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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa SAnna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5123/2015 promossa da:
( ) con l'avv. Elisabetta Rispoli;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Opponente CONTRO
in persona del suo L.R.p.t., con l'avv. Loredena Surace;
OP
Opposto FATTO L'opponente ha proposto opposizione al precetto in parola esponendo che:
- in data 13.05.15/15.05.15 il in persona del suo L.R.p.t OP dr. notificava un atto di precetto per un importo complessivo di euro Persona_1
39.995,24 ai sigg.ri (ma già deceduto in data 11.12.2006), a LE SA Persona_2
NN e , in qualità di eredi di , Parte_1 Persona_3
Con l'atto di citazione in opposizione del 21 settembre 2015 ex art 615 c.pc. comma 1 e regolarmente notificato l'1.10.15, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il in persona del suo L.R.p.t. . OP Persona_1
Rilevava l'opponente, in prima battuta, la prescrizione del diritto di credito vantato dal procedente, dunque, l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto impugnato, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione preliminarmente dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
per l'effetto dichiarare l'inesistenza e l'inefficacia del titolo esecutivo n. 378/2004 mai portato a conoscenza delle sig.ra in qualità di erede di , Parte_1 Persona_3 abbondantemente prescritto e conseguentemente dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 13.05.15/15.05.15. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93.cpc.”
Con successiva comparsa di costituzione e di risposta si costituiva in giudizio il OP
, in persona del LR p.t. per richiedere: “Voglia l'adito Giudice: 1) rigettare
[...]
l'opposizione in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine perentorio ex posto dall'art. 617 cp.c.; 2) nel merito dichiarare comunque inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto la spiegata opposizione per le motivazioni di cui in premessa;
3) Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art.93 cpc con distrazione in favore del procuratore del ”. OP
All'udienza del 9.05.2019 nessuno compariva per l'opposto; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'08.06.2020;
Con il sopraggiungere della pandemia per COVID 19, si sono susseguiti una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni tramite deposito di note per trattazione scritta;
In particolare, con note del 25.02.21 nell'interesse del in OP persona del L.R. p.t controparte chiedeva che venisse dichiarata “…l'estinzione e/o cancellazione e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese…” rilevando che l'opposto è stato “ …cancellato dall'albo dei gestori del credito antiusura…” Con successive note del 28.11.22, ma questa volta nell'interesse di , Controparte_2 controparte richiedeva la cancellazione e l'estinzione del presente giudizio “essendo stata la società opposta cancellata da diversi anni” …e “ stante anche l'impossibilità di addivenire ad una qualsiasi definizione nell'interesse di parte opponente… con vittoria di spese e competenze di lite… ricorrendo anche gli estremi dell'art. 96 cpc”.
Con note del 20.11.23 l'opponente impugnando e contestando quanto dedotto ed eccepito ex adverso, siccome infondato in fatto e diritto, evidenziava che le informazioni fornite da parte avversa fossero generiche e fuorvianti, non suffragate dalla produzione di prove documentali in giudizio. Invero, controparte si era genericamente limitata a informare di una presunta cancellazione dell'opposta dall'Albo dei gestori del credito, ma non, in ogni caso, dal Registro delle Imprese che, come si sa, è cosa ben diversa. Si opponeva, infine, l'opponente al richiamo dell'art. 96 cpc, non sussistendo nella specie gli estremi per una condanna per lite temeraria. Per ultimo, all'udienza del 27.09.24 nessuno compariva per l'opposto (non comparso neppure all'udienza del 23.04.24) e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.cpc. L'opposizione è fondata. Ai sensi e per l'effetto dell'art. 2953 c.c., si è maturata la prescrizione decennale del contestato titolo esecutivo - sentenza n. 378/2004 e, conseguentemente, del credito vantato. Basti fare riferimento alla data del titolo (sentenza) che è del 17.03.2004, mentre la notifica all'opponente , in qualità di erede di , è avvenuta il 15.05.2015, Parte_1 Persona_3 oltre undici anni dopo. La prescrizione è maturata anche per debitore originario, (madre dell'opponente), Persona_3 sarebbe avvenuta, a quanto riferisce controparte, in data 16.04.2014 e, in ogni caso, ben oltre i termini di legge. Ne deriva che, l'atto di precetto opposto è nullo, invalido e illegittimo. Nella realtà, controparte non è mai è stata contestata, né . CP_3
L'atto di precetto, notificato in data 13.05.15/15.05.15 al già defunto (deceduto Persona_2
l'11.12.2006), LE SA NN e odierna opponente, tutti in qualità di eredi Parte_1 di , trae origine dal titolo esecutivo sentenza n. 308/2004 del 17 marzo 2004 Persona_3 munita di formula esecutiva in data 11 aprile 2005 e nella sua seconda copia il 25 febbraio 2014. Non si rinviene alcuna traccia del “titolo notificato con pedissequo atto di precetto del 4.04.2014 agli eredi di deceduto il 5.05.2007 e in ragione di ciò la sentenza 376/2004 e il pedissequo atto Per_4 di precetto del 4 aprile 2014, per come dichiarato dall'opposta venivano notificati a mezzo posta in data 7 aprile 2014 a: e dalla stessa ricevuti in data 10 aprile 2014; Parte_2 CP_4
e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; CP_5 [...]
e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; e dalla stessa ricevuti il 16 aprile CP_6 Persona_3
2014; dallo stesso ricevuti in data 7 maggio 2014”. Controparte_7
Nel medesimo atto di precetto evidenziava, ancora, l'opposto che, tutti gli eredi, ad eccezione di
, avevano rinunciato all'eredità. Pertanto, in data 28 giugno 2014 veniva Persona_3 notificato a , presso la sua residenza in Soverato, un atto di pignoramento Persona_3 immobiliare del 26 giugno 2014, ma che detta notifica non andava a buon fine per la mancata indicazione del numero civico. Il 30 gennaio del 2015, poi, l'opposto avrebbe proceduto a nuova notifica dell'atto di precetto a
, con esito negativo perché “deceduta all'indirizzo”. E, infatti, lo si ripete, Persona_3 [...]
è deceduta il 12 maggio 2008, ben 6 anni prima dalla presunta prima notifica del Per_3
16.04.2014. L'inesistenza di formale e rituale notifica della sentenza 378/04 ha determinato la maturata prescrizione del diritto di credito nei confronti di e, conseguentemente, Persona_3 l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo per agire nei confronti dell'odierna opponente Pt_1
successore di .
[...] Persona_3
E' ben risaputo in dottrina e in giurisprudenza che il titolo esecutivo è condizione necessaria e imprescindibile per l'azione esecutiva e la mancanza di tali condizioni “che valgono ad attribuire ad un titolo di credito l'efficacia esecutiva comporta la sanzione di nullità del precetto intimato sulla scorta di tale titolo”, ma non seguito dalla notifica di quest'ultimo. (Trib. Modena 16.05.05) E' nullo, in conclusione, l'atto di precetto quando il creditore non notifica il titolo esecutivo che rimane, dunque, inesistente. ( Cass. Civ. 1096/21) La denunciata inesistenza per maturata prescrizione decennale di un titolo esecutivo idoneo, comporta l'impossibilità giuridica per il di potersi avvalere della disposizione di cui all'art. 477 cpc al fine di OP poter procedere esecutivamente nei confronti degli eredi di . Persona_3
Come detto, la sentenza oggetto dell'atto opposto non è mai stata portata a conoscenza né del debitore deceduta 6 anni prima della presunta notifica, né del suo successore Persona_3 opponente che ha ricevuto solo la notifica dell'atto di precetto. Da ciò discende e deriva, quale effetto ex lege, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata dall'opponente. Il mancato perfezionamento della notifica del precetto determina quindi la nullità dell'atto di pignoramento con conseguente apparente fondatezza della proposta opposizione. Come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte, infatti “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese" (Cass. Civ., Sez. . III, n. 24291/2017). Le spese possono ritenersi compensate, in virtù di quanto dichiarato dall'opposta.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione;
- Compensa le spese tra le parti. Catanzaro li 15 settembre 2025 IL GO dott.ssa SAnna Scillone
( ) con l'avv. Elisabetta Rispoli;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Opponente CONTRO
in persona del suo L.R.p.t., con l'avv. Loredena Surace;
OP
Opposto FATTO L'opponente ha proposto opposizione al precetto in parola esponendo che:
- in data 13.05.15/15.05.15 il in persona del suo L.R.p.t OP dr. notificava un atto di precetto per un importo complessivo di euro Persona_1
39.995,24 ai sigg.ri (ma già deceduto in data 11.12.2006), a LE SA Persona_2
NN e , in qualità di eredi di , Parte_1 Persona_3
Con l'atto di citazione in opposizione del 21 settembre 2015 ex art 615 c.pc. comma 1 e regolarmente notificato l'1.10.15, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il in persona del suo L.R.p.t. . OP Persona_1
Rilevava l'opponente, in prima battuta, la prescrizione del diritto di credito vantato dal procedente, dunque, l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto impugnato, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione preliminarmente dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
per l'effetto dichiarare l'inesistenza e l'inefficacia del titolo esecutivo n. 378/2004 mai portato a conoscenza delle sig.ra in qualità di erede di , Parte_1 Persona_3 abbondantemente prescritto e conseguentemente dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 13.05.15/15.05.15. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93.cpc.”
Con successiva comparsa di costituzione e di risposta si costituiva in giudizio il OP
, in persona del LR p.t. per richiedere: “Voglia l'adito Giudice: 1) rigettare
[...]
l'opposizione in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine perentorio ex posto dall'art. 617 cp.c.; 2) nel merito dichiarare comunque inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto la spiegata opposizione per le motivazioni di cui in premessa;
3) Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art.93 cpc con distrazione in favore del procuratore del ”. OP
All'udienza del 9.05.2019 nessuno compariva per l'opposto; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'08.06.2020;
Con il sopraggiungere della pandemia per COVID 19, si sono susseguiti una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni tramite deposito di note per trattazione scritta;
In particolare, con note del 25.02.21 nell'interesse del in OP persona del L.R. p.t controparte chiedeva che venisse dichiarata “…l'estinzione e/o cancellazione e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese…” rilevando che l'opposto è stato “ …cancellato dall'albo dei gestori del credito antiusura…” Con successive note del 28.11.22, ma questa volta nell'interesse di , Controparte_2 controparte richiedeva la cancellazione e l'estinzione del presente giudizio “essendo stata la società opposta cancellata da diversi anni” …e “ stante anche l'impossibilità di addivenire ad una qualsiasi definizione nell'interesse di parte opponente… con vittoria di spese e competenze di lite… ricorrendo anche gli estremi dell'art. 96 cpc”.
Con note del 20.11.23 l'opponente impugnando e contestando quanto dedotto ed eccepito ex adverso, siccome infondato in fatto e diritto, evidenziava che le informazioni fornite da parte avversa fossero generiche e fuorvianti, non suffragate dalla produzione di prove documentali in giudizio. Invero, controparte si era genericamente limitata a informare di una presunta cancellazione dell'opposta dall'Albo dei gestori del credito, ma non, in ogni caso, dal Registro delle Imprese che, come si sa, è cosa ben diversa. Si opponeva, infine, l'opponente al richiamo dell'art. 96 cpc, non sussistendo nella specie gli estremi per una condanna per lite temeraria. Per ultimo, all'udienza del 27.09.24 nessuno compariva per l'opposto (non comparso neppure all'udienza del 23.04.24) e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190.cpc. L'opposizione è fondata. Ai sensi e per l'effetto dell'art. 2953 c.c., si è maturata la prescrizione decennale del contestato titolo esecutivo - sentenza n. 378/2004 e, conseguentemente, del credito vantato. Basti fare riferimento alla data del titolo (sentenza) che è del 17.03.2004, mentre la notifica all'opponente , in qualità di erede di , è avvenuta il 15.05.2015, Parte_1 Persona_3 oltre undici anni dopo. La prescrizione è maturata anche per debitore originario, (madre dell'opponente), Persona_3 sarebbe avvenuta, a quanto riferisce controparte, in data 16.04.2014 e, in ogni caso, ben oltre i termini di legge. Ne deriva che, l'atto di precetto opposto è nullo, invalido e illegittimo. Nella realtà, controparte non è mai è stata contestata, né . CP_3
L'atto di precetto, notificato in data 13.05.15/15.05.15 al già defunto (deceduto Persona_2
l'11.12.2006), LE SA NN e odierna opponente, tutti in qualità di eredi Parte_1 di , trae origine dal titolo esecutivo sentenza n. 308/2004 del 17 marzo 2004 Persona_3 munita di formula esecutiva in data 11 aprile 2005 e nella sua seconda copia il 25 febbraio 2014. Non si rinviene alcuna traccia del “titolo notificato con pedissequo atto di precetto del 4.04.2014 agli eredi di deceduto il 5.05.2007 e in ragione di ciò la sentenza 376/2004 e il pedissequo atto Per_4 di precetto del 4 aprile 2014, per come dichiarato dall'opposta venivano notificati a mezzo posta in data 7 aprile 2014 a: e dalla stessa ricevuti in data 10 aprile 2014; Parte_2 CP_4
e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; CP_5 [...]
e dalla stessa ricevuti il 9 aprile 2014; e dalla stessa ricevuti il 16 aprile CP_6 Persona_3
2014; dallo stesso ricevuti in data 7 maggio 2014”. Controparte_7
Nel medesimo atto di precetto evidenziava, ancora, l'opposto che, tutti gli eredi, ad eccezione di
, avevano rinunciato all'eredità. Pertanto, in data 28 giugno 2014 veniva Persona_3 notificato a , presso la sua residenza in Soverato, un atto di pignoramento Persona_3 immobiliare del 26 giugno 2014, ma che detta notifica non andava a buon fine per la mancata indicazione del numero civico. Il 30 gennaio del 2015, poi, l'opposto avrebbe proceduto a nuova notifica dell'atto di precetto a
, con esito negativo perché “deceduta all'indirizzo”. E, infatti, lo si ripete, Persona_3 [...]
è deceduta il 12 maggio 2008, ben 6 anni prima dalla presunta prima notifica del Per_3
16.04.2014. L'inesistenza di formale e rituale notifica della sentenza 378/04 ha determinato la maturata prescrizione del diritto di credito nei confronti di e, conseguentemente, Persona_3 l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo per agire nei confronti dell'odierna opponente Pt_1
successore di .
[...] Persona_3
E' ben risaputo in dottrina e in giurisprudenza che il titolo esecutivo è condizione necessaria e imprescindibile per l'azione esecutiva e la mancanza di tali condizioni “che valgono ad attribuire ad un titolo di credito l'efficacia esecutiva comporta la sanzione di nullità del precetto intimato sulla scorta di tale titolo”, ma non seguito dalla notifica di quest'ultimo. (Trib. Modena 16.05.05) E' nullo, in conclusione, l'atto di precetto quando il creditore non notifica il titolo esecutivo che rimane, dunque, inesistente. ( Cass. Civ. 1096/21) La denunciata inesistenza per maturata prescrizione decennale di un titolo esecutivo idoneo, comporta l'impossibilità giuridica per il di potersi avvalere della disposizione di cui all'art. 477 cpc al fine di OP poter procedere esecutivamente nei confronti degli eredi di . Persona_3
Come detto, la sentenza oggetto dell'atto opposto non è mai stata portata a conoscenza né del debitore deceduta 6 anni prima della presunta notifica, né del suo successore Persona_3 opponente che ha ricevuto solo la notifica dell'atto di precetto. Da ciò discende e deriva, quale effetto ex lege, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata dall'opponente. Il mancato perfezionamento della notifica del precetto determina quindi la nullità dell'atto di pignoramento con conseguente apparente fondatezza della proposta opposizione. Come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte, infatti “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese" (Cass. Civ., Sez. . III, n. 24291/2017). Le spese possono ritenersi compensate, in virtù di quanto dichiarato dall'opposta.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione;
- Compensa le spese tra le parti. Catanzaro li 15 settembre 2025 IL GO dott.ssa SAnna Scillone