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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Rapporto di lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha subordinato e differenze pronunciato la seguente retributive
SE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5074/2021 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 5074/21 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.03.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti V.
[...]
REPERTORIO Collarile e C. Marcellino del Foro di Benevento in virtù di mandato N. _______________ allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del n. 026/2025 R.B. Lav.
difensore in Benevento, Via N. Calandra, n. 31;
Ricorrente
Discusso nel termine e del 21.03.2025 con scambio di note scritte in persona del ex art. 127 ter cpc Parte_2
legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A.M. Finzi
Longo e L. Finocchiaro del Foro di Milano in virtù di mandato in Deposito minuta calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo _________________
studio del difensore in Milano, Piazzale Cadorna, n. 4;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 1 Parte_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: “1.Il ricorrente, ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario IG. , con sede legale in Amalfi (Sa) Parte_2
al Largo Duchi Piccolomini 1, c.a.p. , C.F. , numero P.IVA_1 P.IVA_2
REA SA- 319159 ( all.1) dal 1 marzo 2007 al 30 settembre 2020, quando il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento allo scadere del contratto a tempo determinato.
2. Tale rapporto di lavoro, per il quale non era stato sottoscritto alcun contratto dal ricorrente, formalmente era stato denunciato prima come lavoratore dipendente presso di Parte_2 Controparte_1
poi successivamente come “coadiutore d'impresa” intercorrente con
[...]
il solo sig. ed infine nuovamente con Parte_2 Parte_2
[...] Controparte_2
3. Il contratto di lavoro subordinato, come si evince chiaramente dall'
[...]
estratto contributivo Inps, ha subito varie modifiche durante gli anni, infatti, a volte mutava in coadiutore d'impresa commerciale, intercorrente peraltro con il sig. , ed altre volte come Parte_2
lavoratore dipendente della società Parte_2 Parte_2
e C.
[...]
4. In realtà, durante tutto il periodo lavorativo, il Consiglio IA,
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 2 Parte_2 oltre all'attività di coadiutore in favore del IG. , ha Parte_2
sempre svolto anche la mansione di receptionist per la società resistente.
Si precisa che nell'attività di coadiutore sollevava l'amministratore della società di tutti gli incombenti amministrativi da svolgersi in albergo.
Quale receptionist, invece, si occupava dell'accoglienza dei clienti all'arrivo in albergo, li assisteva durante tutto il soggiorno e ne gestiva la partenza, vendeva le stanze, aveva la gestione delle prenotazioni e degli arrivi, annotava i dati dei clienti, assegnava a questi le stanze, accoglieva le richieste degli stessi durante la permanenza, amministrava la cassa, si occupava della redazione dei conti e dell'incasso del relativo corrispettivo, oltre al disbrigo delle pratiche inerenti il soggiorno e la partenza dei clienti. Per tale attività (receptionist) il ricorrente riceveva una retribuzione al nero di soli 500 euro mensili.
5. Oltre ai compiti di addetto al ricevimento, il IA, Parte_1
stante le dimensioni dell'albergo ed il ridotto numero di personale,
(oltre al ricorrente erano impiegati un portiere di notte, il IG. Per_1
, un addetto al bar, sig. l'addetta alle pulizie
[...] CP_3
signora e le signore , Parte_3 Persona_2 Per_3
e , che si occupavano di servire le colazioni
[...] Persona_4
e rifare le camere), svolgeva anche altre mansioni non rientranti nei propri compiti di coadiutore. Spesso, in assenza del personale preposto, infatti, svolgeva anche quelle di cameriere, addetto al Bar, e di interlocutore con i fornitori dell'Hotel (all.3). Tutte le attività sono state svolte dal ricorrente alle direttive del sig. (all.4), Parte_2
legale rappresentante della società resistente.
6. L'orario di lavoro era di 40 ore settimanali, per dodici mesi l'anno. Il ricorrente ha, infatti, lavorato in maniera continuativa e subordinata dall'anno 2007 al 2020, anno del licenziamento. Godeva di una sola ora per la pausa pranzo e, benché l'attività lavorativa dovesse terminare allo scadere delle ore giornaliere prefissate, era sempre prolungata, a
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 3 Parte_2 causa delle ulteriori mansioni svolte dal . Il Parte_1
ricorrente, pertanto, quotidianamente svolgeva anche del lavoro straordinario, occupandosi ad esempio anche della gestione dei fornitori a cui comunicava gli ordini e dai quali riceveva le merci che venivano fatturate all'Hotel e pagate dal Consiglio o in contanti o tramite bonifici, come si evince dalle fatture allegate al presente ricorso (all. 3).
7. Il ricorrente ha lavorato anche durante i giorni festivi e non ha mai ricevuto una regolare retribuzione né la tredicesima mensilità e la quattordicesima, non ha percepito gli emolumenti inerenti le ferie non godute, i permessi retribuiti, la maggiorazione del 20% sul lavoro festivo effettuato né il trattamento di fine rapporto.
8. Nonostante quanto scaturente dall'estratto contributivo Inps, il ricorrente è stato sempre alle dipendenze della società resistente. Ed infatti, poiché nelle more veniva licenziato l'altro dipendente (all.5), sig.
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, dopo CP_3
essere intervenuto su richiesta del dipendente licenziato appurava la presenza di lavoratori ( e ) al Parte_1 Parte_3
nero (all.6) all'interno dell' _2
Per tale motivo la società resistente si vedeva irrogare una sanzione pecuniaria e un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (all.6).
La stessa, onde richiedere la revoca del provvedimento di sospensione, assumeva con contratto a tempo pieno determinato sia il Parte_1
che la ( all.ti 7 e 8).
[...] Parte_3
Allo scadere del periodo lavorativo prefissato nel contratto stipulato, le due forze lavoro non venivano più riassunte e la società resistente, in data 2 luglio 2021stipulava un contratto di affitto di azienda con la società “To Share s.r.l.s”, per cui non proseguiva più direttamente la gestione dell'attività alberghiera (all.9).
Per questo motivo il ricorrente tramite il proprio avvocato di fiducia inviava una lettera di messa in mora con la quale venivano richieste le
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 4 Parte_2 differenze retributive, il TFR e tutti gli ulteriori emolumenti retributivi e fiscali non ricevuti (all. 11).
…………………………………………………………………………………
Riguardo il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente è opportuno chiarirne alcuni aspetti.
La società di era composta Parte_2 Controparte_1
da tre soci e, precisamente i fratelli , Parte_2 R_
ed . I tre germani dividevano le cariche sociali
[...] Controparte_4
in questo modo: Socio accomandatario veniva nominato il signor e socie accomandanti le signore e Parte_2 NA
. Poiché i signori e risiedevano e CP_4 Parte_2 CP_4
risiedono a Milano, e la signora , moglie del ricorrente, risiede R_
in Amalfi, si decideva di nominare coadiutori dell' la Parte_2
signora ed il marito signor conferendo, in R_ Parte_1
special modo al ricorrente, l'incarico di gestione dell'Hotel nonché, la mansione di receptionist e per la quale riceveva euro 500 mensili.
Per tale motivo, il ruolo del Consiglio, come in precedenza specificato, non era solo quello di coadiutore dell ma anche Parte_2
quello del receptionist. Si evidenzia che a causa della mancanza di personale, per un periodo della loro vita i coniugi – Parte_1 _2
hanno dovuto anche abitare all'interno della struttura alberghiera, al fine di poter svolgere tutte le mansioni che gli erano comandate. Solo chi non vuol vedere non si rende conto che il Consiglio IA veniva usato come jolly dall'amministratore della società all'interno dell'albergo, in quanto marito della sorella. A seguito di dissapori e contrasti sorti tra i germani perché i coniugi - _2 Parte_1
chiedevano le loro retribuzioni per il lavoro svolto e la _2
signora i dividendi societari, venivano entrambi revocati dalla R_
carica di coadiutori e addirittura la signora veniva esclusa R_
dalla società resistente. Pertanto, senza l'attività lavorativa dei coniugi
– è divenuto necessario per i restanti soci stipulare Parte_1 _2
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 5 Parte_2 il contratto di affitto di azienda su menzionato.
Per tutto quanto su esposto, il IG. è creditore Parte_1
dell di della somma pari ad Parte_2 Parte_2 CP_1
euro 325.604, 71, come puntualmente rendicontata nell'allegata CTP a firma della D.ssa che forma parte integrante del presente Per_6
ricorso (all. 10). Tale somma, però, va decurtata delle retribuzioni ricevute dal e che sono pari ad euro 81.500,00, così Parte_1
conteggiate: 1 marzo 2007 – dicembre 2007 euro 5.000,00; 1 gennaio
2008 – 31 dicembre 2019 euro 72.000,00; 1 gennaio 2020 – 30 settembre 2020 euro 4.500,00.
Alla luce di tali conteggi il sig. è creditore nei Parte_1
confronti della società Controparte_1
della somma totale pari ad euro 244.104, 71……………………………”.
Tanto premesso, il ricorrente, ritenendo sussistere un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società resistente Parte_2
chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
ha lavorato in nero quale receptionist alle dipendenze della resistente presso l'albergo sito in Amalfi alla via Largo Duca Piccolomini 1, con vincolo di natura subordinata dal 1 marzo 2007 al 30 settembre 2020;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente nel suddetto periodo ha prestato alle dirette dipendenze del sig. le mansioni Parte_2
di receptionist nonché tutte le altre, meglio precisate nella premessa del ricorso;
c) Accertare e dichiarare, per le esposte causali, che la resistente è tenuta a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, TFR ed oneri non corrisposti rispetto al versato ai sensi degli art. 2099 cc. e 36 Cost. la somma complessiva di euro 244.104,71, comprensiva di maggiorazione per lavoro straordinario, rate di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti o quella che riterrà di giustizia in
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 6 Parte_2 corso di causa con interessi e rivalutazioni come per legge;
d) Condannare in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t, a versare la somma complessiva di euro
244.104,71 o quella che riterrà di giustizia con interessi e rivalutazioni come per legge in favore del ricorrente sig. ; Parte_1
e) Vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
f) Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare, la società resistente eccepiva la mancanza del vincolo di subordinazione (avendo svolto il ricorrente il ruolo di coadiutore dell'accomandatario ), Parte_2
la gratuità della prestazione lavorativa tra familiari, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, l'abusiva gestione dell'hotel da parte del ricorrente e del coniuge sorella NA
del socio accomandatario , e l'occupazione abusiva Parte_2
della struttura da parte del ricorrente e del coniuge, con conseguenti ingenti danni;
quindi, la resistente società deduceva, in particolare, quanto segue:
“…………………………………………………………………………………… almeno dal 2018 il ricorrente e la moglie hanno occupato abusivamente l'Hotel Centrale, contro il volere della società; e solo a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Salerno è stato possibile a rientrare in possesso dell'azienda costituita dalla struttura Parte_2
alberghiera, purtroppo riconsegnata in condizioni di inutilizzabilità, poiché il ricorrente e il coniuge avevano per tempo provveduto ad asportare tutto quanto fosse necessario all'esercizio ordinario della
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 7 Parte_2 stessa (dai materassi dei letti alle chiavi e ai televisori delle stanze), senza contare lo stato di degrado della struttura ben attestato dal verbale dell'Ufficiale Giudiziario intervenuto (v. infra).
Proprio in ragione di ciò la società convenuta vanta nei confronti del sig. e della sig.ra , tra loro in Parte_1 NA
solido, in qualità di gestori dell'Hotel Centrale, un consistente credito di
€ 212.137,65 (solo per spese già sostenute, e con riserva di agire per gli ulteriori crediti ancora da saldare e danni), per danni diretti cagionati alla struttura alberghiera a seguito della asportazione di impianti, di arredi, corredi e materiali vari dell operata dai gestori (ovvero il _2
IG. e la sig.ra ) prima della riconsegna Parte_1 NA
all'avente diritto, nonché per danni riconducibili al degrado in cui i gestori hanno lasciato la struttura.
In proposito si producono: ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 1); provvedimento del Tribunale di Salerno 15.4.2021 (doc. 2); verbale di constatazione redatto dall'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep di
Salerno, doc. 3; querela per appropriazione indebita (e altro) sporta nei confronti del ricorrente e della sig.ra (doc. 4); fatture NA
relative agli interventi e agli acquisti effettuati da (doc. 5); Parte_2
richiesta di finanziamento di € 300.000,00 al Fondo di Garanzia per la ristrutturazione e il ripristino dell'Hotel (doc. 6).
Paradossale, quindi, ogni richiesta di corresponsione di somme da parte del ricorrente.
Proprio con riferimento alla deplorevole vicenda da ultimo richiamata il evidenzia la plateale strumentalità della presente azione, nata, _2
al pari di altre 5 (cinque!) cause -di cui si dirà- quale reazione alla legittima richiesta della odierna convenuta di rientrare in possesso dell'azienda alberghiera di proprietà, ovvero proprio di quell'Hotel
Centrale di Amalfi che per anni (e sino all'ordine giudiziale emesso dal
Tribunale di Salerno nell'aprile del 2021), è stato indebitamente occupato dal ricorrente e dal coniuge di costui, IG.ra R_
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 8 Parte_2 già socia accomandante de _2 Parte_2
…………………………………………………………………………..
La vertenza in esame trova origine e ragione in un contesto familiare laddove, dopo anni di piena concordia tra le parti circa il riparto delle risorse familiari, per lo più provenienti da disponibilità paterne, i rapporti tra i fratelli (il IG. , _2 Parte_2
accomandatario de la sig.ra Parte_2 Controparte_4
accomandante de la sig.ra , moglie del Parte_2 NA
ricorrente, accomandante de e il di lei coniuge sig. Parte_2
) sono andati progressivamente deteriorandosi, sino Parte_1
alla conflittualità di cui anche l'odierna controversia è espressione.
Per quanto qui rileva, la società è titolare dell'azienda Parte_2
costituita dall'Hotel Centrale in Amalfi.
Fino all'anno 2007, come evincibile dalla Visura CCIAA che si produce come doc. 7, la società ha avuto sede a Milano, laddove la sig.ra
[...]
e il marito gestivano un ristorante, nel CP_4 Controparte_5
quale lavorava anche il sig. . Parte_1
Proprio nell'anno 2007 i fratelli assunsero alcune decisioni _2
rilevanti anche per la propria vita personale, e che miravano a suddividere tra loro la gestione di alcuni cespiti familiari.
Il IG. , odierno accomandatario, già residente a [...]
Milano, avrebbe continuato nella propria attività di artigianato- pelletteria in Milano;
la sorella avrebbe gestito insieme al marito CP_4
il summenzionato ristorante in Milano (acquistato sempre con risorse familiari), in precedenza gestito dai coniugi;
i Persona_7
IG.ri e il marito (quindi NA Parte_1
l'odierno ricorrente), i quali avevano già ritrasferito la propria
[... residenza in Amalfi, avrebbero gestito l'Hotel Centrale di proprietà de le cui quote erano all'epoca ripartite come di seguito: 30% _2
alla sig.ra (moglie del ricorrente), 30% alla sig.ra NA
, 40% al IG. (v. doc. 7, Visura de Il Controparte_4 Parte_2
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 9 Parte_2 . _2
I tre fratelli, dunque, nel 2007 separarono di fatto le attività e le proprie posizioni, con l'intento di pervenire a una successiva separazione anche di diritto, attraverso una sorta di collazione delle somme/beni ricevuti in donazione e una successiva ripartizione degli stessi, che salvaguardasse la parità di quote. Divisione che si profilava, invero, tutt'altro che agevole, posta la sostanziale confusione di beni paterni/familiari/risorse personali che, come spesso accade nelle famiglie, era sempre stata tra loro attuata (si pensi solo che l'immobile nel quale viene esercitata l'attività alberghiera è di proprietà personale dei fratelli e di _2
due loro coniugi, ed è stato concesso in comodato gratuito a _2
che si è assunta interamente gli oneri di due ristrutturazioni).
[...]
Infatti, tramontati i tentativi di formalizzare la divisione, le cose e i rapporti tra fratelli e cognati/affini proseguirono come s'è detto E, per quanto qui rileva, dal 2007 proseguirono con la gestione di fatto dell'Hotel Centrale in capo ai coniugi e Parte_1 R_
[...]
In particolare, il IG. , coadiutore societario, Parte_1
riceveva dall'accomandatario delega a operare sui Parte_2
conti, ciò che fece, prelevando consistenti risorse per sé e la famiglia, anche a scomputo di altri debiti riferibili alla divisione di fatto dei beni familiari, mai formalizzata (v. infra).
E che il IG. Consiglio fosse delegato a operare sui conti è lo stesso ricorrente a comprovarlo, producendo come proprio doc 4 due indicazioni per effettuare bonifici dal conto della società: trattasi di due comunicazioni a mezzo fax, risalenti al giugno e luglio 1999 (vedi data di trasmissione), che il ricorrente afferma provenire dall'accomandatario e che, pur irrilevanti a fini di causa, confermano appunto la delega a operare sul conto corrente de Parte_2
L'accordo tra fratelli e cognati di trarre il sostentamento dalle attività che rispettivamente si erano assegnati (come s'è detto il ristorante di
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 10 Parte_2 Milano alla sorella e al cognato;
un'altra CP_4 Controparte_5
attività commerciale sempre a Milano al sig. e l'hotel alla sig.ra _2
e al marito ) era, tuttavia, NA Parte_1
fondato sulla intesa che i gestori dell'hotel salvaguardassero l'equilibrio economico della società la quale stava affrontando con Parte_2
fondi propri la onerosa ristrutturazione dell'immobile (per oltre
1.150.000 Euro: si produce come doc. 8 il registro vidimato dei beni ammortizzabili de e come doc. 9 lo schema riassuntivo delle Parte_2
spese).
Con il tempo, tuttavia, i sig.ri e il di lei coniuge NA
, forti della posizione assunta all'interno della Parte_1
struttura, rafforzarono invece la propria convinzione, tradottasi poi in pretesa, non solo di poter esercitare l'impresa in modo del tutto autonomo e, anzi, in contrasto con le indicazioni della Società e dell'accomandatario; ma anche di potersi intromettere di prepotenza nella gestione della Società, ostacolando l'azione dell'accomandatario e rifiutando di fornire i rendiconti richiesti e di rendere disponibile la documentazione contabile necessaria per la tenuta dei libri obbligatori.
Il tutto tanto da finire con l'incassare direttamente i pagamenti dei
Clienti presso la struttura, emettendo fatture ai tour operator con l'indicazione del proprio conto corrente per il bonifico, rifiutando di fornire al commercialista della società le indicazioni necessarie per l'emissione delle fatture e il pagamento delle imposte, rifiutando la consegna della documentazione e degli atti recapitati o notificati presso l'Hotel, dove è fissata la sede societaria, richiedendo solo pagamenti in contanti ai clienti dell' onde sottrarre gli incassi alla registrazione _2
contabile, assumendo irregolarmente personale dipendente…
Tanto da costringere l'odierna convenuta -dopo anni di vani tentativi bonari di rientrare in possesso dell'azienda e del bene- ad agire in via d'urgenza contro il IG. per le restituzioni. Parte_1
Sul punto si rimanda alla narrativa del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 1
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 11 Parte_2 Cit. e alla documentazione che si produce: doc. 10, comunicazioni da clienti di avvenuto pagamento e doc. 11, bonifici clienti su conto corrente di – dai quali si evincono versamenti sul conto Parte_1
corrente personale del IG. e di € 148.411,50; doc. Parte_1
12, informativa del commercialista della società circa la mancata consegna della documentazione;
doc. 13, screenshot della pagina web dell'Hotel Centrale durante la gestione “ , recante Persona_7
l'avviso: “si accettano solo pagamenti in contante”).
Per concludere il quadro, pur non volendo tediare Codesto Giudice con il dettaglio dei contenziosi in essere, di ritiene doveroso fornire una plastica rappresentazione, anche attraverso il richiamo delle controversie pendenti o definite per le parti (sino ad ora tutte sfavorevolmente per il IG. e la moglie) del contesto nel quale Parte_1
vanno a innestarsi le odierne e infondate pretese del ricorrente:
i) ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., (RG 6456 /2020 del Tribunale di
Salerno), promosso da nei confronti di Parte_2 Parte_1
e per la restituzione dell'Hotel Centrale e il rilascio NA
della documentazione contabile, nel quale le circostanze di abusiva occupazione dell'azienda e di indebito incasso di spettanze societarie operato dai gestori sono diffusamente delineate (doc..1 e 2 cit, ricorso e provvedimento del Tribunale di Salerno 15.4.2021 con il quale è stata disposta la restituzione dell' e dell'Azienda in favore de _2 _2
[...]
ii) causa avanti il Tribunale di Salerno (RG n. 9041/2020) promossa dalla IG.ra , moglie del ricorrente, per il pagamento NA
di redditi da partecipazioni societarie che (unica fra i soci) ha invece comprovatamente percepito: si producono come docc. 14 e 15 ricorso ex art. 702 c.p.c. e comparsa di costituzione de Parte_2
iii) causa RG 41212/2020 Tribunale di Milano, promossa dal IG.
e dalla IG.ra nei confronti Parte_1 NA
dell'accomandatario de per il pagamento (dopo 13 anni!) Parte_2
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 12 Parte_2 [... della somma di € 620.000,00, che invece è stata loro corrisposta da in qualità di terza delegata (si producono il ricorso ex art. 702 _2
bis c.p.c., la comparsa di costituzione del IG. e di Parte_2
intervento de docc. 16, 17). Parte_2
iv) causa di divisione ereditaria avanti il Tribunale di Milano (RG
22968/2021), promossa dalla IG.ra nei confronti dei NA
fratelli e della madre, azione rigettata con provvedimento 2.12.2021 del medesimo Tribunale (doc. 18)
v) causa di divisione dell'immobile adibito a Hotel Centrale, gestito dall'odierna convenuta, promossa dalla sig.ra nei NA
confronti dei comproprietari (fratelli e coniugi), rubricata al n. RG
4509/2021 del Tribunale di Salerno, ancora sub judice (docc. 19 e 20, ricorso e comparsa di costituzione)”; pertanto, la società resistente chiedeva all'addito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale
Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti il 7 ottobre 2016 e comunque dichiarare non dovute le eventuali retribuzioni (e accessori) relativamente al periodo marzo 2019- settembre 2020.
Di conseguenza e in ogni caso, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste.
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che il IG. ha cagionato a Parte_1
il danno che al momento si Parte_2
quantifica nella minor somma di € 212.137,65 (alla data odierna).
Di conseguenza, condannare il ricorrente a rifondere alla resistente la somma predetta, oltre a interessi e rivalutazione”.
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 13 Parte_2 Di poi, fissata nuova udienza ex art. 418 cpc a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, effettuato il tentativo di conciliazione
(con esito negativo), svolta l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati, interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno
21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un riscontro adeguato alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente
(cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018) né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che agli atti risultano allegati la visura camerale, l'estratto conto previdenziale, n. 28 fatture attestati rapporti con i fornitori, n. 2 fax di , il verbale ispettivo, l'atto di precetto del Parte_2
dipendente della società il contratto a tempo determinato CP_3
del ricorrente in data 21.08.2020 e della dipendente della società
[...]
il contratto di affitto dell'azienda in data 21.07.2021, la Parte_3
consulenza di parte e la lettera di messa in mora.
In particolare, tralasciando gli altri documenti cartacei (che, di per sé, nulla possono dimostrare in relazione alla natura del rapporto di lavoro), gli allegati fax a firma di risalgono ai mesi di giugno Parte_2
e luglio 1999 e, quindi, sono del tutto irrilevanti, in quanto riguardano un periodo anteriore rispetto a quello di causa (2007/2020); le n. 28 fatture
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 14 _2 _2 attestano i rapporti del ricorrente con i fornitori, ma nulla riportano ovviamente circa la natura del rapporto di lavoro;
infine, l'estratto conto previdenziale riporta per il periodo in oggetto (escluso l'anno 2007), cioè dal 2008 al 2019, la qualifica del ricorrente come “coadiutore di impresa” e come azienda Amendola Patrizio, circostanze che smentiscono l'assunto difensivo dell'odierno ricorrente circa la ricorrenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società resistente Parte_2
Orbene, a fronte di tali emergenze di carattere documentale (che già depongono in maniera decisamente sfavorevole per la parte ricorrente ovvero quantomeno non forniscono decisivi elementi probanti a favore dello stesso), la prova orale svolta nel corso del giudizio non ha apportato particolari elementi a sostegno della tesi difensiva della parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro natura subordinata.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente,
[...]
e (escussi all'udienza in data Parte_3 Testimone_1
29.11.2024; cfr. ordinanza di ammissione del GdL in data 25.06.2024) inducono egualmente ad escludere la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente. In effetti, le dichiarazioni rese dai testi sono vaghe e generiche e, comunque, non circostanziate, sicché non presentano quelle caratteristiche di precisione e concordanza tali da consentire di fondare una decisione favorevole: i testi suindicati, in realtà, non hanno riferito circostanze rilevanti circa l'esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, come elaborati dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, la teste ha dichiarato: “Ho Parte_3
lavorato presso l'Hotel Centrale di Amalfi, di proprietà di
[...]
ho lavorato per cinque anni ……prima della CP_6
pandemia del 2020, ma non ricorso con esattezza il periodo in cui ho iniziato”;
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 15 Parte_2 “Non ricordo in che anno ha iniziato a lavorare il ricorrente presso l' ricorso che ha lavorato fino al periodo della Parte_2
pandemia”;
“E' vero che il ricorrente ha svolto sempre le mansioni di receptionist”;
“E' vero che il Consiglio IA si confermava che oltre a svolgere dette mansioni “si occupava dell'accoglienza dei clienti all'arrivo in albergo, li assisteva durante tutto il soggiorno e ne gestiva la partenza”;
“E' vero che il ricorrente vendeva le stanze, aveva la gestione delle prenotazioni e degli arrivi, annotava i dati dei clienti, assegnava a questi le stanze, accoglieva le richieste degli stessi durante la permanenza”;
“E' vero che il ricorrente amministrava la cassa, si occupava della redazione dei conti e dell'incasso del relativo corrispettivo, oltre al disbrigo delle pratiche inerenti il soggiorno e la partenza dei clienti”;
“E' vero che le attività lavorative svolte dal ricorrente venivano svolte in base alle direttive del sig. ”; Parte_2
“Sono a conoscenza di queste circostanze, in quanto, quando dovevo percepire il mensile e questo ritardava, andavo a sollecitare il ricorrente e questi telefonava al sig. e gli chiedeva Parte_1 Parte_2
di provvedere al pagamento e l' riferiva, a sua volta, di _2
aspettare qualche giorno. In un'altra circostanza ho sentito il ricorrente che parlava a telefono con il sig. e gli Parte_2
diceva: “io faccio chell' ca' vuò tu”; ma non so a cosa si riferisse”;
“E' vero che l'orario di lavoro del ricorrente era di 40 more alla settimana: quando andavo via, alle 15,00 e qualche volta alle 15,15, io vedevo cha stava ancora là”; Parte_1
“E' vero che il ricorrente si occupava anche della gestione dei fornitori a cui comunicava gli ordini e dai quali riceveva le merci che venivano fatturate all'Hotel e pagate dal ricorrente in contanti o tramite bonifici”;
“E' vero che il ricorrente si occupava anche del pagamento agli altri dipendenti dell'albergo. Anche a me il mensile veniva corrisposto dal
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 16 Parte_2 ricorrente, dopo che questi aveva ricevuto i soldi dal sig. Parte_2
”;
[...]
“”Ho chiesto di lavorare, avendo terminato il lavoro precedente, al ricorrente , il quale mi ha riferito, in un primo momento, che Parte_1
non cercavano dipendenti;
dopo mi ha richiamato e mi ha riferito che il sig. aveva dato disposizioni di assumermi”. Parte_2
Il secondo teste indicato dal ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato:
“Non ho lavorato presso l;
Parte_2
“E' vera la circostanza di cui al capo 1), in quanto ho soggiornato presso l'Hotel Centrale ad Amalfi dal 202 e fino al 2019/2020”;
“E' vero che il Consiglio svolgeva anche le mansioni di receptionist: all'accettazione ho trovato sempre lui”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 3) del ricorso. Anche a me il
Consiglio ha svolto le attività in questione per tutti gli anni in cui ho soggiornato presso l'Hotel Centrale”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 4) del ricorso. Alcune volte ho chiamato per le necessità di biancheria e mi è stata portata dallo stesso
Consiglio. Alcune volte mi ha portato anche la colazione: a me perlomeno ha fatto anche questa attività”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 5) del ricorso: io ho pagato sempre al ricorrente”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 7) del ricorso: in alcune circostanze ho proprio visto l che dava disposizioni ai _2
dipendenti e allo stesso ricorrente”;
“Non posso dire quante ore lavorasse al giorno il ricorrente: posso, dire, però che lo trovavo sempre lì, alla reception, alla sistemazione delle merci e della biancheria, sia la mattina sia la sera;
quando tornavo a mezzanotte egualmente lo trovavo all'accettazione, per aprirmi all'ingresso”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 11) del ricorso. Come ho già detto,
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 17 Parte_2 la mattina e soprattutto la sera ho visto il ricorrente che riceveva la merce dai fornitori e controllava e pagava”;
“Nulla so sul capo 12) del ricorso”;
“E' vero che il Consiglio lavorava anche nei giorni festivi, di domenica, sabato, il giorno di Ferragosto”.
Orbene, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 18 Parte_2 Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente (come sopra trascritte), ben può affermarsi (come già detto sopra) che la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla ha provato circa la sussistenza, nel caso di specie, degli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'assoggettamento ad uno specifico orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro e le modalità del pagamento del compenso: su tutti questi profili i testi escussi non hanno riferito alcunché circa il concreto atteggiarsi del rapporto fra l'odierno ricorrente e la ditta resistente.
Infatti, la teste ha lavorato presso l'Hotel centrale solo per Parte_3
cinque anni, fino al 2020, mentre il teste è stato addirittura Tes_1
solo un avventore della struttura alberghiera, seppure per molti anni, dal
2002 al 2020, ma con una presenza ovviamente limitata a pochi giorni o poche settimane all'anno. Quindi, entrambi i testi hanno avuto una conoscenza limitata dei fatti oggetto del presente giudizio: non a caso, le loro dichiarazioni (come si evince dalla trascrizione delle stesse sopra riportata, sottolineata in grassetto) in riferimento agli indici sintomatici della subordinazione sono state scarse e vaghe, soprattutto per quel che attiene le circostanze rilevanti per la decisione della presente controversia, cioè la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Le dichiarazioni rese sul punto dalla teste sono incerte e Parte_3
non chiariscono affatto se il ricorrente eseguisse semplicemente le direttive dell' oppure avesse un certo grado di autonomia _2
propria del coadiutore di impresa, risultando del tutto neutrali e irrilevanti le dichiarazioni rese circa le mansioni svolte e l'orario di lavoro, riferibili sia alla figura di un lavoratore dipendente sia di un coadiutore;
mentre le dichiarazioni del teste sono Tes_1
scarsamente attendibili, essendo un semplice avventore dell'albergo, così
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 19 Parte_2 come appare scarsamente attendibile la dichiarazione resa circa l'aver visto l solitamente assente presso l perché residente a _2 _2
Milano, in alcune circostanze, non meglio precisate, dare delle direttive, non meglio specificate, all'odierno ricorrente e agli altri dipendenti, risultando del tutto neutrali e irrilevanti le dichiarazioni rese anche dal secondo teste circa le mansioni svolte e l'orario di lavoro, riferibili sia alla figura di un lavoratore dipendente sia di un coadiutore.
Di conseguenza, ad avviso del Tribunale adito, non risulta smentita la circostanza, già risultante dagli atti allegati (cfr. l'estratto previdenziale, all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente), dello svolgimento da parte dell'odierno ricorrente delle mansioni di coadiutore, nel caso specifico, dell'amministratore della società resistente, Parte_2
: la stessa varietà delle mansioni svolte (alla reception, alla cassa,
[...]
nei rapporti con i fornitori, ecc.: è lo stesso ricorrente a darsi la definizione di “jolly”), l'assunzione diretta di lavoratori (come riferito dal teste di parte resistente, dott. , egualmente escusso Testimone_2
all'udienza in data 29.11.2024), la mancata osservanza delle direttive dell'amministratore e lo stesso rifiuto di consegnare l'azienda denotano l'ampia autonomia del ricorrente nella gestione della struttura, del tutto incompatibile con le mansioni proprie di un semplice lavoratore subordinato.
D'altra parte, la notevole libertà gestoria del Consiglio viene comprovata da ulteriori circostanze, quali l'incasso diretto dei pagamenti dei clienti presso la struttura, l'emissione di fatture ai tour operator con l'indicazione del suo conto corrente per il bonifico, il rifiuto di fornire al commercialista della società le indicazioni necessarie per l'emissione delle fatture e il pagamento delle imposte, la diretta assunzione di personale dipendente (le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, dott. , all'udienza in data 29.11.2024). Testimone_2
Inoltre, quanto fin qui emerso dall'istruttoria svolta trova anche conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa sorella NA
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 20 Parte_2 dell'amministratore della società resistente e moglie dell'odierno ricorrente, nel giudizio n. 9041/20 R,G, Tribunale di Salerno, promosso dalla predetta dinanzi al Tribunale di Salerno nei confronti della società per la corresponsione degli utili societari: nella Parte_2
memoria depositata la alla quale la società convenuta NA
risulta aver contestato lo storno e l'incasso sul conto corrente cointestato con il marito alcune fatture di pertinenza della società Parte_2
ha controdedotto che le fatture erano state incassate dal marito Parte_1
“nella sua qualità di coadiutore della società resistente,
[...]
proprio per compensare quanto da lui mai percepito prima per l'attività di coadiutore in favore della società resistente”; e che il predetto era
“stato autorizzato a pagarsi il suo compenso di coadiutore attraverso l'incasso delle fatture di cui si fa menzione nella spiegata riconvenzionale” (cfr. all. n. 26 del fascicolo telematico di parte resistente, allegato alle note scritte depositate in data 11.10.2023 per l'udienza in data 13.10.2023).
Pertanto, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni conclusive svolte in proposito dalla società resistente (e che in questa sede vengono trascritte), secondo la quale: “L'organizzazione della attività di gestione quotidiana dell dunque, era svolta dai coniugi _2
, secondo le necessità che di volta in volta si Persona_7
manifestavano: tolte le indicazioni di massima che riguardavano la società, che forniva il sig. , in qualità di Parte_2
accomandatario e responsabile, soprattutto negli ultimi anni i gestori effettivi avevano di fatto acquisito, anche forzatamente, una totale autonomia, che la società ha impiegato anni a contrastare.
Si rammenta che sono molteplici e costanti gli arresti della giurisprudenza che inducono prudenza nel definire come subordinate le prestazioni rese in un contesto connotato da relazioni familiari: "In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 21 Parte_2 fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità", sul presupposto che “il rapporto di affinità esistente tra le parti, (…) costituisce in casi analoghi un formidabile elemento di attenuazione dei fattori rilevatori della subordinazione (…)” (Cass. Civ., sez. Lav, 14 novembre 2017 – 29 novembre 2018, n. 30899; conformi
Cass. Civ., sez. Lav: n. 7024/2015; 8364/2014; 8070/2011; 17992/2010).
Come si è evidenziato nella memoria di costituzione, invece, il IG.
pretende ora il riconoscimento postumo di un inquadramento Parte_1
che, con grandissima probabilità, se la società avesse posto in essere sarebbe stato disconosciuto dall'INPS e riconvertito, con perdita dei contributi versati e correlate sanzioni.
L'inquadramento del sig. come coadiutore dell'imprenditore Parte_1
appare pertanto ineccepibile.
Basti, a conferma di ciò, disaminare più in dettaglio la figura del coadiutore dell'imprenditore, anche sotto il profilo normativo.
Il coadiutore familiare dell'imprenditore, ufficio svolto dal IG.
Consiglio per il periodo dedotto in atti, è colui che continuamente e assiduamente presta il proprio lavoro in una azienda, secondo previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che, in origine, definiva il familiare coadiutore come segue: “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori: il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994
n. 170 (in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 22 Parte_2 familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado".
Per il che anche il IG. , cognato Parte_1
dell'accomandatario IG. (quindi Parte_4 Parte_2
affine di secondo grado del titolare), nonché coniuge di un socio, è a pieno titolo ricomprendibile nel novero dei “familiari coadiutori” di cui alla L. 613/1966, attivi all'interno della società Parte_2
Le disposizioni previdenziali soccorrono anche per quanto concerne l'inquadramento previdenziale del coadiutore: l'art. 10, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce infatti che “il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
Ma è la giurisprudenza formatasi in punto di obblighi previdenziali a offrire una più dettagliata definizione della figura del coadiutore d'impresa, definendone l'attività laddove prevede che : “(…) l'art. 2 va interpretato nel senso “(…)che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”. (Cassazione civile, 24 dicembre
2019, n. 34458; conf. Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, n.1684).
Insomma: la figura del coadiutore di impresa non viene definita attraverso le mansioni (ovviamente varie ed eterogenee), bensì
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 23 Parte_2 attraverso le caratteristiche dell'attività che viene prestata, che si connota per abitualità, continuità, stabilità e prevalenza.
Caratteristiche che, per inciso, lo differenziano dal collaboratore, le cui prestazioni hanno invece natura occasionale e sporadica e, di conseguenza, non soggiacciono a obblighi contributivi.
Che il sig. , come egli afferma, abbia svolto mansioni “jolly” Parte_1
all'interno dell'Hotel con continuità è, appunto, espressione specifica del ruolo di coadiutore che gli era stato assegnato.
Il sig. , come si evince dal doc. 2 prodotto dal medesimo, è Parte_1
stato dunque correttamente inquadrato come coadiutore dell'imprenditore, ovvero dell'accomandatario sig. , Parte_2
dall'1.1.2008 al 30.4.2019, ricevendo i dovuti versamenti contributivi e previdenziali in relazione alle retribuzioni ivi indicate.
Ciò premesso, e rilevato che il sig. è stato inquadrato come Parte_1
coadiutore della impresa di cui era titolare il cognato (e socia la moglie), e che, per le ragioni esposte, non sarebbe stato possibile un diverso inquadramento, appare peregrina la pretesa odierna di configurare ex post un rapporto di lavoro subordinato, non essendosi di fatto modulato mai il rapporto in termini di subordinazione” (cfr. note autorizzate ex art. 429 cpc, depositate in data 11.03.2025, pagg. 8-11).
In ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
29.11/06.12.2024, appare del tutto superfluo procedere all'escussione di altri testimoni (come pur richiesto dalla parte ricorrente) e, con tutta evidenza, ad accertamenti tecnici (richiesti egualmente dalla parte ricorrente), in quanto la causa è stata sufficientemente istruita e i testi già escussi hanno riferito circa le varie circostanze utili ai fini della decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla società resistente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 24 Parte_2 Innanzitutto va evidenziato che la domanda riconvenzionale è ammissibile e ritualmente proposto nel presente giudizio ex artt. 36 e 40, comma III, cpc, in quanto dipende dal titolo dedotto in giudizio dalla parte ricorrente ovvero dagli elementi costitutivi della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la società resistente e di condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive: infatti, la domanda riconvenzionale proposta ha ad oggetto il risarcimento dei danni che sarebbero stati causati (a dire della resistente) dal Consiglio nella sua qualità di dipendente (come sostenuto dal ricorrente) ovvero nella sua qualità di coadiutore, derivanti dall'asserita sottrazione di beni e dall'incuria nella gestione dell'azienda. Insomma, il fatto illecito da cui si origina la domanda riconvenzionale trova il suo fondamento nello stesso rapporto di lavoro (lavoro svolto in qualità di dipendente o di coadiutore) da cui discendono le domande proposte dal ricorrente.
Ciò posto la società resistente, nel caso di specie, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito, ad avviso del Tribunale adito, concreti riscontri circa gli asseriti danni subiti e, in particolare, circa la riconducibilità degli stessi alla condotta posta in essere dall'odierno ricorrente e la sussistenza del nesso eziologico tra i primi e la seconda. Infatti, agli atti del giudizio non risulta depositata alcuna documentazione atta a fornire la dimostrazione della situazione della struttura alberghiera e dell'immobile ab initio, con la quale poter confrontare la situazione dei luoghi attestata dall'Ufficiale
Giudiziario in sede di accesso in data 03.06.2021: di conseguenza, non è possibile accertare, con un grado di ragionevole certezza, se la mancanza e/o la sottrazione e/o la distruzione e/o la rimozione di beni, impianti e suppellettili sia da attribuire alla condotta dell'odierno ricorrente (come asserito dalla società resistente) oppure sia preesistente oppure da ricollegare alla condotta di soggetti terzi;
così come non è possibile accertare, con un grado di ragionevole certezza, se lo stato di degrado
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 25 Parte_2 della struttura sia stata causata dall'incuria o dalla cattiva gestione del ricorrente o sia invece già in tutto o in parte esistente in precedenza ovvero sia attribuibile direttamente alla proprietà.
Peraltro, la mancanza di precisi elementi di confronto e di riferimento non consente nemmeno di poter procedere alla quantificazione degli eventuali danni, giacché non è possibile individuare quali degli interventi di manutenzione effettuati e quali delle spese di riparazioni e/o di ripristino degli arredi e dei corredi, così come sostenute dalla società, sia da collegare all'asserita condotta negligente dell'odierno ricorrente ovvero alla sua volontà (come sostenuto dalla società ricorrente) di vandalizzare la struttura e gli interni prima della restituzione dell'azienda.
In ultimo, in proposito va anche evidenziato che la società resistente non ha nemmeno richiesto di svolgere la prova orale sulle suddette circostanze, dal momento che in sede di articolazione della prova testimoniale non ha formulato dei capi specificamente attinenti ai fatti oggetto della domanda di risarcimento dei danni (cfr. memoria di costituzione, pagg. 24-25).
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società
[...] Parte_2
con ricorso depositato in data 28.09.2021 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 26 Parte_2
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 21.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5074/21 R.G. Consiglio c/o pag. 27 Parte_2