Sentenza 23 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2025, proposto da
AR NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. FA ES CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 26/04/2021 al 28/06/2021; dal 27/09/2021 al 22/12/2021; dal 10/01/2022 al 13/04/2022; dal 20/04/2022 al 29/06/2022.
Con sentenza n. 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025, il Tribunale di Pavia ha condannato il Ministero a corrispondere alla stessa ricorrente la retribuzione Professionale Docente di cui all’art. 7 CCNL in relazione al servizio prestato nel suindicato anno scolastico.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia e che quindi essa è ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 12 febbraio 2025. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 74/2025 emessa in fata 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
Infine, in relazione alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall’articolo unico, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1 gennaio 2016, stabilisce che il giudice dell’ottemperanza, quando accoglie il ricorso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
Nella fattispecie sussistono i presupposti per riconoscere alla parte ricorrente la penalità richiesta, con la decorrenza indicata nella richiamata disposizione; il termine finale, viceversa, va individuato nel momento in cui l’Amministrazione intimata eseguirà il pagamento imposto dalla sentenza, ovvero, pur non avendo adempiuto, non disporrà comunque più del potere, perché effettivamente trasferito al commissario ad acta (C.d.S., IV, 3 novembre 2015, n. 5014; conf. C.d.S., III, 16 settembre 2014, n. 4711; C.d.S., V, 3 maggio 2012, n. 2547).
La misura dell’astreinte va calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata nei provvedimenti da eseguire, e composta dal capitale, incluse le spese di giudizio, ed escludendo invece tutti gli interessi comunque maturati, i.v.a., c.p.a. e altri contributi.
Tale percentuale può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite considerato “non manifestamene iniquo” dal citato disposto dell’art. 114.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AD RU, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
FA ES CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA ES CO | IA AD RU |
IL SEGRETARIO