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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3011/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bruno Domenico Mafrici, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via D. Muratori n°2/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.06.2022, parte ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata. Evidenziava di essere in possesso dei presupposti di legge richiesti per il riconoscimento dell'emolumento, nello specifico, del requisito sanitario, contributivo, reddituale e anagrafico. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “riconoscere e dichiarare che la CP_1 sig.ra è invalida in misura pari o superiore all'80% con diritto a percepire Parte_1 la pensione di vecchiaia anticipata nella Gestione Dipendenti e nel Fondo FPLD con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o a quella che sarà riconosciuta in corso di causa;
per l'effetto, condannare l al pagamento CP_1 della pensione anticipata di vecchiaia nella Gestione Dipendenti e nel Fondo FPLD nonché dei relativi arretrati dalla data della presentazione della domanda (21.10.2021), ovvero dalle decorrenze riconosciute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. ”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ovvero l'improcedibilità ove non provata la previa proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito, contestava la pretesa di parte ricorrente in quanto non invalida nella misura richiesta dalla legge e, concludeva, chiedendo il rigetto della domanda. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente e acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione
*******
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come anticipato, l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata. Giova rammentare che la pensione anticipata per invalidità può essere richiesta da lavoratori e lavoratrici non vedenti, oppure da chi abbia un'invalidità ordinaria o pensionabile riconosciuta, almeno pari all'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 503/1992. Per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto: a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%; b) il possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane) versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne. Nel caso di specie, l ha contestato la sussistenza del Controparte_2 requisito sanitario. Tanto premesso, la c.t.u. medica esperita nel corso del giudizio non ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito medico – sanitario per la concessione della prestazione richiesta. Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott.ssa Per_1
, ha accertato quali profili patologici in atto a carico dell'interessata le
[...] seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA II e successivo impianto di pacemaker (2024), tireopatia nodulare, cervico-unco-artrosi ed ernie discali in L2-L3 ed L5- S1, gonartrosi bilaterale, sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico specifico. Il suddetto complesso invalidante, già in essere alla data della domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, è caratterizzato da una cardiopatia ipertensiva in classe funzionale NYHA II, successivamente aggravatasi per la comparsa di disturbi del ritmo con necessità di impianto di pacemaker (riferito nel luglio 2024, ma nulla è documentato), e da problematiche artrosico-degenerative, strumentalmente documentate al rachide cervico-lombare ed alle grosse articolazioni del ginocchio bilateralmente, causa di dolore articolare ricorrente e rigidità nei movimenti articolari del tratto lombare. Concomita una condizione di deflessione del tono dell'umore, esordita a fronte di problematiche familiari, tuttora persistente, che necessita di terapia farmacologica specifica ed una tireopatia nodulare in trattamento ormonale sostitutivo”. La stessa, ha quindi concluso che la ricorrente: “Considerando, tuttavia, la documentazione in atti e l'evolutività delle patologie documentate rispetto all'obiettività clinica odierna, si ritiene di poter rispondere al quesito formulato al conferimento dell'incarico peritale, affermando che la ricorrente, alla data della domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, NON presentasse un'invalidità pari o superiore all'80%”. Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda non merita accoglimento.
2. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di CTU sono poste a carico dell' liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, CP_1 che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 19 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano