Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 20807
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi, a condizione che nel periodo di ritardo nell'adempimento, successivo alla nascita del credito, sia continuato l'esercizio dell'attività commerciale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 20807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20807
Data del deposito : 27 ottobre 2004

Testo completo