TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il 1° aprile 1963, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA DANAROSI del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni NO (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da note conclusive autorizzate, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In tesi
1- Disporre la revoca del mantenimento del figlio dalla data del CP_1
deposito del presente ricorso per le ragioni esposte in narrativa;
In ipotesi
2- Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio CP_1 nella somma di € 200,00 mensili dalla data del deposito del presente ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c., depositato in data 02.04.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. 224/2014 del
25.02.2014/03.03.2014 emessa dal Tribunale di Arezzo, con riguardo al contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca di detto contributo al mantenimento in favore del figlio o, in ipotesi, la sua riduzione, dall'importo attuale di euro 400,00 ad euro 200,00, in ragione di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, oltre alla circostanza secondo cui, in base alle informazioni che è riuscito ad acquisire tramite social – dal momento che il figlio, da quando il padre gli ha comunicato di non poter più corrispondergli il mantenimento, nella misura attuale, ribadendo tuttavia la sua disponibilità ad aiutarlo, avrebbe interrotto i rapporti – risulterebbe lavorare come personal-trainer.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che i rapporti con il figlio sono sempre stati difficili ma di essere comunque riuscito, con caparbietà, a mantenerli, rimanendogli vicino ed aiutandolo anche economicamente, anche nei periodi difficili, in cui ha subito procedimenti penali con relativa condanna e affidamento in prova. Lo ha inoltre precisato che fino a non molto tempo il Parte_1 deposito del ricorso il figlio lavorava presso l' , lavoro ottenuto tramite i servizi sociali nel periodo Pt_2 dell'affidamento in prova, dopo di che il padre non ha avuto modo di sapere se il figlio continuasse a lavorare in quanto ogni risposta era vaga.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , al contempo fissando, per la precisazione delle conclusioni, Controparte_1
l'udienza del 14.11.2024, disponendo che la stessa si tenesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. ***
Nel merito, rilevato che le due domande avanzate da parte ricorrente sono tra loro alternative, la domanda di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento divorzile in favore del resistente contumace è da accogliere, ricorrendone i presupposti. Controparte_1
Il ricorrente ha effettivamente dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto in parte all'ingresso in pensione ed in parte agli esborsi economici che ha dovuto e dovrà sostenere per acquistare dai fratelli le loro quote dell'immobile già di proprietà materna, oggi caduto in successione.
In merito poi al requisito del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, pacificamente ritenuta circostanza “spartiacque” dalla giurisprudenza, idonea cioè alla cessazione dell'obbligo contributivo in capo ai genitori, in base alle allegazioni di parte ricorrente si ritiene che tale requisito appare essere adeguatamente soddisfatto, tanto più che il resistente ha dimostrato già in passato di avere capacità lavorativa idonea a produrre reddito, motivo per cui non vi è motivo di ritenere che possa essere così anche in futuro, ammesso e non concesso che non sia già oggi in tale situazione, tanto più che il padre ha comunque manifestato la propria disponibilità ad aiutare il figlio, e non vi è ragione di non credergli.
Altresì si rammenta che, pur non assumendo alcuna valenza probatoria della verità dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, la contumacia può concorrere a formare il convincimento del giudice in sede di valutazione della condotta delle parti.
Nella fattispecie in esame il resistente , non costituendosi in giudizio, ha dimostrato Controparte_1
la mancanza di interesse per il presente procedimento.
Alla luce di quanto espresso, va ritenuta fondata e va accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore di . Controparte_1
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso il comportamento processuale e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Dispone la cessazione dell'obbligo contributivo in capo a in favore di Parte_1
; Controparte_1
- dispone le spese compensate. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il 1° aprile 1963, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA DANAROSI del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni NO (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da note conclusive autorizzate, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In tesi
1- Disporre la revoca del mantenimento del figlio dalla data del CP_1
deposito del presente ricorso per le ragioni esposte in narrativa;
In ipotesi
2- Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio CP_1 nella somma di € 200,00 mensili dalla data del deposito del presente ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c., depositato in data 02.04.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. 224/2014 del
25.02.2014/03.03.2014 emessa dal Tribunale di Arezzo, con riguardo al contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca di detto contributo al mantenimento in favore del figlio o, in ipotesi, la sua riduzione, dall'importo attuale di euro 400,00 ad euro 200,00, in ragione di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, oltre alla circostanza secondo cui, in base alle informazioni che è riuscito ad acquisire tramite social – dal momento che il figlio, da quando il padre gli ha comunicato di non poter più corrispondergli il mantenimento, nella misura attuale, ribadendo tuttavia la sua disponibilità ad aiutarlo, avrebbe interrotto i rapporti – risulterebbe lavorare come personal-trainer.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che i rapporti con il figlio sono sempre stati difficili ma di essere comunque riuscito, con caparbietà, a mantenerli, rimanendogli vicino ed aiutandolo anche economicamente, anche nei periodi difficili, in cui ha subito procedimenti penali con relativa condanna e affidamento in prova. Lo ha inoltre precisato che fino a non molto tempo il Parte_1 deposito del ricorso il figlio lavorava presso l' , lavoro ottenuto tramite i servizi sociali nel periodo Pt_2 dell'affidamento in prova, dopo di che il padre non ha avuto modo di sapere se il figlio continuasse a lavorare in quanto ogni risposta era vaga.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , al contempo fissando, per la precisazione delle conclusioni, Controparte_1
l'udienza del 14.11.2024, disponendo che la stessa si tenesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. ***
Nel merito, rilevato che le due domande avanzate da parte ricorrente sono tra loro alternative, la domanda di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento divorzile in favore del resistente contumace è da accogliere, ricorrendone i presupposti. Controparte_1
Il ricorrente ha effettivamente dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto in parte all'ingresso in pensione ed in parte agli esborsi economici che ha dovuto e dovrà sostenere per acquistare dai fratelli le loro quote dell'immobile già di proprietà materna, oggi caduto in successione.
In merito poi al requisito del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, pacificamente ritenuta circostanza “spartiacque” dalla giurisprudenza, idonea cioè alla cessazione dell'obbligo contributivo in capo ai genitori, in base alle allegazioni di parte ricorrente si ritiene che tale requisito appare essere adeguatamente soddisfatto, tanto più che il resistente ha dimostrato già in passato di avere capacità lavorativa idonea a produrre reddito, motivo per cui non vi è motivo di ritenere che possa essere così anche in futuro, ammesso e non concesso che non sia già oggi in tale situazione, tanto più che il padre ha comunque manifestato la propria disponibilità ad aiutare il figlio, e non vi è ragione di non credergli.
Altresì si rammenta che, pur non assumendo alcuna valenza probatoria della verità dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, la contumacia può concorrere a formare il convincimento del giudice in sede di valutazione della condotta delle parti.
Nella fattispecie in esame il resistente , non costituendosi in giudizio, ha dimostrato Controparte_1
la mancanza di interesse per il presente procedimento.
Alla luce di quanto espresso, va ritenuta fondata e va accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore di . Controparte_1
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso il comportamento processuale e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Dispone la cessazione dell'obbligo contributivo in capo a in favore di Parte_1
; Controparte_1
- dispone le spese compensate. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni