Sentenza 27 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2004, n. 19320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19320 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA AO - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato ANNA PATRIZIA D'AMATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2152/03 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 14/4/2003, depositata il 06/03/03; RG. 1231/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/04 dal Consigliere Dott. Renato
PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per parere favorevole alla riammissione in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH AO, premesso che, sottoposto a procedimento penale per abusi edilizi (artt. 7 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) in seguito a una denuncia di NA NT, era stato assolto dall'addebito con formula piena, con sentenza passata in giudicato;
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, il denunciante, assumendo la calunniosità dell'accusa e chiedendo perciò il risarcimento di danni.
Il convenuto impugnava tale assunto.
La domanda è stata rigettata tanto dal Tribunale, con sentenza del 3 luglio 2000, quanto dalla Corte d'Appello, con sentenza del 6 maggio 2003. Ricorre per la cassazione il soccombente, con due motivi. Non avendo tuttavia potuto notificare il ricorso a causa della morte dell'avvocato L. Malorni, domiciliatario del NA, il ricorrente ha chiesto "la remissione in termini per la rinnovazione della notifica".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La relazione dell'ufficiale giudiziario, del 15 novembre 2003, recita che la notifica al NA, "elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. L. Malorni", non ha avuto luogo, "perché l'avv. L. Malorni è deceduto".
Vige ormai nell'ordinamento processuale il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante stesso, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non alla parte, ma a un soggetto diverso (Corte cost., sent. N. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ord. N. 132 del 2004). Si tratta quindi di stabilire se, nel caso in esame, l'atto da notificare (il ricorso per Cassazione) sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario in tempo utile, ovvero prima del decorso del termine (nella specie breve) per impugnare (artt. 285, 325 2^ comma e 326 1^ comma C.p.c.). La risposta è negativa.
Notificata la sentenza al CH, come precisato nello stesso ricorso, il 12 settembre 2003, in pendenza del periodo feriale, la consegna, per essere tempestiva, doveva farsi entro il sessantesimo giorno e dunque entro il 14 novembre (venerdì), dovendo computarsi nel termine, a norma dell'art. 1, 1^ comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742 ("ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"), anche il 16 settembre (Cass. S.U. 28 marzo 1995 n. 3668;
Cass. 22 maggio 2000 n. 6635). Nulla prova, viceversa, che il ricorso, redatto l'ultimo giorno utile (14 novembre 2003), sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario in quello stesso giorno e quindi prima del 15 novembre 2003: semmai l'unico indizio testuale indurrebbe a supporre di no, stante l'annotazione a margine della prima pagina, che indica come "ultimo giorno" proprio il 15 novembre, nell'erroneo convincimento, evidentemente, che i sessanta giorni prendessero avvio non dal 16 ma dal 17 settembre (tesi questa, come si è detto, ripudiata dalla giurisprudenza di legittimità).
Comunque la prova della tempestività della consegna incombeva al ricorrente e non è stata data.
Nella fattispecie dunque non si configura un ritardo dell'ufficiale giudiziario o una qualunque altra causa di forza maggiore che abbia reso impossibile nei termini la notifica, essendo il ritardo presumibilmente imputabile soltanto alla parte notificante. Consegue che esula "in radice" un'eventuale rimessione in termini (chiesta con chiara allusione all'art. 184 "bis" C.p.c.) o un qualsiasi altro rimedio atto a sanare l'intervenuta decadenza. Non va adottato nessun provvedimento sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004