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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/11/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
AR DE ON Presidente
CE LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1310/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ciaccia
appellante
contro
(c.f. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, società con socio CP_1 unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca
IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (c.f. e Partita IVA , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , Controparte_3 munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “ Controparte_1
;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 156/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 22.05.2023.
All'udienza tenutasi in data del 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per
i motivi esposti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.156/2023, emessa dal Tribunale Civile di Avezzano, Giudice Dott.ssa Greco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 161/2019, depositata in cancelleria in data 22/5/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono
“Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-Nel merito, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di insussistenza del diritto della
[...]
a richiedere le somme così come ingiunte, per i motivi esposti in atti;
CP_4
pag. 2/18 -Condannare parte appellata al risarcimento dei danni in favore dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale e nel merito: respingere
l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Avezzano. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 156/2023 pubblicata in data 22 maggio 2023 il Tribunale di Avezzano rigettava l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 583/2018 con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della
, a titolo di rimborso di finanziamento in precedenza ottenuto, della somma di CP_4 euro 13.531,32, oltre interessi e spese, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma di euro
1130,00, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
1.1. A sostegno della domanda, l'opponente deduceva in via preliminare il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, eccependo nel merito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e per mancata sottoscrizione del documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento, l'applicazione di tassi corrispettivi e moratori non dovuti e comunque non conformi alle clausole contrattuali con conseguente violazione della normativa antiusura di cui alla legge n. 108/2006, nonché la violazione, da parte della Banca opposta, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
pag. 3/18 In sede di comparsa conclusionale l'opponente deduceva poi un ulteriore motivo di opposizione contestando la legittimazione attiva del creditore CP_1
1.2. Si costituiva chiedendo, previa istanza ex art. 648 c.p.c., il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'attività istruttoria.
2. Riteneva il primo giudice integralmente infondata l'opposizione.
2.1. Il Tribunale di Avezzano in via preliminare disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'appellante ritenendola, seppur proposta solo in sede di comparsa conclusionale, infondata nel merito in virtù dell'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Sul punto il primo giudice, qualificata l'eccezione quale inerente alla carenza di titolarità del diritto azionato e non di legittimazione ad agire, e dunque questione attinente al merito, qualificabile come mera difesa non soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c., accertava in ogni caso la sussistenza di titolarità sostanziale del diritto azionato dell'opposta in virtù della non contestazione della stessa nel corso del giudizio, ritenendo che l'opponente con i motivi di opposizione proposti avesse implicitamente riconosciuto la titolarità del credito in capo alla società opposta sino al momento della comparsa conclusionale.
Considerava altresì dimostrata nel merito l'inclusione del credito azionato nella cessione intervenuta in favore della cessionaria opposta ritenendo, in virtù della documentazione fornita, assolto il relativo onere probatorio.
2.2. Disattendeva poi il giudicante l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, ritenendo la documentazione offerta a sostegno probatorio idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., stante la produzione del contratto di finanziamento nonché dell'estratto conto relativo alla posizione debitoria dell'opponente ed in virtù dell'assenza di contestazione da parte dell'opponente del rapporto e dell'inadempimento dedotti dalla società cessionaria. Riteneva pertanto pag. 4/18 provato il credito azionato in monitorio anche relativamente all'onere probatorio previsto nel giudizio di opposizione.
2.3. Escludeva, inoltre, la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento pattuite, accertando come le stesse fossero state debitamente sottoscritte dal debitore opponente nel contratto e rilevando la natura meramente informativa e non contrattuale della scheda di sintesi non sottoscritta e comunque richiamata nel testo del contratto.
2.4. Respingeva le eccezioni proposte dall'opponente relativamente all'indeterminatezza del TAEG e all'usurarietà dei tassi in concreto applicati accertandone l'infondatezza in quanto sussistenti all'interno della documentazione contrattuale tutte le previsioni circa i tassi pattuiti e ritenendo le doglianze proposte in merito all'usurarietà dei tassi e degli interessi in concreto applicati del tutto generiche, non avendo la parte indicato il tasso soglia di riferimento e non essendo inoltre le contestazioni sollevate specifiche e legittimanti l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio che ha ritenuto meramente esplorativa.
2.5. Disattendeva altresì la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla dedotta violazione ad opera della società cessionaria dei doveri di buona fede e correttezza ritenendo non provato il pregiudizio lamentato dall'opponente ed in ogni caso non rinvenendo comportamenti contrastanti con i suddetti principi ad opera dell'opposta.
Accertava, inoltre, la tardività della domanda relativa alla cancellazione del nominativo dell'opponente dalla centrale dei rischi ritenendola comunque infondata anche nel merito.
2.6. Parimenti rigettava la richiesta di condanna dell'opposta alla responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 del c.p.c. accertando, invece, la sussistenza della stessa in capo all'opponente ritenendo il comportamento processuale di questi contrario alla correttezza processuale in particolare a causa della proposizione solo in comparsa conclusionale di eccezioni mai proposte prima, condotta questa aggravante la posizione della controparte nell'esercizio del proprio diritto di difesa e dunque contraria ai canoni di correttezza e lealtà processuale.
pag. 5/18 2.7. In conclusione, il primo giudice rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in euro 3.397,00 oltre accessori nonché al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 1.130,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per Parte_1
i seguenti motivi.
3.1 “Errata motivazione in ordine al rigetto della doglianza di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e di invalidità inefficacia della cessione del credito ex art. 58 TUB e l. 130/1999”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società cessionaria contestandola sia in fatto che in diritto. Ha dedotto al riguardo che il giudice avrebbe erroneamente considerato tardiva l'eccezione proposta, sostenendo di aver eccepito l'invalidità della cessione sin dalle note di trattazione e non solo in sede di comparsa conclusionale come ritenuto dal primo giudice e deducendo, comunque, in punto di prova l'insufficienza della documentazione prodotta dalla cessionaria al fine dell'assolvimento dell'onere della prova relativo all'inclusione del credito nella cessione in blocco. Per tali ragioni ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice circa la sussistenza di titolarità del credito azionato della cessionaria.
3.2. “Errata motivazione in ordine al rigetto della domanda di nullità del d.i. opposto idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Errata valutazione della dichiarazione ex art. 50
TUB (D. Lgs. n.385/93)”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza emessa dal
Tribunale di Avezzano per aver rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto ritenendo idonea fonte di prova, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., i documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria. In particolare, ha contestato la validità dell'estratto conto prodotto con specifico riferimento all'assenza di riferibilità del pag. 6/18 dirigente della banca che avrebbe certificato il credito ai sensi dell'art. 50 Tub e deducendo, in ogni caso, il valore probatorio solo presuntivo del documento.
3.3. “Errata motivazione in ordine ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio del credito oggetto di cessione- Motivazione apparente in ordine al presunto rispetto dell'art. 33 del “Codice del Consumo” (D.Lgs. n.206/2005) e alla mancata prova dell'inclusione effettiva del credito per cui è causa”.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per violazione del riparto dell'onere probatorio laddove il primo giudice ha ritenuto dimostrata in giudizio la titolarità del credito azionato in monitorio in capo alla società cessionaria in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., nonostante la sussistenza di contestazioni dell'opponente relativamente a tale circostanza sin dall'udienza di trattazione;
nel merito ha sostenuto che la società appellata non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco intervenuta in suo favore.
3.4. “Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'illegittimità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori applicati al finanziamento per cui è causa. Errata valutazione in ordine ai presupposti per l'ammissione di CTU contabile
Mancata applicazione del principio di vicinanza della prova”.
Il quarto motivo di gravame attiene al rigetto da parte del primo giudice delle doglianze proposte in opposizione relativamente alla previsione e applicazione degli interessi di mora, sostenendo sul punto l'appellante l'assenza di determinatezza del costo netto del finanziamento conseguito dal debitore ceduto nonché la mancata pattuizione degli interessi in virtù dell'assenza di sottoscrizione della scheda di sintesi delle condizioni economiche del contratto.
Relativamente all'illegittimità del finanziamento ha contestato la ritenuta genericità delle doglianze formulate, deducendo che le stesse avrebbero dovuto legittimare l'ammissione e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ritenuta invece esplorativa dal primo giudice.
pag. 7/18 3.5. “Errata e/o omessa e incompleta valutazione in ordine all'insussistenza dei profili di violazione dei precetti di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza anche relativamente al rigetto delle deduzioni attinenti alla sussistenza in capo all'istituto di credito di profili di violazione del principio di buona fede e correttezza, sostenendo che l'istituto erogante avrebbe avuto comportamenti contrari alla buona fede in violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Ha altresì sostenuto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto tardiva l'istanza di cancellazione e risarcimento del danno derivante dalla segnalazione del nominativo dell'appellante alla centrale dei rischi stante la natura in re ipsa del relativo pregiudizio.
3.6. “Errata applicazione della “pena punitiva” per responsabilità aggravata ex art. 96
c. 3 cpc per mancanza dei presupposti - omessa, errata e/o incompleta valutazione degli elementi posti alla base della decisione. Omessa valutazione della condotta della società opposta con riferimento agli artt. 88, 116 e 96 c. 1 e 2 cpc”.
Con il sesto motivo l'appellante si duole altresì del capo della sentenza che ha rigettato la propria richiesta di condanna della controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c., prevedendo al contrario la stessa in capo all'opponente odierno appellante. In merito ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dalla norma relativamente al proprio comportamento processuale e contestato la valutazione positiva operata dal primo giudice della condotta processuale tenuta dalla società appellata.
3.7. “Sulla condanna alle spese”.
Da ultimo l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza anche relativamente alla condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice, sostenendone l'abnormità e la sproporzione del quantum liquidato rispetto all'oggetto del contendere.
4. Si è costituita in giudizio la impugnando e contestando Controparte_1
l'appello proposto sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
pag. 8/18
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
5.1 Il primo motivo di appello con il quale l'appellante contesta la decisione del
Tribunale di Avezzano relativamente alla sussistenza di legittimazione sostanziale della società appellata deve essere respinto.
Confermato l'inquadramento dell'eccezione sollevata dalla parte nella carenza di titolarità del credito da parte della società cessionaria e non di carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c., certamente sussistente quest'ultima nel caso in esame posto che la verifica di tale condizione dell'azione deriva dalla mera allegazione, da parte dell'attore, di agire per un diritto proprio e non altrui, giova premettere che, in condivisione con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, la titolarità del diritto fatto valere, come anche l'aspetto inerente all'inclusione del credito vantato nell'operazione di cessione, sono questioni attinenti al merito della controversia qualificabili come mere difese non soggette alle decadenze e preclusioni imposti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni in senso stretto, essendo dunque astrattamente proponibili in ogni fase del giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il richiamato principio di carattere generale, per esigenze di carattere sistematico e di raccordo con altre e con altri principi di rilevanza processuale, deve necessariamente essere interpretato e coordinato con l'onere probatorio previsto a carico della parte in relazione al diritto fatto valere in giudizio, che può essere soddisfatto del tutto legittimamente, oltre che in via ordinaria con l'allegazione di specifici fatti a supporto del diritto stesso, anche attraverso il meccanismo della non contestazione tempestiva della controparte, da cui consegue la definizione del thema decidendum.
È dunque necessario che l'eccezione relativa alla titolarità del credito sia sollevata tempestivamente rispetto all'allegazione della creditrice della propria titolarità del credito a seguito di cessione, avendo la parte debitrice al riguardo l'onere di tempestiva allegazione degli elementi di fatto eccepiti a contestazione dell'esistenza della cessione o dell'inclusione del credito nella cessione non contestata.
pag. 9/18 Questa Corte infatti ritiene, come già espresso in una recente pronuncia (sentenza n.
942/2025), emessa in applicazione di principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità (Cass. Civ. 28983/2023 e n. 30207/2024), che “il difetto di legittimazione o titolarità di un diritto può essere rilevato anche d'ufficio, purché vi sia stata una tempestiva contestazione o allegazione di inesistenza di controparte, altrimenti deve ritenersi provata la sussistenza del diritto stesso sulla base della non contestazione”.
L'art. 115 c.p.c. infatti impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti, che devono pertanto ritenersi provati in giudizio con esonero del relativo onere probatorio della parte cessionaria.
Orbene, dall'esame degli atti di causa del giudizio di primo grado emerge che l'odierno appellante ha sollevato le difese relative alla cessione del credito e alla sua inclusione nella cessione in blocco esclusivamente in sede di comparsa conclusionale non rinvenendosi nelle richiamate note di trattazione del 14/04/2021 le necessarie contestazioni a riguardo.
Invero, nelle suddette note, in ogni caso non rappresentanti la prima difesa utile avendo la ricorrente prodotto tutta la documentazione inerente la cessione del credito già in sede monitoria, l'allora opponente si era limitato a richiedere “la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di insussistenza del diritto di IFIS a richiedere le somme così come ingiunte per i motivi esposti in atti”, riportandosi alla ragioni dedotte nell'atto introduttivo. Tuttavia, nell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo non vi è traccia di contestazioni circa la titolarità del credito azionato relativamente all'avvenuta cessione del credito ad opera dell'originaria creditrice né della sua inclusione nella cessione, essendosi limitato l'odierno appellante a dedurre la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo sulla base dell'inidoneità della documentazione prodotta ad assurgere a fonte di prova del credito ex art. 634 c.p.c. (si contesta la documentazione attinente al finanziamento e non all'avvenuta cessione dello stesso) e dell'illegittimità della pretesa creditoria in virtù della sostenuta non debenza degli interessi debitori così come richiesti.
pag. 10/18 Dalle difese dell'opponente emerge, dunque, l'assenza di specifica contestazione della titolarità del credito in capo ad IFIS in virtù della sua qualità di cessionaria dovendo ritenersi, dalle allegazioni effettuate quantomeno l'avvenuto riconoscimento implicito della sua titolarità, se non una vera e propria ammissione della qualifica dell'opposta quale creditrice laddove parte opponente ha dedotto il comportamento contrario a buona fede dell'opposta lamentando il lasso di tempo che questa aveva atteso dalla cessione nell'intraprendere la procedura monitoria.
Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano deve essere confermata sul punto, dovendo ritenersi la titolarità del credito della cessionaria non tempestivamente contestata tra le parti e risultando, inoltre, comunque pienamente assolto dalla società appellata l'onere probatorio e di allegazione di tutta la documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito azionato.
5.2. Parimenti disatteso deve essere il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha contestato la ritenuta validità probatoria dei documenti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione deducendo l'inidoneità, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., dell'estratto conto prodotto e della certificazione ex art. 50 Tub in esso contenuta.
La richiamata norma richiede, ai fini dell'emissione del decreto di ingiunzione inaudita altera partem, la prova scritta del credito certo, liquido, ed esigibile dovendo ritenersi tali anche gli estratti autentici delle scritture contabili purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute. In ambito bancario è poi prevista una normativa di favore sancita dall'art. 50 Tub il quale consente agli istituti di credito di fondare la propria richiesta di ingiunzione anche tramite la produzione dell'estratto conto certificato al fine di consentire l'emissione del decreto ingiuntivo fornendo prova del saldo soprattutto in relazione ai crediti derivanti da conto corrente che per i quali il contratto di per sé non consente di individuare l'effettivo saldo del rapporto.
Relativamente ai contratti di finanziamento invece deve ritenersi, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sufficiente quale fonte di prova la produzione del contratto intercorso tra le parti e il relativo piano di ammortamento dai quali si riesce comunque ad individuare con certezza la somma dovuta. Inoltre dall'analisi della norma non si pag. 11/18 ritiene che la certificazione dell'estratto conto debba essere firmato in maniera leggibile in modo da essere riferibile ad un soggetto specifico dovendo, invero, ritenersi che la norma richiede che la certificazione sia riferibile all'istituto di credito, risultando inoltre superflue anche le contestazioni contenutistiche della certificazione sottoscritta posto che la certezza e liquidità del credito risulta, come si è detto, nel caso di specie, sufficientemente emergere dalla produzione del contratto nel quale si rinvengono gli estremi a tal fine necessari.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente aveva allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento prova del rapporto contrattuale consistente nel contratto di finanziamento con l'estratto conto contenente il saldo negativo, assolvendo così il proprio onere che si ricorda consistere, per l'attore che agisca per l'adempimento, nella dimostrazione del titolo del proprio credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore il quale è egli onerato alla dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver correttamente adempiuto la prestazione azionata. A ciò si aggiunga che alcuna contestazione specifica circa il contenuto dell'estratto conto prodotto e delle relative poste debitorie sono state svolte dall'appellante il quale aveva, invece, in virtù della corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio, il preciso onere di contestare la determinazione del credito azionato nonché di allegare e dimostrare i fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere provando il proprio adempimento.
Per tutte le motivazioni suesposte ed in assenza di contestazioni ed allegazioni contrarie da parte dell'odierno appellante circa la sussistenza e determinazione del credito, questo deve ritenersi compiutamente dimostrato in giudizio con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
5.3. Conseguentemente a quanto esposto nel precedente motivo anche il terzo motivo di gravame risulta privo di fondamento, consistendo le censure ivi contenute nella contestazione dell'assolvimento dell'onere probatorio della titolarità del credito da parte della società appellata.
Sul punto è sufficiente solo aggiungere che, anche prescindendo dalla non tempestiva contestazione della titolarità del credito, la documentazione prodotta dalla società
pag. 12/18 cessionaria risulta idonea ad assolvere l'onere probatorio attinente agli elementi posti a fondamento della domanda, avendo la stessa prodotto il contratto di cessione pro soluto di crediti in blocco del 22.06.2015 con allegato dell'elenco dei crediti ceduti nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto corredata dalla dichiarazione della cedente (in qualità di incorporante Controparte_5 CP_6 originaria creditrice) circa l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa, nonché il titolo corrispondente al contratto di finanziamento n. 2088339 corredato dalla documentazione relativa al rapporto attestante il mancato adempimento da parte del debitore ceduto.
In assenza di specifiche allegazioni circa la titolarità del credito e la sussistenza dello stesso e stante la mancata allegazione di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere e nello specifico non avendo l'appellante allegato e dimostrato l'adempimento della propria prestazione né fatti modificativi o estintivi del diritto di credito azionato deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio posto in capo alla società creditrice.
Non si rinviene, inoltre, la dedotta motivazione apparente da parte del primo giudice relativamente alla violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo posto che nell'impugnata sentenza emerge il ragionamento logico giuridico fondante il rigetto della doglianza, condiviso da questa Corte, con il quale il primo giudice ha ritenuto insussistente in virtù della documentazione prodotta la sostenuta diminuzione delle garanzie per il consumatore derivante dall'avvenuta cessione del credito, non avendo sul punto l'appellante allegato alcun elemento a sostegno e risultando, inoltre, puntualmente adempiuti gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa a tutela del debitore ceduto stante l'avvenuta notifica della cessione del 21.08.2015.
5.4. Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo di appello con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto generiche ed infondate le doglianze relative alla illegittima pattuizione e applicazioni degli interessi nel contratto di finanziamento.
La tesi dell'appellante secondo la quale sussisterebbe l'indeterminatezza e l'illegittimità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori applicati al finanziamento pag. 13/18 oggetto di causa risulta infatti smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società cessionaria ed in particolare dal contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
Nel suddetto titolo risultano infatti indicati in maniera specifica e puntuale i costi dell'operazione finanziaria ed in particolare l'indicazione del Tan e del Taeg nonché del tasso di mora applicato pari al 15,96%
Risulta infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, totalmente generica ed infondata la doglianza relativa alla indeterminatezza del Taeg rispetto al quale l'appellante sostiene non sia evincibile il ricavo netto del finanziamento sottoscritto, dovendo invece rilevarsi che dal contratto emergono in maniera specifica sia i costi dell'operazione finanziaria sia il Taeg pattuito corrispondente al 9,32%, non avendo peraltro l'appellante offerto alcun elemento idoneo a far ritenere sussistente una difformità tra quanto contrattualmente pattuito e quanto effettivamente applicato al rapporto. Anche la doglianza relativa all'illegittima applicazione di interessi debitori ed in particolare all'applicazione di un interesse di mora non pattuito e non conforme alle clausole contrattuali pari al 15,95% risulta del tutto smentita dalla documentazione contrattuale prodotta. Come infatti già accertato dal primo giudice, la clausola numero
17 del contratto debitamente sottoscritto dal debitore prevede che, in caso di mancato pagamento della predetta somma alla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decoreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96% su base annua per finanziamenti, risultando, dunque il tasso moratorio suddetto debitamente pattuito fra le parti nelle modalità prescritte dalla normativa prevista per la tutela del consumatore. Deve osservarsi inoltre che in assenza di spese specifiche e circoscritte contestazioni in relazione alla pattuizione del tasso oltre soglia non è consentito al giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione della parte, la quale avrebbe dovuto indicare in maniera specifica il tasso soglia previsto nel periodo di riferimento e il suo superamento con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e gratuità del mutuo ai sensi dell'art.1815 c.c.
pag. 14/18 Risulta pertanto corretta la statuizione del primo giudice di rigetto della doglianza per genericità delle contestazioni e allegazioni formulate, rinvenendosi invero la totale infondatezza delle allegazioni dell'appellante laddove deduce che l'applicazione dei tassi moratori pari al 15,96% fosse superiore di quasi otto punti percentuali a quello contrattuale e laddove sostiene, in netto contrasto con la documentazione prodotta, la mancata sottoscrizione della clausola relativa agli interessi moratori nonché l'assenza di doppia firma richiesta dagli articoli 1341 e 1342 c.c., al contrario rinvenibili nella documentazione prodotta.
Altresì confermata deve essere, in mancanza di idonee allegazioni e specifiche contestazioni ad opera della parte, l'inammissibilità dell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio la quale nel caso di specie dovrebbe ritenersi del tutto esplorativa.
5.5. Altresì infondato risulta essere il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante ha lamentato l'accertamento, da parte del primo giudice, dell'insussistenza di profili di violazione del principio della buona fede e correttezza da parte della società creditrice nonché l'inammissibilità della richiesta di cancellazione del nominativo dell'appellante presso la centrale dei rischi.
Al riguardo La Corte condivide la ritenuta conformità delle condotte poste in essere dalla società creditrice e censurate dall'appellante ai precetti sanciti dai principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile risultando le condotte elencate nell'atto di appelo –“a) mancato avvio della procedura di negoziazione assistita;
b) - aggravamento della posizione dell'opponente a seguito della cessione del credito per cui è causa a soggetti terzi, in violazione dei suoi diritti, quale persona fisica avente la qualifica di consumatore;
c)applicazione di tassi debitori non oggetto di trattativa individuale, esorbitanti e di condizioni vessatorie;
d)reiterazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 642 c.p.c., non concessa né dal giudice del monitorio, né da quello del merito, in mancanza di qualsivoglia presupposto;
e)abnorme lasso di tempo intercorso tra la data di cessione del credito (21/8/2015) e quella di avvio della procedura monitoria, a distanza di oltre tre anni e mezzo..”- in alcuni casi espressione del pag. 15/18 legittimo esercizio del proprio diritto di credito da parte della società appellata ed in altri totalmente destituite di prova e non rispondenti alla documentazione probatoria emergente dagli atti di causa.
Priva di qualsivoglia pregio risulta inoltre essere la doglianza relativa al rigetto dell'istanza attinente alla segnalazione della posizione debitoria tra i nominativi segnalati a sofferenza presso la centrale dei rischi, risultando del tutto inconferente la deduzione dell'appellante relativa alla natura in re ipsa del danno derivante dalla segnalazione a sofferenza della posizione nella centrale dei rischi rispetto alla corretta statuizione del primo giudice circa la tardività della proposizione dell'istanza con conseguente inammissibilità della stessa, nonché manifestamente infondata nel merito stante la pacifica necessità di allegazione e prova del danno conseguenza derivante dalla circostanza suddetta e l'esclusione della natura in re ipsa del danno da parte della giurisprudenza di legittimità la quale, in netto contrasto con quanto affermato dall'appellante, afferma la natura non in re ipsa del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi prevedendone la necessaria allegazione e dimostrazione in giudizio del pregiudizio subito esperibile anche tramite presunzioni da parte del debitore
(Cass. Civ. n. 29252/2024; Cass. civ. 3133/2020).
5.6. Da ultimo, ed in virtù di quanto tutto si qui esposto ed emerso circa la totale manifesta infondatezza delle ragioni dedotte dall'appellante, in alcune occasioni aventi anche natura pretestuosa stante il netto contrasto di quanto affermato con quanto facilmente verificabile dalla documentazione di causa, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice anche relativamente alla condanna ex art 96 comma 3 c.p.c.
e alle spese di lite dell'odierno appellante con conseguente rigetto anche del sesto e del settimo motivo di appello.
Posto, infatti, che la normativa suddetta consente al giudice di condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata la parte soccombente laddove, con valutazione da effettuarsi caso per caso, ritenga che la parte abbia tenuto un comportamento abusante dello strumento processuale che abbia comportato, anche per l'altra parte, un inutile dispendio ed aggravio dell'attività processuale, deve confermarsi pag. 16/18 nel caso in esame la valutazione in merito operata dal primo giudice. Stante le molteplici difese fondate su fatti inveritieri ed eccezioni del tutto infondate nonché in virtù dell'utilizzo difforme degli atti processuali, quali la comparsa conclusionale del primo grado di giudizio utilizzata, in maniera non conforme a quanto previsto, per la proposizione di domande nuove con aggravio e pregiudizio per l'altra parte, deve confermarsi la decisione del Tribunale di Avezzano anche sul punto.
Il rigetto dell'appello comporta altresì il rigetto del motivo attinente alla condanna alle spese di lite che si ritengono conformi ai parametri previsti con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione o istanza richiesta, deve essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza emessa dal tribunale di Avezzano.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste a carico dell'appellante anche per il presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.156/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata Parte_1 in data 22.05.2023, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta); pag. 17/18 3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 novembre 2025
Consigliere est.
CE LI
Presidente
AR DE ON
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
AR DE ON Presidente
CE LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1310/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ciaccia
appellante
contro
(c.f. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, società con socio CP_1 unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca
IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (c.f. e Partita IVA , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2 persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , Controparte_3 munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “ Controparte_1
;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 156/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 22.05.2023.
All'udienza tenutasi in data del 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per
i motivi esposti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.156/2023, emessa dal Tribunale Civile di Avezzano, Giudice Dott.ssa Greco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 161/2019, depositata in cancelleria in data 22/5/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono
“Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-Nel merito, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di insussistenza del diritto della
[...]
a richiedere le somme così come ingiunte, per i motivi esposti in atti;
CP_4
pag. 2/18 -Condannare parte appellata al risarcimento dei danni in favore dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale e nel merito: respingere
l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Avezzano. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 156/2023 pubblicata in data 22 maggio 2023 il Tribunale di Avezzano rigettava l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 583/2018 con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della
, a titolo di rimborso di finanziamento in precedenza ottenuto, della somma di CP_4 euro 13.531,32, oltre interessi e spese, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre che della somma di euro
1130,00, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
1.1. A sostegno della domanda, l'opponente deduceva in via preliminare il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, eccependo nel merito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e per mancata sottoscrizione del documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento, l'applicazione di tassi corrispettivi e moratori non dovuti e comunque non conformi alle clausole contrattuali con conseguente violazione della normativa antiusura di cui alla legge n. 108/2006, nonché la violazione, da parte della Banca opposta, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
pag. 3/18 In sede di comparsa conclusionale l'opponente deduceva poi un ulteriore motivo di opposizione contestando la legittimazione attiva del creditore CP_1
1.2. Si costituiva chiedendo, previa istanza ex art. 648 c.p.c., il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'attività istruttoria.
2. Riteneva il primo giudice integralmente infondata l'opposizione.
2.1. Il Tribunale di Avezzano in via preliminare disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'appellante ritenendola, seppur proposta solo in sede di comparsa conclusionale, infondata nel merito in virtù dell'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Sul punto il primo giudice, qualificata l'eccezione quale inerente alla carenza di titolarità del diritto azionato e non di legittimazione ad agire, e dunque questione attinente al merito, qualificabile come mera difesa non soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c., accertava in ogni caso la sussistenza di titolarità sostanziale del diritto azionato dell'opposta in virtù della non contestazione della stessa nel corso del giudizio, ritenendo che l'opponente con i motivi di opposizione proposti avesse implicitamente riconosciuto la titolarità del credito in capo alla società opposta sino al momento della comparsa conclusionale.
Considerava altresì dimostrata nel merito l'inclusione del credito azionato nella cessione intervenuta in favore della cessionaria opposta ritenendo, in virtù della documentazione fornita, assolto il relativo onere probatorio.
2.2. Disattendeva poi il giudicante l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, ritenendo la documentazione offerta a sostegno probatorio idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., stante la produzione del contratto di finanziamento nonché dell'estratto conto relativo alla posizione debitoria dell'opponente ed in virtù dell'assenza di contestazione da parte dell'opponente del rapporto e dell'inadempimento dedotti dalla società cessionaria. Riteneva pertanto pag. 4/18 provato il credito azionato in monitorio anche relativamente all'onere probatorio previsto nel giudizio di opposizione.
2.3. Escludeva, inoltre, la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento pattuite, accertando come le stesse fossero state debitamente sottoscritte dal debitore opponente nel contratto e rilevando la natura meramente informativa e non contrattuale della scheda di sintesi non sottoscritta e comunque richiamata nel testo del contratto.
2.4. Respingeva le eccezioni proposte dall'opponente relativamente all'indeterminatezza del TAEG e all'usurarietà dei tassi in concreto applicati accertandone l'infondatezza in quanto sussistenti all'interno della documentazione contrattuale tutte le previsioni circa i tassi pattuiti e ritenendo le doglianze proposte in merito all'usurarietà dei tassi e degli interessi in concreto applicati del tutto generiche, non avendo la parte indicato il tasso soglia di riferimento e non essendo inoltre le contestazioni sollevate specifiche e legittimanti l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio che ha ritenuto meramente esplorativa.
2.5. Disattendeva altresì la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla dedotta violazione ad opera della società cessionaria dei doveri di buona fede e correttezza ritenendo non provato il pregiudizio lamentato dall'opponente ed in ogni caso non rinvenendo comportamenti contrastanti con i suddetti principi ad opera dell'opposta.
Accertava, inoltre, la tardività della domanda relativa alla cancellazione del nominativo dell'opponente dalla centrale dei rischi ritenendola comunque infondata anche nel merito.
2.6. Parimenti rigettava la richiesta di condanna dell'opposta alla responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 del c.p.c. accertando, invece, la sussistenza della stessa in capo all'opponente ritenendo il comportamento processuale di questi contrario alla correttezza processuale in particolare a causa della proposizione solo in comparsa conclusionale di eccezioni mai proposte prima, condotta questa aggravante la posizione della controparte nell'esercizio del proprio diritto di difesa e dunque contraria ai canoni di correttezza e lealtà processuale.
pag. 5/18 2.7. In conclusione, il primo giudice rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in euro 3.397,00 oltre accessori nonché al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 1.130,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per Parte_1
i seguenti motivi.
3.1 “Errata motivazione in ordine al rigetto della doglianza di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e di invalidità inefficacia della cessione del credito ex art. 58 TUB e l. 130/1999”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società cessionaria contestandola sia in fatto che in diritto. Ha dedotto al riguardo che il giudice avrebbe erroneamente considerato tardiva l'eccezione proposta, sostenendo di aver eccepito l'invalidità della cessione sin dalle note di trattazione e non solo in sede di comparsa conclusionale come ritenuto dal primo giudice e deducendo, comunque, in punto di prova l'insufficienza della documentazione prodotta dalla cessionaria al fine dell'assolvimento dell'onere della prova relativo all'inclusione del credito nella cessione in blocco. Per tali ragioni ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice circa la sussistenza di titolarità del credito azionato della cessionaria.
3.2. “Errata motivazione in ordine al rigetto della domanda di nullità del d.i. opposto idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Errata valutazione della dichiarazione ex art. 50
TUB (D. Lgs. n.385/93)”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza emessa dal
Tribunale di Avezzano per aver rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto ritenendo idonea fonte di prova, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., i documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria. In particolare, ha contestato la validità dell'estratto conto prodotto con specifico riferimento all'assenza di riferibilità del pag. 6/18 dirigente della banca che avrebbe certificato il credito ai sensi dell'art. 50 Tub e deducendo, in ogni caso, il valore probatorio solo presuntivo del documento.
3.3. “Errata motivazione in ordine ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio del credito oggetto di cessione- Motivazione apparente in ordine al presunto rispetto dell'art. 33 del “Codice del Consumo” (D.Lgs. n.206/2005) e alla mancata prova dell'inclusione effettiva del credito per cui è causa”.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per violazione del riparto dell'onere probatorio laddove il primo giudice ha ritenuto dimostrata in giudizio la titolarità del credito azionato in monitorio in capo alla società cessionaria in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., nonostante la sussistenza di contestazioni dell'opponente relativamente a tale circostanza sin dall'udienza di trattazione;
nel merito ha sostenuto che la società appellata non avrebbe fornito adeguata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco intervenuta in suo favore.
3.4. “Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'illegittimità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori applicati al finanziamento per cui è causa. Errata valutazione in ordine ai presupposti per l'ammissione di CTU contabile
Mancata applicazione del principio di vicinanza della prova”.
Il quarto motivo di gravame attiene al rigetto da parte del primo giudice delle doglianze proposte in opposizione relativamente alla previsione e applicazione degli interessi di mora, sostenendo sul punto l'appellante l'assenza di determinatezza del costo netto del finanziamento conseguito dal debitore ceduto nonché la mancata pattuizione degli interessi in virtù dell'assenza di sottoscrizione della scheda di sintesi delle condizioni economiche del contratto.
Relativamente all'illegittimità del finanziamento ha contestato la ritenuta genericità delle doglianze formulate, deducendo che le stesse avrebbero dovuto legittimare l'ammissione e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ritenuta invece esplorativa dal primo giudice.
pag. 7/18 3.5. “Errata e/o omessa e incompleta valutazione in ordine all'insussistenza dei profili di violazione dei precetti di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza anche relativamente al rigetto delle deduzioni attinenti alla sussistenza in capo all'istituto di credito di profili di violazione del principio di buona fede e correttezza, sostenendo che l'istituto erogante avrebbe avuto comportamenti contrari alla buona fede in violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Ha altresì sostenuto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto tardiva l'istanza di cancellazione e risarcimento del danno derivante dalla segnalazione del nominativo dell'appellante alla centrale dei rischi stante la natura in re ipsa del relativo pregiudizio.
3.6. “Errata applicazione della “pena punitiva” per responsabilità aggravata ex art. 96
c. 3 cpc per mancanza dei presupposti - omessa, errata e/o incompleta valutazione degli elementi posti alla base della decisione. Omessa valutazione della condotta della società opposta con riferimento agli artt. 88, 116 e 96 c. 1 e 2 cpc”.
Con il sesto motivo l'appellante si duole altresì del capo della sentenza che ha rigettato la propria richiesta di condanna della controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c., prevedendo al contrario la stessa in capo all'opponente odierno appellante. In merito ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dalla norma relativamente al proprio comportamento processuale e contestato la valutazione positiva operata dal primo giudice della condotta processuale tenuta dalla società appellata.
3.7. “Sulla condanna alle spese”.
Da ultimo l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza anche relativamente alla condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice, sostenendone l'abnormità e la sproporzione del quantum liquidato rispetto all'oggetto del contendere.
4. Si è costituita in giudizio la impugnando e contestando Controparte_1
l'appello proposto sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
pag. 8/18
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
5.1 Il primo motivo di appello con il quale l'appellante contesta la decisione del
Tribunale di Avezzano relativamente alla sussistenza di legittimazione sostanziale della società appellata deve essere respinto.
Confermato l'inquadramento dell'eccezione sollevata dalla parte nella carenza di titolarità del credito da parte della società cessionaria e non di carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c., certamente sussistente quest'ultima nel caso in esame posto che la verifica di tale condizione dell'azione deriva dalla mera allegazione, da parte dell'attore, di agire per un diritto proprio e non altrui, giova premettere che, in condivisione con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, la titolarità del diritto fatto valere, come anche l'aspetto inerente all'inclusione del credito vantato nell'operazione di cessione, sono questioni attinenti al merito della controversia qualificabili come mere difese non soggette alle decadenze e preclusioni imposti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni in senso stretto, essendo dunque astrattamente proponibili in ogni fase del giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il richiamato principio di carattere generale, per esigenze di carattere sistematico e di raccordo con altre e con altri principi di rilevanza processuale, deve necessariamente essere interpretato e coordinato con l'onere probatorio previsto a carico della parte in relazione al diritto fatto valere in giudizio, che può essere soddisfatto del tutto legittimamente, oltre che in via ordinaria con l'allegazione di specifici fatti a supporto del diritto stesso, anche attraverso il meccanismo della non contestazione tempestiva della controparte, da cui consegue la definizione del thema decidendum.
È dunque necessario che l'eccezione relativa alla titolarità del credito sia sollevata tempestivamente rispetto all'allegazione della creditrice della propria titolarità del credito a seguito di cessione, avendo la parte debitrice al riguardo l'onere di tempestiva allegazione degli elementi di fatto eccepiti a contestazione dell'esistenza della cessione o dell'inclusione del credito nella cessione non contestata.
pag. 9/18 Questa Corte infatti ritiene, come già espresso in una recente pronuncia (sentenza n.
942/2025), emessa in applicazione di principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità (Cass. Civ. 28983/2023 e n. 30207/2024), che “il difetto di legittimazione o titolarità di un diritto può essere rilevato anche d'ufficio, purché vi sia stata una tempestiva contestazione o allegazione di inesistenza di controparte, altrimenti deve ritenersi provata la sussistenza del diritto stesso sulla base della non contestazione”.
L'art. 115 c.p.c. infatti impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti, che devono pertanto ritenersi provati in giudizio con esonero del relativo onere probatorio della parte cessionaria.
Orbene, dall'esame degli atti di causa del giudizio di primo grado emerge che l'odierno appellante ha sollevato le difese relative alla cessione del credito e alla sua inclusione nella cessione in blocco esclusivamente in sede di comparsa conclusionale non rinvenendosi nelle richiamate note di trattazione del 14/04/2021 le necessarie contestazioni a riguardo.
Invero, nelle suddette note, in ogni caso non rappresentanti la prima difesa utile avendo la ricorrente prodotto tutta la documentazione inerente la cessione del credito già in sede monitoria, l'allora opponente si era limitato a richiedere “la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di insussistenza del diritto di IFIS a richiedere le somme così come ingiunte per i motivi esposti in atti”, riportandosi alla ragioni dedotte nell'atto introduttivo. Tuttavia, nell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo non vi è traccia di contestazioni circa la titolarità del credito azionato relativamente all'avvenuta cessione del credito ad opera dell'originaria creditrice né della sua inclusione nella cessione, essendosi limitato l'odierno appellante a dedurre la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo sulla base dell'inidoneità della documentazione prodotta ad assurgere a fonte di prova del credito ex art. 634 c.p.c. (si contesta la documentazione attinente al finanziamento e non all'avvenuta cessione dello stesso) e dell'illegittimità della pretesa creditoria in virtù della sostenuta non debenza degli interessi debitori così come richiesti.
pag. 10/18 Dalle difese dell'opponente emerge, dunque, l'assenza di specifica contestazione della titolarità del credito in capo ad IFIS in virtù della sua qualità di cessionaria dovendo ritenersi, dalle allegazioni effettuate quantomeno l'avvenuto riconoscimento implicito della sua titolarità, se non una vera e propria ammissione della qualifica dell'opposta quale creditrice laddove parte opponente ha dedotto il comportamento contrario a buona fede dell'opposta lamentando il lasso di tempo che questa aveva atteso dalla cessione nell'intraprendere la procedura monitoria.
Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano deve essere confermata sul punto, dovendo ritenersi la titolarità del credito della cessionaria non tempestivamente contestata tra le parti e risultando, inoltre, comunque pienamente assolto dalla società appellata l'onere probatorio e di allegazione di tutta la documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito azionato.
5.2. Parimenti disatteso deve essere il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha contestato la ritenuta validità probatoria dei documenti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione deducendo l'inidoneità, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., dell'estratto conto prodotto e della certificazione ex art. 50 Tub in esso contenuta.
La richiamata norma richiede, ai fini dell'emissione del decreto di ingiunzione inaudita altera partem, la prova scritta del credito certo, liquido, ed esigibile dovendo ritenersi tali anche gli estratti autentici delle scritture contabili purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute. In ambito bancario è poi prevista una normativa di favore sancita dall'art. 50 Tub il quale consente agli istituti di credito di fondare la propria richiesta di ingiunzione anche tramite la produzione dell'estratto conto certificato al fine di consentire l'emissione del decreto ingiuntivo fornendo prova del saldo soprattutto in relazione ai crediti derivanti da conto corrente che per i quali il contratto di per sé non consente di individuare l'effettivo saldo del rapporto.
Relativamente ai contratti di finanziamento invece deve ritenersi, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sufficiente quale fonte di prova la produzione del contratto intercorso tra le parti e il relativo piano di ammortamento dai quali si riesce comunque ad individuare con certezza la somma dovuta. Inoltre dall'analisi della norma non si pag. 11/18 ritiene che la certificazione dell'estratto conto debba essere firmato in maniera leggibile in modo da essere riferibile ad un soggetto specifico dovendo, invero, ritenersi che la norma richiede che la certificazione sia riferibile all'istituto di credito, risultando inoltre superflue anche le contestazioni contenutistiche della certificazione sottoscritta posto che la certezza e liquidità del credito risulta, come si è detto, nel caso di specie, sufficientemente emergere dalla produzione del contratto nel quale si rinvengono gli estremi a tal fine necessari.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente aveva allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento prova del rapporto contrattuale consistente nel contratto di finanziamento con l'estratto conto contenente il saldo negativo, assolvendo così il proprio onere che si ricorda consistere, per l'attore che agisca per l'adempimento, nella dimostrazione del titolo del proprio credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore il quale è egli onerato alla dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver correttamente adempiuto la prestazione azionata. A ciò si aggiunga che alcuna contestazione specifica circa il contenuto dell'estratto conto prodotto e delle relative poste debitorie sono state svolte dall'appellante il quale aveva, invece, in virtù della corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio, il preciso onere di contestare la determinazione del credito azionato nonché di allegare e dimostrare i fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere provando il proprio adempimento.
Per tutte le motivazioni suesposte ed in assenza di contestazioni ed allegazioni contrarie da parte dell'odierno appellante circa la sussistenza e determinazione del credito, questo deve ritenersi compiutamente dimostrato in giudizio con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
5.3. Conseguentemente a quanto esposto nel precedente motivo anche il terzo motivo di gravame risulta privo di fondamento, consistendo le censure ivi contenute nella contestazione dell'assolvimento dell'onere probatorio della titolarità del credito da parte della società appellata.
Sul punto è sufficiente solo aggiungere che, anche prescindendo dalla non tempestiva contestazione della titolarità del credito, la documentazione prodotta dalla società
pag. 12/18 cessionaria risulta idonea ad assolvere l'onere probatorio attinente agli elementi posti a fondamento della domanda, avendo la stessa prodotto il contratto di cessione pro soluto di crediti in blocco del 22.06.2015 con allegato dell'elenco dei crediti ceduti nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto corredata dalla dichiarazione della cedente (in qualità di incorporante Controparte_5 CP_6 originaria creditrice) circa l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa, nonché il titolo corrispondente al contratto di finanziamento n. 2088339 corredato dalla documentazione relativa al rapporto attestante il mancato adempimento da parte del debitore ceduto.
In assenza di specifiche allegazioni circa la titolarità del credito e la sussistenza dello stesso e stante la mancata allegazione di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere e nello specifico non avendo l'appellante allegato e dimostrato l'adempimento della propria prestazione né fatti modificativi o estintivi del diritto di credito azionato deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio posto in capo alla società creditrice.
Non si rinviene, inoltre, la dedotta motivazione apparente da parte del primo giudice relativamente alla violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo posto che nell'impugnata sentenza emerge il ragionamento logico giuridico fondante il rigetto della doglianza, condiviso da questa Corte, con il quale il primo giudice ha ritenuto insussistente in virtù della documentazione prodotta la sostenuta diminuzione delle garanzie per il consumatore derivante dall'avvenuta cessione del credito, non avendo sul punto l'appellante allegato alcun elemento a sostegno e risultando, inoltre, puntualmente adempiuti gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa a tutela del debitore ceduto stante l'avvenuta notifica della cessione del 21.08.2015.
5.4. Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo di appello con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto generiche ed infondate le doglianze relative alla illegittima pattuizione e applicazioni degli interessi nel contratto di finanziamento.
La tesi dell'appellante secondo la quale sussisterebbe l'indeterminatezza e l'illegittimità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori applicati al finanziamento pag. 13/18 oggetto di causa risulta infatti smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società cessionaria ed in particolare dal contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
Nel suddetto titolo risultano infatti indicati in maniera specifica e puntuale i costi dell'operazione finanziaria ed in particolare l'indicazione del Tan e del Taeg nonché del tasso di mora applicato pari al 15,96%
Risulta infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, totalmente generica ed infondata la doglianza relativa alla indeterminatezza del Taeg rispetto al quale l'appellante sostiene non sia evincibile il ricavo netto del finanziamento sottoscritto, dovendo invece rilevarsi che dal contratto emergono in maniera specifica sia i costi dell'operazione finanziaria sia il Taeg pattuito corrispondente al 9,32%, non avendo peraltro l'appellante offerto alcun elemento idoneo a far ritenere sussistente una difformità tra quanto contrattualmente pattuito e quanto effettivamente applicato al rapporto. Anche la doglianza relativa all'illegittima applicazione di interessi debitori ed in particolare all'applicazione di un interesse di mora non pattuito e non conforme alle clausole contrattuali pari al 15,95% risulta del tutto smentita dalla documentazione contrattuale prodotta. Come infatti già accertato dal primo giudice, la clausola numero
17 del contratto debitamente sottoscritto dal debitore prevede che, in caso di mancato pagamento della predetta somma alla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decoreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96% su base annua per finanziamenti, risultando, dunque il tasso moratorio suddetto debitamente pattuito fra le parti nelle modalità prescritte dalla normativa prevista per la tutela del consumatore. Deve osservarsi inoltre che in assenza di spese specifiche e circoscritte contestazioni in relazione alla pattuizione del tasso oltre soglia non è consentito al giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione della parte, la quale avrebbe dovuto indicare in maniera specifica il tasso soglia previsto nel periodo di riferimento e il suo superamento con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e gratuità del mutuo ai sensi dell'art.1815 c.c.
pag. 14/18 Risulta pertanto corretta la statuizione del primo giudice di rigetto della doglianza per genericità delle contestazioni e allegazioni formulate, rinvenendosi invero la totale infondatezza delle allegazioni dell'appellante laddove deduce che l'applicazione dei tassi moratori pari al 15,96% fosse superiore di quasi otto punti percentuali a quello contrattuale e laddove sostiene, in netto contrasto con la documentazione prodotta, la mancata sottoscrizione della clausola relativa agli interessi moratori nonché l'assenza di doppia firma richiesta dagli articoli 1341 e 1342 c.c., al contrario rinvenibili nella documentazione prodotta.
Altresì confermata deve essere, in mancanza di idonee allegazioni e specifiche contestazioni ad opera della parte, l'inammissibilità dell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio la quale nel caso di specie dovrebbe ritenersi del tutto esplorativa.
5.5. Altresì infondato risulta essere il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante ha lamentato l'accertamento, da parte del primo giudice, dell'insussistenza di profili di violazione del principio della buona fede e correttezza da parte della società creditrice nonché l'inammissibilità della richiesta di cancellazione del nominativo dell'appellante presso la centrale dei rischi.
Al riguardo La Corte condivide la ritenuta conformità delle condotte poste in essere dalla società creditrice e censurate dall'appellante ai precetti sanciti dai principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile risultando le condotte elencate nell'atto di appelo –“a) mancato avvio della procedura di negoziazione assistita;
b) - aggravamento della posizione dell'opponente a seguito della cessione del credito per cui è causa a soggetti terzi, in violazione dei suoi diritti, quale persona fisica avente la qualifica di consumatore;
c)applicazione di tassi debitori non oggetto di trattativa individuale, esorbitanti e di condizioni vessatorie;
d)reiterazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 642 c.p.c., non concessa né dal giudice del monitorio, né da quello del merito, in mancanza di qualsivoglia presupposto;
e)abnorme lasso di tempo intercorso tra la data di cessione del credito (21/8/2015) e quella di avvio della procedura monitoria, a distanza di oltre tre anni e mezzo..”- in alcuni casi espressione del pag. 15/18 legittimo esercizio del proprio diritto di credito da parte della società appellata ed in altri totalmente destituite di prova e non rispondenti alla documentazione probatoria emergente dagli atti di causa.
Priva di qualsivoglia pregio risulta inoltre essere la doglianza relativa al rigetto dell'istanza attinente alla segnalazione della posizione debitoria tra i nominativi segnalati a sofferenza presso la centrale dei rischi, risultando del tutto inconferente la deduzione dell'appellante relativa alla natura in re ipsa del danno derivante dalla segnalazione a sofferenza della posizione nella centrale dei rischi rispetto alla corretta statuizione del primo giudice circa la tardività della proposizione dell'istanza con conseguente inammissibilità della stessa, nonché manifestamente infondata nel merito stante la pacifica necessità di allegazione e prova del danno conseguenza derivante dalla circostanza suddetta e l'esclusione della natura in re ipsa del danno da parte della giurisprudenza di legittimità la quale, in netto contrasto con quanto affermato dall'appellante, afferma la natura non in re ipsa del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi prevedendone la necessaria allegazione e dimostrazione in giudizio del pregiudizio subito esperibile anche tramite presunzioni da parte del debitore
(Cass. Civ. n. 29252/2024; Cass. civ. 3133/2020).
5.6. Da ultimo, ed in virtù di quanto tutto si qui esposto ed emerso circa la totale manifesta infondatezza delle ragioni dedotte dall'appellante, in alcune occasioni aventi anche natura pretestuosa stante il netto contrasto di quanto affermato con quanto facilmente verificabile dalla documentazione di causa, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice anche relativamente alla condanna ex art 96 comma 3 c.p.c.
e alle spese di lite dell'odierno appellante con conseguente rigetto anche del sesto e del settimo motivo di appello.
Posto, infatti, che la normativa suddetta consente al giudice di condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata la parte soccombente laddove, con valutazione da effettuarsi caso per caso, ritenga che la parte abbia tenuto un comportamento abusante dello strumento processuale che abbia comportato, anche per l'altra parte, un inutile dispendio ed aggravio dell'attività processuale, deve confermarsi pag. 16/18 nel caso in esame la valutazione in merito operata dal primo giudice. Stante le molteplici difese fondate su fatti inveritieri ed eccezioni del tutto infondate nonché in virtù dell'utilizzo difforme degli atti processuali, quali la comparsa conclusionale del primo grado di giudizio utilizzata, in maniera non conforme a quanto previsto, per la proposizione di domande nuove con aggravio e pregiudizio per l'altra parte, deve confermarsi la decisione del Tribunale di Avezzano anche sul punto.
Il rigetto dell'appello comporta altresì il rigetto del motivo attinente alla condanna alle spese di lite che si ritengono conformi ai parametri previsti con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione o istanza richiesta, deve essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza emessa dal tribunale di Avezzano.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste a carico dell'appellante anche per il presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.156/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata Parte_1 in data 22.05.2023, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta); pag. 17/18 3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 novembre 2025
Consigliere est.
CE LI
Presidente
AR DE ON
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