CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Aida SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa LA PAROLARI Consigliere rel. all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1177/2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Paragallo Parte_1 appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Rosa CP_1 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4166/2024 del 08/04/2023. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.07.2016 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 la società hiedendo, in via principale, di ordinare alla società resistente, sua datrice Parte_1 di lavoro, di ripristinare l'assegno ad personam pari a € 14.460,79 (distribuito su 12 mensilità), che le aveva attribuito al momento dell'assunzione del 6.5.2002 e che, però, era stato progressivamente assorbito, nel corso dei tredici anni di servizio compiuto, fino all'azzeramento a partire dal mese di gennaio del 2016, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle quote non versate (quantificate in euro 43.225,82) nonché dell'ulteriore somma di € 688,64 a titolo di differenze di “indennità di posizione di incarico” non percepita nei mesi compresi tra il mese di luglio ed il mese di ottobre del 2009.
In subordine, ella ha chiesto il ripristino dell'emolumento a decorrere dal mese di gennaio del 2016, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle correlative differenze.
A sostegno delle due domande, principale e subordinata, ha osservato che il suddetto assorbimento era stato previsto solamente al sopraggiungere di “aumenti retributivi dovuti ai contratti nazionali
e/o aziendali, nonché degli eventuali avanzamenti di carriera” e che l'art. 55 ccnl non contemplava deroghe collettive al principio di cumulabilità dell'assegno ad personam con emolumenti differenti da quelli di natura strettamente retributiva (es. di natura indennitaria, premiale, incentivante o con finalità meritocratiche).
Per l'effetto assumeva che il recupero negativo sofferto non trovava legittima giustificazione nell'intervenuta erogazione a suo favore dell'indennità per la posizione di incarico (i.p.i.) connessa alla qualifica di ricevuta dal febbraio 2007 ad aprile 2016. Pt_2
Chiedeva, quindi, la restituzione delle quote mensili assorbite –quantificate in complessivi €
43.225,82 a tutto l'anno 2016 – oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 688,64 a titolo di differenze di “indennità di posizione di incarico” non percepita nei mesi compresi tra il mese di luglio ed il mese di ottobre del 2009. In subordine, chiedeva il ripristino dell'emolumento a decorrere dal mese di gennaio del 2016, ossia a partire dal momento in cui le era stata revocata l'indennità di posizione di incarico, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle correlative differenze.
Costituitasi in giudizio la società contestava la fondatezza dell'avverso ricorso, Parte_1 specificamente assumendo che l'i.p.i., quale emolumento di natura retributiva correlato alle peculiari mansioni del quadro, era stato oggetto di specifica pattuizione nel senso dell'assorbimento nella nota aziendale del 31.1.2007 (e ciò proprio in attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del ccnl 23.7.1976
“per i restanti istituti per i quali non sono previsti specificatamente assorbimenti restando ferme le condizioni di migliore favore aziendalmente in atto”) e contestualmente sollevava eccezione riconvenzionale volta ad opporre in compensazione un credito di € 37.514,35, sostenendo che la avrebbe ricevuto indebitamente tale somma tra il 2003 e il 2015. CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 597/2018, respingeva ambedue le domande di parte ricorrente, che veniva conseguentemente condannata a pagare le spese di lite. La decisione sopra richiamata era oggetto di gravame, conclusosi con la sentenza n. 2953/21, con la quale questa Corte, dopo aver affermato la legittimità dell'assorbimento dell'assegno ad personam ad opera dell'indennità di posizione di incarico, ma la reviviscenza del diritto allo stesso dopo la cessazione dell'erogazione di detta indennità, ha così statuito: “-condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 688,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-dichiara il diritto di al ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di CP_1 gennaio 2016 in misura tale da assicurare la retribuzione mensile di € 3.107,20 ed il correlato diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive da compensare con il credito di Parte_1 sino all'importo di € 37.514,35;
-condanna al pagamento delle successive maturande differenze retributive, oltre Parte_1 accessori di legge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Proprio contro il capo della sentenza che accoglieva l'eccezione di compensazione, la lavoratrice ricorreva in Cassazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ritenendo che la decisione impugnata non avesse considerato l'assenza di prova del credito vantato dall'azienda, né tantomeno, in senso opposto, la documentazione prodotta dalla a sostegno dell'illegittimità degli assorbimenti dell'assegno ad CP_1 personam.
In sede di legittimità, la società si era limitata a replicare alle censure mosse al capo Parte_1 della sentenza impugnata, non impugnando a propria volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto.
2.Ciò premesso, stante l'inerzia della società nel dare spontanea esecuzione alla CP_1 sentenza di secondo grado nella parte non impugnata in sede di legittimità, con ricorso ex art. 414
c.p.c. depositato il 3.5.2022 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la per vedere Parte_1 accolte le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, condannare la parte resistente al pagamento della somma di € 38.966,67 (corrispondente alle differenze di assegno ad personam dovute alla ricorrente per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) – o in subordine della diversa somma che sarà ritenuta esatta per le annualità dedotte in giudizio – oltre gli accessori di legge computati dalla scadenza delle singole componenti mensili e le spese legali da determinarsi a norma del D.M.
n.55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Assumeva la che stando al titolo esecutivo suddetto, ella doveva ricevere a partire dal mese di CP_1 gennaio del 2016 la quota di assegno ad personam che consentisse al trattamento retributivo mensile fisso, a suo dire strettamente costituito dalle voci del contratto individuale di lavoro contraddistinte alle lettere da b) a k) e dall'assegno ad personam de quo, di raggiungere la soglia garantita di €
3.107,20.
Si costituiva in giudizio la società che evidenziava come proprio attenendosi al Parte_1 rispetto del diritto al ripristino all'assegno ad personam nei termini accertati e dichiarati dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza di cui sopra, la ricorrente non risultasse, invero, titolare di alcun credito nei confronti di essendo al contrario debitrice nei confronti della stessa della somma Pt_1 di € 3,41.
Espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, ritenuto fondato il ricorso -e, specificamente, ritenuto che la ricorrente dovesse ricevere a partire dal mese di gennaio del 2016 la quota di assegno ad personam che consentisse al suo trattamento retributivo mensile fisso, ossia quello costituito unicamente dalle voci del contratto individuale di lavoro contraddistinte alle lettere da b) a k) e dall'assegno ad personam con esclusione delle ulteriori voci pure emergenti nelle buste paga- così statuiva:
“Condanna la al pagamento di euro 38.967,67 per i titoli di cui al ricorso rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali in misura con decorrenza di legge.
Condanna al pagamento di euro 3809 a titolo di compensi professionali oltre iva CPA e spese Pt_1 generali con distrazione.
Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto”. Parte_1
Proponeva gravame la er l'integrale riforma della sentenza, lamentandone la violazione Parte_1 di legge per i seguenti motivi:
- ERRONEO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL SUPERMINIMO IN MISURA TALE DA
ASSICURARLE LA RETRIBUZIONE MENSILE DI € 3.107,20 SULLA BASE DELLE SOLE VOCI DELLA
RETRIBUZIONE FISSATE DAI PUNTI B) A K) DEL CONTRATTO DI LAVORO, CON ESCLUSIONE DELLE ALTRE
VOCI INDICATE IN BUSTA PAGA
- ERRONEO RICONOSCIMENTO DELLA CORRETTEZZA DEI CRITERI DI CALCOLO ADOTTATI DAL CTU CON
RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI DA ASSUMERE A BASE CON ESCLUSIONE DELLE RESTANTI Parte_3
VOCI INDICATE IN BUSTA PAGA RISPETTO A QUELLE DAI PUNTI B) A K) DEL CONTRATTO DI LAVORO
-ERRONEITÀ DELLA BASE DI DA ASSUMERE A PARAMETRO AI FINI DEL RIPRISTINO DEL Pt_3
SUPERMINIMO
Resisteva nel grado l'appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
3. L'appello è fondato e va accolto.
2.1 Il primo e il terzo motivo, che meritano di essere congiuntamente esaminati siccome connessi sotto il profilo logico-giuridico, colgono nel segno, con assorbimento del secondo. La società i duole, in buona sostanza, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che Parte_1 il diritto affermato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2953/2021- volto ad assicurare alla sig.ra il ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di gennaio 2016 in misura tale CP_1 da assicurare la retribuzione mensile lorda di € 3.107,20, ed il correlativo diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive- debba ritenersi garantito avuto riferimento non già al trattamento salariale complessivamente indicato nelle buste paga, ma solo con specifico riferimento alle voci della retribuzione lorda annua previste sub lett. da b) a k) della lettera di assunzione, così da doversi, per l'effetto, escludere dalla base di calcolo tutte le restanti voci.
In tal senso la società appellante muove da una prospettiva diametralmente opposta, e perciò ritiene che, essendo state riconosciute nel corso degli anni alla sig.ra ulteriori attribuzioni economiche CP_1 eccedenti il minimo pari alla somma di € 3.107,20, le sue pretese sarebbero già soddisfatte (e addirittura ella sarebbe debitrice verso la società della pur esigua somma di € 3,41.
In altri termini la ostiene nel grado che “il richiamo alla struttura della retribuzione Parte_1 in essere alla data di assunzione è stato operato esclusivamente al fine di veder garantito l'importo di
€ 3.107,20 a titolo di retribuzione mensile lorda, e non già – come erroneamente affermato dal CTU
e, a cascata, dal Giudice Unico - ad individuare quali e quanti voci tabellari da computarsi, ovvero escludersi, nel computo del trattamento salariale, posta l'esigenza, unica ed esclusiva, di ripristinare nel 2016 l'ad personam fino a concorrere a determinare la misura della retribuzione in € 3.107,20”.
Tali doglianze sono fondate.
Va premesso che la ha individuato a fondamento della sua pretesa il dictum giudiziale CP_1 costituito dalla sentenza della CDA Roma n. 2953/2021 pubblicata il 21/07/2021.
Orbene si dà atto che nel dispositivo della predetta pronuncia si legge: “-dichiara il diritto di
[...]
al ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di gennaio 2016 in misura tale da CP_1 assicurare la retribuzione mensile di € 3.107,20”, senza alcuna limitazione del perimetro delle voci della retribuzione lorda annua a tal fine rilevanti sub lett. da b) a k) della lettera di assunzione.
Né l'analisi della motivazione del predetto arresto induce a diversa conclusione.
Infatti esattamente al fine di delineare i contorni corretti del giudicato è indispensabile richiamare quale fosse l'oggetto del contendere della causa definita appunta con la predetta sentenza.
Orbene dall'esame degli atti emerge che la avesse ivi lamentato l'illegittimità CP_1 dell'assorbimento dell'assegno ad personam per effetto dell'Indennità di Posizione (i.p.i.), prima graduale e poi totale, e unicamente su questo la Corte si è soffermata concludendo per la natura retributiva di detto emolumento con conseguente corretto assorbimento da parte dell' con Pt_4 ciò ha rigettato la domanda principale svolta dalla ma questo, in logica conseguenza, fino CP_1 all'erogazione dell'i.p.i., con conseguente reviviscenza del diritto all'assegno ad personam a seguito della cessazione dell'erogazione della detta indennità-e con ciò ha accolto la domanda subordinata svolta dalla CP_1
E' in tale ottica interpretativa, ed alla luce della situazione di fatto e di diritto portata all'attenzione della Corte, che va inteso il passaggio motivazionale espresso dalla Corte laddove è scritto: “…è intervenuta, però, la revoca dell'indennità di posizione incarico, sicché è corretta la doglianza di parte appellante che, in base alle previsioni del contratto individuale di lavoro, ciò avrebbe dovuto comportare il ripristino dell'assegno ad personam.
Quest'ultimo, infatti, è stato assorbito dagli aumenti retributivi derivanti dal pagamento dell'indennità posizione incarico, ma al venir meno di questi ultimi è evidente che debba trovare nuovamente applicazione la previsione della contrattazione individuale destinata a garantire alla la retribuzione mensile di € 3.107,20, come composta dalle voci della retribuzione lorda annua CP_1
[da b) a k) del contratto di lavoro] e dall'assegno ad personam”.
Dunque tale principio di diritto va correttamente inteso-in ragione del thema decidendum ivi versato in causa- nel senso che con esso la Corte ha sancito la natura espansiva del diritto all'assegno ad personam della al venir meno dell'erogazione a suo favore dell'indennità di posizione e ha CP_1 fissato la quantificazione della retribuzione mensile lorda minima “di € 3.107,20, come composta dalle voci della retribuzione lorda annua [da b) a k) del contratto di lavoro] e dall'assegno ad personam”, ove il riferimento alle dette voci e all'assegno assumeva un valore di mero parametro di misura, come sostenuto condivisibilmente dalla difesa dell' piuttosto che di esclusione -al fine Pt_5 del computo di tale retribuzione lorda mensile minima- di qualsivoglia ulteriore voce retributiva ad altro titolo, diverso da quello dell'i.p.i., eventualmente erogata alla lavoratrice.
Infatti nella sentenza in esame non si rinviene alcun riferimento, né essa contiene alcun accertamento, in relazione ad ulteriori voci corrisposte a favore della diverse dall'i.p.i. CP_1
In tal senso la Corte rileva astrattamente: “Se, infatti, è corretto che la previsione della contrattazione individuale sia assorbita dagli aumenti retributivi stabiliti della contrattazione collettiva, appare al contempo logicamente consequenziale che, al venir meno di questi ultimi, riprenda vigore la pattuizione individuale la cui efficacia non è certamente venuta meno in virtù delle previsioni collettive” e sempre in parte motiva conclude sul punto “Ne consegue che debba essere riconosciuto il diritto della al ripristino dell'assegno ad personam dal mese di gennaio 2016 - in modo tale CP_1 da garantirle la retribuzione mensile di € 3.107,20 - ed al pagamento delle correlate differenze retributive”, senza alcuna limitazione alla voci delle retribuzione da b) a k) del contratto di assunzione.
Ne consegue che, sulla base delle allegazioni delle parti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve tenersi conto, per la determinazione della base di calcolo ai fini dell'integrazione dell'assegno ad personam nella misura di € 3.107,20, anche delle altre voci (quali quelle relative agli aumenti periodici di anzianità - A.P.A. - , all'indennità funzione quadro - I.F.Q. - , all'elemento di retribuzione giovanile - E.R.G.)-come evidenziato dal ctp di parte nelle note tecniche del Pt_1
22.12.2023- per effetto delle quali non è risultato alcun credito a favore della (cfr. pag. c.t.u. CP_1 di primo grado) per le ragioni azionate nel presente giudizio.
4. In conclusione la sentenza impugnata va riformata e il ricorso di primo grado proposto dalla CP_1 va rigettato.
Per l'effetto, vanno accolte le domande di restituzione delle somme corrisposte medio tempore dalla alla e al suo difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_1 CP_1 come da conforme richiesta della società appellante contenuta nel gravame-con l'unica limitazione che l'appellata dovrà restituire la somma percepita pari al netto del corrispondente lordo di €
48.600,45- oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
5. La peculiarità in fatto e in diritto della fattispecie esaminata e la natura interpretativa delle argomentazioni poste a fondamento della decisione della causa- che ha reso necessario l'intervento del giudice-costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nell'ottica ermeneutica sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte:
in riforma della sentenza impugnata,
così provvede:
-rigetta il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1
-condanna l'appellata alla restituzione in favore della società appellante della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, pari al netto del corrispondente lordo di € 48.600,45, oltre interessi legali dal 26.04.2024;
- condanna l'Avv. Andrea De Rosa, nella qualità di difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione in favore della società appellante della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 4.681,71 al netto della ritenuta di acconto, oltre interessi legali dal 23.04.2024; -compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
Roma, lì 10.12.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa LA PAROLARI
Il Presidente
Dott.ssa Aida SABBATO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Vallefuoco, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Aida SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa LA PAROLARI Consigliere rel. all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1177/2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Paragallo Parte_1 appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Rosa CP_1 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4166/2024 del 08/04/2023. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.07.2016 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 la società hiedendo, in via principale, di ordinare alla società resistente, sua datrice Parte_1 di lavoro, di ripristinare l'assegno ad personam pari a € 14.460,79 (distribuito su 12 mensilità), che le aveva attribuito al momento dell'assunzione del 6.5.2002 e che, però, era stato progressivamente assorbito, nel corso dei tredici anni di servizio compiuto, fino all'azzeramento a partire dal mese di gennaio del 2016, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle quote non versate (quantificate in euro 43.225,82) nonché dell'ulteriore somma di € 688,64 a titolo di differenze di “indennità di posizione di incarico” non percepita nei mesi compresi tra il mese di luglio ed il mese di ottobre del 2009.
In subordine, ella ha chiesto il ripristino dell'emolumento a decorrere dal mese di gennaio del 2016, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle correlative differenze.
A sostegno delle due domande, principale e subordinata, ha osservato che il suddetto assorbimento era stato previsto solamente al sopraggiungere di “aumenti retributivi dovuti ai contratti nazionali
e/o aziendali, nonché degli eventuali avanzamenti di carriera” e che l'art. 55 ccnl non contemplava deroghe collettive al principio di cumulabilità dell'assegno ad personam con emolumenti differenti da quelli di natura strettamente retributiva (es. di natura indennitaria, premiale, incentivante o con finalità meritocratiche).
Per l'effetto assumeva che il recupero negativo sofferto non trovava legittima giustificazione nell'intervenuta erogazione a suo favore dell'indennità per la posizione di incarico (i.p.i.) connessa alla qualifica di ricevuta dal febbraio 2007 ad aprile 2016. Pt_2
Chiedeva, quindi, la restituzione delle quote mensili assorbite –quantificate in complessivi €
43.225,82 a tutto l'anno 2016 – oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 688,64 a titolo di differenze di “indennità di posizione di incarico” non percepita nei mesi compresi tra il mese di luglio ed il mese di ottobre del 2009. In subordine, chiedeva il ripristino dell'emolumento a decorrere dal mese di gennaio del 2016, ossia a partire dal momento in cui le era stata revocata l'indennità di posizione di incarico, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle correlative differenze.
Costituitasi in giudizio la società contestava la fondatezza dell'avverso ricorso, Parte_1 specificamente assumendo che l'i.p.i., quale emolumento di natura retributiva correlato alle peculiari mansioni del quadro, era stato oggetto di specifica pattuizione nel senso dell'assorbimento nella nota aziendale del 31.1.2007 (e ciò proprio in attuazione di quanto previsto dall'art. 55 del ccnl 23.7.1976
“per i restanti istituti per i quali non sono previsti specificatamente assorbimenti restando ferme le condizioni di migliore favore aziendalmente in atto”) e contestualmente sollevava eccezione riconvenzionale volta ad opporre in compensazione un credito di € 37.514,35, sostenendo che la avrebbe ricevuto indebitamente tale somma tra il 2003 e il 2015. CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 597/2018, respingeva ambedue le domande di parte ricorrente, che veniva conseguentemente condannata a pagare le spese di lite. La decisione sopra richiamata era oggetto di gravame, conclusosi con la sentenza n. 2953/21, con la quale questa Corte, dopo aver affermato la legittimità dell'assorbimento dell'assegno ad personam ad opera dell'indennità di posizione di incarico, ma la reviviscenza del diritto allo stesso dopo la cessazione dell'erogazione di detta indennità, ha così statuito: “-condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 688,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-dichiara il diritto di al ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di CP_1 gennaio 2016 in misura tale da assicurare la retribuzione mensile di € 3.107,20 ed il correlato diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive da compensare con il credito di Parte_1 sino all'importo di € 37.514,35;
-condanna al pagamento delle successive maturande differenze retributive, oltre Parte_1 accessori di legge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Proprio contro il capo della sentenza che accoglieva l'eccezione di compensazione, la lavoratrice ricorreva in Cassazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ritenendo che la decisione impugnata non avesse considerato l'assenza di prova del credito vantato dall'azienda, né tantomeno, in senso opposto, la documentazione prodotta dalla a sostegno dell'illegittimità degli assorbimenti dell'assegno ad CP_1 personam.
In sede di legittimità, la società si era limitata a replicare alle censure mosse al capo Parte_1 della sentenza impugnata, non impugnando a propria volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto.
2.Ciò premesso, stante l'inerzia della società nel dare spontanea esecuzione alla CP_1 sentenza di secondo grado nella parte non impugnata in sede di legittimità, con ricorso ex art. 414
c.p.c. depositato il 3.5.2022 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la per vedere Parte_1 accolte le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, condannare la parte resistente al pagamento della somma di € 38.966,67 (corrispondente alle differenze di assegno ad personam dovute alla ricorrente per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) – o in subordine della diversa somma che sarà ritenuta esatta per le annualità dedotte in giudizio – oltre gli accessori di legge computati dalla scadenza delle singole componenti mensili e le spese legali da determinarsi a norma del D.M.
n.55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Assumeva la che stando al titolo esecutivo suddetto, ella doveva ricevere a partire dal mese di CP_1 gennaio del 2016 la quota di assegno ad personam che consentisse al trattamento retributivo mensile fisso, a suo dire strettamente costituito dalle voci del contratto individuale di lavoro contraddistinte alle lettere da b) a k) e dall'assegno ad personam de quo, di raggiungere la soglia garantita di €
3.107,20.
Si costituiva in giudizio la società che evidenziava come proprio attenendosi al Parte_1 rispetto del diritto al ripristino all'assegno ad personam nei termini accertati e dichiarati dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza di cui sopra, la ricorrente non risultasse, invero, titolare di alcun credito nei confronti di essendo al contrario debitrice nei confronti della stessa della somma Pt_1 di € 3,41.
Espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, ritenuto fondato il ricorso -e, specificamente, ritenuto che la ricorrente dovesse ricevere a partire dal mese di gennaio del 2016 la quota di assegno ad personam che consentisse al suo trattamento retributivo mensile fisso, ossia quello costituito unicamente dalle voci del contratto individuale di lavoro contraddistinte alle lettere da b) a k) e dall'assegno ad personam con esclusione delle ulteriori voci pure emergenti nelle buste paga- così statuiva:
“Condanna la al pagamento di euro 38.967,67 per i titoli di cui al ricorso rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali in misura con decorrenza di legge.
Condanna al pagamento di euro 3809 a titolo di compensi professionali oltre iva CPA e spese Pt_1 generali con distrazione.
Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto”. Parte_1
Proponeva gravame la er l'integrale riforma della sentenza, lamentandone la violazione Parte_1 di legge per i seguenti motivi:
- ERRONEO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL SUPERMINIMO IN MISURA TALE DA
ASSICURARLE LA RETRIBUZIONE MENSILE DI € 3.107,20 SULLA BASE DELLE SOLE VOCI DELLA
RETRIBUZIONE FISSATE DAI PUNTI B) A K) DEL CONTRATTO DI LAVORO, CON ESCLUSIONE DELLE ALTRE
VOCI INDICATE IN BUSTA PAGA
- ERRONEO RICONOSCIMENTO DELLA CORRETTEZZA DEI CRITERI DI CALCOLO ADOTTATI DAL CTU CON
RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI DA ASSUMERE A BASE CON ESCLUSIONE DELLE RESTANTI Parte_3
VOCI INDICATE IN BUSTA PAGA RISPETTO A QUELLE DAI PUNTI B) A K) DEL CONTRATTO DI LAVORO
-ERRONEITÀ DELLA BASE DI DA ASSUMERE A PARAMETRO AI FINI DEL RIPRISTINO DEL Pt_3
SUPERMINIMO
Resisteva nel grado l'appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
3. L'appello è fondato e va accolto.
2.1 Il primo e il terzo motivo, che meritano di essere congiuntamente esaminati siccome connessi sotto il profilo logico-giuridico, colgono nel segno, con assorbimento del secondo. La società i duole, in buona sostanza, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che Parte_1 il diritto affermato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2953/2021- volto ad assicurare alla sig.ra il ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di gennaio 2016 in misura tale CP_1 da assicurare la retribuzione mensile lorda di € 3.107,20, ed il correlativo diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive- debba ritenersi garantito avuto riferimento non già al trattamento salariale complessivamente indicato nelle buste paga, ma solo con specifico riferimento alle voci della retribuzione lorda annua previste sub lett. da b) a k) della lettera di assunzione, così da doversi, per l'effetto, escludere dalla base di calcolo tutte le restanti voci.
In tal senso la società appellante muove da una prospettiva diametralmente opposta, e perciò ritiene che, essendo state riconosciute nel corso degli anni alla sig.ra ulteriori attribuzioni economiche CP_1 eccedenti il minimo pari alla somma di € 3.107,20, le sue pretese sarebbero già soddisfatte (e addirittura ella sarebbe debitrice verso la società della pur esigua somma di € 3,41.
In altri termini la ostiene nel grado che “il richiamo alla struttura della retribuzione Parte_1 in essere alla data di assunzione è stato operato esclusivamente al fine di veder garantito l'importo di
€ 3.107,20 a titolo di retribuzione mensile lorda, e non già – come erroneamente affermato dal CTU
e, a cascata, dal Giudice Unico - ad individuare quali e quanti voci tabellari da computarsi, ovvero escludersi, nel computo del trattamento salariale, posta l'esigenza, unica ed esclusiva, di ripristinare nel 2016 l'ad personam fino a concorrere a determinare la misura della retribuzione in € 3.107,20”.
Tali doglianze sono fondate.
Va premesso che la ha individuato a fondamento della sua pretesa il dictum giudiziale CP_1 costituito dalla sentenza della CDA Roma n. 2953/2021 pubblicata il 21/07/2021.
Orbene si dà atto che nel dispositivo della predetta pronuncia si legge: “-dichiara il diritto di
[...]
al ripristino dell'assegno ad personam a partire dal mese di gennaio 2016 in misura tale da CP_1 assicurare la retribuzione mensile di € 3.107,20”, senza alcuna limitazione del perimetro delle voci della retribuzione lorda annua a tal fine rilevanti sub lett. da b) a k) della lettera di assunzione.
Né l'analisi della motivazione del predetto arresto induce a diversa conclusione.
Infatti esattamente al fine di delineare i contorni corretti del giudicato è indispensabile richiamare quale fosse l'oggetto del contendere della causa definita appunta con la predetta sentenza.
Orbene dall'esame degli atti emerge che la avesse ivi lamentato l'illegittimità CP_1 dell'assorbimento dell'assegno ad personam per effetto dell'Indennità di Posizione (i.p.i.), prima graduale e poi totale, e unicamente su questo la Corte si è soffermata concludendo per la natura retributiva di detto emolumento con conseguente corretto assorbimento da parte dell' con Pt_4 ciò ha rigettato la domanda principale svolta dalla ma questo, in logica conseguenza, fino CP_1 all'erogazione dell'i.p.i., con conseguente reviviscenza del diritto all'assegno ad personam a seguito della cessazione dell'erogazione della detta indennità-e con ciò ha accolto la domanda subordinata svolta dalla CP_1
E' in tale ottica interpretativa, ed alla luce della situazione di fatto e di diritto portata all'attenzione della Corte, che va inteso il passaggio motivazionale espresso dalla Corte laddove è scritto: “…è intervenuta, però, la revoca dell'indennità di posizione incarico, sicché è corretta la doglianza di parte appellante che, in base alle previsioni del contratto individuale di lavoro, ciò avrebbe dovuto comportare il ripristino dell'assegno ad personam.
Quest'ultimo, infatti, è stato assorbito dagli aumenti retributivi derivanti dal pagamento dell'indennità posizione incarico, ma al venir meno di questi ultimi è evidente che debba trovare nuovamente applicazione la previsione della contrattazione individuale destinata a garantire alla la retribuzione mensile di € 3.107,20, come composta dalle voci della retribuzione lorda annua CP_1
[da b) a k) del contratto di lavoro] e dall'assegno ad personam”.
Dunque tale principio di diritto va correttamente inteso-in ragione del thema decidendum ivi versato in causa- nel senso che con esso la Corte ha sancito la natura espansiva del diritto all'assegno ad personam della al venir meno dell'erogazione a suo favore dell'indennità di posizione e ha CP_1 fissato la quantificazione della retribuzione mensile lorda minima “di € 3.107,20, come composta dalle voci della retribuzione lorda annua [da b) a k) del contratto di lavoro] e dall'assegno ad personam”, ove il riferimento alle dette voci e all'assegno assumeva un valore di mero parametro di misura, come sostenuto condivisibilmente dalla difesa dell' piuttosto che di esclusione -al fine Pt_5 del computo di tale retribuzione lorda mensile minima- di qualsivoglia ulteriore voce retributiva ad altro titolo, diverso da quello dell'i.p.i., eventualmente erogata alla lavoratrice.
Infatti nella sentenza in esame non si rinviene alcun riferimento, né essa contiene alcun accertamento, in relazione ad ulteriori voci corrisposte a favore della diverse dall'i.p.i. CP_1
In tal senso la Corte rileva astrattamente: “Se, infatti, è corretto che la previsione della contrattazione individuale sia assorbita dagli aumenti retributivi stabiliti della contrattazione collettiva, appare al contempo logicamente consequenziale che, al venir meno di questi ultimi, riprenda vigore la pattuizione individuale la cui efficacia non è certamente venuta meno in virtù delle previsioni collettive” e sempre in parte motiva conclude sul punto “Ne consegue che debba essere riconosciuto il diritto della al ripristino dell'assegno ad personam dal mese di gennaio 2016 - in modo tale CP_1 da garantirle la retribuzione mensile di € 3.107,20 - ed al pagamento delle correlate differenze retributive”, senza alcuna limitazione alla voci delle retribuzione da b) a k) del contratto di assunzione.
Ne consegue che, sulla base delle allegazioni delle parti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve tenersi conto, per la determinazione della base di calcolo ai fini dell'integrazione dell'assegno ad personam nella misura di € 3.107,20, anche delle altre voci (quali quelle relative agli aumenti periodici di anzianità - A.P.A. - , all'indennità funzione quadro - I.F.Q. - , all'elemento di retribuzione giovanile - E.R.G.)-come evidenziato dal ctp di parte nelle note tecniche del Pt_1
22.12.2023- per effetto delle quali non è risultato alcun credito a favore della (cfr. pag. c.t.u. CP_1 di primo grado) per le ragioni azionate nel presente giudizio.
4. In conclusione la sentenza impugnata va riformata e il ricorso di primo grado proposto dalla CP_1 va rigettato.
Per l'effetto, vanno accolte le domande di restituzione delle somme corrisposte medio tempore dalla alla e al suo difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_1 CP_1 come da conforme richiesta della società appellante contenuta nel gravame-con l'unica limitazione che l'appellata dovrà restituire la somma percepita pari al netto del corrispondente lordo di €
48.600,45- oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
5. La peculiarità in fatto e in diritto della fattispecie esaminata e la natura interpretativa delle argomentazioni poste a fondamento della decisione della causa- che ha reso necessario l'intervento del giudice-costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nell'ottica ermeneutica sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte:
in riforma della sentenza impugnata,
così provvede:
-rigetta il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1
-condanna l'appellata alla restituzione in favore della società appellante della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, pari al netto del corrispondente lordo di € 48.600,45, oltre interessi legali dal 26.04.2024;
- condanna l'Avv. Andrea De Rosa, nella qualità di difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione in favore della società appellante della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 4.681,71 al netto della ritenuta di acconto, oltre interessi legali dal 23.04.2024; -compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
Roma, lì 10.12.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa LA PAROLARI
Il Presidente
Dott.ssa Aida SABBATO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Vallefuoco, magistrato ordinario in tirocinio.