Articolo 1 della Legge 28 novembre 1957, n. 1143
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24 dicembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

I termini previsti dall' art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine il Ministro per la difesa nominera', a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovra' ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione.

Entrata in vigore il 24 dicembre 1957