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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA IU, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1312/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelmola - Via Alcide De Gasperi 98030 Castelmola ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2721/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 06/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6212 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del giudizio per rinuncia.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello lng. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2721/2021 resa dalla commissione tributaria provinciale di
Messina sez. 12, del 17/09/2021 depositata in data 06/10/2021relativa all'avviso di accertamento IMU 2017 emesso dal comune di Castelmola - ufficio tributi, con nota prot. 6212 del 29.10.2020, notificata il 12.11.2020 cod. ufficio 3471 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Benchè ritualmente citato il Comune di Castelmola non si costituiva in giudizio.
Con successiva memoria dep. in data 10.9.2025 l'appellante dichiarava di rinunciare all'appello e chiedeva l'estinzione del giudizio.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto della rituale rinuncia all'appello ricorso, in merito alla quale nulla ha controdedotto in opposizione la parte resistente contumace, il processo deve essere dichiarato estinto ex art. 44 d.lgs 1992/546; nulla è dovuto per le spese del grado che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 d.lgs 1992/546; nulla è dovuto per le spese del grado che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA IU, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1312/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelmola - Via Alcide De Gasperi 98030 Castelmola ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2721/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 06/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6212 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del giudizio per rinuncia.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello lng. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2721/2021 resa dalla commissione tributaria provinciale di
Messina sez. 12, del 17/09/2021 depositata in data 06/10/2021relativa all'avviso di accertamento IMU 2017 emesso dal comune di Castelmola - ufficio tributi, con nota prot. 6212 del 29.10.2020, notificata il 12.11.2020 cod. ufficio 3471 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Benchè ritualmente citato il Comune di Castelmola non si costituiva in giudizio.
Con successiva memoria dep. in data 10.9.2025 l'appellante dichiarava di rinunciare all'appello e chiedeva l'estinzione del giudizio.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto della rituale rinuncia all'appello ricorso, in merito alla quale nulla ha controdedotto in opposizione la parte resistente contumace, il processo deve essere dichiarato estinto ex art. 44 d.lgs 1992/546; nulla è dovuto per le spese del grado che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 d.lgs 1992/546; nulla è dovuto per le spese del grado che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente