Sentenza 17 dicembre 1986
Massime • 1
Le azioni previste dagli artt. 737 ss cod. civ., per il conferimento alla massa ereditaria di quanto abbia formato oggetto delle donazioni effettuate in vita dal disponente spettano unicamente ai soggetti indicati in tale norma divenuti eredi e, di conseguenza, non sono proponibili prima della morte del donante e della apertura della successione sui beni del medesimo, in quanto l'attore che, a quel momento, non è ancora erede, difetta per ciò stesso della legittimazione ad agire, mentre, ove si limiti a sollecitare il mero accertamento delle dette donazioni, è comunque privo di un interesse attuale e concreto nei confronti della chiesta pronuncia. Peraltro - dovendo la legittimazione ad causam, come l'interesse ad agire, quale condizione dell'Azione, sussistere al momento della decisione - il giudice è tenuto ad esaminare nel merito la domanda di collazione od imputazione quando nelle more del giudizio, sia intervenuto il decesso del de cuius e l'istante, accettando l'eredità, ne sia divenuto erede. ( V 3978/86, mass n 446794, sulla prima parte; ( V 2741/83, mass n 427649; ( V 487/80, mass n 403867; ( V 109/62, mass n 250176, sulla seconda parte).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/1986, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1986 |
Testo completo
Le azioni previste dagli artt. 737 ss cod. civ., per il conferimento alla massa ereditaria di quanto abbia formato oggetto delle donazioni effettuate in vita dal disponente spettano unicamente ai soggetti indicati in tale norma divenuti eredi e, di conseguenza, non sono proponibili prima della morte del donante e della apertura della successione sui beni del medesimo, in quanto l'attore che, a quel momento, non è ancora erede, difetta per ciò stesso della legittimazione ad agire, mentre, ove si limiti a sollecitare il mero accertamento delle dette donazioni, è comunque privo di un interesse attuale e concreto nei confronti della chiesta pronuncia. Peraltro - dovendo la legittimazione ad causam, come l'interesse ad agire, quale condizione dell'Azione, sussistere al momento della decisione - il giudice è tenuto ad esaminare nel merito la domanda di collazione od imputazione quando nelle more del giudizio, sia intervenuto il decesso del de cuius e l'istante, accettando l'eredità, ne sia divenuto erede. ( V 3978/86, mass n 446794, sulla prima parte;
( V 2741/83, mass n 427649; ( V 487/80, mass n 403867; ( V 109/62, mass n 250176, sulla seconda parte).*