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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Biante Secondari P.IVA_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pioli
Parte opposta
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 838/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2487/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 5 dell'importo di € 73.532,11, quale saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dell'immobile dell'opponente; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione viene ripercorso l'andamento delle lavorazioni e viene allegato l'inadempimento dell'opposta, atteso che l'impianto non sarebbe stato ultimato e non sarebbe funzionante, al punto che l'opponente non si sarebbe potuta trasferire nell'immobile di cui si parla;
vengono eccepiti il ritardo nelle lavorazioni e l'inesigibilità del credito della controparte, la quale avrebbe emesso fatture nonostante la omessa ultimazione delle lavorazioni e la omessa predisposizione della contabilità, da ritenersi quali fasi delle lavorazioni a cui le parti avrebbero condizionato il diritto al pagamento del corrispettivo in favore dell'opposta.
2. L'opposta eccepisce che non vi sarebbe stato inadempimento, come si desumerebbe dalla circostanza che l'opponente si sarebbe trasferita presso l'immobile ove l'opposta avrebbe realizzato l'impianto elettrico;
che il presunto ritardo nelle lavorazioni sarebbe dipeso dall'andamento del cantiere in cui essa ha realizzato l'impianto elettrico;
che le contestazioni della controparte sarebbero generiche, infondate e sollevate strumentalmente dall'opponente, con l'intento di sottrarsi al pagamento dei corrispettivi portati dalle fatture emesse dall'opposta; di aver, infatti, tentato invano di prendere contatto con l'opponente per procedere agli ultimi interventi e alla verifica congiunta delle lavorazioni.
3. La causa viene istruita tramite i documenti e la prova per testi.
4. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 2 di 5 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: è incontestata, oltreché documentalmente provata (doc. n. 1, all. atto di citazione)
l'esistenza del contratto di appalto con cui l'opposta si è obbligata, quale appaltatrice, alla realizzazione in favore dell'opponente, quale committente, dell'impianto elettrico all'interno del citato immobile dell'opponente; l'opposta allega l'inadempimento dell'opponente, che ha pacificamente versato soltanto alcuni acconti sul corrispettivo dovuto all'opposta.
4.2. L'opponente nessuna prova offre a dimostrazione dell'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ma formula un'eccezione di inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c.
4.3. In primo luogo è smentita dall'opposta con documenti l'allegazione dell'opponente secondo cui l'impianto non sarebbe stato ultimato, non sarebbe funzionante e l'opponente non si sarebbe potuta trasferire nell'immobile controverso: l'opponente non identifica con precisione le opere in tesi non ultimate, nonostante l'opposta le abbia inviato la contabilità dei lavori svolti nel luglio del 2021 e la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato nel maggio 2021 (doc. n. 6 e 7, all. comparsa di costituzione e risposta); l'opponente si è, inoltre,
trasferita nell'immobile di cui si tratta (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
4.4. Parimenti l'opposta dimostra che lo slittamento dei tempi necessari all'ultimazione delle lavorazioni -per le quali era stato convenuto il termine di 30 giorni consecutivi lavorativi
(doc. n. 1, all. atto di citazione in opposizione)- è dipeso da fattori imputabili all'opponente concernenti l'andamento del cantiere, tra cui la mancata suddivisione degli spazi interni (cfr.
testimonianza resa da all'udienza del 10.10.2023; doc. n. 1, all. comparsa di Testimone_1
pagina 3 di 5 costituzione e risposta, libro giornale da cui emerge che la maggior parte delle lavorazioni sono state ultimate nel 2020 e nel primo mese 2021); la mancanza di macchinari da collegare all'impianto realizzato dall'opposta (cfr. testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
10.10.2023; doc. n. 4, all. atto di citazione, missiva dell'opposta del 6.4.2021, con cui l'opposta dà conto della mancanza di macchinari da collegare agli allacci;
doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta, missiva del 15.7.2021, con cui l'opposta, in risposta alla richiesta di ultimazione delle lavorazioni dell'opponente, dà atto dell'installazione del citofono e dell'interruttore dell'alimentatore del compressore;
doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta, missiva dell'opposta del 12.8.2021, con cui l'opposta dà conto dello slittamento dei tempi dipeso dalla mancanza di macchinari da collegare agli allacci e rappresenta che gli interventi successivi al maggio 2021 sono stati finalizzati all'installazione e all'allaccio dei blindi forniti direttamente e solo allora dall'opponente, che gli interventi eseguiti nel mese di luglio 2021 hanno riguardato il collegamento dei macchinari che la società opponente solo allora aveva trasferito nella propria sede, che gli ulteriori interventi, quale ad esempio l'installazione del citofono, hanno riguardato opere extra contratto, commissionate successivamente allo stesso).
4.5. L'opposta ha, in pendenza del rapporto negoziale, in buona fede offerto la propria collaborazione rispetto alle richieste dell'opponente di sistemazione dei corpi illuminanti e ha più volte domandato la verifica tecnica dell'ultimazione dei lavori in contraddittorio con la controparte (cfr. doc. n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 9, all. atto di citazione;
doc. n. 8, all. comparsa di costituzione e risposta).
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione si rivela infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Biante Secondari P.IVA_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pioli
Parte opposta
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 838/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2487/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 5 dell'importo di € 73.532,11, quale saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dell'immobile dell'opponente; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione viene ripercorso l'andamento delle lavorazioni e viene allegato l'inadempimento dell'opposta, atteso che l'impianto non sarebbe stato ultimato e non sarebbe funzionante, al punto che l'opponente non si sarebbe potuta trasferire nell'immobile di cui si parla;
vengono eccepiti il ritardo nelle lavorazioni e l'inesigibilità del credito della controparte, la quale avrebbe emesso fatture nonostante la omessa ultimazione delle lavorazioni e la omessa predisposizione della contabilità, da ritenersi quali fasi delle lavorazioni a cui le parti avrebbero condizionato il diritto al pagamento del corrispettivo in favore dell'opposta.
2. L'opposta eccepisce che non vi sarebbe stato inadempimento, come si desumerebbe dalla circostanza che l'opponente si sarebbe trasferita presso l'immobile ove l'opposta avrebbe realizzato l'impianto elettrico;
che il presunto ritardo nelle lavorazioni sarebbe dipeso dall'andamento del cantiere in cui essa ha realizzato l'impianto elettrico;
che le contestazioni della controparte sarebbero generiche, infondate e sollevate strumentalmente dall'opponente, con l'intento di sottrarsi al pagamento dei corrispettivi portati dalle fatture emesse dall'opposta; di aver, infatti, tentato invano di prendere contatto con l'opponente per procedere agli ultimi interventi e alla verifica congiunta delle lavorazioni.
3. La causa viene istruita tramite i documenti e la prova per testi.
4. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 2 di 5 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: è incontestata, oltreché documentalmente provata (doc. n. 1, all. atto di citazione)
l'esistenza del contratto di appalto con cui l'opposta si è obbligata, quale appaltatrice, alla realizzazione in favore dell'opponente, quale committente, dell'impianto elettrico all'interno del citato immobile dell'opponente; l'opposta allega l'inadempimento dell'opponente, che ha pacificamente versato soltanto alcuni acconti sul corrispettivo dovuto all'opposta.
4.2. L'opponente nessuna prova offre a dimostrazione dell'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ma formula un'eccezione di inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c.
4.3. In primo luogo è smentita dall'opposta con documenti l'allegazione dell'opponente secondo cui l'impianto non sarebbe stato ultimato, non sarebbe funzionante e l'opponente non si sarebbe potuta trasferire nell'immobile controverso: l'opponente non identifica con precisione le opere in tesi non ultimate, nonostante l'opposta le abbia inviato la contabilità dei lavori svolti nel luglio del 2021 e la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato nel maggio 2021 (doc. n. 6 e 7, all. comparsa di costituzione e risposta); l'opponente si è, inoltre,
trasferita nell'immobile di cui si tratta (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
4.4. Parimenti l'opposta dimostra che lo slittamento dei tempi necessari all'ultimazione delle lavorazioni -per le quali era stato convenuto il termine di 30 giorni consecutivi lavorativi
(doc. n. 1, all. atto di citazione in opposizione)- è dipeso da fattori imputabili all'opponente concernenti l'andamento del cantiere, tra cui la mancata suddivisione degli spazi interni (cfr.
testimonianza resa da all'udienza del 10.10.2023; doc. n. 1, all. comparsa di Testimone_1
pagina 3 di 5 costituzione e risposta, libro giornale da cui emerge che la maggior parte delle lavorazioni sono state ultimate nel 2020 e nel primo mese 2021); la mancanza di macchinari da collegare all'impianto realizzato dall'opposta (cfr. testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
10.10.2023; doc. n. 4, all. atto di citazione, missiva dell'opposta del 6.4.2021, con cui l'opposta dà conto della mancanza di macchinari da collegare agli allacci;
doc. n. 5, all. comparsa di costituzione e risposta, missiva del 15.7.2021, con cui l'opposta, in risposta alla richiesta di ultimazione delle lavorazioni dell'opponente, dà atto dell'installazione del citofono e dell'interruttore dell'alimentatore del compressore;
doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta, missiva dell'opposta del 12.8.2021, con cui l'opposta dà conto dello slittamento dei tempi dipeso dalla mancanza di macchinari da collegare agli allacci e rappresenta che gli interventi successivi al maggio 2021 sono stati finalizzati all'installazione e all'allaccio dei blindi forniti direttamente e solo allora dall'opponente, che gli interventi eseguiti nel mese di luglio 2021 hanno riguardato il collegamento dei macchinari che la società opponente solo allora aveva trasferito nella propria sede, che gli ulteriori interventi, quale ad esempio l'installazione del citofono, hanno riguardato opere extra contratto, commissionate successivamente allo stesso).
4.5. L'opposta ha, in pendenza del rapporto negoziale, in buona fede offerto la propria collaborazione rispetto alle richieste dell'opponente di sistemazione dei corpi illuminanti e ha più volte domandato la verifica tecnica dell'ultimazione dei lavori in contraddittorio con la controparte (cfr. doc. n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 9, all. atto di citazione;
doc. n. 8, all. comparsa di costituzione e risposta).
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione si rivela infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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