Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2025, proposto da
IN LE PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Alessandro Fernando Comparoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervignano D'Adda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Giovanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pone S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 703/2025 del 3 luglio 2025, con la quale il Comune di Cervignano d’Adda ha disatteso l’invito del Difensore Civico Regionale a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente, nonché della nota prot. 2700/2025 del 29 aprile 2025 con la quale il Comune ha implicitamente negato l’accesso;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto di accesso integrale agli atti così come richiesto con l’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 aprile 2025, con conseguente emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. nei confronti dell’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervignano D'Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa VI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con nota depositata in data 21 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse del suo assistito alla decisione del ricorso e ha, al contempo, insistito per la condanna dell’amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio, sostenendo che il soddisfacimento della pretesa del ricorrente sarebbe intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso e delle determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale;
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della fondatezza solo parziale della pretesa ostensiva, sante l’inesistenza della documentazione oggetto dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 4252/2025 (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2022 secondo cui “l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SO, Presidente
VI AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AT | AR DA SO |
IL SEGRETARIO