Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2442 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MINUTO SARA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA 8/5 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BOTTERO FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
PALEOCAPA 5/6 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente come segue:
A questo punto il Giudice rel. Erica Passalalpi, verificata la regolarità del contraddittorio, osserva che le parti sostanzialmente concordano sulle seguenti condizioni:
“- declaratoria di divorzio;
- affido della minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente della stessa presso la madre;
- regime delle visite: facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia: A) nei due giorni di riposo lavorativo
il mese di Dicembre di ciascun anno i turni lavorativi dell'anno successivo;
B) un weekend al mese dalle ore
9 del sabato in cui andrá a prenderla presso la casa materna fino alle 21,30 della Domenica in cui l'accompagnerá presso la casa materna;
C) le festivitá nazionali e patronali saranno trascorse dalla minore con il padre o con la madre, secondo il criterio di alternanza annuale. Quanto alle vacanze di Persona_1
Natale, un genitore trascorrerà con la minore il periodo compreso fra il 24.12 ed il 30.12 e l'altro genitore il periodo compreso fra il 31.12 ed il 6.1, con alternanza annuale. Salvo diverso accordo, quest'anno sarà il padre a vedere e tenere con sé la figlia dal 24.12. al 30.12. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno.
Le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi: uno dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al giorno di Pasqua ed un secondo dalla sera del giorno di Pasqua (ore 18,00) fino al primo giorno di ripresa delle lezioni con accompagnamento a scuola. Salvo diverso accordo, quest'anno sarà la madre a vedere e tenere la figlia con sé relativamente al primo periodo. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno. D) la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze Per_1
estive scolastiche. Al fine della relativa individuazione, attribuire a ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale, il diritto di prelazione nella scelta del proprio periodo di vacanza con i figli, da comunicare all'altro genitore entro e non oltre la data del 31 maggio e obbligo dell'altro genitore di comunicare il proprio periodo (necessariamente in momento diverso da quello giá opzionato) entro e non oltre la data del 30 giugno. Qualora il genitore a cui spetta di scegliere per primo il periodo di vacanza non lo faccia entro il predetto termine, perderà tale diritto di prelazione che, conseguentemente, passerà all'altro genitore. In ogni caso, il genitore che non avrá opzionato il proprio periodo, potrá concordarlo con l'altro genitore, nel rispetto del periodo tempestivamente individuato dall'altro e di ogni altro impegno giá assunto dal genitore adempiente al momento della richiesta;
- contributo a carico di per il mantenimento dei figli pari a 5oo,00 euro (di cui 200,00 Controparte_1
euro per il figlio e 300,00 euro per la figlia ), annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_2 Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le nuove linee guida del tribunale di
Savona”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 19/12/2024 ha proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...] con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla prole;
CP_1
Rilevato che i è costituito nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 9.4.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente precisato le conclusioni come segue:
“- declaratoria di divorzio;
- affido della minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente della stessa presso la madre;
- regime delle visite: facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia: A) nei due giorni di riposo lavorativo settimanali di cui egli gode. Il primo giorno il padre preleverà la figlia dalla casa della madre e la accompagnerà a scuola per poi riprenderla all'uscita da scuola e tenerla con sé fino alle 21.30 del secondo giorno, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Nei periodi di vacanza scolastica, la presa in carico il primo dei due giorni da parte del padre avverrá alle ore 9,00. A tali fini, il sig. omunicherá entro CP_1
il mese di Dicembre di ciascun anno i turni lavorativi dell'anno successivo;
B) un weekend al mese dalle ore
9 del sabato in cui andrá a prenderla presso la casa materna fino alle 21,30 della Domenica in cui l'accompagnerá presso la casa materna;
C) le festivitá nazionali e patronali saranno trascorse dalla minore con il padre o con la madre, secondo il criterio di alternanza annuale. Quanto alle vacanze di Persona_1
Natale, un genitore trascorrerà con la minore il periodo compreso fra il 24.12 ed il 30.12 e l'altro genitore il periodo compreso fra il 31.12 ed il 6.1, con alternanza annuale. Salvo diverso accordo, quest'anno sarà il padre a vedere e tenere con sé la figlia dal 24.12. al 30.12. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno.
Le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi: uno dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al giorno di Pasqua ed un secondo dalla sera del giorno di Pasqua (ore 18,00) fino al primo giorno di ripresa delle lezioni con accompagnamento a scuola. Salvo diverso accordo, quest'anno sarà la madre a vedere e tenere la figlia con sé relativamente al primo periodo. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno. D) la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze Per_1
estive scolastiche. Al fine della relativa individuazione, attribuire a ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale, il diritto di prelazione nella scelta del proprio periodo di vacanza con i figli, da comunicare all'altro genitore entro e non oltre la data del 31 maggio e obbligo dell'altro genitore di comunicare il proprio periodo (necessariamente in momento diverso da quello giá opzionato) entro e non oltre la data del 30 giugno. Qualora il genitore a cui spetta di scegliere per primo il periodo di vacanza non lo faccia entro il predetto termine, perderà tale diritto di prelazione che, conseguentemente, passerà all'altro genitore. In ogni caso, il genitore che non avrá opzionato il proprio periodo, potrá concordarlo con l'altro genitore, nel rispetto del periodo tempestivamente individuato dall'altro e di ogni altro impegno giá assunto dal genitore adempiente al momento della richiesta;
- contributo a carico di per il mantenimento dei figli pari a 5oo,00 euro (di cui 200,00 Controparte_1
euro per il figlio e 300,00 euro per la figlia ), annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_2 Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le nuove linee guida del tribunale di
Savona”;
Constatato che fra i coniugi è intervenuta sentenza di separazione del 7.2.2024 con la quale è stato ratificato l'accordo raggiunto fra le parti;
Rilevato che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Pallare in data 28.12.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pallare, anno 2000, n. 6, p. II, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Pallare e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 10.4.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo