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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8501/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mariano ed Assunta Rivetti Parte_1
e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Claudio De Lucia e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 CP_2
Caserta (CE)
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2019, la ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato, dal 13.12.2018 al 14.05.2019, alle dipendenze della società presso Controparte_1
il ristorante sito in Caserta nel Centro Commerciale “Iperion”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale orizzontale di 20 ore settimanali, con inquadramento secondo il livello 7 del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo Federalberghi-
Confcommercio, svolgendo le mansioni di lavapiatti, conveniva in giudizio la predetta società chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è un rapporto di lavoro a tempo pieno e per l'effetto condanni la resistente al pagamento delle seguenti somme: a) Lordi € 5.248,33 a titolo di differenze retributive;
b) Lordi euro 1.198,00 per straordinari non retribuiti;
c) Lordi euro 1.080,62 per ratei di 13° e 14° mensilità; d) Lordi euro 380,85 quale indennità per ferie e permessi non goduti;
e) Netti euro 440,38 a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro. In totale € 8.348,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la somma che risulterà in corso di giudizio;
2) Condannare, ancora, la resistente al versamento dei contributi previdenziali in CP_ favore dell' sulle somme sopra indicate e/o che risulteranno in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, comprese quelle forfetarie nella misura di legge, competenze ed onorari da attribuirsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari” (cfr. ricorso).
A sostegno della propria domanda, l'istante specificava, in particolare, di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera ininterrotta e continuativa per più di 40 ore settimanali, dal mercoledì al venerdì dalle ore 11,30 alle 16,30 e, poi, dalle ore 19,00 alle
01,00, mentre il sabato dalle ore 11,30 alle 16,30 e, poi, dalle 18,30 fino alla chiusura del ristorante, di norma intorno alle 2-2,30 di notte.
Deduceva, pertanto, che, “seppur assunta per un rapporto di lavoro part-time”, avrebbe di fatto lavorato full-time, effettuando, anche, lavoro straordinario notturno mai riconosciuto o indennizzato.
Affermava, inoltre, che, “a differenza dell'importo risultante dalle buste paga”, avrebbe percepito una retribuzione corrispondente, in media, ad euro 400,00 mensili;
al riguardo, precisava di aver lavorato alle dipendenze della resistente per un totale di 5 mesi (da metà dicembre 2018
a metà maggio 2019) percependo, “a prescindere dalle risultanze in busta paga”, importi a titolo di mensilità e TFR nella misura specificata in ricorso. Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente affermava che, “a seguito del mancato riconoscimento del dovuto e degli orari di lavoro estenuanti”, in data 14.05.2019, si sarebbe dimessa per giusta causa.
Con riferimento a tale ultimo periodo lavorativo, in ogni caso, deduceva l'erroneità delle buste paga del mese di aprile e maggio 2019, sul rilievo che dalle stesse risulterebbe che la ricorrente sarebbe stata per tutte e due le mensilità assente dal proprio posto di lavoro;
contestava, pertanto, tale circostanza, assumendo che il rapporto di lavoro sarebbe terminato a seguito di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, come già dedotto in precedenza.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituivano la società e Controparte_1
l' che eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse CP_2 argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
La società resistente, in particolare, eccepita la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 3
e 4, c.p.c., contestava quanto dedotto dalla ricorrente, assumendo, tra l'altro, che la lavoratrice, in data 10.03.2019, avrebbe spontaneamente alla datrice di lavoro di poter essere licenziata al fine di fruire degli ammortizzatori sociali (NASPI) e che, a seguito di rifiuto, la stessa avrebbe abbandonato il luogo di lavoro senza alcun preavviso e senza rendere alcuna giustificazione in merito, assentandosi, così, senza giustificato motivo dal luogo di lavoro nel periodo intercorrente tra il 31.03.2019 ed il 14.05.2019; dedotto, inoltre, che la lavoratrice non avrebbe neppure reso le giustificazioni in ordine alla successiva contestazione disciplinare, evidenziava, in ordine agli orari di lavoro, che la ricorrente avrebbe esercitato attività lavorativa per l'intero arco lavorativo dedotto esclusivamente il giovedì dalle ore
12,00 alle ore 15,30 e dalle ore 19,00 alle ore 20,30, il sabato dalle ore 19,00 alle ore 01,00 di notte, la domenica, alternativamente, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 o dalle ore 19,00 alle 23,30.
Affermava, in ogni caso, che la lavoratrice avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti retributivi e contributivi di propria pertinenza.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al pagamento di spettanze a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, lavoro notturno e di indennità sostitutiva di ferie o permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di differenze retributive relativamente al TFR ed alla retribuzione percepita.
Preliminarmente, tuttavia, va disposta l'estromissione dal presente giudizio dell' non CP_2
essendo stata spiegata alcuna domanda nei suoi confronti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. S.U.
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Va, in primo luogo, evidenziato che la ricorrente deduce di aver lavorato per un numero di ore molto superiore a quello pattuito e, seppur in maniera del tutto generica, di non aver goduto di tutte le ferie ed i permessi, che, tuttavia, nell'ambito dell'atto introduttivo, risultano essere solamente quantificati a titolo di spettanze rivendicate, senza, tuttavia, che sia stato assolto, sul punto, l'onere di allegazione e prova sulla parte incombente.
Ebbene, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento di differenze e spettanze rivendicate dalla ricorrente a vario titolo, che la stessa assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro (lavoro straordinario e/o supplementare, lavoro notturno, ferie e permessi non goduti, ì quattordicesima mensilità, differenze sul TFR e sulla retribuzione), va osservato che la ricorrente non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, alle udienze del 12.09.2023 e del 11.06.2024, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini e nei modi ivi indicati;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto della ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, il teste di parte ricorrente – amico della ricorrente, Testimone_1
escussa all'udienza del 12.09.2023 – per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Conosco la ricorrente perché siamo amici;
specifico di non aver mai lavorato presso il ristorante. Specifico che il ristorante in questione si trova presso il Centro Commerciale Iperion in Caserta. Specifico che spesso
(circa due-tre volte a settimana) andavo a prendere la ricorrente al lavoro perché, in amicizia, mi chiedeva la cortesia perché faceva tardi al lavoro. Andavo a prenderla a lavoro all'orario di chiusura, che poteva essere all'1,30-2,00 o a volte alle 3,00. In altre occasioni l'ho accompagnata alle 11,30 e in queste occasioni terminava alle 16,30. Si trattava degli anni 2018-2019 (con inizio del rapporto di lavoro verso il dicembre 2018) ed io all'epoca lavoravo saltuariamente occupandomi di riprese televisive. Attualmente sono disoccupato. La ricorrente lavorava come lavapiatti;
ricordo di essere entrato in qualche occasione nel ristorante e di averla vista indossare un camice. A volte capitava che quando parlava con me, i titolari – che non conosco personalmente – la guardassero male per farle intendere di tornare a lavorare. Ricordo che il rapporto di lavoro terminò nell'estate del 2019 e che la ricorrente lavorava tantissimo”.
L'altra teste di parte ricorrente – escussa all'udienza del 11.06.2024 – – Testimone_2
amica della ricorrente – ha riferito: “ADR: “Conosco la ricorrente perché siamo amiche da venti anni;
per tale ragione, mi recavo quasi spesso al ristorante (cinque o sei volte a settimana), a pranzo
o a cena. Il ristorante si trovava a Caserta all'Iperion e si è trattato del 2018 per un annetto. Io ricordo che a volte la ricorrente usciva per salutarmi, ma poi rientrava perché lavorava all'interno in cucina come lavapiatti. A volte, quando la ricorrente non aveva la macchina, la andavo a prendere io alle 2 di notte;
si sarà trattato di due volte a settimana e ricordo che dopo andavamo a prendere qualcosa insieme. Ricordo che la ricorrente svolgeva il doppio turno, dalle 11,00 alle 16,30 e poi dalle 19,00 fino alle 2,00 di notte tutti i giorni. Ricordo che, se non andavo la sera, andavo a pranzo lì perché all'epoca lavoravo presso il in via San Carlo a Caserta. Ricordo, invece, che il Parte_2 ristorante dove lavorava la ricorrente, presso l'Iperion, si trovava nei pressi del cinema Duel” ADR:
“La ricorrente lavorava tutti i giorni, facendo il doppio turno e lavorando anche di domenica;
tuttavia, io non sempre potevo andare di domenica dato che lavoravo anche io. Ricordo che si è trattato di un annetto e che quando andavo lì vedevo la ricorrente fare la tuttofare: puliva fuori, puliva i tavoli etc.”
A domanda dell'avv. De Lucia: “Sì, capitava che anche di domenica andassi a prendere la ricorrente intorno alle 2,00 di notte;
ricordo che la ricorrente si cambiava e che io andavo a prenderla e poi uscivamo”. A domanda dell'avv. : “So dalla ricorrente che la stessa percepiva 400 euro al CP_3
mese”.
Ebbene, entrambi i testi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Appare, peraltro, del tutto inverosimile quanto riferito dai testi con riferimento agli orari osservati dalla ricorrente, soprattutto con riferimento all'orario in cui la stessa terminava di lavorare, anche considerando che il ristorante si trovava ubicato all'interno di un centro commerciale;
altrettanto inverosimile, del resto, appare la frequenza con cui i testi avrebbero visto la ricorrente osservare gli orari dichiarati in sede di testimonianza.
Logica conseguenza è che, con riferimento agli orari osservati, le stesse dichiarazioni rese dai testi sono da reputarsi inverosimili o, quanto meno, poco credibili, essendo, del resto, la loro conoscenza dei fatti circoscritta ai momenti in cui erano in compagnia della ricorrente.
In particolare, il teste , oltre ad essersi limitato a riferire circostanze Testimone_1
meramente valutative (“la ricorrente lavorava tantissimo”), ha dichiarato di aver occasionalmente accompagnato o preso la ricorrente a lavoro, nonché di essere entrato in qualche occasione nel ristorante e di averla vista indossare un camice, senza benché minimamente fornire ulteriori elementi utili ai fini della decisione;
in ogni caso, anche tali visite risultano circoscritte a brevi ed episodici lassi di tempo della giornata.
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese sul punto dalla teste , Testimone_2
la quale – comunque non presente nell'arco della giornata lavorativa – si è limitata a riferire circostanze di cui non era a diretta conoscenza, oltre a dichiarare di aver anch'ella saltuariamente accompagnato e preso la ricorrente a lavoro e di aver visitato, in qualche limitata occasione, il posto di lavoro.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dalla ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute, in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante. Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, con riferimento alla domanda avente oggetto la somma a titolo di tredicesima mensilità – che parte ricorrente asserisce non esserle stata corrisposta – occorreva verificare l'esatta corresponsione della stessa, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Orbene, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto da parte della CP_4
resistente, la stessa va condannata al pagamento di tale voce, che va determinata prendendosi come parametro di valutazione il CCNL di settore.
Così, alla luce dell'istruttoria espletata, la tredicesima mensilità va quantificata nella misura di euro 200,00.
In conclusione, dunque, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Quanto alle spese legali, è giusto compensarle per 2/3 fra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda volta al riconoscimento della tredicesima mensilità; per la restante parte esse sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio dell' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t.;
2) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento di euro 200,00, in favore di , per le ragioni di cui in Parte_1
premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 321,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 29.01.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8501/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mariano ed Assunta Rivetti Parte_1
e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Claudio De Lucia e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 CP_2
Caserta (CE)
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2019, la ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato, dal 13.12.2018 al 14.05.2019, alle dipendenze della società presso Controparte_1
il ristorante sito in Caserta nel Centro Commerciale “Iperion”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale orizzontale di 20 ore settimanali, con inquadramento secondo il livello 7 del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo Federalberghi-
Confcommercio, svolgendo le mansioni di lavapiatti, conveniva in giudizio la predetta società chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è un rapporto di lavoro a tempo pieno e per l'effetto condanni la resistente al pagamento delle seguenti somme: a) Lordi € 5.248,33 a titolo di differenze retributive;
b) Lordi euro 1.198,00 per straordinari non retribuiti;
c) Lordi euro 1.080,62 per ratei di 13° e 14° mensilità; d) Lordi euro 380,85 quale indennità per ferie e permessi non goduti;
e) Netti euro 440,38 a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro. In totale € 8.348,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la somma che risulterà in corso di giudizio;
2) Condannare, ancora, la resistente al versamento dei contributi previdenziali in CP_ favore dell' sulle somme sopra indicate e/o che risulteranno in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, comprese quelle forfetarie nella misura di legge, competenze ed onorari da attribuirsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari” (cfr. ricorso).
A sostegno della propria domanda, l'istante specificava, in particolare, di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera ininterrotta e continuativa per più di 40 ore settimanali, dal mercoledì al venerdì dalle ore 11,30 alle 16,30 e, poi, dalle ore 19,00 alle
01,00, mentre il sabato dalle ore 11,30 alle 16,30 e, poi, dalle 18,30 fino alla chiusura del ristorante, di norma intorno alle 2-2,30 di notte.
Deduceva, pertanto, che, “seppur assunta per un rapporto di lavoro part-time”, avrebbe di fatto lavorato full-time, effettuando, anche, lavoro straordinario notturno mai riconosciuto o indennizzato.
Affermava, inoltre, che, “a differenza dell'importo risultante dalle buste paga”, avrebbe percepito una retribuzione corrispondente, in media, ad euro 400,00 mensili;
al riguardo, precisava di aver lavorato alle dipendenze della resistente per un totale di 5 mesi (da metà dicembre 2018
a metà maggio 2019) percependo, “a prescindere dalle risultanze in busta paga”, importi a titolo di mensilità e TFR nella misura specificata in ricorso. Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente affermava che, “a seguito del mancato riconoscimento del dovuto e degli orari di lavoro estenuanti”, in data 14.05.2019, si sarebbe dimessa per giusta causa.
Con riferimento a tale ultimo periodo lavorativo, in ogni caso, deduceva l'erroneità delle buste paga del mese di aprile e maggio 2019, sul rilievo che dalle stesse risulterebbe che la ricorrente sarebbe stata per tutte e due le mensilità assente dal proprio posto di lavoro;
contestava, pertanto, tale circostanza, assumendo che il rapporto di lavoro sarebbe terminato a seguito di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, come già dedotto in precedenza.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituivano la società e Controparte_1
l' che eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse CP_2 argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
La società resistente, in particolare, eccepita la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 3
e 4, c.p.c., contestava quanto dedotto dalla ricorrente, assumendo, tra l'altro, che la lavoratrice, in data 10.03.2019, avrebbe spontaneamente alla datrice di lavoro di poter essere licenziata al fine di fruire degli ammortizzatori sociali (NASPI) e che, a seguito di rifiuto, la stessa avrebbe abbandonato il luogo di lavoro senza alcun preavviso e senza rendere alcuna giustificazione in merito, assentandosi, così, senza giustificato motivo dal luogo di lavoro nel periodo intercorrente tra il 31.03.2019 ed il 14.05.2019; dedotto, inoltre, che la lavoratrice non avrebbe neppure reso le giustificazioni in ordine alla successiva contestazione disciplinare, evidenziava, in ordine agli orari di lavoro, che la ricorrente avrebbe esercitato attività lavorativa per l'intero arco lavorativo dedotto esclusivamente il giovedì dalle ore
12,00 alle ore 15,30 e dalle ore 19,00 alle ore 20,30, il sabato dalle ore 19,00 alle ore 01,00 di notte, la domenica, alternativamente, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 o dalle ore 19,00 alle 23,30.
Affermava, in ogni caso, che la lavoratrice avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti retributivi e contributivi di propria pertinenza.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al pagamento di spettanze a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, lavoro notturno e di indennità sostitutiva di ferie o permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di differenze retributive relativamente al TFR ed alla retribuzione percepita.
Preliminarmente, tuttavia, va disposta l'estromissione dal presente giudizio dell' non CP_2
essendo stata spiegata alcuna domanda nei suoi confronti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. S.U.
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Va, in primo luogo, evidenziato che la ricorrente deduce di aver lavorato per un numero di ore molto superiore a quello pattuito e, seppur in maniera del tutto generica, di non aver goduto di tutte le ferie ed i permessi, che, tuttavia, nell'ambito dell'atto introduttivo, risultano essere solamente quantificati a titolo di spettanze rivendicate, senza, tuttavia, che sia stato assolto, sul punto, l'onere di allegazione e prova sulla parte incombente.
Ebbene, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento di differenze e spettanze rivendicate dalla ricorrente a vario titolo, che la stessa assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro (lavoro straordinario e/o supplementare, lavoro notturno, ferie e permessi non goduti, ì quattordicesima mensilità, differenze sul TFR e sulla retribuzione), va osservato che la ricorrente non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, alle udienze del 12.09.2023 e del 11.06.2024, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini e nei modi ivi indicati;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto della ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, il teste di parte ricorrente – amico della ricorrente, Testimone_1
escussa all'udienza del 12.09.2023 – per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Conosco la ricorrente perché siamo amici;
specifico di non aver mai lavorato presso il ristorante. Specifico che il ristorante in questione si trova presso il Centro Commerciale Iperion in Caserta. Specifico che spesso
(circa due-tre volte a settimana) andavo a prendere la ricorrente al lavoro perché, in amicizia, mi chiedeva la cortesia perché faceva tardi al lavoro. Andavo a prenderla a lavoro all'orario di chiusura, che poteva essere all'1,30-2,00 o a volte alle 3,00. In altre occasioni l'ho accompagnata alle 11,30 e in queste occasioni terminava alle 16,30. Si trattava degli anni 2018-2019 (con inizio del rapporto di lavoro verso il dicembre 2018) ed io all'epoca lavoravo saltuariamente occupandomi di riprese televisive. Attualmente sono disoccupato. La ricorrente lavorava come lavapiatti;
ricordo di essere entrato in qualche occasione nel ristorante e di averla vista indossare un camice. A volte capitava che quando parlava con me, i titolari – che non conosco personalmente – la guardassero male per farle intendere di tornare a lavorare. Ricordo che il rapporto di lavoro terminò nell'estate del 2019 e che la ricorrente lavorava tantissimo”.
L'altra teste di parte ricorrente – escussa all'udienza del 11.06.2024 – – Testimone_2
amica della ricorrente – ha riferito: “ADR: “Conosco la ricorrente perché siamo amiche da venti anni;
per tale ragione, mi recavo quasi spesso al ristorante (cinque o sei volte a settimana), a pranzo
o a cena. Il ristorante si trovava a Caserta all'Iperion e si è trattato del 2018 per un annetto. Io ricordo che a volte la ricorrente usciva per salutarmi, ma poi rientrava perché lavorava all'interno in cucina come lavapiatti. A volte, quando la ricorrente non aveva la macchina, la andavo a prendere io alle 2 di notte;
si sarà trattato di due volte a settimana e ricordo che dopo andavamo a prendere qualcosa insieme. Ricordo che la ricorrente svolgeva il doppio turno, dalle 11,00 alle 16,30 e poi dalle 19,00 fino alle 2,00 di notte tutti i giorni. Ricordo che, se non andavo la sera, andavo a pranzo lì perché all'epoca lavoravo presso il in via San Carlo a Caserta. Ricordo, invece, che il Parte_2 ristorante dove lavorava la ricorrente, presso l'Iperion, si trovava nei pressi del cinema Duel” ADR:
“La ricorrente lavorava tutti i giorni, facendo il doppio turno e lavorando anche di domenica;
tuttavia, io non sempre potevo andare di domenica dato che lavoravo anche io. Ricordo che si è trattato di un annetto e che quando andavo lì vedevo la ricorrente fare la tuttofare: puliva fuori, puliva i tavoli etc.”
A domanda dell'avv. De Lucia: “Sì, capitava che anche di domenica andassi a prendere la ricorrente intorno alle 2,00 di notte;
ricordo che la ricorrente si cambiava e che io andavo a prenderla e poi uscivamo”. A domanda dell'avv. : “So dalla ricorrente che la stessa percepiva 400 euro al CP_3
mese”.
Ebbene, entrambi i testi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Appare, peraltro, del tutto inverosimile quanto riferito dai testi con riferimento agli orari osservati dalla ricorrente, soprattutto con riferimento all'orario in cui la stessa terminava di lavorare, anche considerando che il ristorante si trovava ubicato all'interno di un centro commerciale;
altrettanto inverosimile, del resto, appare la frequenza con cui i testi avrebbero visto la ricorrente osservare gli orari dichiarati in sede di testimonianza.
Logica conseguenza è che, con riferimento agli orari osservati, le stesse dichiarazioni rese dai testi sono da reputarsi inverosimili o, quanto meno, poco credibili, essendo, del resto, la loro conoscenza dei fatti circoscritta ai momenti in cui erano in compagnia della ricorrente.
In particolare, il teste , oltre ad essersi limitato a riferire circostanze Testimone_1
meramente valutative (“la ricorrente lavorava tantissimo”), ha dichiarato di aver occasionalmente accompagnato o preso la ricorrente a lavoro, nonché di essere entrato in qualche occasione nel ristorante e di averla vista indossare un camice, senza benché minimamente fornire ulteriori elementi utili ai fini della decisione;
in ogni caso, anche tali visite risultano circoscritte a brevi ed episodici lassi di tempo della giornata.
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese sul punto dalla teste , Testimone_2
la quale – comunque non presente nell'arco della giornata lavorativa – si è limitata a riferire circostanze di cui non era a diretta conoscenza, oltre a dichiarare di aver anch'ella saltuariamente accompagnato e preso la ricorrente a lavoro e di aver visitato, in qualche limitata occasione, il posto di lavoro.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dalla ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute, in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante. Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, con riferimento alla domanda avente oggetto la somma a titolo di tredicesima mensilità – che parte ricorrente asserisce non esserle stata corrisposta – occorreva verificare l'esatta corresponsione della stessa, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Orbene, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto da parte della CP_4
resistente, la stessa va condannata al pagamento di tale voce, che va determinata prendendosi come parametro di valutazione il CCNL di settore.
Così, alla luce dell'istruttoria espletata, la tredicesima mensilità va quantificata nella misura di euro 200,00.
In conclusione, dunque, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Quanto alle spese legali, è giusto compensarle per 2/3 fra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda volta al riconoscimento della tredicesima mensilità; per la restante parte esse sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio dell' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t.;
2) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento di euro 200,00, in favore di , per le ragioni di cui in Parte_1
premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 321,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 29.01.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico