censura come illogica la ricerca ed esclusione del "patema d'animo", essendo il danno insito nell'irragionevolezza della durata del processo.
Ritiene il Collegio che il decreto impugnato, pur mosso da errate premesse in diritto, sia nondimeno approdato a statuizione finale conforme ai principi, tal conclusione nel merito sostenendo con una argomentazione sfuggita alle (generiche) censure del ricorso (che di essa non mostra neanche piena consapevolezza).
Erra certamente il decreto, nelle sue premesse, a porre la questione del danno non patrimoniale in termini di necessaria allegazione e prova della esistenza di siffatto pregiudizio: la statuizione della Corte di merito, certamente conforme alla prevalente giurisprudenza di questa Corte all'epoca della sua pubblicazione, appare in netto contrasto con il successivo indirizzo assunto dalle S.U. con la nota sentenza 1338/04 (indirizzo che il Collegio pienamente condivide) a mente del quale una volta accertata la violazione della durata ragionevole il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale come conseguenza normale della violazione stessa, fatto salvo che emergano circostanze di fatto che ne facciano positivamente escludere la sussistenza.
Ma la Corte di Roma ha anche articolato una ulteriore proposizione - costituente autonoma ratio della sua decisione - per la quale la piena consapevolezza della totale inconsistenza e pretestuosità della opposizione a precetto (sfiorante la temerarietà), consapevolezza attestata dal comportamento processuale di abbandono della lite non appena emersa la veridicità della firma supposta apocrifa, avrebbe comunque escluso la configurabilità di patemi ed ansie di sorta.
E tale ratio, la cui portata è del tutto sfuggita al ricorrente (che vi fa cenno, parziale ed inorganico, a pag. 15 del ricorso), appare corretta proprio alla luce della ipotesi di eccezione alla normale dannosità della violazione indicata dalle cennate S.U. 1338/04, essendo stato infatti in tal arresto affermato che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perché tale consapevolezza fa venire meno l'ansia ed malessere correlati all'incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (cfr. anche Cass. 13741/03 e 17650/02). E di qui la piena conformità a diritto della valutazione espressa dalla Corte di Roma, valutazione che, lungi dall'essere fatta segno a censure di illogicità argomentativa, non risulta contestata ne' tampoco percepita dal ricorrente.
La reiezione del ricorso importa che le spese del giudizio vengano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SE Di BI alla refusione delle spese di giudizio in favore del controricorrente Ministero, spese che determina in euro 1.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004