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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24552/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24552/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO COSTANZO e dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA VOGLIANO, elettivamente domiciliata a Casale M.to in via Mameli n. 33 presso lo studio dell'avv. Alessandra Vogliano
ATTRICE OPPONENTE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza e procuratrice . con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
elettivamente domiciliata a Torino in C.so Re Umberto n. 23 presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Controparte_3
CONVENUTA OP
. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata da Controparte_4
. con il patrocinio dell'avv. elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliata a Torino in C.so Re Umberto n. 23 presso lo studio dell'avv. Controparte_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte attrice
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Pt_2 previa revoca del d.i. n. 8075/2022 emesso in data 8.11.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Giacomo
Oberto, nel proc. n. 20179/2022 RG;
in principalità, dichiararsi che nulla deve la conchiudente alla società convenuta in opposizione;
in subordine, limitarsi l'escussione della fideiussione nei limiti di legge.
In via istruttoria
[…]
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
In via preliminare: disporre l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso formulate -in via di principalità, in via di subordine ed istruttoria -in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 dell'8.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di in forza delle garanzie prestate;
Parte_1
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Per parte intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
In via preliminare: disporre l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso formulate -in via di principalità, in via di subordine ed istruttoria -in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 dell'8.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di in forza delle garanzie prestate;
Parte_1
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 8075/2022 emesso in data 07.11.2022 pubblicato in data 08.11.2022 dal pagina 2 di 8 Tribunale di Torino nel procedimento n. R.G. 20179/2022 per la complessiva somma pari ad
€181.815,77.
Si è costituita . chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito di respingere le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e da ultimo di condannare la controparte al risarcimento ex art. 96, co. 1 Cpc.
Si è costituita altresì con atto di intervento ex art. 111 Cpc e contestuale memoria Controparte_4
di precisazione delle conclusioni asserendo di aver acquisito, in seguito alla cessione, la titolarità del credito di cui si discute nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/1999 chiedendo, per l'effetto, l'estromissione della cedente e formulando le Controparte_1
medesime conclusioni rassegnate da parte opposta.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
29/04/2023, con l'ordinanza del 25/05/2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Infine, con ordinanza del 19/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa, che non sono sostanzialmente contestati.
Con contratto n. 0602050604954, stipulato in data 15.09.2006, Banca Sanpaolo Imi Spa. concedeva un mutuo fondiario di durata ventennale per l'importo di €200.000,00 ai sig.ri Pt_3
e (doc. 5 monit.); a garanzia del pagamento di quanto dovuto in
[...] Parte_4 favore della Banca i predetti mutuatari concedevano ipoteca volontaria per l'importo complessivo di €400.000,00 sull'immobile sito in Cavour in Frazione Zucchea n. 30 (doc. 5 monit.). Il mutuo fondiario veniva assistito da fideiussione specifica per il capitale, gli interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio;
tale fideiussione veniva prestata in favore dell'istituto di credito in data
15/09/2006 dai sig.ri e (doc. 6 monit.). Parte_1 Persona_1
A far data dal 26/09/2011 i debitori si rendevano morosi nel pagamento delle mensilità del mutuo
(doc. 7 monit.); per tale ragione ., quale mandataria di , Parte_5 Controparte_1
promuoveva azione esecutiva immobiliare dalla quale ricavava in sorte capitale la somma di
€30.000,00 oltre €10.026,25 per la liquidazione delle spese (doc. 8 monit.).
pagina 3 di 8 A causa dell'infruttuosa esecuzione immobiliare e stante il perdurare dell'inadempimento
[...]
azionava il procedimento monitorio;
l'odierno Tribunale emetteva il decreto n. CP_1
8075/2022 del 07/11/2022 pubblicato in data 08/11/2022 ingiungendo ai sig.ri e Parte_1
in solido di corrispondere in favore di . la complessiva somma Persona_1 Controparte_1 pari ad €181.815,77. Avverso tale decreto ingiuntivo il sig. non proponeva Persona_1
opposizione e, con provvedimento del 17.03.2023, il suddetto decreto diveniva definitivamente esecutivo nei soli confronti del sig. . Persona_1
Parte opponente a supporto delle proprie ragioni riferisce di aver condotto una trattativa in seguito alla quale veniva stipulata una transazione e di aver provveduto al pagamento dell'importo ivi indicato pari ad €55.000,00; a supporto di dette ragioni produce in giudizio la quietanza di pagamento rilasciatale dalla società . (doc. 5 attr.); eccepisce, inoltre, la nullità del Controparte_2
mutuo fondiario e delle garanzie ad esso accessorie sostenendo sia che esso sia stato concesso in misura superiore all'80% sia che la garanzia fideiussoria prestata dall'odierna opponente non sia contemplata tra quelle ex lege previste dal legislatore;
per tale ragione eccepisce la violazione delle norme imperative stabilite dal combinato disposto di cui all'art. 38 del D. Lgs. 385/1993 (d'ora in avanti “Tub”) e della Delibera Cicr del 22/04/1995.
Sia parte convenuta sia parte interveniente, in merito all'asserita estinzione del credito oggetto di causa, dichiarano che l'accordo transattivo ex adverso eccepito afferisce ad un contratto di mutuo differente da quello oggetto di causa;
per quanto concerne la validità del contratto e delle garanzie prestate dai fideiussori eccepiscono che il superamento del limite di finanziabilità non possa comportare la nullità del mutuo poiché tale “sanzione” non si rinviene tra le nullità testuali sancite dell'art. 117, co. 8 Tub;
eccepiscono, altresì, che la violazione dell'art. 38, co. 2 Tub invocata dalla controparte neppure possa comportare alcuna nullità virtuale per violazione di norma imperativa poiché il legislatore con tale norma ha inteso demandare all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario la fissazione del solo limite di finanziabilità, limite che dovrà essere qualificato quale elemento specificativo/integrativo del contratto, derogabile dalle parti, inidoneo ad inficiare sulla validità sia del contratto che dell'obbligazione fideiussoria.
3. L'odierna opposizione va respinta per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto all'estromissione di , richiesta sia dall'opposta che Controparte_1 dall'intervenuta/cessionaria in data 13.02.2025 con atto di intervento ex Controparte_4
pagina 4 di 8 art. 111 Cpc. e contestuale memoria di precisazione delle conclusioni depositato in data
14.02.2025, si rappresenta che essa non è stata disposta, né potrà esserlo, poiché
l'opponente non ha prestato alcun consenso.
3.2 In merito alla presunta estinzione del credito eccepita da parte opponente, la quale assume di aver una transazione con . e con ., si conferma Controparte_1 Controparte_2 quanto già espresso con l'ordinanza del 25/05/2023. Gli accordi transattivi conclusi nel
2020 dalla opponente afferiscono ad un contratto differente, in particolare il mutuo n.
61276179, di cui era debitrice principale (docc. 4,5,6 oppon.). Il mutuo Parte_1
oggetto della presente causa reca una numerazione differente ovverosia il n.
0602050604954 (doc. 5 monit.).
L'eccezione va rigettata.
3.3 Quanto alle censure promosse da parte opponente si rileva che il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del contratto di mutuo.
Non si disconoscono i contrasti insorti sul punto rilevandosi che a fronte di un indirizzo più rigoroso che “temperava” la nullità del contratto con la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario la più recente giurisprudenza, invece, ha mutato indirizzo ritenendo che il superamento del limite di finanziabilità non comporti alcuna nullità.
Più precisamente, secondo un orientamento risalente nel tempo che avallava la tesi della conversione del mutuo si sosteneva che il limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2 Tub è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del medesimo salva la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti;
la violazione di tale limite costituirebbe un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (Cass. 17352/2017).
Secondo l'orientamento più recente e consolidato sul punto, a cui si ritiene di aderire, occorre superare tanto la teoria della nullità, sia testuale che virtuale, quanto quella della riqualificazione dovendosi riconoscere, nel caso di superamento del limite di finanziabilità, la validità del contratto.
Le ragioni sono duplici: posto che non si rinviene alcuna nullità testuale fra quelle previste dall'art. 117 Tub atta a giustificare la caducazione degli effetti dell'odierno contratto, occorre chiedersi se pagina 5 di 8 la violazione dell'art. 38, co. 2 Tub possa integrare la violazione di una norma imperativa posta a presidio della validità del mutuo atta a determinarne la nullità virtuale.
A tal proposito, poiché il legislatore con l'art. 38, co. 2 Tub ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario la fissazione del limite di finanziabilità nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, deve rilevarsi che tale norma espliciti solamente le caratteristiche di un elemento meramente specificativo e/o integrativo dell'oggetto del contratto. Trattandosi di una norma dispositiva, dunque derogabile dalle parti, ne deriva che il superamento di detto limite, poiché non incide sul sinallagma contrattuale, non potrà comportare alcuna invalidità e/o conversione del contratto.
Rileva la Corte di Cassazione al riguardo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del
mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. Sez. Un. 33719/2022).
Stante l'inidoneità del superamento del limite di finanziabilità a determinare la nullità del contratto di mutuo ne consegue che anche la garanzia fideiussoria prestata in favore dell'istituto di credito dai sig.ri ed risulta valida ed efficace. Parte_1 Persona_1
Sul punto la censura di comportamento contrario a buona fede non può comportare la nullità del vincolo, né peraltro la parte opponente ha evidenziato specifici comportamenti della banca contrari a buona fede né questi possono essere presunti sulla base esclusivamente del fatto che il valore dell'immobile finanziato si è rivelato molto inferiore a quanto stimato.
3.4. Anche le contestazioni addotte da parte opponente con la prima memoria ex art. 183, co. 6
Cpc., in merito alla ricostruzione dell'importo per cui dovrebbe operare l'escussione della pagina 6 di 8 fideiussione, vanno rigettate in quanto infondate. Si rimanda all'oggetto della fideiussione e all'art. 1 del documento di sintesi del contratto ove viene stabilito che la fideiussione “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in relazione all'operazione garantita, per capitale, nonché ai sensi dell'art. 1942 c.c. per interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”, nonché alla certificazione del credito che è stata prodotta in atti da . ove, per l'appunto, vi è una indicazione analitica dei Controparte_1
ratei rimasti insoluti (doc. 6, 9 monitor.).
Ne discende che l'obbligazione fideiussoria risulta valida ed efficace.
Il decreto ingiuntivo oggi opposto recante il n. 8075/2022 emesso in data 07.11.2022 pubblicato in data 08.11.2022 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. R.G. 20179/2022 per la complessiva somma pari ad €181.815,77 va pertanto confermato.
La condanna agli interessi legali è già contenuta nel decreto ingiuntivo e gli stessi dovranno essere conteggiati ai sensi dell'art. 1284, co. 4 Cc. dalla domanda sino all'effettivo saldo.
4. Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
Cpc, sollevata da parte opposta e dall'intervenuta nei confronti della controparte, si ritiene che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che la lite può considerarsi temeraria solamente quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato.
All'esito dell'odierno giudizio non si rinviene alcuna mala fede ovvero colpa grave in capo a
[...]
, in quanto vi è un'oggettiva seria discrepanza tra il valore della garanzia fondiaria e il Parte_1 mutuo concesso e l'orientamento della Cassazione che ha rigettato l'ipotesi di nullità risale ad epoca sostanzialmente coeva all'instaurazione del presente giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00) con liquidazione delle prime due fasi secondo i valori medi e della terza fase, avente natura meramente documentale, secondo i valori minimi;
tali spese dovranno essere corrisposte in favore di . Le spese afferenti alla quarta fase, da Controparte_1
calcolarsi secondo i valori medi, dovranno essere corrisposte in favore di Controparte_4
pagina 7 di 8
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 emesso in data
07.11.2022;
condanna a rimborsare in favore di . le spese delle prime tre Parte_1 Controparte_1 fasi del giudizio che si liquidano in € 7.015,00 per compensi, oltre Cu e spese di notifica, IVA e
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende;
condanna a rimborsare in favore di le spese della quarta fase del Parte_1 Controparte_4 giudizio che si liquidano in € 4.253,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende.
Torino, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24552/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO COSTANZO e dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA VOGLIANO, elettivamente domiciliata a Casale M.to in via Mameli n. 33 presso lo studio dell'avv. Alessandra Vogliano
ATTRICE OPPONENTE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza e procuratrice . con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
elettivamente domiciliata a Torino in C.so Re Umberto n. 23 presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Controparte_3
CONVENUTA OP
. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata da Controparte_4
. con il patrocinio dell'avv. elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliata a Torino in C.so Re Umberto n. 23 presso lo studio dell'avv. Controparte_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte attrice
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Pt_2 previa revoca del d.i. n. 8075/2022 emesso in data 8.11.2022 dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Giacomo
Oberto, nel proc. n. 20179/2022 RG;
in principalità, dichiararsi che nulla deve la conchiudente alla società convenuta in opposizione;
in subordine, limitarsi l'escussione della fideiussione nei limiti di legge.
In via istruttoria
[…]
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
In via preliminare: disporre l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso formulate -in via di principalità, in via di subordine ed istruttoria -in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 dell'8.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di in forza delle garanzie prestate;
Parte_1
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Per parte intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
In via preliminare: disporre l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso formulate -in via di principalità, in via di subordine ed istruttoria -in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 dell'8.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di in forza delle garanzie prestate;
Parte_1
- condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria
[…]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 8075/2022 emesso in data 07.11.2022 pubblicato in data 08.11.2022 dal pagina 2 di 8 Tribunale di Torino nel procedimento n. R.G. 20179/2022 per la complessiva somma pari ad
€181.815,77.
Si è costituita . chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito di respingere le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e da ultimo di condannare la controparte al risarcimento ex art. 96, co. 1 Cpc.
Si è costituita altresì con atto di intervento ex art. 111 Cpc e contestuale memoria Controparte_4
di precisazione delle conclusioni asserendo di aver acquisito, in seguito alla cessione, la titolarità del credito di cui si discute nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. 130/1999 chiedendo, per l'effetto, l'estromissione della cedente e formulando le Controparte_1
medesime conclusioni rassegnate da parte opposta.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
29/04/2023, con l'ordinanza del 25/05/2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Infine, con ordinanza del 19/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa, che non sono sostanzialmente contestati.
Con contratto n. 0602050604954, stipulato in data 15.09.2006, Banca Sanpaolo Imi Spa. concedeva un mutuo fondiario di durata ventennale per l'importo di €200.000,00 ai sig.ri Pt_3
e (doc. 5 monit.); a garanzia del pagamento di quanto dovuto in
[...] Parte_4 favore della Banca i predetti mutuatari concedevano ipoteca volontaria per l'importo complessivo di €400.000,00 sull'immobile sito in Cavour in Frazione Zucchea n. 30 (doc. 5 monit.). Il mutuo fondiario veniva assistito da fideiussione specifica per il capitale, gli interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio;
tale fideiussione veniva prestata in favore dell'istituto di credito in data
15/09/2006 dai sig.ri e (doc. 6 monit.). Parte_1 Persona_1
A far data dal 26/09/2011 i debitori si rendevano morosi nel pagamento delle mensilità del mutuo
(doc. 7 monit.); per tale ragione ., quale mandataria di , Parte_5 Controparte_1
promuoveva azione esecutiva immobiliare dalla quale ricavava in sorte capitale la somma di
€30.000,00 oltre €10.026,25 per la liquidazione delle spese (doc. 8 monit.).
pagina 3 di 8 A causa dell'infruttuosa esecuzione immobiliare e stante il perdurare dell'inadempimento
[...]
azionava il procedimento monitorio;
l'odierno Tribunale emetteva il decreto n. CP_1
8075/2022 del 07/11/2022 pubblicato in data 08/11/2022 ingiungendo ai sig.ri e Parte_1
in solido di corrispondere in favore di . la complessiva somma Persona_1 Controparte_1 pari ad €181.815,77. Avverso tale decreto ingiuntivo il sig. non proponeva Persona_1
opposizione e, con provvedimento del 17.03.2023, il suddetto decreto diveniva definitivamente esecutivo nei soli confronti del sig. . Persona_1
Parte opponente a supporto delle proprie ragioni riferisce di aver condotto una trattativa in seguito alla quale veniva stipulata una transazione e di aver provveduto al pagamento dell'importo ivi indicato pari ad €55.000,00; a supporto di dette ragioni produce in giudizio la quietanza di pagamento rilasciatale dalla società . (doc. 5 attr.); eccepisce, inoltre, la nullità del Controparte_2
mutuo fondiario e delle garanzie ad esso accessorie sostenendo sia che esso sia stato concesso in misura superiore all'80% sia che la garanzia fideiussoria prestata dall'odierna opponente non sia contemplata tra quelle ex lege previste dal legislatore;
per tale ragione eccepisce la violazione delle norme imperative stabilite dal combinato disposto di cui all'art. 38 del D. Lgs. 385/1993 (d'ora in avanti “Tub”) e della Delibera Cicr del 22/04/1995.
Sia parte convenuta sia parte interveniente, in merito all'asserita estinzione del credito oggetto di causa, dichiarano che l'accordo transattivo ex adverso eccepito afferisce ad un contratto di mutuo differente da quello oggetto di causa;
per quanto concerne la validità del contratto e delle garanzie prestate dai fideiussori eccepiscono che il superamento del limite di finanziabilità non possa comportare la nullità del mutuo poiché tale “sanzione” non si rinviene tra le nullità testuali sancite dell'art. 117, co. 8 Tub;
eccepiscono, altresì, che la violazione dell'art. 38, co. 2 Tub invocata dalla controparte neppure possa comportare alcuna nullità virtuale per violazione di norma imperativa poiché il legislatore con tale norma ha inteso demandare all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario la fissazione del solo limite di finanziabilità, limite che dovrà essere qualificato quale elemento specificativo/integrativo del contratto, derogabile dalle parti, inidoneo ad inficiare sulla validità sia del contratto che dell'obbligazione fideiussoria.
3. L'odierna opposizione va respinta per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto all'estromissione di , richiesta sia dall'opposta che Controparte_1 dall'intervenuta/cessionaria in data 13.02.2025 con atto di intervento ex Controparte_4
pagina 4 di 8 art. 111 Cpc. e contestuale memoria di precisazione delle conclusioni depositato in data
14.02.2025, si rappresenta che essa non è stata disposta, né potrà esserlo, poiché
l'opponente non ha prestato alcun consenso.
3.2 In merito alla presunta estinzione del credito eccepita da parte opponente, la quale assume di aver una transazione con . e con ., si conferma Controparte_1 Controparte_2 quanto già espresso con l'ordinanza del 25/05/2023. Gli accordi transattivi conclusi nel
2020 dalla opponente afferiscono ad un contratto differente, in particolare il mutuo n.
61276179, di cui era debitrice principale (docc. 4,5,6 oppon.). Il mutuo Parte_1
oggetto della presente causa reca una numerazione differente ovverosia il n.
0602050604954 (doc. 5 monit.).
L'eccezione va rigettata.
3.3 Quanto alle censure promosse da parte opponente si rileva che il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del contratto di mutuo.
Non si disconoscono i contrasti insorti sul punto rilevandosi che a fronte di un indirizzo più rigoroso che “temperava” la nullità del contratto con la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario la più recente giurisprudenza, invece, ha mutato indirizzo ritenendo che il superamento del limite di finanziabilità non comporti alcuna nullità.
Più precisamente, secondo un orientamento risalente nel tempo che avallava la tesi della conversione del mutuo si sosteneva che il limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2 Tub è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del medesimo salva la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti;
la violazione di tale limite costituirebbe un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (Cass. 17352/2017).
Secondo l'orientamento più recente e consolidato sul punto, a cui si ritiene di aderire, occorre superare tanto la teoria della nullità, sia testuale che virtuale, quanto quella della riqualificazione dovendosi riconoscere, nel caso di superamento del limite di finanziabilità, la validità del contratto.
Le ragioni sono duplici: posto che non si rinviene alcuna nullità testuale fra quelle previste dall'art. 117 Tub atta a giustificare la caducazione degli effetti dell'odierno contratto, occorre chiedersi se pagina 5 di 8 la violazione dell'art. 38, co. 2 Tub possa integrare la violazione di una norma imperativa posta a presidio della validità del mutuo atta a determinarne la nullità virtuale.
A tal proposito, poiché il legislatore con l'art. 38, co. 2 Tub ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario la fissazione del limite di finanziabilità nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, deve rilevarsi che tale norma espliciti solamente le caratteristiche di un elemento meramente specificativo e/o integrativo dell'oggetto del contratto. Trattandosi di una norma dispositiva, dunque derogabile dalle parti, ne deriva che il superamento di detto limite, poiché non incide sul sinallagma contrattuale, non potrà comportare alcuna invalidità e/o conversione del contratto.
Rileva la Corte di Cassazione al riguardo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del
mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. Sez. Un. 33719/2022).
Stante l'inidoneità del superamento del limite di finanziabilità a determinare la nullità del contratto di mutuo ne consegue che anche la garanzia fideiussoria prestata in favore dell'istituto di credito dai sig.ri ed risulta valida ed efficace. Parte_1 Persona_1
Sul punto la censura di comportamento contrario a buona fede non può comportare la nullità del vincolo, né peraltro la parte opponente ha evidenziato specifici comportamenti della banca contrari a buona fede né questi possono essere presunti sulla base esclusivamente del fatto che il valore dell'immobile finanziato si è rivelato molto inferiore a quanto stimato.
3.4. Anche le contestazioni addotte da parte opponente con la prima memoria ex art. 183, co. 6
Cpc., in merito alla ricostruzione dell'importo per cui dovrebbe operare l'escussione della pagina 6 di 8 fideiussione, vanno rigettate in quanto infondate. Si rimanda all'oggetto della fideiussione e all'art. 1 del documento di sintesi del contratto ove viene stabilito che la fideiussione “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in relazione all'operazione garantita, per capitale, nonché ai sensi dell'art. 1942 c.c. per interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”, nonché alla certificazione del credito che è stata prodotta in atti da . ove, per l'appunto, vi è una indicazione analitica dei Controparte_1
ratei rimasti insoluti (doc. 6, 9 monitor.).
Ne discende che l'obbligazione fideiussoria risulta valida ed efficace.
Il decreto ingiuntivo oggi opposto recante il n. 8075/2022 emesso in data 07.11.2022 pubblicato in data 08.11.2022 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. R.G. 20179/2022 per la complessiva somma pari ad €181.815,77 va pertanto confermato.
La condanna agli interessi legali è già contenuta nel decreto ingiuntivo e gli stessi dovranno essere conteggiati ai sensi dell'art. 1284, co. 4 Cc. dalla domanda sino all'effettivo saldo.
4. Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
Cpc, sollevata da parte opposta e dall'intervenuta nei confronti della controparte, si ritiene che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che la lite può considerarsi temeraria solamente quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato.
All'esito dell'odierno giudizio non si rinviene alcuna mala fede ovvero colpa grave in capo a
[...]
, in quanto vi è un'oggettiva seria discrepanza tra il valore della garanzia fondiaria e il Parte_1 mutuo concesso e l'orientamento della Cassazione che ha rigettato l'ipotesi di nullità risale ad epoca sostanzialmente coeva all'instaurazione del presente giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00) con liquidazione delle prime due fasi secondo i valori medi e della terza fase, avente natura meramente documentale, secondo i valori minimi;
tali spese dovranno essere corrisposte in favore di . Le spese afferenti alla quarta fase, da Controparte_1
calcolarsi secondo i valori medi, dovranno essere corrisposte in favore di Controparte_4
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PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8075/2022 emesso in data
07.11.2022;
condanna a rimborsare in favore di . le spese delle prime tre Parte_1 Controparte_1 fasi del giudizio che si liquidano in € 7.015,00 per compensi, oltre Cu e spese di notifica, IVA e
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende;
condanna a rimborsare in favore di le spese della quarta fase del Parte_1 Controparte_4 giudizio che si liquidano in € 4.253,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende.
Torino, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
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