Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 2499/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 19/02/2025
DA
, nato ad [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
nata ad [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONFANTE LUCA, come da mandato in atti,
c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13/10/2018 in
Bardolino trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 23 P 1;
-ordinare al Comune di Bardolino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1
1)I coniugi concordano che la casa adibita ad abitazione familiare, di proprietà del
OR , continuerà ad essere concessa in godimento alla ORa Parte_1
, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarla Parte_2
con i figli e Persona_1 Persona_2
2) Il pagamento delle rate di mutuo a scadere fino all'estinzione, afferente l'immobile adibito ad ex residenza coniugale, sarà assunto in via esclusiva dal OR Pt_1
che ha sottoscritto l'atto di erogazione di mutuo (cfr. doc.n.
8 - Contratto di
[...]
mutuo fondiario e atto di erogazione e quietanza del 14.06.2021
Rep.n.2977/Racc.n.13193 Notaio di Verona). Persona_3
3) Le parti convengono che nell'ipotesi in cui il OR dovesse Parte_1 cedere e vendere l'intera piena proprietà dell'immobile adibito ad ex residenza coniugale, in godimento e occupato dalla ORa per abitarvi Parte_2
unitamente ai figli e si impegna a sue spese a Persona_1 Persona_2
reperire preventivamente un altro immobile avente le medesime caratteristiche, anche se non necessariamente “con vista fronte lago” ma in ogni caso garantendo la medesima superficie e dimensione.
4) Le utenze domestiche afferenti l'immobile adibito ad ex residenza coniugale in godimento e occupato dalla ORa , saranno assunte in via Parte_2
esclusiva dal OR . Parte_1
5) A fronte del trasferimento ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) del OR Pt_1
per motivi lavorativi, le parti concordano sull'affido condiviso dei figli minori
[...]
e con collocamento presso la madre. Secondo Persona_1 Persona_2
affermata giurisprudenza la lontananza dei genitori non è ostacolo all'affido condiviso, qualora sia possibile approntare un programma educativo appropriato partecipando attivamente con il genitore collocatario all'impostazione educativa e supportando il minore anche a livello affettivo e di frequentazione con il minore, allungando la durata dei periodi di convivenza con il genitore collocatario. Considerata la tenera età dei figli minori, di sei anni e di quattro anni, le parti producono un Per_1 Per_2
piano genitoriale che specifica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola attualmente frequentata, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (doc.n.11 piano
2 genitoriale), in virtù del quale i genitori concordemente stabiliscono che le modalità di visita e frequentazione dei minori con il papà all'estero saranno regolate secondo le vacanze scolastiche;
il OR potrà visitare e Parte_1 Per_1 Per_2
mediante collegamento in video ripresa tramite internet, al fine di consentire un contatto costante che riduca le mancanze dovute al suo cambiamento di residenza. I genitori pertanto eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, che saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate dai genitori separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore.
I coniugi precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, dei figli.
6) Le parti concordano di nulla riconoscere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento, dichiarando gli stessi di essere economicamente autosufficienti.
7) I genitori fin da ora si prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori, impegnandosi a rendere la formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le modalità richieste dalle competenti autorità.
8) Il sig. sarà tenuto a corrispondere alla moglie , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di €. 350,00 ciascuno, somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie
[...] e verrà rivalutato annualmente sulla base dell'indice
ISTAT
9) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente nella misura del 100% dalla ORa . Parte_2
10) I coniugi convengono altresì che le spese accessorie per il mantenimento dei figli minori saranno assunte in via esclusiva, nella misura del 100% dal OR Pt_1
, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Tali spese, secondo quanto
[...]
3 stabilito Piano Genitoriale di Lunga Distanza sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso (cfr. doc.n.7 – Piano Genitoriale)
11) L'autovettura Fiat 500L targata FE822LZ intestata alla ORa Parte_2
resterà in uso alla stessa, la quale si impegna ad assumere in via esclusiva il pagamento della tassa di circolazione e dell'assicurazione RCA obbligatoria.
12) Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano espressamente di aver disciplinato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione, l'una dall'altro.
13) I coniugi danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed esonerano il Presidente dall'ascolto degli stessi.
14) Le spese di causa ed i compensi professionali del difensore nominato, così come identificato in mandato, saranno sostenute dal OR . Parte_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni ( , nato il Persona_1
27.11.2018 e nato il [...]) alla data del deposito del Persona_2
ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei due figli. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario nonché in considerazione della loro età non si procede all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 13/10/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_2
Bardolino (VR) al n. 23, Parte I, anno 2018, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Claudia Dal Martello
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