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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5484/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Marano;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
Direttore Generale Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, dalla Dirigente dell'Ufficio
Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, dal Dirigente tecnologo Avv.
Velia Olini e dalla Dott.ssa Chiara Costantini;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del a seguito di stabilizzazione attuata CP_2
dall'Ente in data 7.8.2015 in ottemperanza di sentenza n. 1872/2012 del Giudice del Lavoro, esponeva di essere stato condannato, per vicende estranee al rapporto di lavoro, alla reclusione di anni 5 e alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato il 1.2.2024; che, nelle more della esecuzione della pena scontata agli arresti domiciliari, il aveva proceduto alla sospensione dal lavoro e dalla CP_2
retribuzione ed aveva altresì aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale;
che riacquistata la libertà in data 6.3.2024 e avanzata in data 7.3.2024 istanza di riammissione in servizio, il aveva proceduto a prorogare la sospensione CP_2
dal servizio e poi, con Decreto Direttoriale n. 0036994 del 29.4.2024, aveva risolto il rapporto di lavoro a far data dal 1.2.2024, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;
che successivamente, con provvedimento del 30.5.2024, l Controparte_3
aveva emesso provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater lett. f del d.lgs. 165/2001.
Tanto premesso in fatto, contestata la propria qualità di pubblico dipendente o incaricato di pubblico servizio in virtù delle mansioni esecutive “di pulizia del terreno” svolte alle dipendenze del , il ricorrente censurava la legittimità CP_2
del provvedimento di risoluzione del rapporto n. 0036944 del 29.4.2024 in quanto emesso da organo incompetente al di fuori di un procedimento disciplinare (così come viceversa imposto dall'art. 25 del CCNL) ed altresì censurava la legittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare n. 4 del del 30.5.2024 in quanto intervenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro già risolto e in violazione delle previsioni di cui all'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 regolante l'azione disciplinare nel pubblico impiego.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che:
1) il Decreto Direttoriale datato 29.04.2024 di risoluzione del rapporto è atto invalido e nullo perché promana da organo incompetente nonché illegittimo per avere il CREA adottato la sanzione espulsiva prevista dal codice disciplinare come effetto automatico della pena accessoria e non al termine del procedimento disciplinare;
2) il provvedimento è nel merito anche illegittimo per essere inapplicabile la pena accessoria al ricorrente per i motivi in ricorso esposti;
3) il secondo licenziamento irrogato al ricorrente con il provvedimento datato
30.05.2024 n. 4, successivamente comunicato, è invalido, inammissibile nonché illegittimo.
Voglia il Giudice del Lavoro, pertanto, dichiarare l'invalidità, nullità, inammissibilità dei due provvedimenti di risoluzione e per l'effetto disapplicarli e/o annullarli ordinando al Controparte_4
in persona del legale rapp. p.t., di reintegrare il ricorrente
[...]
nel posto di lavoro occupato in precedenza prima del suo arresto, reintegra che deve essere disposta in forza dell'art. 18 L. 300/70 nella versione vigente per il pubblico impiego contrattualizzato, condannando, altresì, il resistente Ente anche al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 07.03.2024 fino all'effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore nel minimo a 5 mensilità e nel massimo a 24 mensilità, maggiorando le somme dovute con la rivalutazione e gli interessi che devono essere calcolati come per legge”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il deducendo con articolate argomentazioni la legittimità degli atti CP_2
di risoluzione del rapporto di lavoro con il e concludeva pertanto per il Pt_1
rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note difensive e note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.5.2025.
I FATTI DI CAUSA
E' pacifico e documentato che in data 07.03.2019, il ricorrente -dipendente del
, assunto dall'Ente con decreto direttoriale n.198 del 02.08.2012 - è stato CP_2
arrestato e processato per i reati di cui agli artt. 110, 56, 575 e 577 c.p. (tentato omicidio, concorso in partecipazione di porto illegale di armi in luogo pubblico, detenzione e porto d'armi clandestine, ricettazione di parti di armi e porto di esse clandestine); il processo penale, dopo i vari gradi di giudizio, si è concluso con sentenza della C.d.A di Napoli, passata in giudicato il 1.2.2024, che ha statuito la condanna di a 5 anni di reclusione e alla pena accessoria Parte_1
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
È altresì pacifico e documentato che con Decreto Direttoriale n. 229 del
18.03.2019 il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione a decorrere dal 07.03.2019; che, in data 10.04.2019, l' Controparte_3
ha avviato nei confronti del dipendente il procedimento
[...]
disciplinare mediante la trasmissione della contestazione di addebito disciplinare ai sensi dell'art. 55ter, comma 1 del d.Lgs. 165/2001 e dell'art. 16
[...]
del 19.04.2018 e contestualmente ha sospeso il Controparte_5
procedimento disciplinare in attesa dello svolgimento del procedimento penale;
è ancora documentato che, acquisita dalla Procura della Repubblica la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 12766/2023, depositata in data 14.12.2023 e passata in giudicato il 01.02.2024 -statuente in via definitiva la condanna di
[...]
alla pena principale della reclusione di anni 5 e alla pena accessoria della Pt_1
interdizione perpetua dai pubblici uffici-, con Decreto del Direttore Generale prot. n. 0036994 del 29.04.2024, il ha risolto il rapporto di lavoro con il CP_2
dipendente (mediante cessazione dal ruolo);
è infine documentato che, con provvedimento n. 4 del 30.5.2024, l del
CREA ha emesso nei confronti di provvedimento di licenziamento Parte_1
disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001.
SULLA QUESTIONE DELLO STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO
DEL RICORRENTE
Innanzitutto, viste le argomentazioni di parte ricorrente sul punto, va nella specie senza dubbio affermato lo status di dipendente pubblico di Parte_1
Il pubblico impiego è definibile come il rapporto di lavoro in cui una persona fisica mette volontariamente la propria attività, in modo continuativo e dietro corresponsione della retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico rientrante nella classificazione delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001.
Un lavoratore pertanto può essere definito dipendente pubblico quando presta servizio alle dipendenze di un Ente pubblico non economico e ha un contratto di lavoro regolato dalle normative del pubblico impiego.
In sostanza, un dipendente pubblico è colui che svolge un lavoro per la pubblica amministrazione, di livello locale, regionale o statale, e che è soggetto alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie è pacifico e documentato che il ricorrente abbia prestato attività alle dipendenze del Ente Pubblico non economico istituito con CP_7
d.lgs. 454/99 operante nel settore della “ricerca in agricoltura” ed è stato soggetto alla relativa normativa contrattuale di comparto (CCNL Istruzione e Ricerca), sicchè -irrilevante sotto tale profilo la natura manuale e “di fatica” delle mansioni svolte dal e la prospettata “equivalenza” di tali mansioni con quelle di Pt_1
operaio agricolo precedentemente svolte alle dipendenze del CRA - certamente il ricorrente doveva essere qualificato come dipendente pubblico.
Ciò è dimostrato dal fatto che l'assunzione del ricorrente presso il è CP_2
pacificamente avvenuta in forza dell'art. 1 comma 519 L. n. 296/2006 che ha previsto, a determinate condizioni, la stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego.
Affermata in tali termini la qualità di dipendente pubblico del ricorrente, appaiono del tutto infondate le argomentazioni tese a dimostrare la non irrogabilità a quest'ultimo della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici: in primo luogo in quanto tale doglianza andava evidentemente fatta valere nell'ambito del procedimento penale -conclusosi con sentenza passata in giudicato- e in secondo luogo, e risolutivamente, in quanto, la predetta pena accessoria non è prevista solo per i dipendenti pubblici ma, ai sensi dell'art. 29 c.p., per i soggetti (anche non dipendenti pubblici) che abbiano conseguito
“La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni” o “La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere” (evidenziandosi, peraltro, che con sentenza n. 1666/2023 la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo automatico di applicazione della pena accessoria ex art. 20 c.p. proprio in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per reati puniti con una pena detentiva particolarmente grave).
Si osserva, sotto il profilo in esame, che il precedente di merito invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni (sent. CdA Palermo n.
427/2021) è del tutto inconferente in quanto riguarda società per azioni interamente partecipata da Ente esercente, per conto di quest'ultimo, CP_8
il pubblico servizio di igiene ambientale, e pertanto rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente di diritto privato e non, come nella specie, un rapporto di pubblico impiego.
SULLA QUESTIONE DELLA ILLEGITTIMITA' DEL
PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 36994 DEL 30.5.2024 DI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento di risoluzione in esame deducendone la illegittimità in quanto intervenuto al di fuori del procedimento disciplinare
(precedentemente avviato e sospeso dall ) ed emesso da organo non competente (assumendosi la competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari).
Ebbene, occorre osservare che ai sensi dell'art. 51, nono comma, della legge n.
142/1990, “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato”. L'art. 85 lett. b) del D.P.R. n.
3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato) prevede la destituzione dell'impiegato che è stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (“l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare…b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata”).
La Corte di Cassazione ha chiarito, sotto il profilo qui in esame, che nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che in tale ipotesi la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza di un requisito soggettivo (Cass. n.
16153/2009). La Corte ha altresì affermato che l'Amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente.
Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 29, primo comma, cod. pen. (il quale prevede:
“la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici”) nella parte in cui, riguardo al rapporto di pubblico impiego, implica l'automatica risoluzione del medesimo in ragione del carattere perpetuo della misura ed ha ribadito che la necessaria interposizione del giudizio disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo in generale, né l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare. Ha in particolare chiarito che in questo caso la risoluzione del rapporto di impiego costituisce soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo e, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero, sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa, di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale.
Deve poi aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 9 L. 19/90 secondo cui “Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale”, prescrivendo la possibilità di destituzione solo all'esito del procedimento disciplinare.
Ebbene, la Cassazione ha affermato che il divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale -sancito da tale norma- non è applicabile nell'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici (Cass. n. 3698/2010), anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto l'inapplicabilità degli artt. 9 e 10 della legge n. 19/1990 nei casi in cui la perdita dell'impiego costituisca effetto automatico di una sanzione penale accessoria, senza la necessità di un procedimento disciplinare (Consiglio di Stato sent. n. 81/1995;
Consiglio di Stato sent. n. 468/1998; Consiglio di Stato sent. n. 5163/2001;
Consiglio di Stato sent. n. 6669/2002; Consiglio di Stato sent. n. 3324/2007).
Con la sentenza n. 468/1998, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato che il divieto di destituzione di diritto ex art. 9 legge n. 19/90 non si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che costituisce un elemento in più rispetto alla condanna penale e che tale norma non ha abrogato ogni disposizione di legge contrastante con il divieto dell'automatica destituzione, ed il suo ambito di operatività deve essere ristretto alla sola destituzione di diritto per effetto della mera condanna penale. Le sentenze n. 5163/2001 e 6669/2002 del Consiglio di Stato hanno a loro volta precisato che non occorre l'instaurazione del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della destituzione del pubblico impiegato, condannato dal giudice penale, nel caso in cui alla condanna segua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
A fronte della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il procedimento disciplinare è dunque superfluo: il rapporto non può in ogni caso proseguire per effetto della pena accessoria (Cass. 30527/2024). Proprio in un caso analogo a quello di specie in cui, attivato e sospeso il procedimento disciplinare, la P.A. ha poi, a seguito della irrogazione al dipendente della interdizione perpetua dagli uffici pubblici, destituito quest'ultimo con provvedimento definitivo (non emesso dall'UPD), la Corte di
Cassazione ha escluso la necessità di riattivare il procedimento disciplinare “in quanto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici implica la cessazione dal servizio” (Cass. 30527/2024).
Analogamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3698/2010, in applicazione del principio secondo cui “L'art. 9 della legge n. 19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione”, nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnazione di un licenziamento comminato a seguito dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per effetto di condanna per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., ha ritenuto che, ponendosi la misura adottata dal datore di lavoro come un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria, non trovassero applicazione le disposizioni del contratto collettivo comparto enti locali 1994-1997 nella parte in cui richiedevano lo svolgimento del procedimento disciplinare ai fini del licenziamento.
In virtù dei principi e delle considerazioni finora esposte, deve ritenersi che nel caso di specie, pacifica e documentata la condanna definitiva del ricorrente, dipendente pubblico, alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, la Amministrazione datrice di lavoro abbia legittimamente adottato, pur al di fuori del procedimento disciplinare, il provvedimento direttoriale di destituzione n. 36994 del 29.4.2024. Il provvedimento è stato emesso in conformità a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata e, essendo legittimamente intervenuto al di fuori di un procedimento disciplinare, non era - come sostenuto in ricorso- di competenza dell'Ufficio Procedimento
Disciplinare. Peraltro, anche in tale contesto, va rimarcato che la automatica destituzione del dipendente nella ipotesi di specie è riconnessa dalla legge al mero stato di “dipendente pubblico” (innegabilmente rivestito dal ricorrente) con conseguente irrilevanza delle mansioni meramente esecutive o manuali da quest'ultimo svolte non avendo pertinenza la prospettata circostanza che esse non attenessero “stricto sensu” allo svolgimento di un “pubblico servizio”.
Può quindi conclusivamente accertarsi la legittimità ed idoneità del provvedimento n. 36994 del 29.4.2024 a far cessare dalla -ivi richiamata- data del
1.2.2024 il rapporto di impiego pubblico instaurato tra le parti in causa.
SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE IRROGATO DALL'UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (UPD) CON PROVVEDIMENTO N. 4 DEL 30.5.2024.
La acclarata legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro con il provvedimento Direttoriale n. 36994 del 29.4.2024 conduce a ritenere “tamquam non esset” il successivo provvedimento disciplinare di licenziamento del
30.5.2024 in quanto intervenuto nell'ambito di un rapporto già risolto e non più esistente. Risulta pertanto nella specie del tutto superflua la disamina dei profili di illegittimità prospettati nel ricorso avverso tale provvedimento che, per quanto appena detto, era superfluo e comunque privo di qualsivoglia efficacia. È infatti evidente che, se pure si riscontrasse nella specie uno o più dei profili di illegittimità prospettati dal ricorrente con riferimento al provvedimento espulsivo in questione, tale accertamento non condurrebbe ad alcun risultato
“vantaggioso” per quest'ultimo in quanto inerente ad un provvedimento privo, per le ragioni esplicate, di efficacia risolutiva.
CONCLUSIONI
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.156,00.
Salerno, 21.5.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5484/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Marano;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
Direttore Generale Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, dalla Dirigente dell'Ufficio
Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, dal Dirigente tecnologo Avv.
Velia Olini e dalla Dott.ssa Chiara Costantini;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del a seguito di stabilizzazione attuata CP_2
dall'Ente in data 7.8.2015 in ottemperanza di sentenza n. 1872/2012 del Giudice del Lavoro, esponeva di essere stato condannato, per vicende estranee al rapporto di lavoro, alla reclusione di anni 5 e alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato il 1.2.2024; che, nelle more della esecuzione della pena scontata agli arresti domiciliari, il aveva proceduto alla sospensione dal lavoro e dalla CP_2
retribuzione ed aveva altresì aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale;
che riacquistata la libertà in data 6.3.2024 e avanzata in data 7.3.2024 istanza di riammissione in servizio, il aveva proceduto a prorogare la sospensione CP_2
dal servizio e poi, con Decreto Direttoriale n. 0036994 del 29.4.2024, aveva risolto il rapporto di lavoro a far data dal 1.2.2024, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;
che successivamente, con provvedimento del 30.5.2024, l Controparte_3
aveva emesso provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater lett. f del d.lgs. 165/2001.
Tanto premesso in fatto, contestata la propria qualità di pubblico dipendente o incaricato di pubblico servizio in virtù delle mansioni esecutive “di pulizia del terreno” svolte alle dipendenze del , il ricorrente censurava la legittimità CP_2
del provvedimento di risoluzione del rapporto n. 0036944 del 29.4.2024 in quanto emesso da organo incompetente al di fuori di un procedimento disciplinare (così come viceversa imposto dall'art. 25 del CCNL) ed altresì censurava la legittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare n. 4 del del 30.5.2024 in quanto intervenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro già risolto e in violazione delle previsioni di cui all'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 regolante l'azione disciplinare nel pubblico impiego.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che:
1) il Decreto Direttoriale datato 29.04.2024 di risoluzione del rapporto è atto invalido e nullo perché promana da organo incompetente nonché illegittimo per avere il CREA adottato la sanzione espulsiva prevista dal codice disciplinare come effetto automatico della pena accessoria e non al termine del procedimento disciplinare;
2) il provvedimento è nel merito anche illegittimo per essere inapplicabile la pena accessoria al ricorrente per i motivi in ricorso esposti;
3) il secondo licenziamento irrogato al ricorrente con il provvedimento datato
30.05.2024 n. 4, successivamente comunicato, è invalido, inammissibile nonché illegittimo.
Voglia il Giudice del Lavoro, pertanto, dichiarare l'invalidità, nullità, inammissibilità dei due provvedimenti di risoluzione e per l'effetto disapplicarli e/o annullarli ordinando al Controparte_4
in persona del legale rapp. p.t., di reintegrare il ricorrente
[...]
nel posto di lavoro occupato in precedenza prima del suo arresto, reintegra che deve essere disposta in forza dell'art. 18 L. 300/70 nella versione vigente per il pubblico impiego contrattualizzato, condannando, altresì, il resistente Ente anche al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 07.03.2024 fino all'effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore nel minimo a 5 mensilità e nel massimo a 24 mensilità, maggiorando le somme dovute con la rivalutazione e gli interessi che devono essere calcolati come per legge”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il deducendo con articolate argomentazioni la legittimità degli atti CP_2
di risoluzione del rapporto di lavoro con il e concludeva pertanto per il Pt_1
rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note difensive e note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.5.2025.
I FATTI DI CAUSA
E' pacifico e documentato che in data 07.03.2019, il ricorrente -dipendente del
, assunto dall'Ente con decreto direttoriale n.198 del 02.08.2012 - è stato CP_2
arrestato e processato per i reati di cui agli artt. 110, 56, 575 e 577 c.p. (tentato omicidio, concorso in partecipazione di porto illegale di armi in luogo pubblico, detenzione e porto d'armi clandestine, ricettazione di parti di armi e porto di esse clandestine); il processo penale, dopo i vari gradi di giudizio, si è concluso con sentenza della C.d.A di Napoli, passata in giudicato il 1.2.2024, che ha statuito la condanna di a 5 anni di reclusione e alla pena accessoria Parte_1
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
È altresì pacifico e documentato che con Decreto Direttoriale n. 229 del
18.03.2019 il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione a decorrere dal 07.03.2019; che, in data 10.04.2019, l' Controparte_3
ha avviato nei confronti del dipendente il procedimento
[...]
disciplinare mediante la trasmissione della contestazione di addebito disciplinare ai sensi dell'art. 55ter, comma 1 del d.Lgs. 165/2001 e dell'art. 16
[...]
del 19.04.2018 e contestualmente ha sospeso il Controparte_5
procedimento disciplinare in attesa dello svolgimento del procedimento penale;
è ancora documentato che, acquisita dalla Procura della Repubblica la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 12766/2023, depositata in data 14.12.2023 e passata in giudicato il 01.02.2024 -statuente in via definitiva la condanna di
[...]
alla pena principale della reclusione di anni 5 e alla pena accessoria della Pt_1
interdizione perpetua dai pubblici uffici-, con Decreto del Direttore Generale prot. n. 0036994 del 29.04.2024, il ha risolto il rapporto di lavoro con il CP_2
dipendente (mediante cessazione dal ruolo);
è infine documentato che, con provvedimento n. 4 del 30.5.2024, l del
CREA ha emesso nei confronti di provvedimento di licenziamento Parte_1
disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001.
SULLA QUESTIONE DELLO STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO
DEL RICORRENTE
Innanzitutto, viste le argomentazioni di parte ricorrente sul punto, va nella specie senza dubbio affermato lo status di dipendente pubblico di Parte_1
Il pubblico impiego è definibile come il rapporto di lavoro in cui una persona fisica mette volontariamente la propria attività, in modo continuativo e dietro corresponsione della retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico rientrante nella classificazione delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001.
Un lavoratore pertanto può essere definito dipendente pubblico quando presta servizio alle dipendenze di un Ente pubblico non economico e ha un contratto di lavoro regolato dalle normative del pubblico impiego.
In sostanza, un dipendente pubblico è colui che svolge un lavoro per la pubblica amministrazione, di livello locale, regionale o statale, e che è soggetto alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie è pacifico e documentato che il ricorrente abbia prestato attività alle dipendenze del Ente Pubblico non economico istituito con CP_7
d.lgs. 454/99 operante nel settore della “ricerca in agricoltura” ed è stato soggetto alla relativa normativa contrattuale di comparto (CCNL Istruzione e Ricerca), sicchè -irrilevante sotto tale profilo la natura manuale e “di fatica” delle mansioni svolte dal e la prospettata “equivalenza” di tali mansioni con quelle di Pt_1
operaio agricolo precedentemente svolte alle dipendenze del CRA - certamente il ricorrente doveva essere qualificato come dipendente pubblico.
Ciò è dimostrato dal fatto che l'assunzione del ricorrente presso il è CP_2
pacificamente avvenuta in forza dell'art. 1 comma 519 L. n. 296/2006 che ha previsto, a determinate condizioni, la stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego.
Affermata in tali termini la qualità di dipendente pubblico del ricorrente, appaiono del tutto infondate le argomentazioni tese a dimostrare la non irrogabilità a quest'ultimo della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici: in primo luogo in quanto tale doglianza andava evidentemente fatta valere nell'ambito del procedimento penale -conclusosi con sentenza passata in giudicato- e in secondo luogo, e risolutivamente, in quanto, la predetta pena accessoria non è prevista solo per i dipendenti pubblici ma, ai sensi dell'art. 29 c.p., per i soggetti (anche non dipendenti pubblici) che abbiano conseguito
“La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni” o “La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere” (evidenziandosi, peraltro, che con sentenza n. 1666/2023 la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo automatico di applicazione della pena accessoria ex art. 20 c.p. proprio in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per reati puniti con una pena detentiva particolarmente grave).
Si osserva, sotto il profilo in esame, che il precedente di merito invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni (sent. CdA Palermo n.
427/2021) è del tutto inconferente in quanto riguarda società per azioni interamente partecipata da Ente esercente, per conto di quest'ultimo, CP_8
il pubblico servizio di igiene ambientale, e pertanto rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente di diritto privato e non, come nella specie, un rapporto di pubblico impiego.
SULLA QUESTIONE DELLA ILLEGITTIMITA' DEL
PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 36994 DEL 30.5.2024 DI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento di risoluzione in esame deducendone la illegittimità in quanto intervenuto al di fuori del procedimento disciplinare
(precedentemente avviato e sospeso dall ) ed emesso da organo non competente (assumendosi la competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari).
Ebbene, occorre osservare che ai sensi dell'art. 51, nono comma, della legge n.
142/1990, “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato”. L'art. 85 lett. b) del D.P.R. n.
3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato) prevede la destituzione dell'impiegato che è stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (“l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare…b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata”).
La Corte di Cassazione ha chiarito, sotto il profilo qui in esame, che nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che in tale ipotesi la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza di un requisito soggettivo (Cass. n.
16153/2009). La Corte ha altresì affermato che l'Amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente.
Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 29, primo comma, cod. pen. (il quale prevede:
“la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici”) nella parte in cui, riguardo al rapporto di pubblico impiego, implica l'automatica risoluzione del medesimo in ragione del carattere perpetuo della misura ed ha ribadito che la necessaria interposizione del giudizio disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo in generale, né l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare. Ha in particolare chiarito che in questo caso la risoluzione del rapporto di impiego costituisce soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo e, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero, sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa, di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale.
Deve poi aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 9 L. 19/90 secondo cui “Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale”, prescrivendo la possibilità di destituzione solo all'esito del procedimento disciplinare.
Ebbene, la Cassazione ha affermato che il divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale -sancito da tale norma- non è applicabile nell'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici (Cass. n. 3698/2010), anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto l'inapplicabilità degli artt. 9 e 10 della legge n. 19/1990 nei casi in cui la perdita dell'impiego costituisca effetto automatico di una sanzione penale accessoria, senza la necessità di un procedimento disciplinare (Consiglio di Stato sent. n. 81/1995;
Consiglio di Stato sent. n. 468/1998; Consiglio di Stato sent. n. 5163/2001;
Consiglio di Stato sent. n. 6669/2002; Consiglio di Stato sent. n. 3324/2007).
Con la sentenza n. 468/1998, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato che il divieto di destituzione di diritto ex art. 9 legge n. 19/90 non si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che costituisce un elemento in più rispetto alla condanna penale e che tale norma non ha abrogato ogni disposizione di legge contrastante con il divieto dell'automatica destituzione, ed il suo ambito di operatività deve essere ristretto alla sola destituzione di diritto per effetto della mera condanna penale. Le sentenze n. 5163/2001 e 6669/2002 del Consiglio di Stato hanno a loro volta precisato che non occorre l'instaurazione del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della destituzione del pubblico impiegato, condannato dal giudice penale, nel caso in cui alla condanna segua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
A fronte della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il procedimento disciplinare è dunque superfluo: il rapporto non può in ogni caso proseguire per effetto della pena accessoria (Cass. 30527/2024). Proprio in un caso analogo a quello di specie in cui, attivato e sospeso il procedimento disciplinare, la P.A. ha poi, a seguito della irrogazione al dipendente della interdizione perpetua dagli uffici pubblici, destituito quest'ultimo con provvedimento definitivo (non emesso dall'UPD), la Corte di
Cassazione ha escluso la necessità di riattivare il procedimento disciplinare “in quanto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici implica la cessazione dal servizio” (Cass. 30527/2024).
Analogamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3698/2010, in applicazione del principio secondo cui “L'art. 9 della legge n. 19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione”, nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnazione di un licenziamento comminato a seguito dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per effetto di condanna per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., ha ritenuto che, ponendosi la misura adottata dal datore di lavoro come un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria, non trovassero applicazione le disposizioni del contratto collettivo comparto enti locali 1994-1997 nella parte in cui richiedevano lo svolgimento del procedimento disciplinare ai fini del licenziamento.
In virtù dei principi e delle considerazioni finora esposte, deve ritenersi che nel caso di specie, pacifica e documentata la condanna definitiva del ricorrente, dipendente pubblico, alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, la Amministrazione datrice di lavoro abbia legittimamente adottato, pur al di fuori del procedimento disciplinare, il provvedimento direttoriale di destituzione n. 36994 del 29.4.2024. Il provvedimento è stato emesso in conformità a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata e, essendo legittimamente intervenuto al di fuori di un procedimento disciplinare, non era - come sostenuto in ricorso- di competenza dell'Ufficio Procedimento
Disciplinare. Peraltro, anche in tale contesto, va rimarcato che la automatica destituzione del dipendente nella ipotesi di specie è riconnessa dalla legge al mero stato di “dipendente pubblico” (innegabilmente rivestito dal ricorrente) con conseguente irrilevanza delle mansioni meramente esecutive o manuali da quest'ultimo svolte non avendo pertinenza la prospettata circostanza che esse non attenessero “stricto sensu” allo svolgimento di un “pubblico servizio”.
Può quindi conclusivamente accertarsi la legittimità ed idoneità del provvedimento n. 36994 del 29.4.2024 a far cessare dalla -ivi richiamata- data del
1.2.2024 il rapporto di impiego pubblico instaurato tra le parti in causa.
SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE IRROGATO DALL'UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (UPD) CON PROVVEDIMENTO N. 4 DEL 30.5.2024.
La acclarata legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro con il provvedimento Direttoriale n. 36994 del 29.4.2024 conduce a ritenere “tamquam non esset” il successivo provvedimento disciplinare di licenziamento del
30.5.2024 in quanto intervenuto nell'ambito di un rapporto già risolto e non più esistente. Risulta pertanto nella specie del tutto superflua la disamina dei profili di illegittimità prospettati nel ricorso avverso tale provvedimento che, per quanto appena detto, era superfluo e comunque privo di qualsivoglia efficacia. È infatti evidente che, se pure si riscontrasse nella specie uno o più dei profili di illegittimità prospettati dal ricorrente con riferimento al provvedimento espulsivo in questione, tale accertamento non condurrebbe ad alcun risultato
“vantaggioso” per quest'ultimo in quanto inerente ad un provvedimento privo, per le ragioni esplicate, di efficacia risolutiva.
CONCLUSIONI
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.156,00.
Salerno, 21.5.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio