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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARTINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINI ALESSANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_2 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINI ALESSANDRO
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avvocati ( VIALE MASINI N. 12/14 Parte_3 C.F._2 C/O 40126 BOLOGNA, Controparte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_3 C.F._3 [...]
40126 BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_4 ( ) VIALE MASINI N. 12/14 40126 BOLOGNA, C.F._4 Controparte_5 ( ) VIALE MASINI N. 12/14 C/O C.F._5 Controparte_1
40126 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-05-2023, Parte_4
e nella sua veste di Socio Accomandatario, opponevano
[...] Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione N°42.23.1 emessa dall' di Controparte_1
Bologna, e ritualmente notificata a parte opponente. Affermavano che l'Ordinanza Ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N°BO00000/2022-412-01, notificato in data 26-05-2022. Affermavano che con tale Verbale di Accertamento e Notificazione, gli Ispettori intervenuti avevano contesto alla società ricorrente ed al legale rappresentante, una serie di violazioni amministrative, inerenti i lavoratori e . Controparte_6 Parte_5
Precisava che, in particolare, avevano contestato alla società ricorrente di avere impiegato la lavoratrice subordinata per 10 giornate lavorative, Controparte_6 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e senza che la medesima risultasse da alcuna scrittura obbligatoria, nonché di avere omesso di registrare le ore di lavoro supplementare del lavoratore per i mesi di Parte_5 luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, ed infine essersi avvalsa, in qualità di committente utilizzatore, in diverso periodo, del signor , nell'ambito di Parte_5 un rapporto di appalto illecito con la società Controparte_7
Relativamente alle violazioni amministrative inerenti la persona di , Controparte_6 contestava solo l'asserita eccessività della sanzione, in quanto la suddetta condotta si era protratta per soli 10 giorni, ed aveva avuto una valenza illecita minimale. Circa le ore di lavoro supplementare asseritamente svolte dal signor per i mesi di Pt_5 luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, ne contestava la sussistenza. Circa l'asserito appalto illecito con la società inerente la posizione Controparte_7 di per un diverso periodo lavorativo, ne contestava parimenti la Parte_5 sussistenza. Chiedeva pertanto la rideterminazione della sanzione, con riferimento alla posizione della lavoratrice e l'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione Controparte_6 opposta, per la parte inerente il lavoratore . Parte_5
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' Controparte_8
affermando l'infondatezza del ricorso e la fondatezza e legittimità
[...] dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Deduceva in particolare che, con riferimento alla posizione della lavoratrice
[...]
, che la sanzione era stata determinata in osservanza dell'art. 11 della Legge CP_6
N°689/1981, nella misura minima prevista dalle norme violate. Deduceva poi, con riferimento alla contestazione inerente le ore di lavoro supplementare svolto dal signor per i mesi di luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, che la Pt_5 fondatezza della contestazione emergeva dai verbali di sommarie informazioni testimoniali sul punto, rese da e Parte_5 Testimone_1
pagina 2 di 4 Infine, con riferimento alla contestazione inerente l'utilizzazione del lavoratore
[...]
, nel periodo dal 2 Marzo al 2 Giugno 2019, nell'ambito di un rapporto di Pt_5 appalto illecito con la società rilevava che la condotta illecita Controparte_7 contestata era provata dalle stesse dichiarazioni rese dal signor che Parte_2 aveva precisato agli Ispettori intervenuti, di avere scelto lui stesso il signor e di Pt_5 averlo formato direttamente, dandogli altresì direttamente le direttive e gli ordini di lavoro. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte da parte ricorrente, e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 01-12-2023, 04-01-2024, 08-04-2024, 10-06-2024, 23-09-2024, 09-12-2024, 17-03-2025, 26-05-2025. Venivano sentiti come testi e . Testimone_2 Parte_5
La causa veniva istruita documentalmente, e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, tra cui i Verbali di s.i.t. rese da e Parte_2 Testimone_2
. Parte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'asserita eccessività della sanzione irrogata per le violazioni amministrative commesse dalla società ricorrente, con riferimento alla posizione della lavoratrice , osserva innanzitutto il Tribunale che la stessa parte attrice Controparte_6 non ha contestato la sussistenza delle violazioni contestate dagli Ispettori del Lavoro, ossia di avere impiegato la lavoratrice subordinata per 10 Controparte_6 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e senza che la medesima risultasse da alcuna scrittura obbligatoria. Tali violazioni, oltre che provate documentalmente, sono quindi provate per l'assenza di contestazioni sul punto. Circa l'entità delle sanzioni irrogate, osserva il Tribunale che è documentalmente provato che la sanzione è stata determinata in osservanza dell'art. 11 della Legge N°689/1981, nella misura minima prevista dalle norme violate. La contestazione è quindi infondata e viene respinta. Per quanto riguarda poi la contestazione dell' , inerente la Controparte_1 mancata registrazione di ore di lavoro supplementare svolte dal signor Parte_5 per i mesi di luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, osserva il Tribunale che dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da e Testimone_2
, nonché dalle testimonianze rese dagli stessi, è emerso che il signor Parte_5
nel periodo in esame, ha sempre svolto un orario full time dalle 10.00 alle Pt_5
14.00/15.00 e dalle 18.00 alle 22-00/24.00, mentre sono state formalizzate solo 24 ore settimanali lavorative. Sussiste quindi la violazione amministrativa contestata e l'opposizione viene respinta anche su tale punto. pagina 3 di 4 Per quanto riguarda infine la contestazione dell , Controparte_1 inerente la circostanza che la società ricorrente si sarebbe avvalsa, in qualità di committente utilizzatore, del lavoratore , nel periodo dal 2 Marzo al 2 Parte_5
Giugno 2019, nell'ambito di un rapporto di appalto illecito con la società
[...]
osserva il Tribunale che la fondatezza di tale contestazione è provata in CP_7 primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal signor agli Ispettori Intervenuti, Parte_2 dichiarazioni aventi valore confessorio. Nelle stesse il ha precisato di avere scelto lui stesso il signor e di averlo Pt_2 Pt_5 formato direttamente, dandogli altresì direttamente le direttive e gli ordini di lavoro, durante tale periodo lavorativo, senza alcun intervento da parte di addetti della
[...]
società che si era limitata ad inviare il lavoratore. CP_7
L'interposizione fittizia ha poi trovato conferma nei verbali di s.i.t. rese da
[...]
e di e nelle testimonianze rese dai medesimi in Pt_5 Testimone_1 udienza. Sussiste pertanto anche tale violazione amministrativa, e l'opposizione viene respinta anche su tale punto. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 24 della Legge N°689/1981, che statuisce che, in caso di condanna con sentenza o decreto penale di condanna, il recupero delle somme dovute, comprese le spese processuali, avvenga secondo le norme generali sul recupero delle spese processuali( sul punto Cass.27634/2021, Cass. N°23055/2019). Vengono liquidate secondo i parametri forensi diminuiti del 20%, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge l'Opposizione proposta da e da Parte_4
contro l'Ordinanza Ingiunzione N°42.23.1 emessa dall Parte_2 [...]
di Bologna, in data 16-03-2023. Controparte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'
[...]
, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi Controparte_8 professionali, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 30-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 856/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARTINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINI ALESSANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_2 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINI ALESSANDRO
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avvocati ( VIALE MASINI N. 12/14 Parte_3 C.F._2 C/O 40126 BOLOGNA, Controparte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_3 C.F._3 [...]
40126 BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_4 ( ) VIALE MASINI N. 12/14 40126 BOLOGNA, C.F._4 Controparte_5 ( ) VIALE MASINI N. 12/14 C/O C.F._5 Controparte_1
40126 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03-05-2023, Parte_4
e nella sua veste di Socio Accomandatario, opponevano
[...] Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione N°42.23.1 emessa dall' di Controparte_1
Bologna, e ritualmente notificata a parte opponente. Affermavano che l'Ordinanza Ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N°BO00000/2022-412-01, notificato in data 26-05-2022. Affermavano che con tale Verbale di Accertamento e Notificazione, gli Ispettori intervenuti avevano contesto alla società ricorrente ed al legale rappresentante, una serie di violazioni amministrative, inerenti i lavoratori e . Controparte_6 Parte_5
Precisava che, in particolare, avevano contestato alla società ricorrente di avere impiegato la lavoratrice subordinata per 10 giornate lavorative, Controparte_6 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e senza che la medesima risultasse da alcuna scrittura obbligatoria, nonché di avere omesso di registrare le ore di lavoro supplementare del lavoratore per i mesi di Parte_5 luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, ed infine essersi avvalsa, in qualità di committente utilizzatore, in diverso periodo, del signor , nell'ambito di Parte_5 un rapporto di appalto illecito con la società Controparte_7
Relativamente alle violazioni amministrative inerenti la persona di , Controparte_6 contestava solo l'asserita eccessività della sanzione, in quanto la suddetta condotta si era protratta per soli 10 giorni, ed aveva avuto una valenza illecita minimale. Circa le ore di lavoro supplementare asseritamente svolte dal signor per i mesi di Pt_5 luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, ne contestava la sussistenza. Circa l'asserito appalto illecito con la società inerente la posizione Controparte_7 di per un diverso periodo lavorativo, ne contestava parimenti la Parte_5 sussistenza. Chiedeva pertanto la rideterminazione della sanzione, con riferimento alla posizione della lavoratrice e l'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione Controparte_6 opposta, per la parte inerente il lavoratore . Parte_5
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' Controparte_8
affermando l'infondatezza del ricorso e la fondatezza e legittimità
[...] dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Deduceva in particolare che, con riferimento alla posizione della lavoratrice
[...]
, che la sanzione era stata determinata in osservanza dell'art. 11 della Legge CP_6
N°689/1981, nella misura minima prevista dalle norme violate. Deduceva poi, con riferimento alla contestazione inerente le ore di lavoro supplementare svolto dal signor per i mesi di luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, che la Pt_5 fondatezza della contestazione emergeva dai verbali di sommarie informazioni testimoniali sul punto, rese da e Parte_5 Testimone_1
pagina 2 di 4 Infine, con riferimento alla contestazione inerente l'utilizzazione del lavoratore
[...]
, nel periodo dal 2 Marzo al 2 Giugno 2019, nell'ambito di un rapporto di Pt_5 appalto illecito con la società rilevava che la condotta illecita Controparte_7 contestata era provata dalle stesse dichiarazioni rese dal signor che Parte_2 aveva precisato agli Ispettori intervenuti, di avere scelto lui stesso il signor e di Pt_5 averlo formato direttamente, dandogli altresì direttamente le direttive e gli ordini di lavoro. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte da parte ricorrente, e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 01-12-2023, 04-01-2024, 08-04-2024, 10-06-2024, 23-09-2024, 09-12-2024, 17-03-2025, 26-05-2025. Venivano sentiti come testi e . Testimone_2 Parte_5
La causa veniva istruita documentalmente, e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, tra cui i Verbali di s.i.t. rese da e Parte_2 Testimone_2
. Parte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'asserita eccessività della sanzione irrogata per le violazioni amministrative commesse dalla società ricorrente, con riferimento alla posizione della lavoratrice , osserva innanzitutto il Tribunale che la stessa parte attrice Controparte_6 non ha contestato la sussistenza delle violazioni contestate dagli Ispettori del Lavoro, ossia di avere impiegato la lavoratrice subordinata per 10 Controparte_6 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo e senza che la medesima risultasse da alcuna scrittura obbligatoria. Tali violazioni, oltre che provate documentalmente, sono quindi provate per l'assenza di contestazioni sul punto. Circa l'entità delle sanzioni irrogate, osserva il Tribunale che è documentalmente provato che la sanzione è stata determinata in osservanza dell'art. 11 della Legge N°689/1981, nella misura minima prevista dalle norme violate. La contestazione è quindi infondata e viene respinta. Per quanto riguarda poi la contestazione dell' , inerente la Controparte_1 mancata registrazione di ore di lavoro supplementare svolte dal signor Parte_5 per i mesi di luglio, Agosto, settembre ed ottobre 2019, osserva il Tribunale che dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da e Testimone_2
, nonché dalle testimonianze rese dagli stessi, è emerso che il signor Parte_5
nel periodo in esame, ha sempre svolto un orario full time dalle 10.00 alle Pt_5
14.00/15.00 e dalle 18.00 alle 22-00/24.00, mentre sono state formalizzate solo 24 ore settimanali lavorative. Sussiste quindi la violazione amministrativa contestata e l'opposizione viene respinta anche su tale punto. pagina 3 di 4 Per quanto riguarda infine la contestazione dell , Controparte_1 inerente la circostanza che la società ricorrente si sarebbe avvalsa, in qualità di committente utilizzatore, del lavoratore , nel periodo dal 2 Marzo al 2 Parte_5
Giugno 2019, nell'ambito di un rapporto di appalto illecito con la società
[...]
osserva il Tribunale che la fondatezza di tale contestazione è provata in CP_7 primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal signor agli Ispettori Intervenuti, Parte_2 dichiarazioni aventi valore confessorio. Nelle stesse il ha precisato di avere scelto lui stesso il signor e di averlo Pt_2 Pt_5 formato direttamente, dandogli altresì direttamente le direttive e gli ordini di lavoro, durante tale periodo lavorativo, senza alcun intervento da parte di addetti della
[...]
società che si era limitata ad inviare il lavoratore. CP_7
L'interposizione fittizia ha poi trovato conferma nei verbali di s.i.t. rese da
[...]
e di e nelle testimonianze rese dai medesimi in Pt_5 Testimone_1 udienza. Sussiste pertanto anche tale violazione amministrativa, e l'opposizione viene respinta anche su tale punto. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 24 della Legge N°689/1981, che statuisce che, in caso di condanna con sentenza o decreto penale di condanna, il recupero delle somme dovute, comprese le spese processuali, avvenga secondo le norme generali sul recupero delle spese processuali( sul punto Cass.27634/2021, Cass. N°23055/2019). Vengono liquidate secondo i parametri forensi diminuiti del 20%, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge l'Opposizione proposta da e da Parte_4
contro l'Ordinanza Ingiunzione N°42.23.1 emessa dall Parte_2 [...]
di Bologna, in data 16-03-2023. Controparte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'
[...]
, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi Controparte_8 professionali, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 30-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4