Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
3622/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente est.
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 3622 /2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso per separazione depositato in data 3.10.2023, da:
, rappresentata e difesa dall'avv. LEZZA MARIA SIMONA, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE GENNARO DANIELE, giusta mandato in atti CP_1
resistente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta
AT
, con ricorso per separazione, ha chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni Parte_1 meglio indicate nel detto ricorso. Si costituiva il resistente con comparsa depositata in data 7.12.2023.
Fissata l'udienza di prima comparizione e vanamente esperito il tentativo di conciliazione il G.D. depositava ordinanza in data 22.01.2024 con cui, adottatati i provvedimenti provvisori, ammetteva i mezzi istruttori nei termini di cui al provvedimento suddetto.
Indi, le parti depositavano, in data 15.11.2024, convenzione ritualmente sottoscritta chiedendo regolamentarsi la separazione alle condizioni di cui alla detta convenzione e, fissata l'udienza ex art 127 ter c.p.c., le parti, con note disposte in sostituzione dell'udienza, rinunziando a comparire all'udienza,
Il P.M. è intervenuto in data 19.10.2023
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1,
c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, con riferimento alla regolamentazione dell'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento dei figli frattanto divenuti entrambi maggiorenni e con partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA di Trani ed assegnazione della casa familiare alla sigra prendendosi atto degli ulteriori profili relativi agli accordi di trasferimento immobiliare tra le Pt_1 parti a carattere obbligatorio in questa sede e dandosi atto del riconoscimento in favore della sigra Pt_1 dell'assegno di mantenimento.
Spese compensate in ragione dell'andamento dei fatti di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e (matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario, celebrato in Molfetta in data 7 dicembre 2002, trascritto presso gli uffici di stato civile del relativo comune al n 281 parte II – Serie A 2) alle condizioni di cui alla convenzione depositata dalle parti in data 15.11.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritta;
2) spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.03.2025.
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore