Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi, a condizione che nel periodo di ritardo nell'adempimento, successivo alla nascita del credito, sia continuato l'esercizio dell'attività commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 20807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20807 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACQUARIUM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore Dott. Giuseppe Giorgi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, difesa dall'avvocato ARMANDO PIANTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT DO, elettivamente domiciliato in ROMA Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RICCIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GALLAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1325/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione prima civile, emessa il 11 aprile 2000, depositata il 17/07/00; RG. 1470/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato TROPIANI MARIA (delega Avv. G. Riccio);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto primo motivo, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Arezzo con sentenza del 29 giugno 1998, in accoglimento nei confronti di AL TI della domanda proposta dalla società Acquarium s.r.l. in liquidazione, diretta ad ottenere il pagamento del prezzo dell'appalto per la realizzazione di una piscina, condannava il convenuto a corrispondere la somma di lire 35.000.000, da rivalutare dalla data del 12 giugno 1984 a quella di deposito della sentenza, oltre interessi legali dal 1 settembre 1971 alla medesima data sul capitale originario di lire 18.312.300 di anno in anno rivalutato.
Il tribunale, giudicando sulle prove raccolte nel precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti ed estinto per non essere stato riassunto a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione di annullamento della pronuncia della Corte d'appello di Bologna, riteneva che il corrispettivo dovuto alla società andava determinato nell'importo complessivo di lire 50.000.000, così rivalutato alla data del 12 giugno 1984; che da esso andava detratta la somma, ugualmente rivalutata alla stessa data, di lire 15.000.000, che l'appaltatore aveva riconosciuto quale suo debito per vizi dell'opera; che il convenuto doveva rispondere delle spese di lite. Sull'appello principale di AL TI e su quello incidentale della società decideva la Corte d'appello di Firenze con la sentenza pubblicata il 17 luglio 2000, la quale, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'appellante principale a pagare alla società la somma di lire 14.899.140, oltre interessi legali dal 19 ottobre 1979, detto importo essendo quello risultante a seguito della compensazione dei rispettivi crediti delle parti;
compensava in ragione dei due terzi le spese del secondo grado del giudizio, ponendone il residuo terzo a carico dell'appellata società;
escludeva per il TI la condanna alle spese del primo grado del giudizio.
I giudici d'appello - premesso che la pregressa pronuncia di annullamento di questa Corte nel processo estinto manteneva la sua efficacia quanto alla statuizione circa l'inidonea documentazione dell'esistenza del maggior danno reclamato dalla società - consideravano che nella causa successivamente introdotta nulla era stato dedotto sul punto e che, avendo l'appellante TI prodotto certificazione attestante che la società Acquarium s.r.l. era stata posta in liquidazione ed aveva cessato la sua attività sin dal giorno 8 febbraio 1973, restava da ciò esclusa anche la presunzione di fatto che le somme dovute avrebbero avuto un produttivo nell'esercizio dell'impresa commerciale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Acquarium s.r.l. in liquidazione, che ha affidato l'impugnazione a due mezzi di doglianza.
Ha resistito con controricorso AL TI.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1224 cod. civ. nonché la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza su un punto decisivo della causa - la società ricorrente denuncia che il giudice del merito, equivocando sulla regula iuris stabilita dalla sentenza con cui questa Corte aveva cassato quella resa tra le stesse parti dalla Corte d'appello di Bologna, aveva errato nel negare la rivalutazione del suo credito.
Assume che la Corte fiorentina non avrebbe dovuto desumere l'esclusione della rivalutazione dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la quale aveva semplicemente stabilito che in ordine alla richiesta rivalutazione del credito mancava una idonea motivazione. Sostiene che ai fini del riconoscimento del maggior danno ben possono essere utilizzati come prove sia il fatto notorio, acquisito alla comune esperienza, che la presunzione fondata sulle condizioni e sulle qualità personali del creditore, per cui, nella specie, il giudice del merito, nella considerazione che la cessazione dell'attività commerciale a seguito della procedura di liquidazione della società era intervenuta a distanza di oltre un anno dalla maturazione del suo credito, avrebbe dovuto riconoscere come in re ipsa la rivalutazione maturata nel suddetto periodo ed avrebbe dovuto, altresì, considerare che la successiva liquidazione della società era stata la conseguenza del mancato pagamento anche del prezzo dell'appalto in oggetto. La censura non può essere accolta. Premesso infatti che il valore precettivo della sentenza di questa Corte di annullamento di quella della Corte d'appello di Bologna si sostanzia nell'affermazione, vincolante per il giudice del merito innanzi al quale la causa è stata riproposta (art. 384 cod. proc. civ.), secondo cui il credito pecuniario dell'imprenditore commerciale non si rivaluta automaticamente, ma occorre che del maggior danno sia offerta idonea prova, osserva questo Giudice di legittimità che la sentenza impugnata, in tema di interpretazione dell'art. 1224 cod. civ., ha proceduto nella esatta applicazione della suddetta norma.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., n. 58/2004; Cass. n. 10304/2002) che in tema d'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere d'acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Pur ammessi, nel senso di cui innanzi, il fatto notorio e la prova presuntiva, occorre, tuttavia, aggiungere che l'operatività della presunzione di utilizzazione del denaro in impieghi antinflattivi da parte dell'imprenditore commerciale suppone, comunque, l'accertamento che nel periodo di ritardo dell'adempimento, successivo alla nascita del credito, sia continuato l'esercizio dell'attività commerciale:
è necessario, perciò, che chi reclama il maggior danno questo colleghi alla persistente attualità della sua qualifica di imprenditore nel periodo riferito all'inadempimento del debitore e che non risulti, invece, che nel suddetto periodo la predetta attività sia cessata.
Orbene, nella ipotesi in esame, il giudice del merito ha negato la rivalutazione del credito proprio nella considerazione che la società ricorrente non aveva dimostrato che la sua attività d'impresa era in concreto continuata anche dopo l'esecuzione dell'appalto, nel periodo nel quale si era protratto l'inadempimento del suo debitore, aggiungendo come la documentata successiva liquidazione costituiva, piuttosto, la prova della cessazione dell'attività.
La valutazione dell'intervenuta liquidazione della società quale argomento presuntivo sufficiente ad escludere la possibilità di utilizzazione del denaro in impieghi produttivi costituisce apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità. Del resto, al riguardo, è stato pure chiarito da questa Corte (Cass., n. 1037/99; Cass., n. 11393/97) che dopo la messa in liquidazione della società non è consentito intraprendere nuove operazioni che non siano quelle dirette alla definizione dei rapporti in corso.
Con il secondo motivo dell'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ. nonché la illogicità della decisione sulla compensazione delle spese - la società ricorrente denuncia che il giudice di secondo grado, immotivatamente negando la soccombenza del TI, non avrebbe potuto compensare totalmente le spese di primo grado del giudizio e parzialmente quelle del giudizio d'appello. La censura non può essere accolta per nessuno dei due profili in cui risulta prospettata.
In tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito;
non richiede specifica motivazione;
quale espressione di un potere discrezionale, attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Inoltre, è anche pacifico (Cass., n, 8532/2000, ex multis) che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca - siccome è avvenuto nel caso in esame - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, esso pure non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione.
Il ricorso, pertanto è rigettato con la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di Cassazione determinate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100 (duemilacento), di cui euro 2.000 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004