CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.919/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. PAVONE SIMONA
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2670/2024 pubblicata il
30/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 23/12/2024 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 10/01/2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 10/01/2024 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di prima comparizione del 23/12/2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del
10/01/2025.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, declaratoria che va pronunciata con sentenza ai sensi del terzo comma del medesimo art. 348 c.p.c..
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli appellati.
A norma dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 deve darsi atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania Controparte_1
n. 2670/2024 pubblicata il 30/05/2024 così provvede: dichiara, ex art.348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello; dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.919/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. PAVONE SIMONA
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2670/2024 pubblicata il
30/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 23/12/2024 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 10/01/2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 10/01/2024 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di prima comparizione del 23/12/2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del
10/01/2025.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, declaratoria che va pronunciata con sentenza ai sensi del terzo comma del medesimo art. 348 c.p.c..
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli appellati.
A norma dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 deve darsi atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania Controparte_1
n. 2670/2024 pubblicata il 30/05/2024 così provvede: dichiara, ex art.348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello; dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 2/2