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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5715/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. TO LI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TATAFIORE ARMANDO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LUTTAZI FABIO MASSIMO avv Rossetti in sost
L'avv. Rossetti precisa che il fascicolo di I grado è stato già depositato telematicamente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Tatafiore insiste nelle richieste istruttorie e dichiara di essere antistatario anche per il giudizio di I grado
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO LI
RI GA NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5715 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 alla Via Lucrezio Caro n. 50, presso lo studio del difensore – Avv. Armando Tatafiore (C.F.
– PEC: ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(già Controparte_2 [...]
) (P.I. e C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via della Moscova n. 3, in persona del procuratore speciale p.t. Dott. CP_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Massimo Luttazi (C.F.
[...] C.F._3
– PEC: ), ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tacito n. 26, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 22/09/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 3334/2021, depositata in cancelleria in data 25/02/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 50864/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_1
.
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente l'attrice ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_5 sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza n. 2011/N/056662, sottoscritta il 6 giugno 2011, in relazione al furto del suo veicolo Mercedes ML targato EA137LK avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre 2011. A fondamento della domanda ha esposto che la sera tra il 21 ed il 22 settembre 2011 ignoti avevano asportato il suo veicolo lasciato in parcheggio in Roma via Matteo Civitali nei pressi della sua abitazione sita al n. 25, furto denunziato ai
Carabinieri della Stazione di Roma il 22 settembre 2011. A fronte della richiesta di Parte_2 pagamento dell'indennizzo l'assicurazione aveva contestato la perdita del diritto all'indennizzo avendo dichiarato all'atto della stipula della polizza di assicurazione per il furto che il veicolo era ricoverato per la notte all'interno di un posto auto scoperto sito in Roma via Fillide n. 35, cosa che non era avvenuta il giorno del furto. Ritenendo tale circostanza non fosse idonea a determinare la perdita del diritto all'indennizzo essendo presente presso l'abitazione della assicurata di altra area recintata dove era ricoverato il veicolo. Essendo stato ancora respinta la richiesta di pagamento dell'indennizzo di polizza era stato introdotto il presente giudizio per ottenerlo. Si è costituita la società convenuta deducendo che il comportamento di parte attrice era stato caratterizzato dal fatto di aver fornito dichiarazioni errate in ordine al fatto che il veicolo fosse ricoverato in un posto auto riservato, la tardiva segnalazione del furto, essendo pervenuta la notizia alla Assicurazione solo tre mesi dopo il furto, ed il non aver fornito, malgrado la richiesta tutte le chiavi del veicolo. Inoltre
l'accertamento svolto aveva consentito di accertare che tra il luogo in cui si sarebbe trovato il posto auto in cui la notte sarebbe stato ordinariamente ricoverato il veicolo e la abitazione della proprietaria vi era una distanza di circa 2 chilometri e che in via Fillide 35 non aveva rinvenuto un'area attrezzata per il parcheggio con barriere che impedissero l'accesso e che la strada laterale di via Fillede, ove si trovava il civico n. 35, non era in alcun modo chiusa all'accesso. Inoltre in occasione del controllo il coniuge della proprietaria aveva dichiarato che via Fillide era il luogo di residenza del padre e che vi era una proprietà privata utilizzata dai proprietari per il parcheggio. Di conseguenza la situazione accertata non corrispondeva a quanto previsto dalle condizioni di polizza e dalle condizioni di contratto risultava che il premio di polizza era determinato sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato, ed inoltre l'assicurata non aveva rispettato l'obbligo di tempestiva informazione del sinistro e non aveva consegnato le copie delle chiavi malgrado la richiesta ma mostrate solo all'atto del tentativo di mediazione. In ordine al valore del veicolo ha dedotto che doveva essere applicata oltre alla franchigia di polizza anche la decurtazione proporzionale rappresentate tra la differenza del premio di polizza pagato e quello che sarebbe stato determinato sulla base di corrette dichiarazioni. Respinte le richieste istruttorie di parte convenuta, la causa, ritenuta documentale, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 4 gennaio 2021, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda;
-
Condanna nei confronti della società Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_6 in euro 3.000, di cui euro 3.000 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di mediazione, nella misura di € 120,90. Il tutto oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso spese generali 15%, C.P.A. e rivalsa I.V.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario, che a tal fine dichiara di avere anticipato le spese del procedimento e di non avere percepito alcunché dal cliente a titolo di anticipazione di compensi professionali.
§ 5. — L'appellata (già Controparte_2 Controparte_1
), costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 09/01/2022, ha resistito
[...] all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Con ogni e qualsiasi statuizione rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra ; Parte_3 confermare l'impugnata sentenza n. 3334/2021 (R.G. 50864/2016) resa dal Tribunale di Roma in data 25 febbraio 2021 e pubblicata in pari data , oggi oggetto di gravame con tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro la
[...]
(già ), per i motivi Controparte_7 Controparte_1 esposti in narrativa”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1892 cc e violazione dell'art. 2697 cc: insussistenza di ciascuna delle tre condizioni previste dall'art. 1892 cc per la perdita del diritto all'indennizzo dell'assicurato e comunque del loro simultaneo concorso;
mancata e/o inadeguata indagine da parte del Tribunale;
mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Assicurazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “(…) nella polizza sottoscritta dalla attrice la stessa aveva dichiarato che il veicolo veniva ricoverato la notte in un posto auto scoperto sito in via
Fillide n. 35. A tal riguardo deve essere rilevato che in base alle condizioni generali di polizza, specificamente approvate dalla attrice, per posto auto si intende uno “stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli di m 4,80 x 2,50 situato al piano terreno o seminterrato di un edificio;
tale area non è protetta da un proprio serramento e si trova all'interno di un perimetro chiuso e protetto nell'accesso principale (cancello di ingresso all'autorimessa dotato di adeguata serratura)
e/o sorveglianza a vista di personale addetto”. Non è stato provato che in via Fillide 35 vi fosse uno spazio riservato alla vettura con tali caratteristiche, non essendo equiparabile allo stesso il tratto di strada privata sulla quale si trova il civico 35 rispetto a via Fillide. In ogni caso il veicolo risulta essere stato rubato nella notte tra il 21 ed il 22 settembre, secondo quanto esposto nella denunzia resa ai Carabinieri, nei pressi di via Matteo Cividali n. 25 dove viveva la attrice, luogo posto a circa due km dal luogo dove era stato indicato che si trovava il posto auto indicato in polizza, circostanza che rende difficile credere che normalmente il veicolo venisse portato a via Fillide per lasciarlo la notte per poi tornare a casa e poi riprenderlo la mattina successiva. D'altra parte, la stessa attrice ha indicato che anche di fronte a via Cividale vi erano posti auto ma, nel caso di specie, si trattava di parcheggio pubblico collocato sulla strada come si può apprezzare dalle immagini disponibili su google maps. Di conseguenza risulta provato che in via Fillide non vi era un posto auto con le caratteristiche indicate in polizza e comunque non poteva essere l'ordinario ricovero notturno del veicolo, stante la distanza dal luogo di abitazione della attrice. La polizza sottoscritta dalla attrice indica espressamente che le dichiarazioni rese dalle stessa, e quindi anche quella relativa al posto auto come ricovero notturno, sono state considerate al fine della determinazione della misura del premio assicurativo e che l'inesattezza di tali dichiarazioni, per qualsivoglia ragione, poteva comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni assicurative, come specificamente indicato nell'articolo 2 e specificamente richiamato nella polizza sottoscritta che prevede specificamente che oltre agli effetti degli artt. 1892,1893 e 1898 cc tutte le dichiarazioni inesatte o reticenti che incidevano sulla misura del premio potevano comportare la mancata corresponsione dell'indennizzo o la riduzione in misura proporzionale alla differenza tra il premio determinato e quello che sarebbe stato dovuto senza la inesattezza. Per quanto riguarda le conseguenze della dichiarazione mendace, l'articolo 1892, primo comma, prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Deduce l'appellante che: “Quel che viene contestato in relazione alle parti della sentenza sopra riportate è il fatto il Tribunale, violando e/o erroneamente applicando la disciplina di cui all'art. 1892 cc, non abbia constatato che ciascuna delle tre condizioni previste dalla norma per dar luogo all'annullamento del contratto non fosse in concreto sussistente, e che comunque non vi fosse il loro concorso simultaneo, mancando di compiere l'indagine necessaria ad una effettiva verifica di tale sussistenza e di tale concorso ed altresì ignorando il fatto che la parte convenuta non avesse assolto all'onere probatorio gravante al riguardo su di essa”.
Il motivo è infondato.
Invero, il Giudice di prime cure ha operato una corretta applicazione dell'art. 1892 c.c., attesa l'accertata compresenza di tutti gli elementi caratteristici della norma predetta.
In primo luogo, la mendacità delle dichiarazioni è emersa nel corso del giudizio di I° grado, considerato che non è stata provata l'esistenza di un ricovero notturno, sito in via Fillide 35, che configuri le caratteristiche proprie del “posto auto scoperto”, di cui il giudice a quo ha anche fornito la relativa definizione nella sentenza impugnata, come viceversa dichiarato dall'appellante.
È infatti evidente che la dizione “posto auto” indica un posto riservato ad una vettura e quindi chiuso.
Ciò assicura una protezione del medesimo da possibili furti.
Inoltre, l'incidenza della falsità delle dichiarazioni rese in sede di stipula del contratto di assicurazione può ritenersi evidente, atteso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose ovvero l'inesistenza di un posto auto custodito.
Ciò può evincersi espressamente dalla lettura dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, le cui previsioni sono state applicate al contratto stipulato dall'appellante.
In tal senso, l'appellato ha dichiarato nella comparsa quanto segue: “L'effettiva influenza sul rischio assicurato della mendace dichiarazione rilasciata dalla sig.ra risulta “in re ipsa” Parte_3 dalla semplice lettura delle condizioni di polizza, nonché dall'entità del minimo scoperto pari ad €
500,00 per il furto e l'applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro pari al 15% rispetto al notevole valore assicurato dell'autovettura che si ricorda ammontare ad € 55.000,00”.
Infine, in ordine alla sussistenza del terzo elemento prescritto dall'art. 1892 c.c., ovverosia la presenza di un coefficiente soggettivo a carico dell'assicurato, il giudice di prime cure ha correttamente richiamato la pronuncia della Cassazione, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086 (cfr. pag.
6 sentenza di I grado). In particolare: “(…) non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086)”.
Orbene, nel caso di specie la mendacità delle dichiarazioni rese attiene all'inesistenza del
“posto auto scoperto”, di cui l'appellante era consapevole al momento della stipula del contratto e che hanno avuto diretta incidenza nella stipula del contratto.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1913 e 1915 cc e violazione dell'art. 2697 cc.: insussistenza della prova del dolo nel ritardo della denuncia, mancata indagine al riguardo da parte del Tribunale, mancata tempestiva deduzione da parte dell'Assicurazione”.
Mediante tale motivo l'appellante intende censurare la ricostruzione del giudice di prime cure nella parte in cui questi, ad avviso dello stesso appellante, ha ritenuto insussistente l'obbligo di indennizzo a carico dell'Assicurazione a causa della mancata comunicazione del furto entro il termine di tre giorni dall'avvenuto spoglio, come previsto dall'art. 1913 c.c.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Risulta, inoltre, che, in contrato con quanto previsto dall'articolo 10 delle condizioni di polizza, benché il furto del veicolo fosse stato scoperto il
22 settembre 2011 e denunziato lo stesso giorno ai Carabinieri, il sinistro è stato denunziato alla
Assicurazione solo con raccomandata in data 30 novembre 2011 - pervenuta all'Assicurazione il 14 dicembre 2011 - con un ritardo di oltre due mesi rispetto ai tre giorni previsto dal contratto. Inoltre,
l'articolo 34 delle condizioni di polizza prevede che l' , decorsi trenta giorni dalla denunzia Parte_4 del furto alla autorità competente, era tenuta a far pervenire alla Assicurazione la carta di circolazione del veicolo, ove non oggetto di furto anche essa, il certificato del PRA con la annotazione della perdita di possesso e tutte le chiavi in dotazione del veicolo. In data 22 dicembre 2011 risulta essere stata trasmessa alla attrice una lettera nella quale l'Assicurazione aveva richiesto copia della denunzia all'autorità del furto, la carta di circolazione, il certificato del PRA con annotazione della perdita di possesso, le chiavi del veicolo e gli comandi degli apparati antifurto eventualmente presenti”.
Il motivo è infondato.
Orbene, il giudice di primo grado ha effettuato un giudizio complessivo in ordine alla condotta adottata dall'appellante che, oltre ad aver reso dichiarazioni mendaci in sede di stipula del contratto di assicurazione, scientemente non ha provveduto alla tempestiva comunicazione alla Compagnia assicurativa dell'avvenuto furto, come previsto dall'art. 1913 c.c. e dall'art. 12 delle Condizioni generali.
Così opinando, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la prova implicita di un comportamento doloso a carico dell'appellante, il quale avrebbe dovuto denunciare, entro il termine di tre giorni, lo spoglio del veicolo.
Inoltre, comunicando il furto alla Compagnia assicurativa con un ritardo di oltre due mesi,
l'appellante ha ostacolato anche gli accertamenti successivi che vengono ritualmente espletati dalle compagnie assicurative a seguito di sinistro.
Anche per tale ragione l'appello non merita accoglimento.
§ 7.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato “3) Sulla mancata consegna delle chiavi: irrilevanza, mancata concretizzazione dell'obbligo di consegna, errata interpretazione delle condizioni di polizza da parte del Tribunale”.
Sul punto, si menziona la relativa considerazione riportata nella sentenza appellata: “Inoltre
l'articolo 34 delle condizioni di polizza prevede che l' , decorsi trenta giorni dalla denunzia Parte_4 del furto alla autorità competente, era tenuta a far pervenire alla Assicurazione la carta di circolazione del veicolo, ove non oggetto di furto anche essa, il certificato del PRA con la annotazione della perdita di possesso e tutte le chiavi in dotazione del veicolo. In data 22 dicembre 2011 risulta essere stata trasmessa alla attrice una lettera nella quale l'Assicurazione aveva richiesto copia della denunzia all'autorità del furto, la carta di circolazione, il certificato del PRA con annotazione della perdita di possesso, le chiavi del veicolo e gli comandi degli apparati antifurto eventualmente presenti. A tale richiesta, peraltro di natura sollecitatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 34 della polizza come obbligo dell'assicurato, non risulta che l'attrice abbia mai ottemperato avendo prodotto solo in giudizio una certificazione del PRA contenente la perdita di possesso del veicolo rilasciata il 16 gennaio 2012 – nel quale, peraltro, risulta indicato che l'atto di vendita del veicolo era del 14 settembre 2011 – mentre neppure nel presente giudizio sono state depositate le chiavi del veicolo anche al fine di consentire la verifica della corrispondenza delle stesse con il veicolo che era stato rubato, tenendo conto che le chiavi dei veicoli Mercedes conservano informazioni che le collegano al veicolo e conservano anche la informazione in relazione alla accensione del veicolo stesso, elemento rilevante al fine di verificare che il veicolo è stato asportato non grazie ad esempio allo smarrimento della chiave stessa nei pressi del veicolo, circostanza che avrebbe escluso il diritto all'indennizzo”.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte al paragrafo §6.2.
Anche con riguardo a tale censura, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato la condotta dell'appellante, concernente la mancata consegna delle chiavi, giudicando complessivamente i fatti oggetto della causa. Pertanto, tale circostanza costituisce un elemento ulteriore che si annovera all'interno di una condotta unitaria, adottata dall'appellante.
Difatti, come già rilevato, l'appellante dapprima ha reso dichiarazioni mendaci, dopodiché ha comunicato il furto alla Compagnia assicurativa con lauto ritardo e, infine, non ha mai provveduto a consegnare le chiavi del veicolo oggetto di spoglio alla stessa Compagnia, nonostante la richiesta di consegna pervenuta in data 22 dicembre 2011.
Neppure ha provveduto alla consegna delle chiavi nel corso del giudizio.
La mancata consegna delle chiavi costituisce, di per sé, una causa impeditiva del risarcimento.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello si deduce la “4) Violazione dell'art. 101 cpc: omessa segnalazione alle parti di due questioni rilevate d'ufficio e poste alla base della decisione, violazione del diritto di difesa della parte attrice, motivazione “a sorpresa” o della terza via”.
Il presente motivo è articolato in una duplice argomentazione che pertiene, da un lato, all'utilizzo in via ordinaria da parte dell'appellante del posto auto di Via Fillide, dichiarato quale luogo di ricovero notturno, e, dall'altro, alla corrispondenza delle chiavi in possesso della Sig.ra al veicolo rubato. Parte_1
L'appellante, inoltre, richiede la rimessione in termini per provvedere alla consegna delle chiavi del veicolo, qualora venga accolto il motivo in esame.
Il motivo è infondato.
Le ragioni poste a fondamento del rigetto di tale motivo possono enuclearsi nell'ineludibile principio di diritto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., alla luce del quale il giudice valuta i fatti oggetto della causa sulla base delle prove addotte dalle parti e dei fatti non contestati, operando un giudizio complessivo secondo il suo prudente apprezzamento.
Orbene, alla comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta ha allegato, tra l'altro, la relazione redatta dal tecnico incaricato dalla Compagnia assicurativa, dalla quale emerge l'inesistenza di un “posto auto scoperto” in via Fillide 35. In ordine a tale argomentazione, fornita in sede di costituzione della parte convenuta, la parte attrice non ha procurato la prova contraria, costituendo, quindi, elemento di valutazione per il giudice di prime cure.
Quanto alla mancata consegna delle chiavi, viceversa, si richiama quanto già espresso al paragrafo §7.3. e al capoverso precedente, attesa la contestazione espressamente avanzata, sempre in sede di comparsa di costituzione e risposta, dalla parte convenuta. Si precisa, inoltre, che a fronte della contestazione operata dall'assicurazione, sin dalla comparsa di risposta sarebbe stato onere dell'appellante depositare le chiavi dell'autovettura. Senza tale adempimento, in base all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto di assicurazione, nessun risarcimento avrebbe potuto essere pagato dall'assicuratore. Ne segue, pertanto, il rigetto della relativa richiesta istruttoria, concernente la rimessione in termini per consentire il deposito delle chiavi del veicolo.
§ 7.5. — Con il quinto motivo di appello si richiede “5) In via subordinata, mancata riduzione dell'indennizzo in applicazione dell'art. 1893 comma 2 cc e/o delle condizioni di polizza e/o dell'art. 1915 comma 2 cc”.
L'appellante richiede la riforma della sentenza, in via subordinata rispetto ai motivi già esaminati dalla scrivente Corte, prospettando l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1893 c.c., qualora si riconosca la sussistenza della colpa lieve a carico dell'assicurato per le dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di stipula del contratto di assicurazione, con consequenziale riduzione dell'importo dell'indennizzo che sarebbe dovuto a carico della Compagnia assicurativa.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono che presuppongono la ricorrenza del dolo.
Nella specie, la consapevolezza da parte dell'assicurato dell'inesistenza del “posto auto scoperto” in via Fillide 35 preclude la possibilità di riconoscere la sussistenza della colpa lieve in capo allo stesso appellante, alla luce della già menzionata pronuncia del Giudice di legittimità.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.000,01 a € 260.000,00, tabella 12, 4° scaglione, compensi medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria/trattazione in quanto nessuna attività istruttoria è stata espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio : € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di (già ), Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza definitiva n. 3334/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla , le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO LI
La presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.
Sezione VI civile
R.G. 5715/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. TO LI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TATAFIORE ARMANDO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LUTTAZI FABIO MASSIMO avv Rossetti in sost
L'avv. Rossetti precisa che il fascicolo di I grado è stato già depositato telematicamente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Tatafiore insiste nelle richieste istruttorie e dichiara di essere antistatario anche per il giudizio di I grado
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO LI
RI GA NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5715 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 alla Via Lucrezio Caro n. 50, presso lo studio del difensore – Avv. Armando Tatafiore (C.F.
– PEC: ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(già Controparte_2 [...]
) (P.I. e C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via della Moscova n. 3, in persona del procuratore speciale p.t. Dott. CP_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Massimo Luttazi (C.F.
[...] C.F._3
– PEC: ), ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tacito n. 26, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 22/09/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 3334/2021, depositata in cancelleria in data 25/02/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 50864/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_1
.
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente l'attrice ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_5 sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza n. 2011/N/056662, sottoscritta il 6 giugno 2011, in relazione al furto del suo veicolo Mercedes ML targato EA137LK avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre 2011. A fondamento della domanda ha esposto che la sera tra il 21 ed il 22 settembre 2011 ignoti avevano asportato il suo veicolo lasciato in parcheggio in Roma via Matteo Civitali nei pressi della sua abitazione sita al n. 25, furto denunziato ai
Carabinieri della Stazione di Roma il 22 settembre 2011. A fronte della richiesta di Parte_2 pagamento dell'indennizzo l'assicurazione aveva contestato la perdita del diritto all'indennizzo avendo dichiarato all'atto della stipula della polizza di assicurazione per il furto che il veicolo era ricoverato per la notte all'interno di un posto auto scoperto sito in Roma via Fillide n. 35, cosa che non era avvenuta il giorno del furto. Ritenendo tale circostanza non fosse idonea a determinare la perdita del diritto all'indennizzo essendo presente presso l'abitazione della assicurata di altra area recintata dove era ricoverato il veicolo. Essendo stato ancora respinta la richiesta di pagamento dell'indennizzo di polizza era stato introdotto il presente giudizio per ottenerlo. Si è costituita la società convenuta deducendo che il comportamento di parte attrice era stato caratterizzato dal fatto di aver fornito dichiarazioni errate in ordine al fatto che il veicolo fosse ricoverato in un posto auto riservato, la tardiva segnalazione del furto, essendo pervenuta la notizia alla Assicurazione solo tre mesi dopo il furto, ed il non aver fornito, malgrado la richiesta tutte le chiavi del veicolo. Inoltre
l'accertamento svolto aveva consentito di accertare che tra il luogo in cui si sarebbe trovato il posto auto in cui la notte sarebbe stato ordinariamente ricoverato il veicolo e la abitazione della proprietaria vi era una distanza di circa 2 chilometri e che in via Fillide 35 non aveva rinvenuto un'area attrezzata per il parcheggio con barriere che impedissero l'accesso e che la strada laterale di via Fillede, ove si trovava il civico n. 35, non era in alcun modo chiusa all'accesso. Inoltre in occasione del controllo il coniuge della proprietaria aveva dichiarato che via Fillide era il luogo di residenza del padre e che vi era una proprietà privata utilizzata dai proprietari per il parcheggio. Di conseguenza la situazione accertata non corrispondeva a quanto previsto dalle condizioni di polizza e dalle condizioni di contratto risultava che il premio di polizza era determinato sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato, ed inoltre l'assicurata non aveva rispettato l'obbligo di tempestiva informazione del sinistro e non aveva consegnato le copie delle chiavi malgrado la richiesta ma mostrate solo all'atto del tentativo di mediazione. In ordine al valore del veicolo ha dedotto che doveva essere applicata oltre alla franchigia di polizza anche la decurtazione proporzionale rappresentate tra la differenza del premio di polizza pagato e quello che sarebbe stato determinato sulla base di corrette dichiarazioni. Respinte le richieste istruttorie di parte convenuta, la causa, ritenuta documentale, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 4 gennaio 2021, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda;
-
Condanna nei confronti della società Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che liquida Controparte_6 in euro 3.000, di cui euro 3.000 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di mediazione, nella misura di € 120,90. Il tutto oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso spese generali 15%, C.P.A. e rivalsa I.V.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario, che a tal fine dichiara di avere anticipato le spese del procedimento e di non avere percepito alcunché dal cliente a titolo di anticipazione di compensi professionali.
§ 5. — L'appellata (già Controparte_2 Controparte_1
), costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 09/01/2022, ha resistito
[...] all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Con ogni e qualsiasi statuizione rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra ; Parte_3 confermare l'impugnata sentenza n. 3334/2021 (R.G. 50864/2016) resa dal Tribunale di Roma in data 25 febbraio 2021 e pubblicata in pari data , oggi oggetto di gravame con tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro la
[...]
(già ), per i motivi Controparte_7 Controparte_1 esposti in narrativa”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1892 cc e violazione dell'art. 2697 cc: insussistenza di ciascuna delle tre condizioni previste dall'art. 1892 cc per la perdita del diritto all'indennizzo dell'assicurato e comunque del loro simultaneo concorso;
mancata e/o inadeguata indagine da parte del Tribunale;
mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Assicurazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “(…) nella polizza sottoscritta dalla attrice la stessa aveva dichiarato che il veicolo veniva ricoverato la notte in un posto auto scoperto sito in via
Fillide n. 35. A tal riguardo deve essere rilevato che in base alle condizioni generali di polizza, specificamente approvate dalla attrice, per posto auto si intende uno “stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli di m 4,80 x 2,50 situato al piano terreno o seminterrato di un edificio;
tale area non è protetta da un proprio serramento e si trova all'interno di un perimetro chiuso e protetto nell'accesso principale (cancello di ingresso all'autorimessa dotato di adeguata serratura)
e/o sorveglianza a vista di personale addetto”. Non è stato provato che in via Fillide 35 vi fosse uno spazio riservato alla vettura con tali caratteristiche, non essendo equiparabile allo stesso il tratto di strada privata sulla quale si trova il civico 35 rispetto a via Fillide. In ogni caso il veicolo risulta essere stato rubato nella notte tra il 21 ed il 22 settembre, secondo quanto esposto nella denunzia resa ai Carabinieri, nei pressi di via Matteo Cividali n. 25 dove viveva la attrice, luogo posto a circa due km dal luogo dove era stato indicato che si trovava il posto auto indicato in polizza, circostanza che rende difficile credere che normalmente il veicolo venisse portato a via Fillide per lasciarlo la notte per poi tornare a casa e poi riprenderlo la mattina successiva. D'altra parte, la stessa attrice ha indicato che anche di fronte a via Cividale vi erano posti auto ma, nel caso di specie, si trattava di parcheggio pubblico collocato sulla strada come si può apprezzare dalle immagini disponibili su google maps. Di conseguenza risulta provato che in via Fillide non vi era un posto auto con le caratteristiche indicate in polizza e comunque non poteva essere l'ordinario ricovero notturno del veicolo, stante la distanza dal luogo di abitazione della attrice. La polizza sottoscritta dalla attrice indica espressamente che le dichiarazioni rese dalle stessa, e quindi anche quella relativa al posto auto come ricovero notturno, sono state considerate al fine della determinazione della misura del premio assicurativo e che l'inesattezza di tali dichiarazioni, per qualsivoglia ragione, poteva comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni assicurative, come specificamente indicato nell'articolo 2 e specificamente richiamato nella polizza sottoscritta che prevede specificamente che oltre agli effetti degli artt. 1892,1893 e 1898 cc tutte le dichiarazioni inesatte o reticenti che incidevano sulla misura del premio potevano comportare la mancata corresponsione dell'indennizzo o la riduzione in misura proporzionale alla differenza tra il premio determinato e quello che sarebbe stato dovuto senza la inesattezza. Per quanto riguarda le conseguenze della dichiarazione mendace, l'articolo 1892, primo comma, prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Deduce l'appellante che: “Quel che viene contestato in relazione alle parti della sentenza sopra riportate è il fatto il Tribunale, violando e/o erroneamente applicando la disciplina di cui all'art. 1892 cc, non abbia constatato che ciascuna delle tre condizioni previste dalla norma per dar luogo all'annullamento del contratto non fosse in concreto sussistente, e che comunque non vi fosse il loro concorso simultaneo, mancando di compiere l'indagine necessaria ad una effettiva verifica di tale sussistenza e di tale concorso ed altresì ignorando il fatto che la parte convenuta non avesse assolto all'onere probatorio gravante al riguardo su di essa”.
Il motivo è infondato.
Invero, il Giudice di prime cure ha operato una corretta applicazione dell'art. 1892 c.c., attesa l'accertata compresenza di tutti gli elementi caratteristici della norma predetta.
In primo luogo, la mendacità delle dichiarazioni è emersa nel corso del giudizio di I° grado, considerato che non è stata provata l'esistenza di un ricovero notturno, sito in via Fillide 35, che configuri le caratteristiche proprie del “posto auto scoperto”, di cui il giudice a quo ha anche fornito la relativa definizione nella sentenza impugnata, come viceversa dichiarato dall'appellante.
È infatti evidente che la dizione “posto auto” indica un posto riservato ad una vettura e quindi chiuso.
Ciò assicura una protezione del medesimo da possibili furti.
Inoltre, l'incidenza della falsità delle dichiarazioni rese in sede di stipula del contratto di assicurazione può ritenersi evidente, atteso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose ovvero l'inesistenza di un posto auto custodito.
Ciò può evincersi espressamente dalla lettura dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, le cui previsioni sono state applicate al contratto stipulato dall'appellante.
In tal senso, l'appellato ha dichiarato nella comparsa quanto segue: “L'effettiva influenza sul rischio assicurato della mendace dichiarazione rilasciata dalla sig.ra risulta “in re ipsa” Parte_3 dalla semplice lettura delle condizioni di polizza, nonché dall'entità del minimo scoperto pari ad €
500,00 per il furto e l'applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro pari al 15% rispetto al notevole valore assicurato dell'autovettura che si ricorda ammontare ad € 55.000,00”.
Infine, in ordine alla sussistenza del terzo elemento prescritto dall'art. 1892 c.c., ovverosia la presenza di un coefficiente soggettivo a carico dell'assicurato, il giudice di prime cure ha correttamente richiamato la pronuncia della Cassazione, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086 (cfr. pag.
6 sentenza di I grado). In particolare: “(…) non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086)”.
Orbene, nel caso di specie la mendacità delle dichiarazioni rese attiene all'inesistenza del
“posto auto scoperto”, di cui l'appellante era consapevole al momento della stipula del contratto e che hanno avuto diretta incidenza nella stipula del contratto.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1913 e 1915 cc e violazione dell'art. 2697 cc.: insussistenza della prova del dolo nel ritardo della denuncia, mancata indagine al riguardo da parte del Tribunale, mancata tempestiva deduzione da parte dell'Assicurazione”.
Mediante tale motivo l'appellante intende censurare la ricostruzione del giudice di prime cure nella parte in cui questi, ad avviso dello stesso appellante, ha ritenuto insussistente l'obbligo di indennizzo a carico dell'Assicurazione a causa della mancata comunicazione del furto entro il termine di tre giorni dall'avvenuto spoglio, come previsto dall'art. 1913 c.c.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Risulta, inoltre, che, in contrato con quanto previsto dall'articolo 10 delle condizioni di polizza, benché il furto del veicolo fosse stato scoperto il
22 settembre 2011 e denunziato lo stesso giorno ai Carabinieri, il sinistro è stato denunziato alla
Assicurazione solo con raccomandata in data 30 novembre 2011 - pervenuta all'Assicurazione il 14 dicembre 2011 - con un ritardo di oltre due mesi rispetto ai tre giorni previsto dal contratto. Inoltre,
l'articolo 34 delle condizioni di polizza prevede che l' , decorsi trenta giorni dalla denunzia Parte_4 del furto alla autorità competente, era tenuta a far pervenire alla Assicurazione la carta di circolazione del veicolo, ove non oggetto di furto anche essa, il certificato del PRA con la annotazione della perdita di possesso e tutte le chiavi in dotazione del veicolo. In data 22 dicembre 2011 risulta essere stata trasmessa alla attrice una lettera nella quale l'Assicurazione aveva richiesto copia della denunzia all'autorità del furto, la carta di circolazione, il certificato del PRA con annotazione della perdita di possesso, le chiavi del veicolo e gli comandi degli apparati antifurto eventualmente presenti”.
Il motivo è infondato.
Orbene, il giudice di primo grado ha effettuato un giudizio complessivo in ordine alla condotta adottata dall'appellante che, oltre ad aver reso dichiarazioni mendaci in sede di stipula del contratto di assicurazione, scientemente non ha provveduto alla tempestiva comunicazione alla Compagnia assicurativa dell'avvenuto furto, come previsto dall'art. 1913 c.c. e dall'art. 12 delle Condizioni generali.
Così opinando, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la prova implicita di un comportamento doloso a carico dell'appellante, il quale avrebbe dovuto denunciare, entro il termine di tre giorni, lo spoglio del veicolo.
Inoltre, comunicando il furto alla Compagnia assicurativa con un ritardo di oltre due mesi,
l'appellante ha ostacolato anche gli accertamenti successivi che vengono ritualmente espletati dalle compagnie assicurative a seguito di sinistro.
Anche per tale ragione l'appello non merita accoglimento.
§ 7.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato “3) Sulla mancata consegna delle chiavi: irrilevanza, mancata concretizzazione dell'obbligo di consegna, errata interpretazione delle condizioni di polizza da parte del Tribunale”.
Sul punto, si menziona la relativa considerazione riportata nella sentenza appellata: “Inoltre
l'articolo 34 delle condizioni di polizza prevede che l' , decorsi trenta giorni dalla denunzia Parte_4 del furto alla autorità competente, era tenuta a far pervenire alla Assicurazione la carta di circolazione del veicolo, ove non oggetto di furto anche essa, il certificato del PRA con la annotazione della perdita di possesso e tutte le chiavi in dotazione del veicolo. In data 22 dicembre 2011 risulta essere stata trasmessa alla attrice una lettera nella quale l'Assicurazione aveva richiesto copia della denunzia all'autorità del furto, la carta di circolazione, il certificato del PRA con annotazione della perdita di possesso, le chiavi del veicolo e gli comandi degli apparati antifurto eventualmente presenti. A tale richiesta, peraltro di natura sollecitatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 34 della polizza come obbligo dell'assicurato, non risulta che l'attrice abbia mai ottemperato avendo prodotto solo in giudizio una certificazione del PRA contenente la perdita di possesso del veicolo rilasciata il 16 gennaio 2012 – nel quale, peraltro, risulta indicato che l'atto di vendita del veicolo era del 14 settembre 2011 – mentre neppure nel presente giudizio sono state depositate le chiavi del veicolo anche al fine di consentire la verifica della corrispondenza delle stesse con il veicolo che era stato rubato, tenendo conto che le chiavi dei veicoli Mercedes conservano informazioni che le collegano al veicolo e conservano anche la informazione in relazione alla accensione del veicolo stesso, elemento rilevante al fine di verificare che il veicolo è stato asportato non grazie ad esempio allo smarrimento della chiave stessa nei pressi del veicolo, circostanza che avrebbe escluso il diritto all'indennizzo”.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte al paragrafo §6.2.
Anche con riguardo a tale censura, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato la condotta dell'appellante, concernente la mancata consegna delle chiavi, giudicando complessivamente i fatti oggetto della causa. Pertanto, tale circostanza costituisce un elemento ulteriore che si annovera all'interno di una condotta unitaria, adottata dall'appellante.
Difatti, come già rilevato, l'appellante dapprima ha reso dichiarazioni mendaci, dopodiché ha comunicato il furto alla Compagnia assicurativa con lauto ritardo e, infine, non ha mai provveduto a consegnare le chiavi del veicolo oggetto di spoglio alla stessa Compagnia, nonostante la richiesta di consegna pervenuta in data 22 dicembre 2011.
Neppure ha provveduto alla consegna delle chiavi nel corso del giudizio.
La mancata consegna delle chiavi costituisce, di per sé, una causa impeditiva del risarcimento.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello si deduce la “4) Violazione dell'art. 101 cpc: omessa segnalazione alle parti di due questioni rilevate d'ufficio e poste alla base della decisione, violazione del diritto di difesa della parte attrice, motivazione “a sorpresa” o della terza via”.
Il presente motivo è articolato in una duplice argomentazione che pertiene, da un lato, all'utilizzo in via ordinaria da parte dell'appellante del posto auto di Via Fillide, dichiarato quale luogo di ricovero notturno, e, dall'altro, alla corrispondenza delle chiavi in possesso della Sig.ra al veicolo rubato. Parte_1
L'appellante, inoltre, richiede la rimessione in termini per provvedere alla consegna delle chiavi del veicolo, qualora venga accolto il motivo in esame.
Il motivo è infondato.
Le ragioni poste a fondamento del rigetto di tale motivo possono enuclearsi nell'ineludibile principio di diritto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., alla luce del quale il giudice valuta i fatti oggetto della causa sulla base delle prove addotte dalle parti e dei fatti non contestati, operando un giudizio complessivo secondo il suo prudente apprezzamento.
Orbene, alla comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta ha allegato, tra l'altro, la relazione redatta dal tecnico incaricato dalla Compagnia assicurativa, dalla quale emerge l'inesistenza di un “posto auto scoperto” in via Fillide 35. In ordine a tale argomentazione, fornita in sede di costituzione della parte convenuta, la parte attrice non ha procurato la prova contraria, costituendo, quindi, elemento di valutazione per il giudice di prime cure.
Quanto alla mancata consegna delle chiavi, viceversa, si richiama quanto già espresso al paragrafo §7.3. e al capoverso precedente, attesa la contestazione espressamente avanzata, sempre in sede di comparsa di costituzione e risposta, dalla parte convenuta. Si precisa, inoltre, che a fronte della contestazione operata dall'assicurazione, sin dalla comparsa di risposta sarebbe stato onere dell'appellante depositare le chiavi dell'autovettura. Senza tale adempimento, in base all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto di assicurazione, nessun risarcimento avrebbe potuto essere pagato dall'assicuratore. Ne segue, pertanto, il rigetto della relativa richiesta istruttoria, concernente la rimessione in termini per consentire il deposito delle chiavi del veicolo.
§ 7.5. — Con il quinto motivo di appello si richiede “5) In via subordinata, mancata riduzione dell'indennizzo in applicazione dell'art. 1893 comma 2 cc e/o delle condizioni di polizza e/o dell'art. 1915 comma 2 cc”.
L'appellante richiede la riforma della sentenza, in via subordinata rispetto ai motivi già esaminati dalla scrivente Corte, prospettando l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1893 c.c., qualora si riconosca la sussistenza della colpa lieve a carico dell'assicurato per le dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di stipula del contratto di assicurazione, con consequenziale riduzione dell'importo dell'indennizzo che sarebbe dovuto a carico della Compagnia assicurativa.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono che presuppongono la ricorrenza del dolo.
Nella specie, la consapevolezza da parte dell'assicurato dell'inesistenza del “posto auto scoperto” in via Fillide 35 preclude la possibilità di riconoscere la sussistenza della colpa lieve in capo allo stesso appellante, alla luce della già menzionata pronuncia del Giudice di legittimità.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.000,01 a € 260.000,00, tabella 12, 4° scaglione, compensi medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria/trattazione in quanto nessuna attività istruttoria è stata espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio : € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di (già ), Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza definitiva n. 3334/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla , le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO LI
La presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.