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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II sezione civile in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1047/2019 VG
avente ad oggetto: dichiarazione morte presunta promosso da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Persona_1
(Na) alla Via Nola n°114, codice fiscal e , rapp.ta e difesa C.F._1
dall'avvocato rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Galdieri, C.F. , in C.F._2
sostituzione dell avv. Giovanna Parisi,................................................. RICORRENTE
E
sig. , nato a [...] (F rancia) il 21.07.1959,c.f. Controparte_1
…………………………………………..........RESISTENTE C.F._3
e
PM in sede....……………………………………INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2019 la ricorrente di cui in epigrafe, nella qualità di moglie di n. 21.7.1959 , la cui ultima residenza nota risultava Controparte_1
essere AN AR UV , chiedeva ai sensi degli artt. 58 c.c. e 726 cpc che venisse dichiarata la morte presunta del precitato congiunto risultante irreperibile dal
29.9.1995 giorno ed anno in cui si era allontanato da casa , senza farvi più ritorno.
Emessi i provvedimenti di cui all'art. 726 c.p.c., decorsi i sei mesi dall'ultima pubblicazione senza notizia alcuna in merito al , su istanza di parte CP_1
ricorrente, veniva disposta l'udienza di comparizione di parte ricorrente e delle due figlie n. 11.1.1989 e n. 24.10.1992 in camera di consiglio, Persona_2 Persona_3
esaminata la documentazione prodotta
Quindi, all'esito degli atti istruttori suddetti, all'udienza del 5.11.2025 , il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene prospettabile e quindi legittima la presente azione intentata dalla moglie dello scomparso , non risultante separata legalmente, in quanto erede legittima di costui.
Invero l'art. 58 cc , nel punto in cui individua come legittimati alla presente azione, oltre al PM, le persone indicate nei capoversi dell'art. 50 cc, indica in tal senso eredi testamentari e legittimi, legatari donatari , riconoscendo quindi legittimazione a soggetti che dovrebbero subentrare nella gestione del patrimonio dello scomparso , quindi invocando il principio della certezza delle situazioni giuridiche. Passando al merito, in primo luogo deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che parte ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 726 cpc nei termini stabiliti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero significative sono a riguardo prima di tutto i rilievi svolti in ricorso da parte ricorrente nonché le dichiarazioni rese dalle figlie e dalla ricorrente .
E' stata acquisita agli atti denuncia di scomparsa sporta 8.10.1998 e certificato di irreperibilità del 19.3.2019 .
Dalle dichiarazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente emerge che il , sposato CP_1
con due figlie , titolare di una lavanderia industriale , si è allontanato da casa alle h.
8.00 per accompagnare la figlia a scuola il giorno 29.9.1995 senza farvi più ritorno. A dire della ricorrente il aveva un buon carattere , non aveva persone con cui CP_1
era in contrasto , non aveva frequentazioni con soggetti di malaffare .
Dalla relazione dei CC di AN AR UV richiesta da questo Tribunale è emerso che verosimilmente il “può essere stato vittima di cd “lupara bianca” CP_1
in quanto le circostanze acclarate dalle indagini a suo tempo svolte confermavano tale ipotesi . Furno infatti trovate nell'autovettura a lui in uso parcheggiata ed abbandonata in Marigliano merce reperibile ( pane , latte) che non fece pensare ad una sparizione programmata. La circostanza appare confermata dalla chiusura di li a poco dell'attività da lui gestita in via Cappella”
A carico del risultano due ordinanze di custodia cautelare dell'11.10.1996 CP_1
emesse dal GIP del Tribunale Napoli ex art 455 cp ( ord. 289/1996) e del 6.12.1996 per legge stupefacenti in concorso ord. 359/1996 . sono state effettuate dai CC diverse perquisizioni domiciliari da ultimo una in data 11.12.2000 con esito negativo
Il difensore di parte ricorrente a fronte dei rinnovati ordini di acquisiizoni di certificazione anagrafiche in Francia relative al contesto familiare del ha CP_1 dedotto e comprovato significative difficoltà in detta ricerca conclusasi con esito negativo
Precisamente il difensore avv. Luca Galdieri ha evidenziato che l'acquisizione dell'ultimo documento mancante - ossia il certificato di stato di famiglia storico ed integrale del Signor - presenta molte difficoltà legate alla Controparte_1
circostanza che quest'ultimo è nato in [...] e, dalle notizie acquisite presso l'Ambasciata di Francia a Roma, un tale tipo di certificazione per lo Stato francese non esisterebbe. L'Ufficio Anagrafe del Comune di AN AR UV mai ha riscontrato la pec inviata il 08.11.2022; la richiesta inoltrata in data 27.04.2023 al con sede in Napoli è rimasta pur essa senza riscontro. Parte_1
La successiva richiesta inoltrata dal difensore a mezzo PEC in data 11.01.2024 all'Ambasciata di Francia in Roma ha avuto riscontro con la seguente precisazione: “In
Francia non esiste il certificato « stato di famiglia » nè tantomeno « storico ». Se la vostra priorità è sapere se la persona di cui si tratta è deceduta, l'unico modo per verificarlo è richiedere un atto di nascita integrale al comune di Mulhouse andando sul sito del municipio e fare richiesta”. (Cfr. doc. in atti). La successiva richiesta formulata per avere conoscenza sapere se vi fosse in Francia altro documento da cui risultassero i dati familiari richiesti è rimasta priva di riscontro. (Cfr. doc. in atti)
Il Comune di Mulhouse (Francia) dove il Signor è nato non ha fornito alcuna CP_1
informazione in merito all'esistenza di un certificato idoneo ed equivalente al certificato di stato di famiglia storico ed integrale.
Il difensore ha dedotto di aver effettuato nuove indagini ed ha appreso dell'attivazione di uno sportello consolare italiano nella città di Mulhouse e, con email del 28.04.2025, ha inviato una richiesta urgente per il rilascio del certificato di stato di famiglia storico integrale da parte del predetto Comune. (Cfr. All.to 1).
L'email di riscontro del 30.04.2025 ricevuta dal difensore ha confermato che l'unico documento di cui si può chiedere copia e che riporta tutte le annotazioni della nascita del Signor e dei successivi eventi è l'estratto integrale di nascita. Controparte_1
(Cfr. All.to 2). Il certificato è stato richiesto, in data 06.05.2025 con l'inoltro della documentazione necessaria (istanza della Signora con documento di Persona_1
identità e copia dell'atto di matrimonio) (Cfr. All.to 3) ed il Consolato nella Città di
Metz ha inviato l'estratto di nascita del Signor (Cfr. All. 4. 5 e 5.a). CP_1
Il difensore, infine , ha richiesto nuovamente al Comune di AN AR UV
lo stato di famiglia integrale e storico, ultimo luogo di residenza del Signor CP_1
il predetto Comune ha inoltrato lo stato di famiglia integrale dello stesso (Cfr. All.ti
6,7)
Le circostanze evidenziate, dunque, nella loro valutazione complessiva , delineano certamente una personalità di soggetto vicino verosimilmente ad ambienti malavitosi con cui ina una certa misura ha interagito , quindi è più che verosimile che
[...]
sia stato vittima di una irreversibile situazione che ne ha determinato la CP_1
morte .
Dunque, può ritenersi che nel caso ricorrano i presupposti per dichiarare la morte presunta di , scomparso da oltre trent'anni , alla data del Controparte_1
29.9.1995 , epoca alla quale risalgono le ultime notizie sullo stesso.
Le spese della procedura restano a carico di parte ricorrente.
La presente sentenza emessa dovrà essere, ai sensi dell'art. 729 cpc novellato , inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su sito Internet del Ministero della Giustizia con oneri a carico dell'ER in quanto la ricorrente Persona_1
risulta ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Dichiara presunta la morte di n. LH ( Francia) 21.7.1959 Controparte_1
avvenuta in AN AR UV il 29.9.1995 , data e luogo a cui è dato far risalire l'ultima notizia. Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet del Ministero della Giustizia con oneri di spesa a carico dell'ER .
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente est dott. Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II sezione civile in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1047/2019 VG
avente ad oggetto: dichiarazione morte presunta promosso da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Persona_1
(Na) alla Via Nola n°114, codice fiscal e , rapp.ta e difesa C.F._1
dall'avvocato rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Galdieri, C.F. , in C.F._2
sostituzione dell avv. Giovanna Parisi,................................................. RICORRENTE
E
sig. , nato a [...] (F rancia) il 21.07.1959,c.f. Controparte_1
…………………………………………..........RESISTENTE C.F._3
e
PM in sede....……………………………………INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2019 la ricorrente di cui in epigrafe, nella qualità di moglie di n. 21.7.1959 , la cui ultima residenza nota risultava Controparte_1
essere AN AR UV , chiedeva ai sensi degli artt. 58 c.c. e 726 cpc che venisse dichiarata la morte presunta del precitato congiunto risultante irreperibile dal
29.9.1995 giorno ed anno in cui si era allontanato da casa , senza farvi più ritorno.
Emessi i provvedimenti di cui all'art. 726 c.p.c., decorsi i sei mesi dall'ultima pubblicazione senza notizia alcuna in merito al , su istanza di parte CP_1
ricorrente, veniva disposta l'udienza di comparizione di parte ricorrente e delle due figlie n. 11.1.1989 e n. 24.10.1992 in camera di consiglio, Persona_2 Persona_3
esaminata la documentazione prodotta
Quindi, all'esito degli atti istruttori suddetti, all'udienza del 5.11.2025 , il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene prospettabile e quindi legittima la presente azione intentata dalla moglie dello scomparso , non risultante separata legalmente, in quanto erede legittima di costui.
Invero l'art. 58 cc , nel punto in cui individua come legittimati alla presente azione, oltre al PM, le persone indicate nei capoversi dell'art. 50 cc, indica in tal senso eredi testamentari e legittimi, legatari donatari , riconoscendo quindi legittimazione a soggetti che dovrebbero subentrare nella gestione del patrimonio dello scomparso , quindi invocando il principio della certezza delle situazioni giuridiche. Passando al merito, in primo luogo deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che parte ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 726 cpc nei termini stabiliti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero significative sono a riguardo prima di tutto i rilievi svolti in ricorso da parte ricorrente nonché le dichiarazioni rese dalle figlie e dalla ricorrente .
E' stata acquisita agli atti denuncia di scomparsa sporta 8.10.1998 e certificato di irreperibilità del 19.3.2019 .
Dalle dichiarazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente emerge che il , sposato CP_1
con due figlie , titolare di una lavanderia industriale , si è allontanato da casa alle h.
8.00 per accompagnare la figlia a scuola il giorno 29.9.1995 senza farvi più ritorno. A dire della ricorrente il aveva un buon carattere , non aveva persone con cui CP_1
era in contrasto , non aveva frequentazioni con soggetti di malaffare .
Dalla relazione dei CC di AN AR UV richiesta da questo Tribunale è emerso che verosimilmente il “può essere stato vittima di cd “lupara bianca” CP_1
in quanto le circostanze acclarate dalle indagini a suo tempo svolte confermavano tale ipotesi . Furno infatti trovate nell'autovettura a lui in uso parcheggiata ed abbandonata in Marigliano merce reperibile ( pane , latte) che non fece pensare ad una sparizione programmata. La circostanza appare confermata dalla chiusura di li a poco dell'attività da lui gestita in via Cappella”
A carico del risultano due ordinanze di custodia cautelare dell'11.10.1996 CP_1
emesse dal GIP del Tribunale Napoli ex art 455 cp ( ord. 289/1996) e del 6.12.1996 per legge stupefacenti in concorso ord. 359/1996 . sono state effettuate dai CC diverse perquisizioni domiciliari da ultimo una in data 11.12.2000 con esito negativo
Il difensore di parte ricorrente a fronte dei rinnovati ordini di acquisiizoni di certificazione anagrafiche in Francia relative al contesto familiare del ha CP_1 dedotto e comprovato significative difficoltà in detta ricerca conclusasi con esito negativo
Precisamente il difensore avv. Luca Galdieri ha evidenziato che l'acquisizione dell'ultimo documento mancante - ossia il certificato di stato di famiglia storico ed integrale del Signor - presenta molte difficoltà legate alla Controparte_1
circostanza che quest'ultimo è nato in [...] e, dalle notizie acquisite presso l'Ambasciata di Francia a Roma, un tale tipo di certificazione per lo Stato francese non esisterebbe. L'Ufficio Anagrafe del Comune di AN AR UV mai ha riscontrato la pec inviata il 08.11.2022; la richiesta inoltrata in data 27.04.2023 al con sede in Napoli è rimasta pur essa senza riscontro. Parte_1
La successiva richiesta inoltrata dal difensore a mezzo PEC in data 11.01.2024 all'Ambasciata di Francia in Roma ha avuto riscontro con la seguente precisazione: “In
Francia non esiste il certificato « stato di famiglia » nè tantomeno « storico ». Se la vostra priorità è sapere se la persona di cui si tratta è deceduta, l'unico modo per verificarlo è richiedere un atto di nascita integrale al comune di Mulhouse andando sul sito del municipio e fare richiesta”. (Cfr. doc. in atti). La successiva richiesta formulata per avere conoscenza sapere se vi fosse in Francia altro documento da cui risultassero i dati familiari richiesti è rimasta priva di riscontro. (Cfr. doc. in atti)
Il Comune di Mulhouse (Francia) dove il Signor è nato non ha fornito alcuna CP_1
informazione in merito all'esistenza di un certificato idoneo ed equivalente al certificato di stato di famiglia storico ed integrale.
Il difensore ha dedotto di aver effettuato nuove indagini ed ha appreso dell'attivazione di uno sportello consolare italiano nella città di Mulhouse e, con email del 28.04.2025, ha inviato una richiesta urgente per il rilascio del certificato di stato di famiglia storico integrale da parte del predetto Comune. (Cfr. All.to 1).
L'email di riscontro del 30.04.2025 ricevuta dal difensore ha confermato che l'unico documento di cui si può chiedere copia e che riporta tutte le annotazioni della nascita del Signor e dei successivi eventi è l'estratto integrale di nascita. Controparte_1
(Cfr. All.to 2). Il certificato è stato richiesto, in data 06.05.2025 con l'inoltro della documentazione necessaria (istanza della Signora con documento di Persona_1
identità e copia dell'atto di matrimonio) (Cfr. All.to 3) ed il Consolato nella Città di
Metz ha inviato l'estratto di nascita del Signor (Cfr. All. 4. 5 e 5.a). CP_1
Il difensore, infine , ha richiesto nuovamente al Comune di AN AR UV
lo stato di famiglia integrale e storico, ultimo luogo di residenza del Signor CP_1
il predetto Comune ha inoltrato lo stato di famiglia integrale dello stesso (Cfr. All.ti
6,7)
Le circostanze evidenziate, dunque, nella loro valutazione complessiva , delineano certamente una personalità di soggetto vicino verosimilmente ad ambienti malavitosi con cui ina una certa misura ha interagito , quindi è più che verosimile che
[...]
sia stato vittima di una irreversibile situazione che ne ha determinato la CP_1
morte .
Dunque, può ritenersi che nel caso ricorrano i presupposti per dichiarare la morte presunta di , scomparso da oltre trent'anni , alla data del Controparte_1
29.9.1995 , epoca alla quale risalgono le ultime notizie sullo stesso.
Le spese della procedura restano a carico di parte ricorrente.
La presente sentenza emessa dovrà essere, ai sensi dell'art. 729 cpc novellato , inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su sito Internet del Ministero della Giustizia con oneri a carico dell'ER in quanto la ricorrente Persona_1
risulta ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Dichiara presunta la morte di n. LH ( Francia) 21.7.1959 Controparte_1
avvenuta in AN AR UV il 29.9.1995 , data e luogo a cui è dato far risalire l'ultima notizia. Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet del Ministero della Giustizia con oneri di spesa a carico dell'ER .
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente est dott. Vincenza Barbalucca