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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2870/2024, introdotta
DA
) rapp.to e difeso dall' Avv. Cinzia Napolitano, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio domicilia in Avellino alla via S. Esposito 4;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_3 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_6 P.IVA_5 [...]
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_8
(c.f. , in persona del Dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via Diaz n. 11 ope legis
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il sig. ha adito l'intestato tribunale al fine di vedere Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità/annullabilità,
l'inefficacia della risoluzione/recesso del contratto a tempo indeterminato e del depennamento dalle graduatorie permanenti di cui al D. L.vo 297/1994 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo graduatorie a.s. 2021/2022 2022/2023 a firma del Dirigente dell' di e/o Controparte_4 CP_4
1 comunque la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente caducazione dei relativi effetti;
accertare e dichiarare la validità/effettività del titolo di accesso conseguito presso l'Istituto
Paritario San Remigio, convalidato nelle forme e nei tempi di legge, le gravi illegittimità contestate agli Istituti scolastici pubblici, il diritto del ricorrente ad essere reinserito e/o ricollocato ad ogni effetto di legge nelle graduatorie permanenti provinciali personale ATA profilo assistente amministrativo nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi per il suo profilo;
c) condannare le parti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale ATA profilo assistente amministrativo di n° 36 ore settimanali;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di reintegra, oltre interessi legali e trattamento previdenziale ovvero nella misura ritenuta congrua e per l'effetto comminare la relativa condanna a carico delle parti resistenti;
e) comunque condannare l'amministrazione resistente per la violazione degli obblighi a suo carico anche in ordine alla tempestività delle verifiche al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; f) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario alla luce delle deduzioni in narrativa;
g) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, il ricorrente ha esposto di aver partecipato al bando di concorso a titoli del Direttore Generale
Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo (prot. n 818 del 22.04.2022), di essere stato inserito nella graduatoria permanente definitiva di tale concorso e di avere, dunque, sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022 con l' P. Frisi” Controparte_9 intimato.
In particolare, il suddetto bando indicava all' art. 2 comma 2, tra i requisiti necessari per l'ammissione al concorso, la prestazione di previ 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo. Nella domanda di ammissione al suindicato concorso il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio, in qualità di
Assistente Amministrativo, dal 01.09.2011 al 31.08.2015, presso l'Istituto paritario “Associazione San
Remigio”.
Dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto
Superiore “P. Frisi”, il ricorrente è stato assegnato provvisoriamente per l'a.s. 2023/2024 in qualità di assistente amministrativo all'I.C. Montemiletto, conservando la titolarità presso l'istituto superiore “ di CP_5
. CP_4
Il ricorrente riferiva di aver ricevuto la nota prot. 1348/RIS del 02.05.2024 dell' Controparte_4 di con cui veniva comunicato allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. n. CP_4
241/1990 per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale personale ATA profilo assistente amministrativo e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 stipulato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto Superiore P. Frisi. Successivamente, con nota prot. 554 del
05.07.2024, l' ha disposto il depennamento del ricorrente dalla Controparte_4
2 graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022-graduatoria a.s. 2022/2023, profilo Assistente
Amministrativo in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore – Paolo
Frisi di , relativo all'a.s. 2022/2023. CP_4
Tale depennamento era dovuto al mancato riconoscimento dell'effettività del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario “San Remigio” dal 01.09.2011 al 31.08.2015, utilizzato ai fini del punteggio per la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto triennio 2017/2021 e nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA, triennio 2021/2024.
Il ricorrente sosteneva che tale mancato riconoscimento fosse frutto dell'instaurazione di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di OC FE che aveva ad oggetto la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno e che il suo nominativo figurava nell'elenco di tali soggetti. Il ricorrente chiariva, inoltre, che il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale e alla revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023, era stato attivato nonostante la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di OC FE avesse richiesto ed ottenuto l'archiviazione da parte del Giudice per le Indagini preliminari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda avversaria, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro costituisce atto dovuto per l'Amministrazione, a fronte del venir meno del requisito costituente presupposto necessario ed indispensabile per la stipula del contratto. Il resistente, dunque, chiedeva il rigetto delle domande CP_1 formulate dal ricorrente perché destituite di fondamento.
Sentiti i procuratori delle parti ed acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa come segue.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, si rileva che soltanto il è legittimato a CP_1 contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola.
Difatti, ricorrente giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esclusiva legittimazione in capo al CP_10 chiarendo che “ Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del
1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”. (si veda CP_1
Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).
Si rileva, inoltre, che, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, l' Controparte_3 costituisce “un autonomo centro di responsabilità amministrativa”, a cui sono assegnate determinate funzioni,
3 tra cui la rappresentanza in giudizio, ma tale conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al , che è e resta soggetto unitario, ma resta indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione CP_1 organizzativa. In definitiva, tale disposizione non crea un autonomo soggetto giuridico.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, lett. f), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, articolo
12, comma 1, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo (artt. 14 e 4), ma certo non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione. Più precisamente, come comprova anche l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1,
(attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo), rientrano nell'ambito delle competenze dirigenziali i (soli) poteri sostanziali di gestione delle liti.” (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342). Così, come meglio precisato in Cass., 26 marzo 2008, n. 7862, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni”. (Sul punto si veda anche Tribunale sez. lav. - Lucca,
08/02/2023, n. 46).
In punto di diritto, il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione relativo alle CP_3 graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo prot.
N. 818 del 22.04.2022, prevedeva all'art. 2.2., tra i requisiti di ammissione al concorso dei candidati, il possesso di “un'anzianità di almeno due anni di servizio … prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre”.
Ebbene, ai fini del punteggio per la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto triennio 2017/2020, il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio dal 01.09.2011 al 31.08.2015 presso l'“Istituto Paritario San Remigio”.
Tale titolo era stato nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA, triennio 2021/2024.
Il suddetto periodo di servizio, dichiarato dal Sig. nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Pt_1 circolo e d'istituto relative al triennio 2017/2020, è risultato dunque utile per l'individuazione del medesimo come destinatario di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
L' ha provveduto a depennare il ricorrente dalle summenzionate Controparte_3 graduatorie e a revocare il contratto a tempo indeterminato sottoscritto con l'Istituto Superiore “P. Frisi” di
, per insussistenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al concorso. Tale provvedimento era stato CP_4 adottato in seguito alla presa visione dei provvedimenti inerenti al procedimento penale che aveva ad oggetto la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso le scuole paritarie della provincia di Salerno e che riportava un elenco dei nominativi di tali soggetti, tra cui, con riferimento alla provincia di , il ricorrente. Inoltre, CP_4 come emerge dal suddetto provvedimento dell'Ufficio scolastico, tale decisione risultava anche una
4 conseguenza della comunicazione di disconoscimento del periodo di servizio prestato dal ricorrente presso CP_1 l'Istituto paritario “San Remigio” da parte dell' .
Ebbene, come previsto dall'artt. 9, co. 2 del bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo prot. n 818 del 22.04.2022, “tutti i candidati sono ammessi con riserva, l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del suddetto bando di concorso, “l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001”.
Orbene, nel caso di specie, è necessario effettuare due ordini di considerazioni. In primo luogo, relativamente al procedimento penale R.G. n. 2872/2021, parte ricorrente eccepisce la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OC FE, con a margine archiviazione da parte del Giudice per le Indagini preliminari competente. Con tale richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha osservato che, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., “gli indagati inviavano domanda di risarcimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie “Associazione San Remigio” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal
2011 al 2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30.10.2017 e CP_1 comunicazione avvenuta dall'1.03.2018. Il servizio dichiarato presso le suddette scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa della P.G… dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria e alla sua conseguente assunzione. Tanto evidenziato, ancorché sia stato instaurato un rapporto di lavoro affetto da nullità civilistica per violazione di norma imperativa ex art.
1418 co. 1 c.c., la retribuzione percepita dagli indagati è comunque spettante ai sensi dell'art. 2126 c.c.”.
Ciononostante, il pubblico ministero osservava che quanto commesso dagli indagati fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 316 ter co. 2 c.p., che enuclea un falso strumentale alla percezione di un beneficio di natura eterogenea, suscettibile di valutazione economica, che se inferiore ad € 4.000 comporta l'irrilevanza penale con erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164,00 ad euro 25.822,00 da parte della competente . Il Pubblico Ministero chiariva che nel caso di specie CP_12 il soggetto agente dichiarava falsamente di aver prestato attività lavorativa onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria, che manifesta un valore economico inferiore ad € 4.000, con conseguente rilievo esclusivamente amministrativo della condotta.
Dunque, la richiesta di archiviazione del procedimento era frutto della sussunzione della condotta degli indagati nella fattispecie del falso strumentale alla percezione di un beneficio di natura eterogenea e manifestava in particolare un valore economico inferiore ad € 4.000, da cui derivava il rilievo esclusivamente
5 amministrativo della condotta. È evidente, dunque, che la richiesta di archiviazione non fosse il frutto della rilevazione dell'insussistenza della condotta degli indagati.
Ebbene, secondo consolidato ordinamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale si ispira al principio dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione (Cassazione civile sez. III, 12/06/2006,
n.13544; Cassazione civile sez. VI, 18/07/2013, n.17608 in motivazione;
Cassazione civile sez. III,
13/03/2009, n.6185; Cass. civile sez. VI, 23/01/2017, n.1721). Ciononostante, tali elementi contribuiscono alla formazione del convincimento di questo Giudice circa la fittizietà del previo servizio prestato presso la scuola paritaria “Associazione San Remigio”, dichiarato in sede di presentazione della domanda di concorso, onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria, come emerso dall'azione investigativa della P.G.
In secondo luogo, è necessario considerare ulteriormente che le determinazioni assunte dall'Amministrazione CP_1 hanno trovato fondamento principalmente nella circostanza che l' di OC FE abbia comunicato di aver proceduto all'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la scuola Parte_1 paritaria denominata “Associazione San Remigio”. Difatti, mentre il procedimento penale veniva archiviato in CP_1 data 2021, soltanto in seguito alla ricezione della nota prot. n. 17330 del 18/10/2023 dell' di annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il e la scuola paritaria “Associazione San Remigio” l' Pt_1 [...] ha proceduto ad avviare il procedimento amministrativo per la Controparte_3 cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale personale ATA profilo assistente amministrativo e la revoca del contratto a tempo indeterminato stipulato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto
Superiore P. Frisi (con la nota prot. 1348/RIS del 02.05.2024), ed ha successivamente comunicato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022-graduatoria a.s.
2022/2023, profilo Assistente Amministrativo per mancanza dei requisiti previsti per l'accesso e la risoluzione del suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato (con nota prot. 554 del 05.07.2024).
In seguito all'annullamento del servizio prestato presso la scuola paritaria “San Remigio”, in mancanza di uno dei requisiti necessari ai fini dell'accesso alle graduatorie provinciali, gli anni di servizio prestato negli anni
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, risultavano prestati di fatto e non di servizio. Da ciò derivava per il ricorrente, come logica conseguenza, la mancanza di uno dei requisiti di accesso al concorso a titoli del
Direttore Generale Regione relativo alle Graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. CP_3
554, ossia, la prestazione di previ 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo.
Come evidenziato dall'Amministrazione resistente, la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con l'Istituto
Superiore P.Frisi di è dunque conseguenza automatica della mancanza dei requisiti di accesso al CP_4 concorso. L'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 9, comma 2 e 8, comma 5 del suddetto bando di concorso, ha effettuato il controllo delle dichiarazioni ed autocertificazioni ed ha provveduto all'esclusione dei candidati che non risultavano in possesso dei requisiti prescritti, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato sulla base del superamento del suddetto concorso del
Direttore Generale Regione Lombardia.
6 Risulta dunque infondata l'eccezione sollevata in ordine al mancato rispetto dall'art. 55 dlsg 165/21. Difatti, nel caso di specie non è certo configurabile un licenziamento disciplinare, atteso che la risoluzione del contratto
è conseguenza automatica dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Il contratto è radicalmente nullo in conseguenza della non veridicità̀ delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda. Ne consegue che non trova applicazione la procedura dettata dal dlgs. 165/21 perché non si tratta di licenziamento disciplinare. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo con la sentenza n. 11011/22, in analoga fattispecie, che “in mancanza del titolo di servizio previsto, requisito che doveva essere posseduto per l'inserimento negli elenchi provinciali, ha fatto corretta applicazione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22673 del 2020, con la quale si è chiarito che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche
Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 35, comma 1, lett. b), e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e s.s., seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (citata Cass., n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019). Con riguardo ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi
l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019). Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame. Come affermato dalla Corte d'Appello il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, c.c., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte ricorrente, secondo cui il titolo relativo all'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso l'Istituto paritario “San Remigio” è stato convalidato in data 14.02.2019 dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Cavour di Cuggiono (MI) che ha certificato il punteggio di
7 III fascia Ata triennio 2017/2020 attribuito al candidato, previa verifica dell'attestato di servizio presso la scuola privata e della ulteriore documentazione richiesta, in quanto tale convalida risulta precedente sia rispetto CP_1 al procedimento penale instaurato e poi archiviato, sia rispetto alla suddetta nota di annullamento del rapporto di lavoro instauratosi con la scuola paritaria “Associazione San Remigio”, non impugnata dal ricorrente.
Né tantomeno il ricorrente ha in tale sede fornito ulteriore e diversa prova del fatto di aver effettivamente svolto il servizio di lavoro oggetto della presente controversia.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- RIGETTA il ricorso;
-COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 6.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
8
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2870/2024, introdotta
DA
) rapp.to e difeso dall' Avv. Cinzia Napolitano, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio domicilia in Avellino alla via S. Esposito 4;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_3 P.IVA_2
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_6 P.IVA_5 [...]
(c.f. ), in persona del Dirigente p.t., Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_8
(c.f. , in persona del Dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via Diaz n. 11 ope legis
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il sig. ha adito l'intestato tribunale al fine di vedere Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità/annullabilità,
l'inefficacia della risoluzione/recesso del contratto a tempo indeterminato e del depennamento dalle graduatorie permanenti di cui al D. L.vo 297/1994 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo graduatorie a.s. 2021/2022 2022/2023 a firma del Dirigente dell' di e/o Controparte_4 CP_4
1 comunque la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente caducazione dei relativi effetti;
accertare e dichiarare la validità/effettività del titolo di accesso conseguito presso l'Istituto
Paritario San Remigio, convalidato nelle forme e nei tempi di legge, le gravi illegittimità contestate agli Istituti scolastici pubblici, il diritto del ricorrente ad essere reinserito e/o ricollocato ad ogni effetto di legge nelle graduatorie permanenti provinciali personale ATA profilo assistente amministrativo nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi per il suo profilo;
c) condannare le parti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale ATA profilo assistente amministrativo di n° 36 ore settimanali;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di reintegra, oltre interessi legali e trattamento previdenziale ovvero nella misura ritenuta congrua e per l'effetto comminare la relativa condanna a carico delle parti resistenti;
e) comunque condannare l'amministrazione resistente per la violazione degli obblighi a suo carico anche in ordine alla tempestività delle verifiche al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; f) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario alla luce delle deduzioni in narrativa;
g) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, il ricorrente ha esposto di aver partecipato al bando di concorso a titoli del Direttore Generale
Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo (prot. n 818 del 22.04.2022), di essere stato inserito nella graduatoria permanente definitiva di tale concorso e di avere, dunque, sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022 con l' P. Frisi” Controparte_9 intimato.
In particolare, il suddetto bando indicava all' art. 2 comma 2, tra i requisiti necessari per l'ammissione al concorso, la prestazione di previ 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo. Nella domanda di ammissione al suindicato concorso il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio, in qualità di
Assistente Amministrativo, dal 01.09.2011 al 31.08.2015, presso l'Istituto paritario “Associazione San
Remigio”.
Dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto
Superiore “P. Frisi”, il ricorrente è stato assegnato provvisoriamente per l'a.s. 2023/2024 in qualità di assistente amministrativo all'I.C. Montemiletto, conservando la titolarità presso l'istituto superiore “ di CP_5
. CP_4
Il ricorrente riferiva di aver ricevuto la nota prot. 1348/RIS del 02.05.2024 dell' Controparte_4 di con cui veniva comunicato allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. n. CP_4
241/1990 per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale personale ATA profilo assistente amministrativo e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 stipulato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto Superiore P. Frisi. Successivamente, con nota prot. 554 del
05.07.2024, l' ha disposto il depennamento del ricorrente dalla Controparte_4
2 graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022-graduatoria a.s. 2022/2023, profilo Assistente
Amministrativo in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore – Paolo
Frisi di , relativo all'a.s. 2022/2023. CP_4
Tale depennamento era dovuto al mancato riconoscimento dell'effettività del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario “San Remigio” dal 01.09.2011 al 31.08.2015, utilizzato ai fini del punteggio per la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto triennio 2017/2021 e nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA, triennio 2021/2024.
Il ricorrente sosteneva che tale mancato riconoscimento fosse frutto dell'instaurazione di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di OC FE che aveva ad oggetto la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso scuole paritarie della provincia di Salerno e che il suo nominativo figurava nell'elenco di tali soggetti. Il ricorrente chiariva, inoltre, che il procedimento amministrativo volto alla cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale e alla revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023, era stato attivato nonostante la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di OC FE avesse richiesto ed ottenuto l'archiviazione da parte del Giudice per le Indagini preliminari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda avversaria, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro costituisce atto dovuto per l'Amministrazione, a fronte del venir meno del requisito costituente presupposto necessario ed indispensabile per la stipula del contratto. Il resistente, dunque, chiedeva il rigetto delle domande CP_1 formulate dal ricorrente perché destituite di fondamento.
Sentiti i procuratori delle parti ed acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa come segue.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, si rileva che soltanto il è legittimato a CP_1 contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola.
Difatti, ricorrente giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esclusiva legittimazione in capo al CP_10 chiarendo che “ Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del
1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”. (si veda CP_1
Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).
Si rileva, inoltre, che, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, l' Controparte_3 costituisce “un autonomo centro di responsabilità amministrativa”, a cui sono assegnate determinate funzioni,
3 tra cui la rappresentanza in giudizio, ma tale conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al , che è e resta soggetto unitario, ma resta indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione CP_1 organizzativa. In definitiva, tale disposizione non crea un autonomo soggetto giuridico.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, lett. f), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, articolo
12, comma 1, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo (artt. 14 e 4), ma certo non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione. Più precisamente, come comprova anche l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1,
(attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo), rientrano nell'ambito delle competenze dirigenziali i (soli) poteri sostanziali di gestione delle liti.” (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342). Così, come meglio precisato in Cass., 26 marzo 2008, n. 7862, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni”. (Sul punto si veda anche Tribunale sez. lav. - Lucca,
08/02/2023, n. 46).
In punto di diritto, il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione relativo alle CP_3 graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo prot.
N. 818 del 22.04.2022, prevedeva all'art. 2.2., tra i requisiti di ammissione al concorso dei candidati, il possesso di “un'anzianità di almeno due anni di servizio … prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre”.
Ebbene, ai fini del punteggio per la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto triennio 2017/2020, il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio dal 01.09.2011 al 31.08.2015 presso l'“Istituto Paritario San Remigio”.
Tale titolo era stato nuovamente dichiarato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA, triennio 2021/2024.
Il suddetto periodo di servizio, dichiarato dal Sig. nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Pt_1 circolo e d'istituto relative al triennio 2017/2020, è risultato dunque utile per l'individuazione del medesimo come destinatario di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
L' ha provveduto a depennare il ricorrente dalle summenzionate Controparte_3 graduatorie e a revocare il contratto a tempo indeterminato sottoscritto con l'Istituto Superiore “P. Frisi” di
, per insussistenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al concorso. Tale provvedimento era stato CP_4 adottato in seguito alla presa visione dei provvedimenti inerenti al procedimento penale che aveva ad oggetto la fittizia assunzione di centinaia di soggetti presso le scuole paritarie della provincia di Salerno e che riportava un elenco dei nominativi di tali soggetti, tra cui, con riferimento alla provincia di , il ricorrente. Inoltre, CP_4 come emerge dal suddetto provvedimento dell'Ufficio scolastico, tale decisione risultava anche una
4 conseguenza della comunicazione di disconoscimento del periodo di servizio prestato dal ricorrente presso CP_1 l'Istituto paritario “San Remigio” da parte dell' .
Ebbene, come previsto dall'artt. 9, co. 2 del bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. Lgs. 297/94 art. 554 profilo professionale assistente amministrativo prot. n 818 del 22.04.2022, “tutti i candidati sono ammessi con riserva, l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del suddetto bando di concorso, “l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001”.
Orbene, nel caso di specie, è necessario effettuare due ordini di considerazioni. In primo luogo, relativamente al procedimento penale R.G. n. 2872/2021, parte ricorrente eccepisce la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OC FE, con a margine archiviazione da parte del Giudice per le Indagini preliminari competente. Con tale richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha osservato che, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., “gli indagati inviavano domanda di risarcimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie “Associazione San Remigio” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal
2011 al 2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30.10.2017 e CP_1 comunicazione avvenuta dall'1.03.2018. Il servizio dichiarato presso le suddette scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa della P.G… dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria e alla sua conseguente assunzione. Tanto evidenziato, ancorché sia stato instaurato un rapporto di lavoro affetto da nullità civilistica per violazione di norma imperativa ex art.
1418 co. 1 c.c., la retribuzione percepita dagli indagati è comunque spettante ai sensi dell'art. 2126 c.c.”.
Ciononostante, il pubblico ministero osservava che quanto commesso dagli indagati fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 316 ter co. 2 c.p., che enuclea un falso strumentale alla percezione di un beneficio di natura eterogenea, suscettibile di valutazione economica, che se inferiore ad € 4.000 comporta l'irrilevanza penale con erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164,00 ad euro 25.822,00 da parte della competente . Il Pubblico Ministero chiariva che nel caso di specie CP_12 il soggetto agente dichiarava falsamente di aver prestato attività lavorativa onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria, che manifesta un valore economico inferiore ad € 4.000, con conseguente rilievo esclusivamente amministrativo della condotta.
Dunque, la richiesta di archiviazione del procedimento era frutto della sussunzione della condotta degli indagati nella fattispecie del falso strumentale alla percezione di un beneficio di natura eterogenea e manifestava in particolare un valore economico inferiore ad € 4.000, da cui derivava il rilievo esclusivamente
5 amministrativo della condotta. È evidente, dunque, che la richiesta di archiviazione non fosse il frutto della rilevazione dell'insussistenza della condotta degli indagati.
Ebbene, secondo consolidato ordinamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale si ispira al principio dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione (Cassazione civile sez. III, 12/06/2006,
n.13544; Cassazione civile sez. VI, 18/07/2013, n.17608 in motivazione;
Cassazione civile sez. III,
13/03/2009, n.6185; Cass. civile sez. VI, 23/01/2017, n.1721). Ciononostante, tali elementi contribuiscono alla formazione del convincimento di questo Giudice circa la fittizietà del previo servizio prestato presso la scuola paritaria “Associazione San Remigio”, dichiarato in sede di presentazione della domanda di concorso, onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria, come emerso dall'azione investigativa della P.G.
In secondo luogo, è necessario considerare ulteriormente che le determinazioni assunte dall'Amministrazione CP_1 hanno trovato fondamento principalmente nella circostanza che l' di OC FE abbia comunicato di aver proceduto all'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la scuola Parte_1 paritaria denominata “Associazione San Remigio”. Difatti, mentre il procedimento penale veniva archiviato in CP_1 data 2021, soltanto in seguito alla ricezione della nota prot. n. 17330 del 18/10/2023 dell' di annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il e la scuola paritaria “Associazione San Remigio” l' Pt_1 [...] ha proceduto ad avviare il procedimento amministrativo per la Controparte_3 cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale personale ATA profilo assistente amministrativo e la revoca del contratto a tempo indeterminato stipulato con l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Istituto
Superiore P. Frisi (con la nota prot. 1348/RIS del 02.05.2024), ed ha successivamente comunicato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022-graduatoria a.s.
2022/2023, profilo Assistente Amministrativo per mancanza dei requisiti previsti per l'accesso e la risoluzione del suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato (con nota prot. 554 del 05.07.2024).
In seguito all'annullamento del servizio prestato presso la scuola paritaria “San Remigio”, in mancanza di uno dei requisiti necessari ai fini dell'accesso alle graduatorie provinciali, gli anni di servizio prestato negli anni
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, risultavano prestati di fatto e non di servizio. Da ciò derivava per il ricorrente, come logica conseguenza, la mancanza di uno dei requisiti di accesso al concorso a titoli del
Direttore Generale Regione relativo alle Graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. CP_3
554, ossia, la prestazione di previ 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo.
Come evidenziato dall'Amministrazione resistente, la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con l'Istituto
Superiore P.Frisi di è dunque conseguenza automatica della mancanza dei requisiti di accesso al CP_4 concorso. L'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 9, comma 2 e 8, comma 5 del suddetto bando di concorso, ha effettuato il controllo delle dichiarazioni ed autocertificazioni ed ha provveduto all'esclusione dei candidati che non risultavano in possesso dei requisiti prescritti, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato sulla base del superamento del suddetto concorso del
Direttore Generale Regione Lombardia.
6 Risulta dunque infondata l'eccezione sollevata in ordine al mancato rispetto dall'art. 55 dlsg 165/21. Difatti, nel caso di specie non è certo configurabile un licenziamento disciplinare, atteso che la risoluzione del contratto
è conseguenza automatica dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Il contratto è radicalmente nullo in conseguenza della non veridicità̀ delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda. Ne consegue che non trova applicazione la procedura dettata dal dlgs. 165/21 perché non si tratta di licenziamento disciplinare. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo con la sentenza n. 11011/22, in analoga fattispecie, che “in mancanza del titolo di servizio previsto, requisito che doveva essere posseduto per l'inserimento negli elenchi provinciali, ha fatto corretta applicazione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22673 del 2020, con la quale si è chiarito che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche
Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 35, comma 1, lett. b), e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e s.s., seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (citata Cass., n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019). Con riguardo ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi
l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019). Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame. Come affermato dalla Corte d'Appello il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, c.c., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte ricorrente, secondo cui il titolo relativo all'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso l'Istituto paritario “San Remigio” è stato convalidato in data 14.02.2019 dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Cavour di Cuggiono (MI) che ha certificato il punteggio di
7 III fascia Ata triennio 2017/2020 attribuito al candidato, previa verifica dell'attestato di servizio presso la scuola privata e della ulteriore documentazione richiesta, in quanto tale convalida risulta precedente sia rispetto CP_1 al procedimento penale instaurato e poi archiviato, sia rispetto alla suddetta nota di annullamento del rapporto di lavoro instauratosi con la scuola paritaria “Associazione San Remigio”, non impugnata dal ricorrente.
Né tantomeno il ricorrente ha in tale sede fornito ulteriore e diversa prova del fatto di aver effettivamente svolto il servizio di lavoro oggetto della presente controversia.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- RIGETTA il ricorso;
-COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 6.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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