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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conIGlio 06/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12872/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. WUHRER ROSSELLA, e Controparte_1 [...]
CP_2
e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DE DOMENICO DANIELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/07/2024, con cui e , unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio ad Asola-MN in data 10.8.1975 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Asola-MN al numero 25, parte II, serie A, dell'anno 1975), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, come modificate con note del 22.1.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Le parti si impegnano a condurre vita separata con mutuo rispetto.
2) I coniugi erano titolari di risparmi già divisi e a tacitazione di qualsivoglia pretesa in ordine allo scioglimento della comunione mobiliare, il IG. versa, senza nulla riconoscere alla IG.ra , alla data del decreto Parte_1 Parte_2 di omologa della separazione consensuale, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) con assegno bancario che verrà
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depositato fiduciariamente presso l'Avv. De Domenico.
3) Al SI. viene assegnata la piena proprietà dell'immobile sito in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini Parte_1
n. 5, iscritto al registro fabbricati del Comune di Concesio Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 60, Cat. A/2, Classe 6, consistenza 7 vani, e con esso gli arredi ivi presenti, unitamente alla rispettiva quota proporzionale delle parti comuni e all'autorimessa sita in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini n. 7, identificata catastalmente alla Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 31, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 46 m².
4) Alla SI.ra viene assegnata la piena proprietà dell'immobile sito in San Felice del Benaco (BS) Via G. Bruno Pt_2
n 3, iscritto al catasto fabbricati del Comune di San Felice del Benaco Sez. Urb. SFE, fg. 10, part. 65, sub. 39, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 4 vani e con esso gli arredi ivi presenti, nonché la piena proprietà dell'autorimessa sita in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini n. 7, identificata catastalmente alla Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 21, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 39 m².
5) Ciascuno dei coniugi si impegna a lasciare liberi da persone gli immobili destinati all'altro coniuge e a non impedire o ostacolare in alcun modo il godimento e l'uso di detti beni.
6) Per ogni altro aspetto economico e patrimoniale, ed in ragione del fatto che si dichiarano economicamente autosufficienti, le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione.
7) A fini della completa risoluzione di ogni questione economica e patrimoniale esistente tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi familiare:
A) il IG. s'impegna a cedere alla IG.ra , che si impegna ad accettare, la di lui quota Parte_1 Parte_2 indivisa pari al 50% (cinquanta percento) della intera consistenza del diritto di proprietà del cespite immobiliare sito in San Felice del Benaco (BS) Via Giordano Bruno n. 3 iscritto al catasto fabbricati del Comune di San Felice del Benaco Sez. Urb. SFE, fg. 10, part. 65, sub. 39, Cat. A/3, Classe 2, e con esso i beni mobili ivi presenti, unitamente all'autorimessa sita in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini n. 7, identificata catastalmente alla Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 21, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 39 m². Tali immobili vengono meglio identificati nell'atto di compravendita che si allega (doc. 5). Proprietà e possesso del suddetto cespite immobiliare saranno trasferiti alla IG.ra per effetto del rogito notarile, la quale comunque ne godrà in esclusiva a decorrere dalla sottoscrizione e/o Parte_2 deposito del presente ricorso, obbligandosi il IG. alla consegna in tale data di tutte le chiavi e i telecomandi di Pt_1 accesso all'immobile. Il suddetto cespite immobiliare verrà trasferito nello stato di fatto in cui si trova alla data del presente ricorso, come risultante dai dati catastali e dalle planimetrie.
B) la IG.ra s'impegna a cedere al IG. che s'impegna ad accettare, la di lei quota indivisa Parte_2 Parte_1 pari al 50% (cinquanta percento) della intera consistenza del diritto di proprietà del cespite immobiliare sito in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini n. 5 iscritto al registro fabbricati del Comune di Concesio Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 60, Cat. A/2, Classe 6, e con esso i beni mobili ivi presenti, unitamente alla rispettiva quota delle parti comuni del complesso immobiliare nel quale l'abitazione è inserita e all'autorimessa sita in Concesio (BS) Via Gioachino Rossini n. 7, identificata catastalmente alla Sez. Urb. NCT, fg. 36, part. 143 sub. 31, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 46 m². Tali immobili vengono meglio identificati nell'atto di compravendita che si allega (doc. 4). Proprietà e possesso del suddetto cespite immobiliare saranno trasferiti al IG. per effetto del rogito notarile, il quale Parte_1 comunque ne godrà in esclusiva a decorrere dalla sottoscrizione e/o deposito del presente ricorso, obbligandosi la IG.ra alla consegna in tale data di tutte le chiavi e i telecomandi di accesso all'immobile. Il suddetto cespite immobiliare Pt_2 verrà trasferito nello stato di fatto in cui si trova alla data del presente ricorso, come risultante dai dati catastali e dalle planimetrie.
8) Le parti sin da ora si impegnano a comparire davanti il Tribunale di Brescia all'udienza fissata, così da poter richiedere il beneficio dell'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma
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dell'art. 19 della Legge n. 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e Cass. civ., Sez. V, 30/05/2005, n. 11458, come confermato anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 49 in data 16 marzo 2000 nonché dallo studio del CNN n. 67/99/T in data 16 luglio 1999 e succ. modifiche ed integrazioni.
9) Le spese notarili relative e comunque connesse ai trasferimenti immobiliari predetti saranno integralmente a carico delle parti in ragione del 50%;
10) Spese di lite integralmente compensate tra le parti».
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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