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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2783/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott.ssa Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti, iscritti al n. 2783/2021 R.G. e al n. 2875/2021
R.G., aventi ad oggetto l'appello contro la medesima sentenza n.
3774/2021 del Tribunale di Napoli del 21.04.2021:
1) causa civile R.G. n. 2783/2021, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Francesco Fiore;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Micillo;
APPELLATA
Pagina 1 NONCHÉ
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ), in qualità eredi di
[...] C.F._2 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Sergio Cosentini;
[...]
APPELLATE
NONCHÉ
C.F , rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
oggi C.F. , in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
persona del suo procuratore speciale Dott.ssa rappresentata CP_7
e difesa dall'avv. Giovan Battista Angelo;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c.
E
2) causa civile R.G. n. 2875/2021, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
SS Cicoria;
APPELLANTI
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Micillo;
APPELLATA
NONCHÉ
C.F , rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
oggi C.F. , in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
Pagina 2 persona del suo procuratore speciale Dott.ssa rappresentata CP_7
e difesa dall'avv. Giovan Battista Angelo;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2013, la società
[...]
conveniva in giudizio la banca Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir accogliere Parte_1
le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, dichiarato l'annullamento per violenza e/o errore di qualsivoglia accordo transattivo intercorso tra le parti, accertare e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimo addebito di interessi usurari comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
2) in via degradata ed anche in caso di applicazioni di tassi al di sotto del tasso soglia, accertare l'applicazione di interessi non pattuiti o, comunque, unilateralmente modificati e non comunicati, nonché di commissioni e di interessi non dovuti per le ragioni di cui in premessa;
3) in conseguenza di quanto ai punti 1) e 2), anche in seguito a compensazione tra le poste di dare/avere, rideterminare l'effettivo saldo debitorio/creditorio in capo alla società attrice;
4) in via ulteriore, rilevata, per i motivi di cui in premessa, la nullità della
c.m.s., condannare parte convenuta alla restituzione delle stesse nell'importo che sarà determinato in corso di causa;
Pagina 3 5) in ogni caso condannare la a Parte_1
pagamento sulle dovute somme degli interessi legali e del maggior danno subito, per le causali di cui sopra;
6) in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di essere titolare di due rapporti di conto corrente ordinari (n. 11046.72 e n. 15232.64) e di due conti anticipi (n. 11061.64 e n. 14675.83), in relazione ai quali chiedeva dunque il ricalcolo degli interessi attivi e passivi, la verifica della corrispondenza di quanto convenuto ed applicato dall'istituto di credito nonché il vaglio del rispetto dei saggi d'interessi applicati rispetto ai tassi soglia, dalla data di inizio dei rapporti e sino all'estinzione, con relativa richiesta restitutoria di quanto eventualmente illegittimamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Pt_1 Parte_1
contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto in quanto infondate. In particolare, la convenuta precisava di essere a sua volta creditrice della della Controparte_1
complessiva somma di € 217.129,24 di cui:
- a) € 8.537,5 per saldo debitore del contratto di conto corrente n.
11046.72;
- b) € 407,58 per saldo debitore del contratto di conto anticipi n.
15232.64;
- c) € 208.184,16 in forza di un contratto di finanziamento n.
74397410.26 stipulato in data 22.5.2008, con il quale la banca concedeva a titolo di mutuo la somma di € 500.000,00, da restituire in anni 5 mediante il pagamento di n. 60 rate. Dal suddetto contratto di mutuo sarebbe scaturito un debito a carico della società attrice pari
Pagina 4 ad € 29.196,15 per residuo capitale alla data di estinzione
(19.3.2013) ed € 178.947,38 per n. 18 rate scadute e non pagate.
La banca convenuta deduceva, altresì, che l'esposizione debitoria era garantita da fideiussioni solidali rilasciate da , Controparte_8 Pt_3
e , e pertanto, previa autorizzazione alla relativa
[...] Parte_2
chiamata in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di quest'ultimi e della società attrice al Controparte_1
pagamento, in solido tra loro, della somma € 217.129,24, oltre interessi.
Si costituivano in giudizio e concludendo Parte_2 Parte_3
per l'accoglimento delle domande formulate dalla società attrice ed eccependo, inoltre, la nullità delle garanzie prestate.
In data 31.10.2014, si costituiva in giudizio anche l'altro garante CP_8
, deducendo, anzitutto, di non essere a conoscenza delle
[...]
fideiussioni invocate dalla banca e oggetto del giudizio, nonché, in ogni caso, la nullità di alcune clausole fideiussore.
Con ordinanza del 7.11.2014 il giudice di prime cure disponeva CTU contabile, nominando il dott. . Persona_2
In data 17.02.2017, a seguito del fallimento della società attrice
[...]
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ex Controparte_1
art. 300 c.p.c.
Successivamente, il processo veniva riassunto dal curatore del fallimento della predetta società ed in data 3.10.2019 il giudice di prime cure disponeva una CTU integrativa al fine di chiedere chiarimenti al consulente.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3774/21, così decideva:
“in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
Pagina 5 - accerta che alla data del 4.3.13 il c/c ordinario n. 11046.72 ed il -
c/a salvo b.f. n. 1523264, rispettivamente recano un saldo per euro
362.412,78 ed un saldo per euro 159,00 in favore del
[...]
, in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Andrea Avitabile;
- condanna in solido , Parte_2 Parte_3 CP_8
, in relazione al saldo del conto n. 11061.64 al pagamento
[...]
della somma per euro 62.750,57 ed in relazione al saldo del conto -
c/a fatture n. 14675.83 per euro 28.703,72, in favore della banca convenuta, oltre interessi contrattuali dalla chiusura al soddisfo;
- condanna in solido , Parte_2 Parte_3 CP_8
, al pagamento in favore della banca convenuta, per euro
[...]
208.184,16 oltre interessi contrattuali come indicati nel documento
10 (contratto del 22.5.08) con decorrenza dal 9.3.13 al soddisfo;
- dichiara inammissibili le domande di condanna al pagamento delle somme, proposte dalla convenuta nei confronti del
[...]
, in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Andrea Avitabile;
- compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di appello notificato in data 15.6.2021 la Parte_1
impugnava la predetta sentenza, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:
A) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare ed accertare che:
- a) il conto corrente n. 11046,72 presenta un saldo creditore pari ad euro 349.831,11 alla data del 5.3.3013;
Pagina 6 - b) il conto corrente n. 15232.64 presenta un saldo creditore pari ad euro 107,83 alla data del 5.3.2013;
- c) il conto anticipi n. 11061.64 presenta un saldo debitore pari ad euro 97.239,21 alla data del 12.1.2010;
- d) il conto anticipi n. 14675.83 presenta un saldo debitore pari ad euro 32.818,23 alla data del 7.1.2010.
B) sempre in accoglimento del primo motivo di appello, condannare i garanti , e , al pagamento Parte_2 Parte_3 Controparte_8
delle seguenti somme:
- euro 97.239,21 per saldo debitore del conto anticipi n. 11061,64;
- euro 32.818,23 per saldo debitore del conto anticipi n. 14675.83.
C) dichiarare ammissibile la domanda di compensazione formulata dalla
e dichiarare compensati i crediti ed i debiti risultanti dai rapporti Pt_1
del conto corrente n. 11046,72, del conto corrente n. 15232.64, del conto anticipi n. 11061.64, del conto anticipi n. 14675.83 e del contratto di finanziamento del 22.5.2008, e per l'effetto dichiarare ed accertata che il credito del ammonta ad € 11.697,37 ovvero in via gradata ad € CP_1
62.933,30. D) rigettare le domande formulate ex art. 98 cpc da
[...]
e . CP_2 CP_3
La causa veniva iscritta al n. 2783/2021 R.G. e si costituiva in giudizio il chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, la riunione del giudizio con altro procedimento avente ad oggetto un impugnazione promossa da altre parti avverso la medesima sentenza, e, nel merito, il rigetto dell'appello, sul presupposto dell'infondatezza dei motivi di gravame inerenti all'erroneo accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi oggetto di
Pagina 7 causa e alla domanda di compensazione avanzata dalla banca in primo grado.
Con successivo atto, notificato in data 16.6.2021, anche e Parte_2
proponevano, infatti, appello avverso la medesima Parte_3
sentenza, chiedendo:
- in via del tutto preliminare e sussistendone i presupposti, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, dichiarare la sentenza impugnata come inutiliter data o, comunque, viziata per i motivi indicati in premessa, non avendo il
Giudice di prime cure, di fronte al dichiarato decesso della parte in causa sig. , provveduto a dichiarare l'interruzione Controparte_8
del processo;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione appellata per la parte relativa alla condanna al pagamento.
In sintesi, gli appellanti e eccepivano la Parte_2 Parte_3
nullità della sentenza per mancata interruzione del processo di primo grado,
a seguito del decesso di , nonché, previa riqualificazione Controparte_8
dei contratti autonomi di garanzia in termini di fideiussioni, la nullità delle stesse in quanto conformi allo schema ABI.
La causa veniva iscritta al n. 2875/2021 R.G. e anche nell'ambito di tale giudizio si costituiva il Controparte_1
chiedendo la riunione dei giudizi instaurati, nonché il rigetto
[...]
dell'appello proposto dai garanti e in Parte_2 Parte_3
quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Pagina 8 Con successiva comparsa depositata il 15.10.2021, anche la società
[...]
rappresentata da (oggi Controparte_4 CP_5 [...]
, si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria dei Controparte_6
crediti vantati da aderendo ai motivi di Parte_1
appello ed alle richieste formulate dalla cedente, previa riunione dei due separati giudizi di appello avverso la medesima sentenza. Ha altresì contestato nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, le avverse pretese di nullità della sentenza per mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di primo grado nonché di nullità delle fideiussioni rilasciate.
Con ordinanza del 16.12.2021, pronunciata nel procedimento n. 2875/2021
R.G., questa Corte disponeva la riunione del giudizio a quello iscritto al n.
2783/2021.
Con altra ordinanza del 16.12.2021, veniva ordinato alla
[...]
di integrare il contraddittorio, notificando l'atto di Parte_1
appello e la stessa ordinanza a tutti gli eredi di . Controparte_8
In conseguenza di ciò, nel presente giudizio, all'udienza del 22.09.2022, si costituivano, altresì, e eccependo, in via Controparte_2 CP_3
preliminare, il difetto di legittimazione passiva, attesa la rinuncia all'eredità del defunto garante , ed in ogni caso, nel merito, la nullità Controparte_8
della fideiussione da lui prestata all'epoca dei fatti.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 11.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. Preliminarmente, occorre dare atto della corretta integrazione del contraddittorio tra le parti in causa.
Pagina 9 Invero, nell'ambito del giudizio R.G. 2783/2021, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Corte con ordinanza del
16.12.2021, la banca appellante ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i presunti eredi del , Controparte_8
garante autonomo dell'esposizione debitoria della società
[...]
e condannato, in virtù della predetta Controparte_1
obbligazione di garanzia, al pagamento dei debiti accertati a carico del debitore principale dal giudice di prime cure.
A tal fine, la banca appellante ha notificato l'atto di integrazione del contraddittorio, oltre che ai già in giudizio, anche a CP_8 [...]
e , quali appunto eredi del defunto garante. CP_9 CP_3
Nel frattempo, e (gli altri presunti eredi del Parte_3 Parte_2
) erano comunque divenuti parte del presente giudizio a Controparte_8
seguito della disposta riunione con l'altro procedimento R.G. 2875/2021, nell'ambito del quale rivestono la qualifica di appellanti in proprio della sentenza impugnata. La circostanza che e Parte_3 Parte_2
abbiano partecipato al presente giudizio in proprio e non in qualità di eredi non esclude la corretta instaurazione del contraddittorio, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui “qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale” (Cass.
12317/2019).
Ancora, va rilevato che quest'ultimi nulla hanno mai dedotto circa la ritualità del contraddittorio nei loro confronti nel procedimento RG
2783/2021, anzi, nelle note di udienza del 1.12.22, ne hanno riconosciuto
Pagina 10 l'integrità e hanno insistito nel merito per l'accoglimento dei motivi di appello formulati nel procedimento RG 2875/2021.
2. Tanto premesso in ordine alla corretta attuazione del principio del contraddittorio, occorre procedere, anzitutto, all'analisi delle censure invocate da e , appellanti nel giudizio R.G. Parte_2 Parte_3
2875/2021.
2.1. Con il primo motivo di appello, lamentano la nullità della sentenza impugnata per mancata dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice di prime cure.
Nel dettaglio, si sostiene che, nonostante la comunicazione del decesso del
(accompagnata dalla produzione del certificato di morte) Controparte_8
avvenuta ad opera del difensore avv. Sergio Cosentini in sede di deposito delle memorie di repliche del 25.03.2021, il giudice di prime cure avrebbe omesso di dichiarare l'interruzione del giudizio.
2.2. La censura è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto in giurisprudenza, “…poiché le norme disciplinanti
l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall'evento interruttivo” (Cass. 20/11/2024, n.29921;
04/11/2024, n.28257).
Dunque, la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo in caso di morte di una delle parti in causa integra un'ipotesi di nullità relativa eccepibile soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme
Pagina 11 sull'interruzione e cioè dalla parte colpita dall'evento interruttivo (cfr. anche
Cass. 03/05/2022, n.13976; 24/01/2020, n.1574).
Applicando i suddetti principi al caso di specie ne deriva che l'eccezione di nullità per irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della morte del poteva essere fatta valere esclusivamente Controparte_8
dai suoi eredi. Dal momento che gli odierni appellanti e Parte_2
si sono costituiti nel presente giudizio in proprio in qualità Parte_3
di garanti, quest'ultimi non possono considerarsi legittimati a far valere l'evento interruttivo che ha colpito l'altra parte . Controparte_8
A conferma di ciò, nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore degli appellanti in questione per l'udienza del 1.12.22, si legge: “l'avv.
Cicoria, per i sig.ri quali attori nel suddetto fascicolo rg 2875/21 CP_8
nonché convenuti fideiussori sebbene non costituiti (e non dunque quali eredi in entrambi i giudizi) nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude per l'accoglimento dell'appello per come formulato dai dichiaranti nel giudizio rg. 2875/2021…”.
Ad ogni modo, va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma che “la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che
Pagina 12 costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità” (Cass. 19139/2015).
Alla luce di tale orientamento, ne consegue a maggior ragione l'esclusione di una valenza interruttiva della dichiarazione inserita nell'atto successivo alla comparsa conclusionale, e cioè nella memoria di replica (come nel caso di specie), come anche dimostrato dal fatto che, con tale atto, il difensore ha continuato ad illustrate nel merito le difese del proprio assistito, insistendo nella nullità delle fideiussioni rilasciate.
2.3. Con il secondo motivo di gravame, e Parte_2 Parte_3
eccepiscono, nel merito, l'erronea qualificazione dei contratti di garanzia oggetto del giudizio, sostenendo la natura di fideiussioni e non già di contratti autonomi di garanzia. In particolare, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alle ragioni e alle clausole sulla base delle quali i contratti in analisi potevano qualificarsi in termini di garanzie autonome piuttosto che fideiussioni.
Conseguentemente, previa riqualificazione della natura dei contratti, eccepiscono altresì la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate a favore della società in quanto redatte Controparte_1
riprendendo lo schema ABI.
2.4. Anche tali censure sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Invero, questa Corte ritiene condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale i contratti oggetto del giudizio presentano clausole tipiche del contratto autonomo di garanzia e pertanto idonee a far emergere l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella oggetto del rapporto principale.
Al riguardo, giova rammentare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che: “l'inserimento
Pagina 13 in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass.
18/04/2025, n.10265; 10/01/2025, n.660; Ord., 12/03/2024, n. 6440; Ord.,
29/02/2024, n. 5478).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale è correttamente pervenuto all'esito interpretativo dei contratti autonomi di garanzia, argomentando non solo sulla base della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche alla luce della clausola che contempla “che l'obbligo di garanzia resta in vita anche in presenza di invalidità del rapporto principale”.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti, risulta sottoscritto, in data
27.05.2004, da e un contratto di garanzia n. Parte_2 Parte_3
887045/45 e l'art. 8 di tale contratto stabilisce che: «nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate».
Proprio valorizzando tale ultima clausola in combinato con quella di pagamento a prima richiesta, la giurisprudenza di legittimità giunge alla conclusione della qualificazione in termini di garanzia autonoma, in particolare sostenendo che: “le varie suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro complessivo, quali espressione della scissione tra
Pagina 14 obbligazione principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione delle parti” (Cass. 14945/2025).
In aggiunta a ciò, la qualificazione del contratto in analisi in termini di garanzia autonoma può essere altresì confermata in forza del rilievo dell'ulteriore clausola di cui all'art. 6, la quale prevede una deroga esplicita alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che prende in considerazione l'ipotesi che il creditore non coltivi dopo la scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale. In altri termini, la volontà negoziale delle parti si è orientata esplicitamente nel senso dell'inapplicabilità di una eccezione tipica della fideiussione, che esprime in modo inequivoco il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia.
Dunque, l'inserimento di una clausola che deroga espressamente all'operatività dell'art. 1957 c.c. rappresenta un ulteriore indice a favore della natura autonoma dell'obbligazione assunta dai garanti e Parte_2
rispetto a quella oggetto del rapporto principale, e vale Parte_3
pertanto a corroborare la tesi della qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia.
2.5 Qualificata l'obbligazione in termini di contratto autonomo di garanzia, resta pertanto assorbita e, comunque, del tutto priva di idoneo supporto documentale la critica invocata dagli appellanti in tema di nullità delle fideiussioni in quanto replicanti lo schema ABI.
Anzitutto, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema
ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus.
Inoltre, al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere
Pagina 15 sanzionatorio. Pertanto, era onere degli appellanti produrre in giudizio detto provvedimento tempestivamente secondo le note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia.
Infine, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare anche l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (cfr. Cass. 16/10/2024, n.26847;
15/07/2024, n. 19401).
2.6. In ogni caso, questa Corte evidenzia che il tema della qualificazione dell'obbligazione di garanzia prestata dagli odierni appellanti non assume alcuna rilevanza ai fini della riforma della parte della sentenza concernente la condanna al pagamento delle somme di denaro relative al debito della società Controparte_1
Difatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, gli odierni appellanti garanti e chiedono di “dichiarare Parte_2 Parte_3
la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione appellata per la parte relativa alla condanna al pagamento”.
Orbene, sotto questo profilo, la doglianza è priva di rilevanza, in quanto, in primo luogo, la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI integra un'ipotesi di nullità parziale, cioè relativa alle sole clausole che riproducono quello schema unilaterale costituente l'intesa violata, con la conseguenza che non può addivenirsi ad una declaratoria di nullità integrale suscettibile di far venire meno l'obbligazione di garanzia nella sua interezza, come invece pretenderebbero gli odierni appellanti (in tal senso, pt. Cass. 30/09/2025, n.26464). Invero, secondo la costante giurisprudenza
Pagina 16 di legittimità, con riferimento alla clausola di escussione della garanzia autonoma, è da escludersi che la nullità che ha colpito le singole clausole fideiussorie non conformi allo schema ABI per effetto della normativa anticoncorrenziale, abbia provocato una oggettiva alterazione dell'assetto degli interessi del contratto autonomo di garanzia sottoscritto dai garanti, posto a valle dell'intesa anticoncorrenziale, avendo esso come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione del contratto principale, nei confronti del quale manca in radice ogni vincolo di accessorietà.
In secondo luogo, non può trascurarsi che, ai fini della opponibilità di talune eccezioni nell'ottica di ottenere una rideterminazione del debito a carico dei garanti, il giudice di prime cure è comunque già pervenuto al risultato secondo cui “…al garante anche autonomo sia sempre consentito eccepire la violazione delle norme imperative quale quella di cui all'art.
1283 c.c., e per cui anche nei loro confronti andrà decurtato il saldo ricalcolato sottraendo l'ammontare della sola capitalizzazione illegittima”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, la critica promossa dagli appellanti e inerente alla qualificazione della garanzia Parte_3 Parte_2
da loro sottoscritta non avrebbe in ogni caso alcun impatto positivo e/o negativo in relazione al debito accertato e oggetto della statuizione di condanna.
3. Quanto all'appello promosso dalla banca Parte_1
nell'ambito del giudizio R.G. 2783/2021, giova, anzitutto, rilevare
[...]
che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio da parte della banca appellante, e si sono costituite nel presente Controparte_2 CP_3
giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, avendo rinunziato all'eredità del padre defunto . Controparte_8
Pagina 17 Al riguardo, questa Corte prende atto degli effetti della rinunzia all'eredità effettuata con atto notarile in data 20.04.2021 e correttamente registrato presso il competente ufficio a Caserta il 30.04.2021 al n. 13211, serie 1T.
E' noto che il chiamato all'eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, neanche per il periodo che intercorre fra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili
(Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15871).
Alla luce di ciò, l'eccezione risulta meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2
. CP_3
3.1. Passando al merito, con la prima censura si impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito: “La sopravvenuta delibera CICR, del 9.2.2000, ha previsto per le banche, la possibilità di modificare i contratti già in essere, che violavano la disposizione del 1283 c.c. con la previsione della pari periodicità della capitalizzazione, in sostituzione della clausola nulla. La predetta delibera ha previsto l'onere delle banche di procedere alla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle sopravvenute variazioni, in termini di periodicità nella capitalizzazione, oltre alla comunicazione al cliente dell'intervenuta applicazione della reciprocità. In mancanza in atti della prova che la banca abbia comunicato l'intervenuta reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione, si ritiene che non sia possibile applicare la “sanatoria nel corso del rapporto”. Correttamente la capitalizzazione è stata esclusa per tutto il rapporto”.
Pertanto, la banca appellante critica l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in corso di rapporto e il conseguente calcolo dei
Pagina 18 saldi dei rapporti di conto corrente ordinario e dei conti anticipi effettuato eliminando le voci relative alla capitalizzazione.
A supporto della censura si sostiene che, in conformità con quanto disposto dalla delibera del CICR del 9.2.2000, la banca avrebbe adeguato correttamente i contratti in corso, assicurando la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed informando la clientela della relativa modifica contrattuale in sede di comunicazione dell'estratto conto e per il tramite dello strumento della pubblicazione dell'avviso di reciprocità degli interessi sulla Gazzetta Ufficiale
In aggiunta a ciò, si eccepisce che, ai fini della legittima capitalizzazione degli interessi, non sarebbe necessaria una specifica e ulteriore approvazione per iscritto delle modifiche da parte del correntista, in quanto il passaggio da una capitalizzazione annuale ad una trimestrale degli interessi a credito determinerebbe una modifica unilaterale vantaggiosa per il cliente.
3.2. Il motivo di appello è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
Per comprendere il dibattito giurisprudenziale in relazione alle condizioni necessarie per ritenere lecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a seguito della delibera del C.I.C.R., appare opportuno premettere, anzitutto, il quadro normativo di riferimento:
- con l'art. 25, co. 2, d.lgs. 342/1999 viene introdotto il comma 2° all'art. 120 T.U.B. che riconosceva l'anatocismo bancario subordinatamente al rispetto del principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente. Si delegava altresì il CICR
Pagina 19 all'emanazione delle disposizioni integrative necessarie per attuare il predetto principio;
- inoltre, l'art. 25 co. 3° della suddetta normativa stabiliva che: «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino
a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente»;
- faceva seguito l'intervento regolamentare del CICR, che, con la delibera del 2.09.2000, forniva “le modalità e i criteri” per la produzione di interessi sugli interessi scaduti. In particolare, l'art. 7 stabiliva l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera, specificando che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, gli istituti di credito potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(adempiendo così all'onere informativo verso la clientela). Invece, a fronte di nuove condizioni contrattuali che comportavano un peggioramento di quelle precedentemente applicate, era necessaria una specifica approvazione per iscritto da parte dei clienti.
Tanto premesso in ordine al contesto normativo, occorre specificare altresì che, successivamente all'emanazione della delibera del CICR, l'art. 25, co.
3°, del d.lgs. 342/99 è stato dichiarato incostituzionale (cfr. Corte Cost.
Pagina 20 425/2000). Di conseguenza, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire i seguenti principi:
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo) è lecita soltanto se oggetto di una specifica pattuizione espressa tra le parti, con la conseguenza che le “nuove clausole anatocistiche” non possono essere inserite unilateralmente dall'istituto di credito. Ai fini del corretto adeguamento contrattuale non è peraltro sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi applicati dalla banca (cfr. Cass.
11725/2024; Cass. 26769/2019; Cass. 7105/2020);
- non assume alcun rilievo la circostanza che le modifiche contrattuali in tema di capitalizzazione avrebbero carattere “non peggiorativo” per effetto dell'adeguamento, in quanto il parametro per poter effettuare la comparazione (cioè, le clausole anatocistiche applicate in precedenza alla delibera C.I.C.R. del 9.02.2000) è stato appunto dichiarato incostituzionale. In altre parole, il meccanismo di sanatoria delle clausole anatocistiche antecedenti al 2000, previsto dal combinato disposto della delibera del CICR e dell'art. 25, co 3° del d.lgs. 342/99, è stato travolto dalla pronuncia di incostituzionalità sopra citata, con la conseguenza che le suddette clausole anatocistiche inserite dalle banche nei contratti precedenti sono risultate affette da nullità.
Ne è derivato che “l'esclusione della possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista discende non già da una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti per
Pagina 21 effetto della nullità queste ultime - e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica - quanto dalla impraticabilità di una siffatta comparazione, impraticabilità discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale” (così Cass.
28599/2025; cfr. anche Cass. 28215/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta pertanto corretta la statuizione del Tribunale nella parte in cui esclude la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto contrattuale tra la Parte_1
e la correntista società
[...] Controparte_1
Invero, in assenza di prova di un'apposita convenzione scritta in relazione alla clausola regolante la capitalizzazione, la banca appellante non può invocare l'applicazione di alcuna “sanatoria in corso di rapporto”, in quanto l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera CICR 9.2.200 pubblicato anche sulla
Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare la legittimità della capitalizzazione.
Non osta a tale conclusione né assume alcun rilievo in senso contrario la circostanza, invocata dalla banca appellante, che, ai sensi dell'art. 7 della delibera, l'approvazione scritta del correntista della modifica contrattuale relativa alla capitalizzazione risulterebbe necessaria solo in caso modifiche peggiorative rispetto alle condizioni precedentemente applicate.
Invero, giova ribadire che, nel caso di specie, la portata retroattiva della pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000 ha determinato la nullità delle clausole anatocistiche inserite dalla nei contratti Parte_1
di conto corrente ordinario e conto anticipi conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR, con la conseguenza che essendo venute meno
Pagina 22 le suddette clausole risulta impossibile effettuare una comparazione e stabilire se la nuova capitalizzazione trimestrale sia favorevole o sfavorevole per il correntista rispetto al passato.
In conclusione, appare senza alcun dubbio corretto il modus operandi ed i criteri con il CTU in primo grado ha provveduto alla ricostruzione del saldo finale dei rapporti bancari in esame a favore del correntista, escludendo legittimamente la capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca.
3.3 Con il secondo motivo di appello, la lamenta Parte_1
un'omissione di pronuncia sulla domanda di compensazione da parte del giudice di prime cure.
Nel dettaglio, deduce di aver formulato espressamente, con comparsa di costituzione e risposta (ribandendola fino alla comparsa conclusionale), la domanda di compensazione dei crediti della correntista con il saldo debitore che risulta dagli altri rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi, nonché dal contratto di mutuo non pagato.
A sostegno della domanda invoca l'art. 56 della legge fallimentare, che attribuisce ai creditori il diritto di compensare i loro crediti con il debitore fallito, purché si tratti di crediti anteriori al fallimento, nonché la circostanza che è stata accolta dal curatore fallimentare la domanda di ammissione al passivo per il credito pari ad € 208.184,19.
4.1. La censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Anzitutto, occorre chiarire che i crediti accertati a favore della banca risultano essere: (i) € 62.750,57 per saldo del c/c ordinario n. 11061.64; (ii)
€ 28.703,72 per saldo del conto anticipi n. 14675.83; (iii) € 208.184,16 per importo residuo del contratto di finanziamento, le cui rate non sono state pagate dalla società Controparte_1
Pagina 23 Ne consegue che il totale dei crediti vantati dall'odierna banca appellante è pari ad € 299.638,45.
Va altresì rilevata la tempestività dell'eccezione di compensazione invocata dalla banca, la quale ha effettivamente formulato la domanda di compensazione tra le opposte ragioni di credito delle parti in sede di deposito della comparsa di costituzione e risposta in 1° grado.
Orbene, il diritto alla compensazione invocato nel caso di specie è quello disciplinato dall'art. 56 l. fall., dal momento che nel corso del giudizio di 1° grado è intervenuto il fallimento della società Controparte_1
[...]
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia opposto in via riconvenzionale un controcredito (come nella fattispecie in esame), il giudice è tenuto a dichiarare la compensazione dei reciproci debiti, richiesta da una delle parti, sino alla loro concorrenza.
Ciò risulta coerente con la ratio dell'art. 56 l. fall., che è quella di “evitare che il creditore che soddisfa interamente il proprio debito verso il fallimento sia poi esposto al rischio di realizzare il proprio credito in moneta fallimentare” (Cass. n. 481/2009). Di conseguenza, l'eccezione di compensazione ex art 56 l. fall. non deve essere oggetto neanche di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento, come al contrario sostiene parte appellata ( Controparte_1
.
[...]
Invero, nel caso di specie, la banca appellante si limita a far valere un controcredito nella misura finalizzata semplicemente ad ottenere una rideterminazione in diminuzione del credito del fallimento e, dunque, non
Pagina 24 domanda anche una pronuncia di condanna al pagamento di una eventuale eccedenza a suo favore.
In questo senso si è pronunciata più volte anche la Cassazione, secondo cui
“quando la compensazione sia quella fallimentare, non è necessario che i controcrediti vantati dall'amministrazione siano insinuati al passivo, se e nella misura in cui siano volti a neutralizzare i crediti del fallito, proprio perché la compensazione determina una deroga alla regola del concorso, a meno che non si decampi dall'eccezione riconvenzionale nella domanda riconvenzionale. In definitiva, finché il credito del terzo rimane nell'ambito di valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non esistono preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui sussistano i presupposti delineati dalla L. Fall., art. 56. Per contro un'eventuale eccedenza del credito vantato dal fisco verso il fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso” (Cass. 14/05/2024,
n.13345).
In altre parole, è preclusa soltanto una pronuncia di condanna del
, in ossequio al principio di esclusività dell'accertamento del CP_1
passivo, e tale situazione può aversi in presenza di una domanda riconvenzionale laddove evidentemente il credito opposto in compensazione ecceda quello del fallito.
Dunque, dal momento che nella fattispecie in esame la Parte_1
si limita a chiedere un mero ricalcolo del credito del ,
[...] CP_1
ovvero che, per effetto dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, venga accertato “che il credito del ammonta ad € 11.697,37= CP_1
ovvero in via gradata d € 62.933,30”, questa Corte ritiene che non sia
Pagina 25 necessario far valere la suddetta pretesa creditoria nell'ambito della procedura fallimentare, non sussistendo alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di somme eccedenti il credito del . CP_1
Per tali ragioni, non appaiono convincenti le difese svolte sul punto dalla parte appellata, secondo cui la compensazione non sarebbe ammissibile in quanto non eccepita dall'istituto di credito in sede fallimentare.
4.2 In aggiunta a ciò, il contesta l'operatività della CP_1
compensazione ex art 56 l. fall. anche sotto altro profilo, e cioè sul presupposto che i controcrediti fatti valere sarebbero sorti successivamente alla data di apertura della procedura fallimentare, in quanto la posizione contabile delle parti è stata definita solamente con la pronuncia di 1° grado.
Anche tale contestazione appare tuttavia non condivisibile, per le ragioni di seguito sintetizzate.
La speciale compensazione fallimentare ex art. 56 L.f. rappresenta una particolare ipotesi di compensazione legale (e non giudiziale), soggetta alla medesima disciplina, ma con l'unico limite dell'anteriorità della genesi del credito rispetto alla data del fallimento del debitore. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “la compensazione nel fallimento, a norma della L. Fall., art. 56, è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo la data di dichiarazione di fallimento, perché ciò che rileva è il fatto genetico dell'obbligazione, ossia che lo stesso sia sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento” (Cass.
n. 20063/2023).
Dunque, è irrilevante la circostanza, invocata dall'appellata, secondo cui il controcredito vantato dalla banca sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile solo con la pronuncia della sentenza di accertamento da parte del
Tribunale, e, cioè, dopo la data di apertura della procedura concorsuale.
Pagina 26 Al contrario, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro rilevante al fine di stabilire se si tratta di credito anteriore o meno alla dichiarazione di fallimento è rappresentato esclusivamente dal titolo da cui nasce l'obbligazione, ovvero dalla data del fatto che ha determinato il debito, e non da quella in cui il debito è stato concretamente accertato, a prescindere quindi dal momento in cui i crediti e debiti sono scaduti, sicché è irrilevante anche che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento.
Alla stregua di tali principi, la situazione debitoria della società
[...]
verso la banca deve Controparte_1 Parte_1
ritenersi senza alcun dubbio anteriore alla dichiarazione di insolvenza
(intervenuta nel mese di giugno dell'anno 2016), in quanto i fatti genetici da cui scaturiscono le obbligazioni si ravvisano nei rapporti di conto corrente ordinario n. 11061.64 del 1995 e conto anticipi n. 14675.83 del
2006, nonché nel contratto di finanziamento stipulato nel 2008. Inoltre, i saldi creditori e debitori sono stati accertati nel 2010 e nel 2013, in epoca quindi largamente anteriore alla dichiarazione di fallimento.
4.3 Infine, non osta all'accoglimento dell'eccezione di compensazione neanche la diversa natura dei crediti in questione, invocata dall'appellata sul presupposto che alcuni crediti sarebbero riferiti ai saldi dei rapporti di conto corrente, mentre altri sarebbero scaturiti dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento, né la circostanza che i rapporti di conto corrente su cui si basa il credito del non erano chiusi alla CP_1
data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
A tal proposito, va evidenziato che vi sono specifiche clausole contrattuali,
l'art. 5 comma 3 e l'art. 11 dei contratti di conto corrente, che prevedono
Pagina 27 espressamente la facoltà di compensazione tra più rapporti e conti di qualsiasi genere o natura esistenti tra l'Istituto di Credito ed il Correntista.
Questa Corte, inoltre, condivide la tesi secondo la quale: “Il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (quale, nel caso di specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti. Una simile compensazione presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Nel caso di specie tale esigibilità sussisteva non solo rispetto al credito della banca (derivante dal mutuo fondiario erogato in favore della cliente e dall'escussione della garanzia fideiussoria prestata), ma anche in relazione al credito della società fallita, dato che nel conto corrente bancario, a differenza che nel conto corrente ordinario (a mente dell'art.
1823 c.c.), le somme a credito del correntista sono disponibili, ai sensi dell'art. 1852 c.c., in qualsiasi momento” (Cass. 34424/2023).
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla banca
, va operata la compensazione ex art. 56 l. fall., Parte_1
sino alla concorrenza del medesimo valore, tra l'importo di € 362.571,78 - quale credito a favore del Controparte_1
derivante dall'accertamento dei saldi relativi al conto corrente ordinario n.
11046.72 e conto anticipi n. 152326.64, alla data del 04.3.2013 - ed il controcredito vantato da pari alla somma Parte_1
di € 299.638,45 (di cui € 208.184,16 in forza del contratto di finanziamento non pagato dalla società + € 91.454,29, Controparte_1
derivante dai saldi a credito della banca relativi al conto corrente ordinario n. 11061.64 e conto anticipi n. 14675.83).
Pagina 28 In definitiva, all'esito della suddetta operazione di sottrazione tra €
362.571,78 ed € 299.638,45, ne deriva una rideterminazione del saldo attivo a favore del pari ad € 62.933,33. Trattasi di importo CP_1
pienamente corrispondente a quello richiesto dalla banca appellante in via subordinata, la quale pertanto ha richiesto la compensazione nei limiti della sottrazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, escludendo dal calcolo gli interessi convenzionali e legali accertati dal giudice di prime cure.
5. Per quanto concerne le spese processuali, nei rapporti tra parte appellante e le appellate e Parte_1 Controparte_2 CP_3
le spese del presente grado di giudizio vanno poste interamente a
[...]
carico della in quanto soccombente rispetto Parte_1
all'eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dalle appellate e rinuncianti all'eredità. Controparte_2 CP_3
La banca infatti avrebbe dovuto accertare, in base ad un onere di diligenza media, l'esistenza della rinunzia all'eredità, registrata presso il Registro delle Successioni prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, evitando conseguentemente di promuovere il giudizio anche nei confronti delle suddette parti.
Avuto riguardo all'attività difensiva svolta (principalmente incentrata sul difetto di legittimazione passiva), nonché all'esito della lite, possono applicarsi i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione indicato nella nota spese presentata da dette parti, ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
Invece, tra le altre parti costituite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio ed in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92
Pagina 29 c.p.c. si ritiene congruo compensare interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio, così come già deciso dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla Parte_1
(R.G. 2783/2021) e da e (R.G. 2875/2021) Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza 3774/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data
21.04.2021, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2
e rigetta la domanda proposta nei loro confronti;
CP_3
2) rigetta l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
nell'ambito del giudizio R.G. 2875/2021;
3) accoglie l'appello proposto dalla Parte_1
(R.G. 2783/2021) per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che conferma per il resto), compensa i rispettivi crediti e debiti oggetto del giudizio secondo quanto stabilito in motivazione e accerta che alla data del 04.3.2013 i rapporti di conto corrente ordinario, conto anticipi e contratto di finanziamento (come innanzi precisati), recano un saldo finale pari ad
€ 62.933,33 in favore del Controparte_1
[...]
4) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese del presente grado di Controparte_2 CP_3
giudizio che si liquidano in € 7.900,00 per compensi professionali, oltre il rimborso al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Avv. Sergio Cosentini dichiaratosi anticipatario.
Pagina 30 5) compensa interamente tra le altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 31
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott.ssa Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti, iscritti al n. 2783/2021 R.G. e al n. 2875/2021
R.G., aventi ad oggetto l'appello contro la medesima sentenza n.
3774/2021 del Tribunale di Napoli del 21.04.2021:
1) causa civile R.G. n. 2783/2021, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Francesco Fiore;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Micillo;
APPELLATA
Pagina 1 NONCHÉ
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ), in qualità eredi di
[...] C.F._2 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Sergio Cosentini;
[...]
APPELLATE
NONCHÉ
C.F , rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
oggi C.F. , in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
persona del suo procuratore speciale Dott.ssa rappresentata CP_7
e difesa dall'avv. Giovan Battista Angelo;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c.
E
2) causa civile R.G. n. 2875/2021, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
SS Cicoria;
APPELLANTI
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Micillo;
APPELLATA
NONCHÉ
C.F , rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
oggi C.F. , in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
Pagina 2 persona del suo procuratore speciale Dott.ssa rappresentata CP_7
e difesa dall'avv. Giovan Battista Angelo;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2013, la società
[...]
conveniva in giudizio la banca Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir accogliere Parte_1
le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, dichiarato l'annullamento per violenza e/o errore di qualsivoglia accordo transattivo intercorso tra le parti, accertare e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimo addebito di interessi usurari comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
2) in via degradata ed anche in caso di applicazioni di tassi al di sotto del tasso soglia, accertare l'applicazione di interessi non pattuiti o, comunque, unilateralmente modificati e non comunicati, nonché di commissioni e di interessi non dovuti per le ragioni di cui in premessa;
3) in conseguenza di quanto ai punti 1) e 2), anche in seguito a compensazione tra le poste di dare/avere, rideterminare l'effettivo saldo debitorio/creditorio in capo alla società attrice;
4) in via ulteriore, rilevata, per i motivi di cui in premessa, la nullità della
c.m.s., condannare parte convenuta alla restituzione delle stesse nell'importo che sarà determinato in corso di causa;
Pagina 3 5) in ogni caso condannare la a Parte_1
pagamento sulle dovute somme degli interessi legali e del maggior danno subito, per le causali di cui sopra;
6) in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento”.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di essere titolare di due rapporti di conto corrente ordinari (n. 11046.72 e n. 15232.64) e di due conti anticipi (n. 11061.64 e n. 14675.83), in relazione ai quali chiedeva dunque il ricalcolo degli interessi attivi e passivi, la verifica della corrispondenza di quanto convenuto ed applicato dall'istituto di credito nonché il vaglio del rispetto dei saggi d'interessi applicati rispetto ai tassi soglia, dalla data di inizio dei rapporti e sino all'estinzione, con relativa richiesta restitutoria di quanto eventualmente illegittimamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Pt_1 Parte_1
contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto in quanto infondate. In particolare, la convenuta precisava di essere a sua volta creditrice della della Controparte_1
complessiva somma di € 217.129,24 di cui:
- a) € 8.537,5 per saldo debitore del contratto di conto corrente n.
11046.72;
- b) € 407,58 per saldo debitore del contratto di conto anticipi n.
15232.64;
- c) € 208.184,16 in forza di un contratto di finanziamento n.
74397410.26 stipulato in data 22.5.2008, con il quale la banca concedeva a titolo di mutuo la somma di € 500.000,00, da restituire in anni 5 mediante il pagamento di n. 60 rate. Dal suddetto contratto di mutuo sarebbe scaturito un debito a carico della società attrice pari
Pagina 4 ad € 29.196,15 per residuo capitale alla data di estinzione
(19.3.2013) ed € 178.947,38 per n. 18 rate scadute e non pagate.
La banca convenuta deduceva, altresì, che l'esposizione debitoria era garantita da fideiussioni solidali rilasciate da , Controparte_8 Pt_3
e , e pertanto, previa autorizzazione alla relativa
[...] Parte_2
chiamata in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di quest'ultimi e della società attrice al Controparte_1
pagamento, in solido tra loro, della somma € 217.129,24, oltre interessi.
Si costituivano in giudizio e concludendo Parte_2 Parte_3
per l'accoglimento delle domande formulate dalla società attrice ed eccependo, inoltre, la nullità delle garanzie prestate.
In data 31.10.2014, si costituiva in giudizio anche l'altro garante CP_8
, deducendo, anzitutto, di non essere a conoscenza delle
[...]
fideiussioni invocate dalla banca e oggetto del giudizio, nonché, in ogni caso, la nullità di alcune clausole fideiussore.
Con ordinanza del 7.11.2014 il giudice di prime cure disponeva CTU contabile, nominando il dott. . Persona_2
In data 17.02.2017, a seguito del fallimento della società attrice
[...]
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ex Controparte_1
art. 300 c.p.c.
Successivamente, il processo veniva riassunto dal curatore del fallimento della predetta società ed in data 3.10.2019 il giudice di prime cure disponeva una CTU integrativa al fine di chiedere chiarimenti al consulente.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3774/21, così decideva:
“in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
Pagina 5 - accerta che alla data del 4.3.13 il c/c ordinario n. 11046.72 ed il -
c/a salvo b.f. n. 1523264, rispettivamente recano un saldo per euro
362.412,78 ed un saldo per euro 159,00 in favore del
[...]
, in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Andrea Avitabile;
- condanna in solido , Parte_2 Parte_3 CP_8
, in relazione al saldo del conto n. 11061.64 al pagamento
[...]
della somma per euro 62.750,57 ed in relazione al saldo del conto -
c/a fatture n. 14675.83 per euro 28.703,72, in favore della banca convenuta, oltre interessi contrattuali dalla chiusura al soddisfo;
- condanna in solido , Parte_2 Parte_3 CP_8
, al pagamento in favore della banca convenuta, per euro
[...]
208.184,16 oltre interessi contrattuali come indicati nel documento
10 (contratto del 22.5.08) con decorrenza dal 9.3.13 al soddisfo;
- dichiara inammissibili le domande di condanna al pagamento delle somme, proposte dalla convenuta nei confronti del
[...]
, in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Andrea Avitabile;
- compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di appello notificato in data 15.6.2021 la Parte_1
impugnava la predetta sentenza, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:
A) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare ed accertare che:
- a) il conto corrente n. 11046,72 presenta un saldo creditore pari ad euro 349.831,11 alla data del 5.3.3013;
Pagina 6 - b) il conto corrente n. 15232.64 presenta un saldo creditore pari ad euro 107,83 alla data del 5.3.2013;
- c) il conto anticipi n. 11061.64 presenta un saldo debitore pari ad euro 97.239,21 alla data del 12.1.2010;
- d) il conto anticipi n. 14675.83 presenta un saldo debitore pari ad euro 32.818,23 alla data del 7.1.2010.
B) sempre in accoglimento del primo motivo di appello, condannare i garanti , e , al pagamento Parte_2 Parte_3 Controparte_8
delle seguenti somme:
- euro 97.239,21 per saldo debitore del conto anticipi n. 11061,64;
- euro 32.818,23 per saldo debitore del conto anticipi n. 14675.83.
C) dichiarare ammissibile la domanda di compensazione formulata dalla
e dichiarare compensati i crediti ed i debiti risultanti dai rapporti Pt_1
del conto corrente n. 11046,72, del conto corrente n. 15232.64, del conto anticipi n. 11061.64, del conto anticipi n. 14675.83 e del contratto di finanziamento del 22.5.2008, e per l'effetto dichiarare ed accertata che il credito del ammonta ad € 11.697,37 ovvero in via gradata ad € CP_1
62.933,30. D) rigettare le domande formulate ex art. 98 cpc da
[...]
e . CP_2 CP_3
La causa veniva iscritta al n. 2783/2021 R.G. e si costituiva in giudizio il chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, la riunione del giudizio con altro procedimento avente ad oggetto un impugnazione promossa da altre parti avverso la medesima sentenza, e, nel merito, il rigetto dell'appello, sul presupposto dell'infondatezza dei motivi di gravame inerenti all'erroneo accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi oggetto di
Pagina 7 causa e alla domanda di compensazione avanzata dalla banca in primo grado.
Con successivo atto, notificato in data 16.6.2021, anche e Parte_2
proponevano, infatti, appello avverso la medesima Parte_3
sentenza, chiedendo:
- in via del tutto preliminare e sussistendone i presupposti, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, dichiarare la sentenza impugnata come inutiliter data o, comunque, viziata per i motivi indicati in premessa, non avendo il
Giudice di prime cure, di fronte al dichiarato decesso della parte in causa sig. , provveduto a dichiarare l'interruzione Controparte_8
del processo;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione appellata per la parte relativa alla condanna al pagamento.
In sintesi, gli appellanti e eccepivano la Parte_2 Parte_3
nullità della sentenza per mancata interruzione del processo di primo grado,
a seguito del decesso di , nonché, previa riqualificazione Controparte_8
dei contratti autonomi di garanzia in termini di fideiussioni, la nullità delle stesse in quanto conformi allo schema ABI.
La causa veniva iscritta al n. 2875/2021 R.G. e anche nell'ambito di tale giudizio si costituiva il Controparte_1
chiedendo la riunione dei giudizi instaurati, nonché il rigetto
[...]
dell'appello proposto dai garanti e in Parte_2 Parte_3
quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Pagina 8 Con successiva comparsa depositata il 15.10.2021, anche la società
[...]
rappresentata da (oggi Controparte_4 CP_5 [...]
, si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria dei Controparte_6
crediti vantati da aderendo ai motivi di Parte_1
appello ed alle richieste formulate dalla cedente, previa riunione dei due separati giudizi di appello avverso la medesima sentenza. Ha altresì contestato nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, le avverse pretese di nullità della sentenza per mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di primo grado nonché di nullità delle fideiussioni rilasciate.
Con ordinanza del 16.12.2021, pronunciata nel procedimento n. 2875/2021
R.G., questa Corte disponeva la riunione del giudizio a quello iscritto al n.
2783/2021.
Con altra ordinanza del 16.12.2021, veniva ordinato alla
[...]
di integrare il contraddittorio, notificando l'atto di Parte_1
appello e la stessa ordinanza a tutti gli eredi di . Controparte_8
In conseguenza di ciò, nel presente giudizio, all'udienza del 22.09.2022, si costituivano, altresì, e eccependo, in via Controparte_2 CP_3
preliminare, il difetto di legittimazione passiva, attesa la rinuncia all'eredità del defunto garante , ed in ogni caso, nel merito, la nullità Controparte_8
della fideiussione da lui prestata all'epoca dei fatti.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 11.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. Preliminarmente, occorre dare atto della corretta integrazione del contraddittorio tra le parti in causa.
Pagina 9 Invero, nell'ambito del giudizio R.G. 2783/2021, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Corte con ordinanza del
16.12.2021, la banca appellante ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i presunti eredi del , Controparte_8
garante autonomo dell'esposizione debitoria della società
[...]
e condannato, in virtù della predetta Controparte_1
obbligazione di garanzia, al pagamento dei debiti accertati a carico del debitore principale dal giudice di prime cure.
A tal fine, la banca appellante ha notificato l'atto di integrazione del contraddittorio, oltre che ai già in giudizio, anche a CP_8 [...]
e , quali appunto eredi del defunto garante. CP_9 CP_3
Nel frattempo, e (gli altri presunti eredi del Parte_3 Parte_2
) erano comunque divenuti parte del presente giudizio a Controparte_8
seguito della disposta riunione con l'altro procedimento R.G. 2875/2021, nell'ambito del quale rivestono la qualifica di appellanti in proprio della sentenza impugnata. La circostanza che e Parte_3 Parte_2
abbiano partecipato al presente giudizio in proprio e non in qualità di eredi non esclude la corretta instaurazione del contraddittorio, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui “qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale” (Cass.
12317/2019).
Ancora, va rilevato che quest'ultimi nulla hanno mai dedotto circa la ritualità del contraddittorio nei loro confronti nel procedimento RG
2783/2021, anzi, nelle note di udienza del 1.12.22, ne hanno riconosciuto
Pagina 10 l'integrità e hanno insistito nel merito per l'accoglimento dei motivi di appello formulati nel procedimento RG 2875/2021.
2. Tanto premesso in ordine alla corretta attuazione del principio del contraddittorio, occorre procedere, anzitutto, all'analisi delle censure invocate da e , appellanti nel giudizio R.G. Parte_2 Parte_3
2875/2021.
2.1. Con il primo motivo di appello, lamentano la nullità della sentenza impugnata per mancata dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice di prime cure.
Nel dettaglio, si sostiene che, nonostante la comunicazione del decesso del
(accompagnata dalla produzione del certificato di morte) Controparte_8
avvenuta ad opera del difensore avv. Sergio Cosentini in sede di deposito delle memorie di repliche del 25.03.2021, il giudice di prime cure avrebbe omesso di dichiarare l'interruzione del giudizio.
2.2. La censura è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto in giurisprudenza, “…poiché le norme disciplinanti
l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall'evento interruttivo” (Cass. 20/11/2024, n.29921;
04/11/2024, n.28257).
Dunque, la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo in caso di morte di una delle parti in causa integra un'ipotesi di nullità relativa eccepibile soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme
Pagina 11 sull'interruzione e cioè dalla parte colpita dall'evento interruttivo (cfr. anche
Cass. 03/05/2022, n.13976; 24/01/2020, n.1574).
Applicando i suddetti principi al caso di specie ne deriva che l'eccezione di nullità per irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della morte del poteva essere fatta valere esclusivamente Controparte_8
dai suoi eredi. Dal momento che gli odierni appellanti e Parte_2
si sono costituiti nel presente giudizio in proprio in qualità Parte_3
di garanti, quest'ultimi non possono considerarsi legittimati a far valere l'evento interruttivo che ha colpito l'altra parte . Controparte_8
A conferma di ciò, nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore degli appellanti in questione per l'udienza del 1.12.22, si legge: “l'avv.
Cicoria, per i sig.ri quali attori nel suddetto fascicolo rg 2875/21 CP_8
nonché convenuti fideiussori sebbene non costituiti (e non dunque quali eredi in entrambi i giudizi) nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude per l'accoglimento dell'appello per come formulato dai dichiaranti nel giudizio rg. 2875/2021…”.
Ad ogni modo, va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma che “la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che
Pagina 12 costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità” (Cass. 19139/2015).
Alla luce di tale orientamento, ne consegue a maggior ragione l'esclusione di una valenza interruttiva della dichiarazione inserita nell'atto successivo alla comparsa conclusionale, e cioè nella memoria di replica (come nel caso di specie), come anche dimostrato dal fatto che, con tale atto, il difensore ha continuato ad illustrate nel merito le difese del proprio assistito, insistendo nella nullità delle fideiussioni rilasciate.
2.3. Con il secondo motivo di gravame, e Parte_2 Parte_3
eccepiscono, nel merito, l'erronea qualificazione dei contratti di garanzia oggetto del giudizio, sostenendo la natura di fideiussioni e non già di contratti autonomi di garanzia. In particolare, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alle ragioni e alle clausole sulla base delle quali i contratti in analisi potevano qualificarsi in termini di garanzie autonome piuttosto che fideiussioni.
Conseguentemente, previa riqualificazione della natura dei contratti, eccepiscono altresì la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate a favore della società in quanto redatte Controparte_1
riprendendo lo schema ABI.
2.4. Anche tali censure sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Invero, questa Corte ritiene condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale i contratti oggetto del giudizio presentano clausole tipiche del contratto autonomo di garanzia e pertanto idonee a far emergere l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella oggetto del rapporto principale.
Al riguardo, giova rammentare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che: “l'inserimento
Pagina 13 in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass.
18/04/2025, n.10265; 10/01/2025, n.660; Ord., 12/03/2024, n. 6440; Ord.,
29/02/2024, n. 5478).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale è correttamente pervenuto all'esito interpretativo dei contratti autonomi di garanzia, argomentando non solo sulla base della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche alla luce della clausola che contempla “che l'obbligo di garanzia resta in vita anche in presenza di invalidità del rapporto principale”.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti, risulta sottoscritto, in data
27.05.2004, da e un contratto di garanzia n. Parte_2 Parte_3
887045/45 e l'art. 8 di tale contratto stabilisce che: «nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate».
Proprio valorizzando tale ultima clausola in combinato con quella di pagamento a prima richiesta, la giurisprudenza di legittimità giunge alla conclusione della qualificazione in termini di garanzia autonoma, in particolare sostenendo che: “le varie suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro complessivo, quali espressione della scissione tra
Pagina 14 obbligazione principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione delle parti” (Cass. 14945/2025).
In aggiunta a ciò, la qualificazione del contratto in analisi in termini di garanzia autonoma può essere altresì confermata in forza del rilievo dell'ulteriore clausola di cui all'art. 6, la quale prevede una deroga esplicita alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che prende in considerazione l'ipotesi che il creditore non coltivi dopo la scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale. In altri termini, la volontà negoziale delle parti si è orientata esplicitamente nel senso dell'inapplicabilità di una eccezione tipica della fideiussione, che esprime in modo inequivoco il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia.
Dunque, l'inserimento di una clausola che deroga espressamente all'operatività dell'art. 1957 c.c. rappresenta un ulteriore indice a favore della natura autonoma dell'obbligazione assunta dai garanti e Parte_2
rispetto a quella oggetto del rapporto principale, e vale Parte_3
pertanto a corroborare la tesi della qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia.
2.5 Qualificata l'obbligazione in termini di contratto autonomo di garanzia, resta pertanto assorbita e, comunque, del tutto priva di idoneo supporto documentale la critica invocata dagli appellanti in tema di nullità delle fideiussioni in quanto replicanti lo schema ABI.
Anzitutto, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema
ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus.
Inoltre, al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere
Pagina 15 sanzionatorio. Pertanto, era onere degli appellanti produrre in giudizio detto provvedimento tempestivamente secondo le note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia.
Infine, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare anche l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (cfr. Cass. 16/10/2024, n.26847;
15/07/2024, n. 19401).
2.6. In ogni caso, questa Corte evidenzia che il tema della qualificazione dell'obbligazione di garanzia prestata dagli odierni appellanti non assume alcuna rilevanza ai fini della riforma della parte della sentenza concernente la condanna al pagamento delle somme di denaro relative al debito della società Controparte_1
Difatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, gli odierni appellanti garanti e chiedono di “dichiarare Parte_2 Parte_3
la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione appellata per la parte relativa alla condanna al pagamento”.
Orbene, sotto questo profilo, la doglianza è priva di rilevanza, in quanto, in primo luogo, la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI integra un'ipotesi di nullità parziale, cioè relativa alle sole clausole che riproducono quello schema unilaterale costituente l'intesa violata, con la conseguenza che non può addivenirsi ad una declaratoria di nullità integrale suscettibile di far venire meno l'obbligazione di garanzia nella sua interezza, come invece pretenderebbero gli odierni appellanti (in tal senso, pt. Cass. 30/09/2025, n.26464). Invero, secondo la costante giurisprudenza
Pagina 16 di legittimità, con riferimento alla clausola di escussione della garanzia autonoma, è da escludersi che la nullità che ha colpito le singole clausole fideiussorie non conformi allo schema ABI per effetto della normativa anticoncorrenziale, abbia provocato una oggettiva alterazione dell'assetto degli interessi del contratto autonomo di garanzia sottoscritto dai garanti, posto a valle dell'intesa anticoncorrenziale, avendo esso come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione del contratto principale, nei confronti del quale manca in radice ogni vincolo di accessorietà.
In secondo luogo, non può trascurarsi che, ai fini della opponibilità di talune eccezioni nell'ottica di ottenere una rideterminazione del debito a carico dei garanti, il giudice di prime cure è comunque già pervenuto al risultato secondo cui “…al garante anche autonomo sia sempre consentito eccepire la violazione delle norme imperative quale quella di cui all'art.
1283 c.c., e per cui anche nei loro confronti andrà decurtato il saldo ricalcolato sottraendo l'ammontare della sola capitalizzazione illegittima”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, la critica promossa dagli appellanti e inerente alla qualificazione della garanzia Parte_3 Parte_2
da loro sottoscritta non avrebbe in ogni caso alcun impatto positivo e/o negativo in relazione al debito accertato e oggetto della statuizione di condanna.
3. Quanto all'appello promosso dalla banca Parte_1
nell'ambito del giudizio R.G. 2783/2021, giova, anzitutto, rilevare
[...]
che, a seguito dell'integrazione del contraddittorio da parte della banca appellante, e si sono costituite nel presente Controparte_2 CP_3
giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, avendo rinunziato all'eredità del padre defunto . Controparte_8
Pagina 17 Al riguardo, questa Corte prende atto degli effetti della rinunzia all'eredità effettuata con atto notarile in data 20.04.2021 e correttamente registrato presso il competente ufficio a Caserta il 30.04.2021 al n. 13211, serie 1T.
E' noto che il chiamato all'eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, neanche per il periodo che intercorre fra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili
(Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15871).
Alla luce di ciò, l'eccezione risulta meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2
. CP_3
3.1. Passando al merito, con la prima censura si impugna la sentenza nella parte in cui ha statuito: “La sopravvenuta delibera CICR, del 9.2.2000, ha previsto per le banche, la possibilità di modificare i contratti già in essere, che violavano la disposizione del 1283 c.c. con la previsione della pari periodicità della capitalizzazione, in sostituzione della clausola nulla. La predetta delibera ha previsto l'onere delle banche di procedere alla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle sopravvenute variazioni, in termini di periodicità nella capitalizzazione, oltre alla comunicazione al cliente dell'intervenuta applicazione della reciprocità. In mancanza in atti della prova che la banca abbia comunicato l'intervenuta reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione, si ritiene che non sia possibile applicare la “sanatoria nel corso del rapporto”. Correttamente la capitalizzazione è stata esclusa per tutto il rapporto”.
Pertanto, la banca appellante critica l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in corso di rapporto e il conseguente calcolo dei
Pagina 18 saldi dei rapporti di conto corrente ordinario e dei conti anticipi effettuato eliminando le voci relative alla capitalizzazione.
A supporto della censura si sostiene che, in conformità con quanto disposto dalla delibera del CICR del 9.2.2000, la banca avrebbe adeguato correttamente i contratti in corso, assicurando la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed informando la clientela della relativa modifica contrattuale in sede di comunicazione dell'estratto conto e per il tramite dello strumento della pubblicazione dell'avviso di reciprocità degli interessi sulla Gazzetta Ufficiale
In aggiunta a ciò, si eccepisce che, ai fini della legittima capitalizzazione degli interessi, non sarebbe necessaria una specifica e ulteriore approvazione per iscritto delle modifiche da parte del correntista, in quanto il passaggio da una capitalizzazione annuale ad una trimestrale degli interessi a credito determinerebbe una modifica unilaterale vantaggiosa per il cliente.
3.2. Il motivo di appello è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
Per comprendere il dibattito giurisprudenziale in relazione alle condizioni necessarie per ritenere lecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a seguito della delibera del C.I.C.R., appare opportuno premettere, anzitutto, il quadro normativo di riferimento:
- con l'art. 25, co. 2, d.lgs. 342/1999 viene introdotto il comma 2° all'art. 120 T.U.B. che riconosceva l'anatocismo bancario subordinatamente al rispetto del principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente. Si delegava altresì il CICR
Pagina 19 all'emanazione delle disposizioni integrative necessarie per attuare il predetto principio;
- inoltre, l'art. 25 co. 3° della suddetta normativa stabiliva che: «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino
a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente»;
- faceva seguito l'intervento regolamentare del CICR, che, con la delibera del 2.09.2000, forniva “le modalità e i criteri” per la produzione di interessi sugli interessi scaduti. In particolare, l'art. 7 stabiliva l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera, specificando che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, gli istituti di credito potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(adempiendo così all'onere informativo verso la clientela). Invece, a fronte di nuove condizioni contrattuali che comportavano un peggioramento di quelle precedentemente applicate, era necessaria una specifica approvazione per iscritto da parte dei clienti.
Tanto premesso in ordine al contesto normativo, occorre specificare altresì che, successivamente all'emanazione della delibera del CICR, l'art. 25, co.
3°, del d.lgs. 342/99 è stato dichiarato incostituzionale (cfr. Corte Cost.
Pagina 20 425/2000). Di conseguenza, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire i seguenti principi:
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo) è lecita soltanto se oggetto di una specifica pattuizione espressa tra le parti, con la conseguenza che le “nuove clausole anatocistiche” non possono essere inserite unilateralmente dall'istituto di credito. Ai fini del corretto adeguamento contrattuale non è peraltro sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi applicati dalla banca (cfr. Cass.
11725/2024; Cass. 26769/2019; Cass. 7105/2020);
- non assume alcun rilievo la circostanza che le modifiche contrattuali in tema di capitalizzazione avrebbero carattere “non peggiorativo” per effetto dell'adeguamento, in quanto il parametro per poter effettuare la comparazione (cioè, le clausole anatocistiche applicate in precedenza alla delibera C.I.C.R. del 9.02.2000) è stato appunto dichiarato incostituzionale. In altre parole, il meccanismo di sanatoria delle clausole anatocistiche antecedenti al 2000, previsto dal combinato disposto della delibera del CICR e dell'art. 25, co 3° del d.lgs. 342/99, è stato travolto dalla pronuncia di incostituzionalità sopra citata, con la conseguenza che le suddette clausole anatocistiche inserite dalle banche nei contratti precedenti sono risultate affette da nullità.
Ne è derivato che “l'esclusione della possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista discende non già da una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti per
Pagina 21 effetto della nullità queste ultime - e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica - quanto dalla impraticabilità di una siffatta comparazione, impraticabilità discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale” (così Cass.
28599/2025; cfr. anche Cass. 28215/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta pertanto corretta la statuizione del Tribunale nella parte in cui esclude la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto contrattuale tra la Parte_1
e la correntista società
[...] Controparte_1
Invero, in assenza di prova di un'apposita convenzione scritta in relazione alla clausola regolante la capitalizzazione, la banca appellante non può invocare l'applicazione di alcuna “sanatoria in corso di rapporto”, in quanto l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera CICR 9.2.200 pubblicato anche sulla
Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare la legittimità della capitalizzazione.
Non osta a tale conclusione né assume alcun rilievo in senso contrario la circostanza, invocata dalla banca appellante, che, ai sensi dell'art. 7 della delibera, l'approvazione scritta del correntista della modifica contrattuale relativa alla capitalizzazione risulterebbe necessaria solo in caso modifiche peggiorative rispetto alle condizioni precedentemente applicate.
Invero, giova ribadire che, nel caso di specie, la portata retroattiva della pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000 ha determinato la nullità delle clausole anatocistiche inserite dalla nei contratti Parte_1
di conto corrente ordinario e conto anticipi conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR, con la conseguenza che essendo venute meno
Pagina 22 le suddette clausole risulta impossibile effettuare una comparazione e stabilire se la nuova capitalizzazione trimestrale sia favorevole o sfavorevole per il correntista rispetto al passato.
In conclusione, appare senza alcun dubbio corretto il modus operandi ed i criteri con il CTU in primo grado ha provveduto alla ricostruzione del saldo finale dei rapporti bancari in esame a favore del correntista, escludendo legittimamente la capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca.
3.3 Con il secondo motivo di appello, la lamenta Parte_1
un'omissione di pronuncia sulla domanda di compensazione da parte del giudice di prime cure.
Nel dettaglio, deduce di aver formulato espressamente, con comparsa di costituzione e risposta (ribandendola fino alla comparsa conclusionale), la domanda di compensazione dei crediti della correntista con il saldo debitore che risulta dagli altri rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi, nonché dal contratto di mutuo non pagato.
A sostegno della domanda invoca l'art. 56 della legge fallimentare, che attribuisce ai creditori il diritto di compensare i loro crediti con il debitore fallito, purché si tratti di crediti anteriori al fallimento, nonché la circostanza che è stata accolta dal curatore fallimentare la domanda di ammissione al passivo per il credito pari ad € 208.184,19.
4.1. La censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Anzitutto, occorre chiarire che i crediti accertati a favore della banca risultano essere: (i) € 62.750,57 per saldo del c/c ordinario n. 11061.64; (ii)
€ 28.703,72 per saldo del conto anticipi n. 14675.83; (iii) € 208.184,16 per importo residuo del contratto di finanziamento, le cui rate non sono state pagate dalla società Controparte_1
Pagina 23 Ne consegue che il totale dei crediti vantati dall'odierna banca appellante è pari ad € 299.638,45.
Va altresì rilevata la tempestività dell'eccezione di compensazione invocata dalla banca, la quale ha effettivamente formulato la domanda di compensazione tra le opposte ragioni di credito delle parti in sede di deposito della comparsa di costituzione e risposta in 1° grado.
Orbene, il diritto alla compensazione invocato nel caso di specie è quello disciplinato dall'art. 56 l. fall., dal momento che nel corso del giudizio di 1° grado è intervenuto il fallimento della società Controparte_1
[...]
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia opposto in via riconvenzionale un controcredito (come nella fattispecie in esame), il giudice è tenuto a dichiarare la compensazione dei reciproci debiti, richiesta da una delle parti, sino alla loro concorrenza.
Ciò risulta coerente con la ratio dell'art. 56 l. fall., che è quella di “evitare che il creditore che soddisfa interamente il proprio debito verso il fallimento sia poi esposto al rischio di realizzare il proprio credito in moneta fallimentare” (Cass. n. 481/2009). Di conseguenza, l'eccezione di compensazione ex art 56 l. fall. non deve essere oggetto neanche di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento, come al contrario sostiene parte appellata ( Controparte_1
.
[...]
Invero, nel caso di specie, la banca appellante si limita a far valere un controcredito nella misura finalizzata semplicemente ad ottenere una rideterminazione in diminuzione del credito del fallimento e, dunque, non
Pagina 24 domanda anche una pronuncia di condanna al pagamento di una eventuale eccedenza a suo favore.
In questo senso si è pronunciata più volte anche la Cassazione, secondo cui
“quando la compensazione sia quella fallimentare, non è necessario che i controcrediti vantati dall'amministrazione siano insinuati al passivo, se e nella misura in cui siano volti a neutralizzare i crediti del fallito, proprio perché la compensazione determina una deroga alla regola del concorso, a meno che non si decampi dall'eccezione riconvenzionale nella domanda riconvenzionale. In definitiva, finché il credito del terzo rimane nell'ambito di valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non esistono preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui sussistano i presupposti delineati dalla L. Fall., art. 56. Per contro un'eventuale eccedenza del credito vantato dal fisco verso il fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso” (Cass. 14/05/2024,
n.13345).
In altre parole, è preclusa soltanto una pronuncia di condanna del
, in ossequio al principio di esclusività dell'accertamento del CP_1
passivo, e tale situazione può aversi in presenza di una domanda riconvenzionale laddove evidentemente il credito opposto in compensazione ecceda quello del fallito.
Dunque, dal momento che nella fattispecie in esame la Parte_1
si limita a chiedere un mero ricalcolo del credito del ,
[...] CP_1
ovvero che, per effetto dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, venga accertato “che il credito del ammonta ad € 11.697,37= CP_1
ovvero in via gradata d € 62.933,30”, questa Corte ritiene che non sia
Pagina 25 necessario far valere la suddetta pretesa creditoria nell'ambito della procedura fallimentare, non sussistendo alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di somme eccedenti il credito del . CP_1
Per tali ragioni, non appaiono convincenti le difese svolte sul punto dalla parte appellata, secondo cui la compensazione non sarebbe ammissibile in quanto non eccepita dall'istituto di credito in sede fallimentare.
4.2 In aggiunta a ciò, il contesta l'operatività della CP_1
compensazione ex art 56 l. fall. anche sotto altro profilo, e cioè sul presupposto che i controcrediti fatti valere sarebbero sorti successivamente alla data di apertura della procedura fallimentare, in quanto la posizione contabile delle parti è stata definita solamente con la pronuncia di 1° grado.
Anche tale contestazione appare tuttavia non condivisibile, per le ragioni di seguito sintetizzate.
La speciale compensazione fallimentare ex art. 56 L.f. rappresenta una particolare ipotesi di compensazione legale (e non giudiziale), soggetta alla medesima disciplina, ma con l'unico limite dell'anteriorità della genesi del credito rispetto alla data del fallimento del debitore. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “la compensazione nel fallimento, a norma della L. Fall., art. 56, è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo la data di dichiarazione di fallimento, perché ciò che rileva è il fatto genetico dell'obbligazione, ossia che lo stesso sia sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento” (Cass.
n. 20063/2023).
Dunque, è irrilevante la circostanza, invocata dall'appellata, secondo cui il controcredito vantato dalla banca sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile solo con la pronuncia della sentenza di accertamento da parte del
Tribunale, e, cioè, dopo la data di apertura della procedura concorsuale.
Pagina 26 Al contrario, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro rilevante al fine di stabilire se si tratta di credito anteriore o meno alla dichiarazione di fallimento è rappresentato esclusivamente dal titolo da cui nasce l'obbligazione, ovvero dalla data del fatto che ha determinato il debito, e non da quella in cui il debito è stato concretamente accertato, a prescindere quindi dal momento in cui i crediti e debiti sono scaduti, sicché è irrilevante anche che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento.
Alla stregua di tali principi, la situazione debitoria della società
[...]
verso la banca deve Controparte_1 Parte_1
ritenersi senza alcun dubbio anteriore alla dichiarazione di insolvenza
(intervenuta nel mese di giugno dell'anno 2016), in quanto i fatti genetici da cui scaturiscono le obbligazioni si ravvisano nei rapporti di conto corrente ordinario n. 11061.64 del 1995 e conto anticipi n. 14675.83 del
2006, nonché nel contratto di finanziamento stipulato nel 2008. Inoltre, i saldi creditori e debitori sono stati accertati nel 2010 e nel 2013, in epoca quindi largamente anteriore alla dichiarazione di fallimento.
4.3 Infine, non osta all'accoglimento dell'eccezione di compensazione neanche la diversa natura dei crediti in questione, invocata dall'appellata sul presupposto che alcuni crediti sarebbero riferiti ai saldi dei rapporti di conto corrente, mentre altri sarebbero scaturiti dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento, né la circostanza che i rapporti di conto corrente su cui si basa il credito del non erano chiusi alla CP_1
data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
A tal proposito, va evidenziato che vi sono specifiche clausole contrattuali,
l'art. 5 comma 3 e l'art. 11 dei contratti di conto corrente, che prevedono
Pagina 27 espressamente la facoltà di compensazione tra più rapporti e conti di qualsiasi genere o natura esistenti tra l'Istituto di Credito ed il Correntista.
Questa Corte, inoltre, condivide la tesi secondo la quale: “Il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (quale, nel caso di specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti. Una simile compensazione presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Nel caso di specie tale esigibilità sussisteva non solo rispetto al credito della banca (derivante dal mutuo fondiario erogato in favore della cliente e dall'escussione della garanzia fideiussoria prestata), ma anche in relazione al credito della società fallita, dato che nel conto corrente bancario, a differenza che nel conto corrente ordinario (a mente dell'art.
1823 c.c.), le somme a credito del correntista sono disponibili, ai sensi dell'art. 1852 c.c., in qualsiasi momento” (Cass. 34424/2023).
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla banca
, va operata la compensazione ex art. 56 l. fall., Parte_1
sino alla concorrenza del medesimo valore, tra l'importo di € 362.571,78 - quale credito a favore del Controparte_1
derivante dall'accertamento dei saldi relativi al conto corrente ordinario n.
11046.72 e conto anticipi n. 152326.64, alla data del 04.3.2013 - ed il controcredito vantato da pari alla somma Parte_1
di € 299.638,45 (di cui € 208.184,16 in forza del contratto di finanziamento non pagato dalla società + € 91.454,29, Controparte_1
derivante dai saldi a credito della banca relativi al conto corrente ordinario n. 11061.64 e conto anticipi n. 14675.83).
Pagina 28 In definitiva, all'esito della suddetta operazione di sottrazione tra €
362.571,78 ed € 299.638,45, ne deriva una rideterminazione del saldo attivo a favore del pari ad € 62.933,33. Trattasi di importo CP_1
pienamente corrispondente a quello richiesto dalla banca appellante in via subordinata, la quale pertanto ha richiesto la compensazione nei limiti della sottrazione dei rispettivi crediti vantati dalle parti, escludendo dal calcolo gli interessi convenzionali e legali accertati dal giudice di prime cure.
5. Per quanto concerne le spese processuali, nei rapporti tra parte appellante e le appellate e Parte_1 Controparte_2 CP_3
le spese del presente grado di giudizio vanno poste interamente a
[...]
carico della in quanto soccombente rispetto Parte_1
all'eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dalle appellate e rinuncianti all'eredità. Controparte_2 CP_3
La banca infatti avrebbe dovuto accertare, in base ad un onere di diligenza media, l'esistenza della rinunzia all'eredità, registrata presso il Registro delle Successioni prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, evitando conseguentemente di promuovere il giudizio anche nei confronti delle suddette parti.
Avuto riguardo all'attività difensiva svolta (principalmente incentrata sul difetto di legittimazione passiva), nonché all'esito della lite, possono applicarsi i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione indicato nella nota spese presentata da dette parti, ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
Invece, tra le altre parti costituite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio ed in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92
Pagina 29 c.p.c. si ritiene congruo compensare interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio, così come già deciso dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla Parte_1
(R.G. 2783/2021) e da e (R.G. 2875/2021) Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza 3774/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data
21.04.2021, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2
e rigetta la domanda proposta nei loro confronti;
CP_3
2) rigetta l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
nell'ambito del giudizio R.G. 2875/2021;
3) accoglie l'appello proposto dalla Parte_1
(R.G. 2783/2021) per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che conferma per il resto), compensa i rispettivi crediti e debiti oggetto del giudizio secondo quanto stabilito in motivazione e accerta che alla data del 04.3.2013 i rapporti di conto corrente ordinario, conto anticipi e contratto di finanziamento (come innanzi precisati), recano un saldo finale pari ad
€ 62.933,33 in favore del Controparte_1
[...]
4) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese del presente grado di Controparte_2 CP_3
giudizio che si liquidano in € 7.900,00 per compensi professionali, oltre il rimborso al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Avv. Sergio Cosentini dichiaratosi anticipatario.
Pagina 30 5) compensa interamente tra le altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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