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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 926 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Palmieri Erina. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Luca Capilupi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di una rendita nella misura del 37% con decorrenza dal 13.04.2015 CP_1 per aver subito un infortunio in itinere in data 10.06.2023, a seguito del quale riportava:
“Trauma rachide lombo sacrociggeo – cervicalgia post – traumatica – trauma chiuso del torace – frattura bilaterale delle ali di sacro – frattura 7^ costola destra – frattura branca ileo ed ischio pubica destra e sinistra – contusioni ed escoriazioni multiple”, rappresentava di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 20.05.2022, con riduzione della percentuale invalidante ( ridotta al 25%), confermata anche dopo la visita medico collegiale.
Contestava pertanto tale valutazione assumendo di aver subito un aggravamento della patologia e conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1 revisione della rendita in godimento commisurandola ad una inabilità nella misura del
65% o diversa percentuale che risulterà dalla ctu e per l'effetto la condanna dell' alla CP_1 corresponsione della rendita nella misura originaria (37%) o diversa percentuale quale risultante da CTU, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
1 Si costituiva l' il quale contestava la domanda, evidenziando un miglioramento CP_1 delle condizioni di salute della ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Su richiesta della parte ricorrente veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare un intervenuto miglioramento dei postumi invalidanti a seguito dell'infortunio indicato, come rilevato dall' in sede di visita di revisione. CP_1
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 04.03.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda è fondata e il ricorso deve essere accolto.
3. Come noto l'istituto della revisione della rendita, previsto dagli art. 83 e 137 T.U. n. 1124/1965 consiste in una verifica (ed eventuale revisione) dell'effettivo stato di salute dell'infortunato, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicurato, in relazione all'eventuale peggioramento o miglioramento dei postumi. Secondo quanto recentemente chiarito dalla giurisprudenza, il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, nè di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione.
2 4. Pacifiche tra le parti le circostanze in merito alla costituzione della rendita in capo alla parte ricorrente;
è stata disposta consulenza medico legale al fine di accertare se, effettivamente, nel corso del decennio dal riconoscimento della rendita fosse intervenuto un miglioramento della situazione sanitaria della ricorrente, come ritenuto dall' CP_1
Il Ctu nominato, dott.ssa ha rilevato quanto segue: Persona_1
“Dalla disamina della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della visita peritale, notiamo che l'obiettività riportata nella visita effettuata dal Consulente dell'Istituto nel 2015, paragonata a quanto riscontrato in sede di visita peritale, non appare migliorata rispetto a quanto attualmente si riscontri.
Infatti all'epoca la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata era stata valutata nella misura del 37% per le seguenti lesioni: frattura VII costa di destra, frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra, frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra, frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro, frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro, contusioni multiple, cui erano conseguite le seguenti menomazioni: esiti radiografici di frattura costale, esiti radiografici di emibacino destro, esiti radiografici mal consolidati emibacino sinistro, atteggiamento viziato arto inferiore sinistro limitazione funzionale lieve anca destra, limitazione funzionale media anca sinistra, sieroma organizzato coscia sinistra. L'obiettività riscontrata dal Consulente dell'Istituto nel corso della visita di revisione del 20 maggio 2022, riporta : “ Torace …normoespansibile agli atti superficiali del respiro con arresto in via antalgica all'inspirazione profonda”, cioè ancora si apprezzavano gli esiti clinicamente evidenti della pregressa frattura costale … Bacino: lieve extrarotazione arto inferiore sinistro… lieve atteggiamento asimmetrico del bacino, l'articolarità della coxofemorale …deficit tra i gradi estremi e ¼ in via antalgica su tutti gli archi di escursione, la motilità della coxofemorale sinistra presenta deficit articolare di quasi 1/3 per riflesso algico su tutti i piani di movimento, manovra di accovacciamento eseguita cautamente ed in modo incompleto, per riferita sintomatologia algica, segnatamente sull'emibacino sinistro, deambulazione lievemente difficoltosa ed eseguita a base lievemente allargata con accennata zoppìa. Quindi, osservando le risultanze della prima e della seconda visita dall'Istituto effettuate, non risultano elementi che possano giustificare un sostanziale miglioramento clinico ed obiettivo, come d'altra parte ci si aspetta in politraumi del genere. In sede di visita peritale l'obiettività riscontrata è stata la seguente: deambulazione autonoma, a base allargata , “robotica”, rallentata, non fluida, con zoppìa a sinistra e trascinamento dell'arto inferiore sinistro, il quale è atteggiato in extrarotazione a riposo e ancor più durante la marcia, dolore alla mobilizzazione delle anche con limitazione delle escursioni delle stesse di oltre un terzo, accovacciamento nettamente limitato, inspirazione forzata con arresto in via antalgica.
Inoltre la periziata ha presentato, conseguente al trauma di natura lavorativa, una sintomatologia psichica inquadrata dagli Specialisti della ASL – Centro di Salute Mentale, che l'hanno visitata nel 2015, come Disturbo post-traumatico da stress di tipo
3 cronico, per il quale è ancora in trattamento, data la notevole modificazione peggiorativa che le sue condizioni fisiche hanno subìto a seguito dell'infortunio lavorativo de quo. Data la giovane età della periziata, riteniamo che questo danno debba essere valutato, poiché non possiamo non tener in conto anche il risvolto doloroso di natura psichica che l'infortunio lavorativo ha provocato, proprio per quella modificazione notevolmente peggiorativa dello stato anteriore che la lavoratrice ha riportato nell'espletamento di una giornata lavorativa. In riferimento a quanto contenuto nel D.L. 38/ 2000, consideriamo le voci corrispondenti alle menomazioni riportate. Esiti di frattura costale clinicamente e radiologicamente apprezzabili: 2%. Esiti di Frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra : 4% Esiti di frattura scomposta branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro: 13% Esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro con limitazione funzionale anca destra: 6% Esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra: 14% Sieroma organizzato della coscia sinistra 4% Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, in trattamento: 8%. In base a quanto esposto il Danno Biologico complessivo è quantificabile nella misura del 45%. Il disturbo post-traumatico da stress va valutato, in quanto certificato ed in trattamento dal maggio 2015, epoca della prima certificazione medica esibita dalla periziata. Quindi, dal maggio 2022 il Danno Biologico è valutabile nella misura del 45%, fino al maggio 2022 il Danno Biologico era stimabile nella misura del 37%, cioè comprensivo del complesso patologico precedentemente valutato, ossia nella misura in cui l'abbiamo valutato come sopra descritto, in base alle voci presenti, anche per analogia, nel D.M. 38/2000, in base alla documentazione sanitaria in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale”. La CTU ha inoltre contro dedotto alle osservazioni pervenute dal CTP di parte resistente nel seguente modo:
-in relazione al Disturbo post-traumatico da stress, cronico diagnosticato:
“Nelle note critiche si pone in discussione il fatto che abbia considerato un Disturbo post-traumatico da stress, cronico, in quanto la periziata non avrebbe esibito all'Istituto alcuna documentazione comprovante il disturbo suddetto. Nella documentazione medica esaminata abbiamo riscontrato una certificazione del CSM di Latina, datata 20/05/2015, a firma della Dott.ssa Dirigente Persona_2
Medico Centro Salute Mentale Distretto 2, Latina, che attesta di aver visitato e sottoposto la periziata a valutazione psicologica e testologica , concludendo che si
4 trattasse di “Disturbo post-traumatico da stress, con grave sintomatologia ansioso- fobica rispetto agli atti di vita che hanno indotto il trauma”. Il 4/6/2015 era stato rilasciato un altro certificato di valutazione psicodiagnostica della personalità tramite colloquio clinico e somministrazione di test della personalità, dal responsabile della UOS CSM della ASL di Latina – Distretto 2- che Persona_3 referta “ Disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico, con prevalenza di sintomatologia ansiosa che limita la SI.ra in relazione all'espletamento di atti della vita quotidiana relativi a spostamenti in auto, in quanto legato direttamente all'evento traumatico”. Inoltre è in atti una certificazione medica di assenza per malattia, a firma del Dott.
che nel settembre 2015 referta : “ Stress post-traumatico di tipo Persona_4 cronico”, ed ancora è in atti una domanda di invalidità redatta dal Dott.
[...]
e datata settembre 2015, in cui la diagnosi è la seguente: “Esiti di frattura Per_4 branca ileo-ischi pubica destra e sinistra, disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico con prevalenza di sintomatologia ansiosa fobica grave , esiti di frattura VII costa di dx, esiti di frattura bilaterale delle ali del sacro, pregresso trauma chiuso toracico, cervicalgia post-traumatica, esiti di trauma lombo-sacro-coccigeo”. La certificazione psichiatrica del luglio 2022 ribadisce la presenza di un Disturbo post- traumatico da stress cronico di forma medio-grave necessitante di trattamento psico- farmacologico , che , come indica lo psichiatra, era stato trattato con benzodiazepine per il controllo dello stato ansioso. Lo stesso psichiatra, Dott. – DSM ASL Persona_5
Latina – certifica la riconducibilità etiologica di tale disturbo all'incidente occorso alla periziata. D' altra parte, avendo la periziata subìto un grave politrauma che l'ha costretta ad una degenza ospedaliera ed extraospedaliera lunga e dolorosa, che ha notevolmente modificato, in senso peggiorativo , il suo stato anteriore, essendo una giovane donna che all'epoca aveva solo 32 anni, e che da allora riporta ancora consistenti menomazioni addebitabili alle lesioni riportate, non ci risulta difficile credere che abbia un disturbo post-traumatico da stress cronico, correlato e conseguente all'infortunio lavorativo de quo, come dalle certificazioni specialistiche risulta”. Rispetto alla contestazione del sieroma organizzato della coscia sinistra: “si apprezza ancora una tumefazione a livello della coscia sinistra, riferibile al sieroma organizzato di cui abbiamo documentazione nelle visite effettuate dall'Istituto( 15/07/2022 ) , laddove si riscontra la presenza di sieroma organizzato della coscia sinistra, così come vi è in atti un certificato chirurgico datato luglio 2022 e firmato dal Dott. Persona_6
Chirurgia Generale Osp. di Latina, che attesta la presenza di
[...] CP_2 una neoformazione post-traumatica a livello della coscia sinistra. Con riferimento alla valutazione degli esiti di frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro 13% e gli esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra 14% ha controdedotto: “questa è la
5 valutazione minima che si possa effettuare in una giovane donna, stanti le lesioni riportate e le suddette conseguenti menomazioni, dato che questa giovane donna , dall'epoca dell' infortunio de quo, presenta alterazioni funzionalmente rilevanti come riscontrato obiettivamente in sede di visita peritale, che consistono in una deambulazione che avviene a base allargata e “robotica”, rallentata, non fluida, con zoppìa a sinistra e trascinamento dell'arto inferiore sinistro, il quale è atteggiato in extrarotazione a riposo e ancor più durante la marcia, con dolore alla mobilizzazione delle anche e con limitazione delle escursioni delle stesse di oltre un terzo, con accovacciamento nettamente limitato, con dolore in tutti i suddetti movimenti articolari, che comunque avvengono cautamente”. Ha quindi evidenziato: “Riteniamo di aver rispettato le valutazioni presenti nel D.M. 38/2000, non avendo sopravvalutato le menomazioni riportate, avendo equamente giudicato rispetto ad una giovane donna che vive una modificazione altamente peggiorativa del suo stato anteriore in ragione del politrauma occorsole. Si conferma pertanto il giudizio espresso nell'elaborato peritale”. Ha, pertanto, concluso rispondendo ai quesiti posti nel seguente modo:
“1) La periziata , SI.ra , di anni 43, è affetta da: Esiti di Parte_1 politraumada infortunio lavorativo, consistenti in: Esiti di frattura costale clinicamente e radiologicamente apprezzabili, esiti di frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra, esiti di frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro, esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro con limitazione funzionale anca destra, esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra, sieroma organizzato della coscia sinistra , Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, in trattamento. 2) Tali infermità configurano il Danno Biologico riportato dalla periziata nell'infortunio lavorativo de quo , la cui valutazione complessiva è pari al 37% dall'epoca dell'infortunio fino al maggio 2022, epoca di datazione della visita psichiatrica in cui viene accertato il Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, da allora in trattamento;
dal maggio 2022, tenendo in debito conto il disturbo psichico accertato e trattato, in considerazione del D.M. 38/2000, il Danno Biologico complessivo risulta pari al 45%”.
5. Le conclusioni cui è pervenuto la CTU appaiono condivisibili in quanto approfonditamente ed esaustivamente motivate e prive di vizi logici e possono pertanto essere poste a base della presente decisione. Alla luce di quanto accertato dalla CTU, non può ritenersi intervenuto un miglioramento delle condizioni sanitarie della ricorrente come ritenuto dall' in sede di visita di CP_1 revisione, in cui ha ridotto la percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica al 25%, rispetto alla percentuale pari al 37%, inizialmente riconosciuta;
al contrario la CTU ha riscontrato dall'epoca della visita di revisione del maggio 2022 un peggioramento
6 della condizione sanitaria della ricorrente. In particolare, considerato il disturbo psichico riscontrato, la percentuale di danno biologico riscontrabile con decorrenza dalla data della visita di revisione, conclusa in data 20.05.2022 e il cui esito è stato comunicato con provvedimento del 24.06.2022, è stato indicato dalla CTU nella misura 45%. CP_1
6. In conclusione il ricorso deve essere accolto e dichiarato che, alla data della visita di revisione, non risulta intervenuto un miglioramento della condizione sanitaria della ricorrente, al contrario, un peggioramento, con conseguente diritto alla costituzione della rendita nella misura del 45% in capo alla parte ricorrente con decorrenza dal maggio 2022.
7. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta. Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 926/2023), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che, alla data della visita di revisione, non risulta intervenuto un miglioramento della condizione sanitaria del ricorrente e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita nella misura del 45% con decorrenza dal CP_1 maggio 2022, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
- pone le spese della consulenza, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
7 Così deciso in Latina, 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 926 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Palmieri Erina. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Luca Capilupi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di una rendita nella misura del 37% con decorrenza dal 13.04.2015 CP_1 per aver subito un infortunio in itinere in data 10.06.2023, a seguito del quale riportava:
“Trauma rachide lombo sacrociggeo – cervicalgia post – traumatica – trauma chiuso del torace – frattura bilaterale delle ali di sacro – frattura 7^ costola destra – frattura branca ileo ed ischio pubica destra e sinistra – contusioni ed escoriazioni multiple”, rappresentava di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 20.05.2022, con riduzione della percentuale invalidante ( ridotta al 25%), confermata anche dopo la visita medico collegiale.
Contestava pertanto tale valutazione assumendo di aver subito un aggravamento della patologia e conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1 revisione della rendita in godimento commisurandola ad una inabilità nella misura del
65% o diversa percentuale che risulterà dalla ctu e per l'effetto la condanna dell' alla CP_1 corresponsione della rendita nella misura originaria (37%) o diversa percentuale quale risultante da CTU, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
1 Si costituiva l' il quale contestava la domanda, evidenziando un miglioramento CP_1 delle condizioni di salute della ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Su richiesta della parte ricorrente veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare un intervenuto miglioramento dei postumi invalidanti a seguito dell'infortunio indicato, come rilevato dall' in sede di visita di revisione. CP_1
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 04.03.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda è fondata e il ricorso deve essere accolto.
3. Come noto l'istituto della revisione della rendita, previsto dagli art. 83 e 137 T.U. n. 1124/1965 consiste in una verifica (ed eventuale revisione) dell'effettivo stato di salute dell'infortunato, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicurato, in relazione all'eventuale peggioramento o miglioramento dei postumi. Secondo quanto recentemente chiarito dalla giurisprudenza, il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, nè di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione.
2 4. Pacifiche tra le parti le circostanze in merito alla costituzione della rendita in capo alla parte ricorrente;
è stata disposta consulenza medico legale al fine di accertare se, effettivamente, nel corso del decennio dal riconoscimento della rendita fosse intervenuto un miglioramento della situazione sanitaria della ricorrente, come ritenuto dall' CP_1
Il Ctu nominato, dott.ssa ha rilevato quanto segue: Persona_1
“Dalla disamina della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della visita peritale, notiamo che l'obiettività riportata nella visita effettuata dal Consulente dell'Istituto nel 2015, paragonata a quanto riscontrato in sede di visita peritale, non appare migliorata rispetto a quanto attualmente si riscontri.
Infatti all'epoca la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata era stata valutata nella misura del 37% per le seguenti lesioni: frattura VII costa di destra, frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra, frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra, frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro, frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro, contusioni multiple, cui erano conseguite le seguenti menomazioni: esiti radiografici di frattura costale, esiti radiografici di emibacino destro, esiti radiografici mal consolidati emibacino sinistro, atteggiamento viziato arto inferiore sinistro limitazione funzionale lieve anca destra, limitazione funzionale media anca sinistra, sieroma organizzato coscia sinistra. L'obiettività riscontrata dal Consulente dell'Istituto nel corso della visita di revisione del 20 maggio 2022, riporta : “ Torace …normoespansibile agli atti superficiali del respiro con arresto in via antalgica all'inspirazione profonda”, cioè ancora si apprezzavano gli esiti clinicamente evidenti della pregressa frattura costale … Bacino: lieve extrarotazione arto inferiore sinistro… lieve atteggiamento asimmetrico del bacino, l'articolarità della coxofemorale …deficit tra i gradi estremi e ¼ in via antalgica su tutti gli archi di escursione, la motilità della coxofemorale sinistra presenta deficit articolare di quasi 1/3 per riflesso algico su tutti i piani di movimento, manovra di accovacciamento eseguita cautamente ed in modo incompleto, per riferita sintomatologia algica, segnatamente sull'emibacino sinistro, deambulazione lievemente difficoltosa ed eseguita a base lievemente allargata con accennata zoppìa. Quindi, osservando le risultanze della prima e della seconda visita dall'Istituto effettuate, non risultano elementi che possano giustificare un sostanziale miglioramento clinico ed obiettivo, come d'altra parte ci si aspetta in politraumi del genere. In sede di visita peritale l'obiettività riscontrata è stata la seguente: deambulazione autonoma, a base allargata , “robotica”, rallentata, non fluida, con zoppìa a sinistra e trascinamento dell'arto inferiore sinistro, il quale è atteggiato in extrarotazione a riposo e ancor più durante la marcia, dolore alla mobilizzazione delle anche con limitazione delle escursioni delle stesse di oltre un terzo, accovacciamento nettamente limitato, inspirazione forzata con arresto in via antalgica.
Inoltre la periziata ha presentato, conseguente al trauma di natura lavorativa, una sintomatologia psichica inquadrata dagli Specialisti della ASL – Centro di Salute Mentale, che l'hanno visitata nel 2015, come Disturbo post-traumatico da stress di tipo
3 cronico, per il quale è ancora in trattamento, data la notevole modificazione peggiorativa che le sue condizioni fisiche hanno subìto a seguito dell'infortunio lavorativo de quo. Data la giovane età della periziata, riteniamo che questo danno debba essere valutato, poiché non possiamo non tener in conto anche il risvolto doloroso di natura psichica che l'infortunio lavorativo ha provocato, proprio per quella modificazione notevolmente peggiorativa dello stato anteriore che la lavoratrice ha riportato nell'espletamento di una giornata lavorativa. In riferimento a quanto contenuto nel D.L. 38/ 2000, consideriamo le voci corrispondenti alle menomazioni riportate. Esiti di frattura costale clinicamente e radiologicamente apprezzabili: 2%. Esiti di Frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra : 4% Esiti di frattura scomposta branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro: 13% Esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro con limitazione funzionale anca destra: 6% Esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra: 14% Sieroma organizzato della coscia sinistra 4% Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, in trattamento: 8%. In base a quanto esposto il Danno Biologico complessivo è quantificabile nella misura del 45%. Il disturbo post-traumatico da stress va valutato, in quanto certificato ed in trattamento dal maggio 2015, epoca della prima certificazione medica esibita dalla periziata. Quindi, dal maggio 2022 il Danno Biologico è valutabile nella misura del 45%, fino al maggio 2022 il Danno Biologico era stimabile nella misura del 37%, cioè comprensivo del complesso patologico precedentemente valutato, ossia nella misura in cui l'abbiamo valutato come sopra descritto, in base alle voci presenti, anche per analogia, nel D.M. 38/2000, in base alla documentazione sanitaria in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale”. La CTU ha inoltre contro dedotto alle osservazioni pervenute dal CTP di parte resistente nel seguente modo:
-in relazione al Disturbo post-traumatico da stress, cronico diagnosticato:
“Nelle note critiche si pone in discussione il fatto che abbia considerato un Disturbo post-traumatico da stress, cronico, in quanto la periziata non avrebbe esibito all'Istituto alcuna documentazione comprovante il disturbo suddetto. Nella documentazione medica esaminata abbiamo riscontrato una certificazione del CSM di Latina, datata 20/05/2015, a firma della Dott.ssa Dirigente Persona_2
Medico Centro Salute Mentale Distretto 2, Latina, che attesta di aver visitato e sottoposto la periziata a valutazione psicologica e testologica , concludendo che si
4 trattasse di “Disturbo post-traumatico da stress, con grave sintomatologia ansioso- fobica rispetto agli atti di vita che hanno indotto il trauma”. Il 4/6/2015 era stato rilasciato un altro certificato di valutazione psicodiagnostica della personalità tramite colloquio clinico e somministrazione di test della personalità, dal responsabile della UOS CSM della ASL di Latina – Distretto 2- che Persona_3 referta “ Disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico, con prevalenza di sintomatologia ansiosa che limita la SI.ra in relazione all'espletamento di atti della vita quotidiana relativi a spostamenti in auto, in quanto legato direttamente all'evento traumatico”. Inoltre è in atti una certificazione medica di assenza per malattia, a firma del Dott.
che nel settembre 2015 referta : “ Stress post-traumatico di tipo Persona_4 cronico”, ed ancora è in atti una domanda di invalidità redatta dal Dott.
[...]
e datata settembre 2015, in cui la diagnosi è la seguente: “Esiti di frattura Per_4 branca ileo-ischi pubica destra e sinistra, disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico con prevalenza di sintomatologia ansiosa fobica grave , esiti di frattura VII costa di dx, esiti di frattura bilaterale delle ali del sacro, pregresso trauma chiuso toracico, cervicalgia post-traumatica, esiti di trauma lombo-sacro-coccigeo”. La certificazione psichiatrica del luglio 2022 ribadisce la presenza di un Disturbo post- traumatico da stress cronico di forma medio-grave necessitante di trattamento psico- farmacologico , che , come indica lo psichiatra, era stato trattato con benzodiazepine per il controllo dello stato ansioso. Lo stesso psichiatra, Dott. – DSM ASL Persona_5
Latina – certifica la riconducibilità etiologica di tale disturbo all'incidente occorso alla periziata. D' altra parte, avendo la periziata subìto un grave politrauma che l'ha costretta ad una degenza ospedaliera ed extraospedaliera lunga e dolorosa, che ha notevolmente modificato, in senso peggiorativo , il suo stato anteriore, essendo una giovane donna che all'epoca aveva solo 32 anni, e che da allora riporta ancora consistenti menomazioni addebitabili alle lesioni riportate, non ci risulta difficile credere che abbia un disturbo post-traumatico da stress cronico, correlato e conseguente all'infortunio lavorativo de quo, come dalle certificazioni specialistiche risulta”. Rispetto alla contestazione del sieroma organizzato della coscia sinistra: “si apprezza ancora una tumefazione a livello della coscia sinistra, riferibile al sieroma organizzato di cui abbiamo documentazione nelle visite effettuate dall'Istituto( 15/07/2022 ) , laddove si riscontra la presenza di sieroma organizzato della coscia sinistra, così come vi è in atti un certificato chirurgico datato luglio 2022 e firmato dal Dott. Persona_6
Chirurgia Generale Osp. di Latina, che attesta la presenza di
[...] CP_2 una neoformazione post-traumatica a livello della coscia sinistra. Con riferimento alla valutazione degli esiti di frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro 13% e gli esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra 14% ha controdedotto: “questa è la
5 valutazione minima che si possa effettuare in una giovane donna, stanti le lesioni riportate e le suddette conseguenti menomazioni, dato che questa giovane donna , dall'epoca dell' infortunio de quo, presenta alterazioni funzionalmente rilevanti come riscontrato obiettivamente in sede di visita peritale, che consistono in una deambulazione che avviene a base allargata e “robotica”, rallentata, non fluida, con zoppìa a sinistra e trascinamento dell'arto inferiore sinistro, il quale è atteggiato in extrarotazione a riposo e ancor più durante la marcia, con dolore alla mobilizzazione delle anche e con limitazione delle escursioni delle stesse di oltre un terzo, con accovacciamento nettamente limitato, con dolore in tutti i suddetti movimenti articolari, che comunque avvengono cautamente”. Ha quindi evidenziato: “Riteniamo di aver rispettato le valutazioni presenti nel D.M. 38/2000, non avendo sopravvalutato le menomazioni riportate, avendo equamente giudicato rispetto ad una giovane donna che vive una modificazione altamente peggiorativa del suo stato anteriore in ragione del politrauma occorsole. Si conferma pertanto il giudizio espresso nell'elaborato peritale”. Ha, pertanto, concluso rispondendo ai quesiti posti nel seguente modo:
“1) La periziata , SI.ra , di anni 43, è affetta da: Esiti di Parte_1 politraumada infortunio lavorativo, consistenti in: Esiti di frattura costale clinicamente e radiologicamente apprezzabili, esiti di frattura della branca ileo ed ischio-pubica di destra, esiti di frattura scomposta della branca ileo ed ischio pubica di sinistra con atteggiamento in extrarotazione dell'arto inferiore sinistro, esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore destro con limitazione funzionale anca destra, esiti di frattura composta del ciglio cotiloideo anteriore sinistro con limitazione funzionale dell'anca sinistra, sieroma organizzato della coscia sinistra , Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, in trattamento. 2) Tali infermità configurano il Danno Biologico riportato dalla periziata nell'infortunio lavorativo de quo , la cui valutazione complessiva è pari al 37% dall'epoca dell'infortunio fino al maggio 2022, epoca di datazione della visita psichiatrica in cui viene accertato il Disturbo post-traumatico da stress, cronico, di entità moderato-severa, da allora in trattamento;
dal maggio 2022, tenendo in debito conto il disturbo psichico accertato e trattato, in considerazione del D.M. 38/2000, il Danno Biologico complessivo risulta pari al 45%”.
5. Le conclusioni cui è pervenuto la CTU appaiono condivisibili in quanto approfonditamente ed esaustivamente motivate e prive di vizi logici e possono pertanto essere poste a base della presente decisione. Alla luce di quanto accertato dalla CTU, non può ritenersi intervenuto un miglioramento delle condizioni sanitarie della ricorrente come ritenuto dall' in sede di visita di CP_1 revisione, in cui ha ridotto la percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica al 25%, rispetto alla percentuale pari al 37%, inizialmente riconosciuta;
al contrario la CTU ha riscontrato dall'epoca della visita di revisione del maggio 2022 un peggioramento
6 della condizione sanitaria della ricorrente. In particolare, considerato il disturbo psichico riscontrato, la percentuale di danno biologico riscontrabile con decorrenza dalla data della visita di revisione, conclusa in data 20.05.2022 e il cui esito è stato comunicato con provvedimento del 24.06.2022, è stato indicato dalla CTU nella misura 45%. CP_1
6. In conclusione il ricorso deve essere accolto e dichiarato che, alla data della visita di revisione, non risulta intervenuto un miglioramento della condizione sanitaria della ricorrente, al contrario, un peggioramento, con conseguente diritto alla costituzione della rendita nella misura del 45% in capo alla parte ricorrente con decorrenza dal maggio 2022.
7. In punto di spese si osserva che il valore parametrico fissato nel DM 55/2014, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 37/2018, in base al quale la liquidazione deve ritenersi inadeguata ove inferiore ai parametri minimi indicati nel d.m., trova il suo limite in ogni caso nell'eccezionalità della situazione riscontrabile nel caso specifico, nel quale si ritenga opportuno operare una diversa valutazione, da esplicitare attraverso puntuale motivazione, che sia tuttavia rispettosa del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione che l'art. 2233 comma 2 pure impone di considerare (arg. Corte d'Appello di Roma sez. lav. 17.11.2022 n. 4368). Per le ragioni sopra esposte le spese di lite possono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del carattere seriale del contenzioso, la quale risulta – anche in relazione alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà dell'affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – congrua e rispettosa dell'attività difensiva svolta. Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 926/2023), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che, alla data della visita di revisione, non risulta intervenuto un miglioramento della condizione sanitaria del ricorrente e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita nella misura del 45% con decorrenza dal CP_1 maggio 2022, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
- pone le spese della consulenza, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
7 Così deciso in Latina, 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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