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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti , dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in
VIA G. CHIASSI NR. 54 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti , dall'avv.BERRA ILARIA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi, di seguito riportato : “ - affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della minore presso il padre, nell'abitazione sita in CA (MN), via
Giuseppe Mazzini n. 9 ter, di proprietà dei nonni paterni, con conseguente ivi trasferimento della residenza di - mantenimento diretto della Persona_1 minore da parte di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza, con
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suddivisione, al 50% tra i genitori, delle spese straordinarie come da ultimo protocollo del Tribunale di Mantova (2024), con la precisazione che la spesa per la mensa e per una attività sportiva, è da suddividersi al 50% tra i genitori senza preventivo accordo;
- stabilire il diritto di visita della madre come indicato nell'ordinanza del 13.02.2025, e quindi in due notti e pomeriggi a settimana
(anche non coincidenti), da concordarsi tra le parti il lunedi della settimana precedente, in base ai turni di lavoro della signora - disporsi la revoca, Pt_1 alla signora , dell'assegnazione della casa familiare, sita in Parte_1
CA (MN), via Veneto n. 64, di proprietà del sig. e che il Controparte_1 concederà in locazione alla come già concordato tra le parti;
Per_1 Pt_1 divieto di espatrio della minore senza il consenso di entrambi i genitori;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti;
- assegno unico al 50% tra i genitori di;
4. il sig. unicamente nel caso in cui il Tribunale di Mantova, a Per_1 Per_1 seguito del deposito delle note congiunte sopra riportate, definisca il Giudizio con recepimento integrale e senza modifiche, delle condizioni sub. 3: - rinuncia al credito relativo alle spese legali di cui al Secondo Reclamo (che non comprendono il pagamento del doppio del contributo unificato come stabilito nell'ordinanza di cui al Secondo Reclamo, che rimane a carico della signora;
- rinuncia al Pt_1 credito maturato verso la signora a titolo di indennità per l'occupazione Pt_1 della ex casa familiare, da parte della e sino al 25.09.2025; - si obbliga a Pt_1 concedere in locazione, alla signora l'immobile, di sua proprietà, sito in Pt_1
CA (MN), via V. Veneto n. 64 (ex casa familiare – di seguito “Immobile”), catastalmente identificata al catasto fabbricati di CA (MN), Fg. 30, particella 54, sub. 302, Cat. A2, per la durata di anni 4+4, con decorrenza dalla data dell'emissione della sentenza che definisce il Giudizio alle condizioni concordate tra le Parti, ad un canone di locazione mensile di Euro 400,00=, comprensivo di spese condominiali e senza previsioni di cauzioni (pulizia caldaia e pulizia fognature a carico del conduttore) da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, con la precisazione che la locazione non comprende il garage (Fg. 30, particella 59, Cat. C6) che rimane nella piena disponibilità del sig. e che la signora pagherà interamente le Per_1 Pt_1 spese di registrazione del contratto di locazione;
- rinuncia a procedere in sede civile e penale contro la signora per le dichiarazioni rese dalla stessa Pt_1 alla mediatrice familiare e note alla 5. le Parti precisano che l'efficacia Pt_1
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dell'Accordo è sospensivamente condizionata alla definizione del Giudizio alle condizioni sub. 3, e, pertanto, nel caso in cui il Giudizio non verrà definito a tali condizioni, l'Accordo sarà da ritenersi tamquam non esset, salvo quanto stabilito nel successivo punto 6, che rimane efficace tra le parti;
6. le Parti stabiliscono, in ogni caso, che la signora dovrà versare al sig. entro e non oltre Pt_1 Per_1 il giorno 25 di ogni mese a partire dal 25.09.2025 e sino a quando non verrà stabilita, in via definitiva, la destinazione dell'Immobile, la somma di Euro
400,00=, mensile, a titolo di indennità di occupazione dell'Immobile;
7. la signora si obbliga a concedere al sig. di fare ingresso nell'Immobile, il Pt_1 Per_1 giorno sabato 27.09.2025 alle ore 15.00, o in altro giorno concordato tra le Parti entro e non oltre il 20.10.2025, al fine di consentire al sig. di prendere con Per_1 sè alcuni beni personali attualmente presenti nell'Immobile e di sua proprietà, quali: credenza in legno, sita in sala da pranzo con relativo contenuto, televisore
55” posto in camera da letto, documenti di lavoro, beni strettamente personali;
8. le Parti stabiliscono che in caso di adempimento delle obbligazioni previste nell'Accordo, le Parti nulla più avranno a che pretendere l'una d'altra in relazione ai fatti di cui al Giudizio e ai procedimenti di Reclamo;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti rispetto alla FI . Per_1
Il resistente costituendosi si opponeva alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 24/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo raggiunto dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, e il Tribunale ritiene di poterlo recepire, essendo conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra
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indicata, così provvede:
a) regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti secondo le condizioni riportate nell'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle sopra indicate conclusioni, qui da intendersi integralmente riportate;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti , dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in
VIA G. CHIASSI NR. 54 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti , dall'avv.BERRA ILARIA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi, di seguito riportato : “ - affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della minore presso il padre, nell'abitazione sita in CA (MN), via
Giuseppe Mazzini n. 9 ter, di proprietà dei nonni paterni, con conseguente ivi trasferimento della residenza di - mantenimento diretto della Persona_1 minore da parte di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza, con
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suddivisione, al 50% tra i genitori, delle spese straordinarie come da ultimo protocollo del Tribunale di Mantova (2024), con la precisazione che la spesa per la mensa e per una attività sportiva, è da suddividersi al 50% tra i genitori senza preventivo accordo;
- stabilire il diritto di visita della madre come indicato nell'ordinanza del 13.02.2025, e quindi in due notti e pomeriggi a settimana
(anche non coincidenti), da concordarsi tra le parti il lunedi della settimana precedente, in base ai turni di lavoro della signora - disporsi la revoca, Pt_1 alla signora , dell'assegnazione della casa familiare, sita in Parte_1
CA (MN), via Veneto n. 64, di proprietà del sig. e che il Controparte_1 concederà in locazione alla come già concordato tra le parti;
Per_1 Pt_1 divieto di espatrio della minore senza il consenso di entrambi i genitori;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti;
- assegno unico al 50% tra i genitori di;
4. il sig. unicamente nel caso in cui il Tribunale di Mantova, a Per_1 Per_1 seguito del deposito delle note congiunte sopra riportate, definisca il Giudizio con recepimento integrale e senza modifiche, delle condizioni sub. 3: - rinuncia al credito relativo alle spese legali di cui al Secondo Reclamo (che non comprendono il pagamento del doppio del contributo unificato come stabilito nell'ordinanza di cui al Secondo Reclamo, che rimane a carico della signora;
- rinuncia al Pt_1 credito maturato verso la signora a titolo di indennità per l'occupazione Pt_1 della ex casa familiare, da parte della e sino al 25.09.2025; - si obbliga a Pt_1 concedere in locazione, alla signora l'immobile, di sua proprietà, sito in Pt_1
CA (MN), via V. Veneto n. 64 (ex casa familiare – di seguito “Immobile”), catastalmente identificata al catasto fabbricati di CA (MN), Fg. 30, particella 54, sub. 302, Cat. A2, per la durata di anni 4+4, con decorrenza dalla data dell'emissione della sentenza che definisce il Giudizio alle condizioni concordate tra le Parti, ad un canone di locazione mensile di Euro 400,00=, comprensivo di spese condominiali e senza previsioni di cauzioni (pulizia caldaia e pulizia fognature a carico del conduttore) da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, con la precisazione che la locazione non comprende il garage (Fg. 30, particella 59, Cat. C6) che rimane nella piena disponibilità del sig. e che la signora pagherà interamente le Per_1 Pt_1 spese di registrazione del contratto di locazione;
- rinuncia a procedere in sede civile e penale contro la signora per le dichiarazioni rese dalla stessa Pt_1 alla mediatrice familiare e note alla 5. le Parti precisano che l'efficacia Pt_1
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dell'Accordo è sospensivamente condizionata alla definizione del Giudizio alle condizioni sub. 3, e, pertanto, nel caso in cui il Giudizio non verrà definito a tali condizioni, l'Accordo sarà da ritenersi tamquam non esset, salvo quanto stabilito nel successivo punto 6, che rimane efficace tra le parti;
6. le Parti stabiliscono, in ogni caso, che la signora dovrà versare al sig. entro e non oltre Pt_1 Per_1 il giorno 25 di ogni mese a partire dal 25.09.2025 e sino a quando non verrà stabilita, in via definitiva, la destinazione dell'Immobile, la somma di Euro
400,00=, mensile, a titolo di indennità di occupazione dell'Immobile;
7. la signora si obbliga a concedere al sig. di fare ingresso nell'Immobile, il Pt_1 Per_1 giorno sabato 27.09.2025 alle ore 15.00, o in altro giorno concordato tra le Parti entro e non oltre il 20.10.2025, al fine di consentire al sig. di prendere con Per_1 sè alcuni beni personali attualmente presenti nell'Immobile e di sua proprietà, quali: credenza in legno, sita in sala da pranzo con relativo contenuto, televisore
55” posto in camera da letto, documenti di lavoro, beni strettamente personali;
8. le Parti stabiliscono che in caso di adempimento delle obbligazioni previste nell'Accordo, le Parti nulla più avranno a che pretendere l'una d'altra in relazione ai fatti di cui al Giudizio e ai procedimenti di Reclamo;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti rispetto alla FI . Per_1
Il resistente costituendosi si opponeva alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 24/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo raggiunto dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, e il Tribunale ritiene di poterlo recepire, essendo conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra
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indicata, così provvede:
a) regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti secondo le condizioni riportate nell'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle sopra indicate conclusioni, qui da intendersi integralmente riportate;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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