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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 780/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
780/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con sede legale a Parma in Controparte_1 P.IVA_1
Viale Piacenza n. 21/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dagli
Avv.ti Alessandro Davini e Giovanni Magnani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Davini sito in Parma,
Strada Abbeveratoia n. 65/A;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._1
procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Aldo Manco del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Borgo Basini n. 1;
OPPOSTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 18.07.2025 e ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Controparte_1
D.I. n. 193/2025 – R.G. 606/2025, emesso il 13.06.2025 e notificato in pari data, a mezzo del quale il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di , di una somma pari ad € CP_2
39.663,96 a titolo di TFR residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente eccepiva, anzitutto, l'integrale versamento, in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, delle imposte dovute sul credito vantato dalla sig.ra a titolo di TFR, giusta modello F24 versato in atti (doc. 2 fasc. CP_2
parte ricorrente).
Deduceva, poi, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro – avvenuta in data 16.12.2024 –, le parti erano addivenute informalmente a un accordo di rateizzazione delle somme dovute a tale titolo e la società opponente, a partire dal
16.04.2025, aveva regolarmente provveduto a corrispondere alla sig.ra CP_2
bonifici mensili per la somma complessiva di Euro 18.330,56 (doc.ti 4-8 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, chiedeva, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo emesso, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza disattesa, previa ogni eventuale declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare, rigettare e respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/2025 (n. 606/2025
R.G.) del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro concesso in data
13/06/2025 dal Sig. Giudice Dott.ssa Dott.ssa Ilaria Zampieri in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; in via principale, dichiarare nullo, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti nel presente atto di opposizione;
in via subordinata, rideterminare l'importo ingiunto, alla luce di quanto già corrisposto alla sig.ra da parte dell'odierna opponente. CP_2
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonché oneri come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.09.2025, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree – e, in CP_2
particolare, la conclusione tra le parti di un accordo di rateazione del debito – ed instando, dunque, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 30.09.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere, dunque, rigettata per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Osserva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Di talché - avendo la lavoratrice offerto, in sede monitoria, la prova del credito maturato producendo il cedolino paga relativo al TFR maturato, dal quale emerge un credito pari alla somma complessiva di Euro 52.370,55 lordi e Euro 43.330,56 netti – spetta al debitore fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito fatto valere dall'ingiungente-opposta.
2.3. Orbene, parte opponente – la quale ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo opposto per una somma complessivamente pari ad Euro 11.231,20, giusta modello F24 effettuato in data 17.02.2025 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) nonché la prova del pagamento di una serie di acconti a titolo di TFR (e, in particolare, di cinque acconti, rispettivamente, di euro 3.300,56, di euro 3.000,00, di euro 4.000,00, di euro 4.000,00, di euro 4.000,00 di euro 4.000,00 e di euro 4.000,00 per un totale di euro 26.330,56 - risulta avere adempiuto solo parzialmente all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Quanto agli ulteriori importi azionati in monitorio a titolo di capitale, parte datoriale
– la quale, si ribadisce, ha dedotto che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro – avvenuta in data 16.12.2024 –, le parti sarebbero addivenute informalmente a un accordo di rateizzazione delle somme dovute e la società opponente, a partire dal 16.04.2025, in esecuzione di tale accordo, avrebbe regolarmente provveduto a corrispondere alla sig.ra mensili per la Parte_1
somma complessiva di Euro 26.330,56 - non ha, invero, allegato alcuna documentazione comprovante tale circostanza, fermamente contestata dalla lavoratrice, né, peraltro, si è offerta di provarla tramite l'escussione di testimoni.
2.4. In conclusione, dunque, avendo la società opponente provveduto, nelle more, al pagamento, a favore della lavoratrice, sia delle somme spettanti a titolo di ritenute fiscali e previdenziale (per un totale pari ad euro 11.231,20) sia di parte delle somme spettanti a titolo di TFR (per un totale di euro 26.300,56), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stata la pretesa creditoria parzialmente soddisfatta.
La parte opposta – premessa la pacifica esigibilità del credito (essendo provato che il rapporto di lavoro della parte resistente è definitivamente cessato a far data dal
16.12.2024, a seguito di licenziamento per superamento del periodo di comporto) - ha, quindi, diritto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR, per un totale pari ad euro Euro 17.000,00 (netti).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c..
3. Sulle spese di lite. Il parziale pagamento delle somme ingiunte, ad opera di parte datoriale, prima dell'emissione (e, giocoforza, della notificazione) del decreto ingiuntivo opposto giustifica la compensazione delle spese di lite – tanto di quelle relative alla fase monitoria, quanto di quelle relative alla presente fase di opposizione – in ragione di
1/2.
Le residue spese - liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza e debbono essere, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 193/2025, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 13.06.2025.
2. Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 17.000,00 (netti), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di , a titolo di TFR residuo. CP_2
3. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle residue spese di lite a favore di , spese che si CP_2 liquidano, quanto alla fase monitoria, in Euro 685,00 per compensi professionali ed
Euro 259,00 per anticipazioni, e, quanto alla presente fase di opposizione, in Euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
780/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con sede legale a Parma in Controparte_1 P.IVA_1
Viale Piacenza n. 21/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dagli
Avv.ti Alessandro Davini e Giovanni Magnani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Davini sito in Parma,
Strada Abbeveratoia n. 65/A;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._1
procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Aldo Manco del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Borgo Basini n. 1;
OPPOSTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 18.07.2025 e ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Controparte_1
D.I. n. 193/2025 – R.G. 606/2025, emesso il 13.06.2025 e notificato in pari data, a mezzo del quale il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di , di una somma pari ad € CP_2
39.663,96 a titolo di TFR residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente eccepiva, anzitutto, l'integrale versamento, in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, delle imposte dovute sul credito vantato dalla sig.ra a titolo di TFR, giusta modello F24 versato in atti (doc. 2 fasc. CP_2
parte ricorrente).
Deduceva, poi, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro – avvenuta in data 16.12.2024 –, le parti erano addivenute informalmente a un accordo di rateizzazione delle somme dovute a tale titolo e la società opponente, a partire dal
16.04.2025, aveva regolarmente provveduto a corrispondere alla sig.ra CP_2
bonifici mensili per la somma complessiva di Euro 18.330,56 (doc.ti 4-8 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, chiedeva, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo emesso, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza disattesa, previa ogni eventuale declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare, rigettare e respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/2025 (n. 606/2025
R.G.) del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro concesso in data
13/06/2025 dal Sig. Giudice Dott.ssa Dott.ssa Ilaria Zampieri in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; in via principale, dichiarare nullo, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti nel presente atto di opposizione;
in via subordinata, rideterminare l'importo ingiunto, alla luce di quanto già corrisposto alla sig.ra da parte dell'odierna opponente. CP_2
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonché oneri come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.09.2025, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree – e, in CP_2
particolare, la conclusione tra le parti di un accordo di rateazione del debito – ed instando, dunque, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 30.09.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere, dunque, rigettata per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Osserva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Di talché - avendo la lavoratrice offerto, in sede monitoria, la prova del credito maturato producendo il cedolino paga relativo al TFR maturato, dal quale emerge un credito pari alla somma complessiva di Euro 52.370,55 lordi e Euro 43.330,56 netti – spetta al debitore fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito fatto valere dall'ingiungente-opposta.
2.3. Orbene, parte opponente – la quale ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo opposto per una somma complessivamente pari ad Euro 11.231,20, giusta modello F24 effettuato in data 17.02.2025 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) nonché la prova del pagamento di una serie di acconti a titolo di TFR (e, in particolare, di cinque acconti, rispettivamente, di euro 3.300,56, di euro 3.000,00, di euro 4.000,00, di euro 4.000,00, di euro 4.000,00 di euro 4.000,00 e di euro 4.000,00 per un totale di euro 26.330,56 - risulta avere adempiuto solo parzialmente all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Quanto agli ulteriori importi azionati in monitorio a titolo di capitale, parte datoriale
– la quale, si ribadisce, ha dedotto che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro – avvenuta in data 16.12.2024 –, le parti sarebbero addivenute informalmente a un accordo di rateizzazione delle somme dovute e la società opponente, a partire dal 16.04.2025, in esecuzione di tale accordo, avrebbe regolarmente provveduto a corrispondere alla sig.ra mensili per la Parte_1
somma complessiva di Euro 26.330,56 - non ha, invero, allegato alcuna documentazione comprovante tale circostanza, fermamente contestata dalla lavoratrice, né, peraltro, si è offerta di provarla tramite l'escussione di testimoni.
2.4. In conclusione, dunque, avendo la società opponente provveduto, nelle more, al pagamento, a favore della lavoratrice, sia delle somme spettanti a titolo di ritenute fiscali e previdenziale (per un totale pari ad euro 11.231,20) sia di parte delle somme spettanti a titolo di TFR (per un totale di euro 26.300,56), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stata la pretesa creditoria parzialmente soddisfatta.
La parte opposta – premessa la pacifica esigibilità del credito (essendo provato che il rapporto di lavoro della parte resistente è definitivamente cessato a far data dal
16.12.2024, a seguito di licenziamento per superamento del periodo di comporto) - ha, quindi, diritto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR, per un totale pari ad euro Euro 17.000,00 (netti).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c..
3. Sulle spese di lite. Il parziale pagamento delle somme ingiunte, ad opera di parte datoriale, prima dell'emissione (e, giocoforza, della notificazione) del decreto ingiuntivo opposto giustifica la compensazione delle spese di lite – tanto di quelle relative alla fase monitoria, quanto di quelle relative alla presente fase di opposizione – in ragione di
1/2.
Le residue spese - liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza e debbono essere, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 193/2025, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 13.06.2025.
2. Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 17.000,00 (netti), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di , a titolo di TFR residuo. CP_2
3. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle residue spese di lite a favore di , spese che si CP_2 liquidano, quanto alla fase monitoria, in Euro 685,00 per compensi professionali ed
Euro 259,00 per anticipazioni, e, quanto alla presente fase di opposizione, in Euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri