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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2326/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione: straordinario e arretrati - responsabilità ex art. 29 d.lgs.
276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN Parte_1
ALDO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Avv. FAZIO CARMELO, FUSO
RICCARDO, BLONDA IVANA, CAPUTO Andrea, COSENTINI SALVATORE,
, e ed elettivamente domiciliata Controparte_2 Controparte_3 come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la resistente oltre a e CP_4 CP_5 chiedendo «1. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra e Controparte_6 Controparte_7 CP_1
di un contratto di appalto e/o subappalto per l'esecuzione di lavori
[...] presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di Controparte_1
1 prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e (all'interno e in Controparte_6 esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra e Controparte_6 Controparte_7 ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni Controparte_1 caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi
C.F.: , C.F.: Controparte_6 P.IVA_1 Controparte_7
entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via P.IVA_2
Quarantola n. 29, e C.F.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_3
34121 Trieste, Via Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia -
ER, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro- tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 37.122,53 al lordo fiscale, di cui € 27.781,96 a titolo di differenze retributive per straordinari, € 6.753,90 a titolo di arretrati retributivi e €
2.586,67 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile;
4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
2 ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_1 ricorrente e concluso « ➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in CP_1 accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare che
[...]
e la , in solido e Controparte_8 CP_6 ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute a manlevare e garantire da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto di regresso nei confronti, in solido e di ciascuno Controparte_1 autonomamente, di e Controparte_8
ai sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma CP_6
2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare, Controparte_8
e in solido e ciascuno
[...] CP_6 autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa fosse Controparte_1 eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio»
e pur Controparte_6 Controparte_8 regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia, all'udienza odierna inoltre a seguito di dichiarazione del difensore del ricorrente attesa la loro sottoposizione a liquidazione giudiziale è stata dichiarata l'interruzione del processo nei loro confronti.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero/formale di parte ricorrente.
*** *** ***
1. Il ricorrente ex dipendente di dal 15/09/2018 al CP_6
23/01/2024, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel livello D2 CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA, con mansioni di giuntista,
3 espone di essere stato sempre ed esclusivamente impiegato nel cantiere di di Porto ER in un sub appalto tra la propria datrice di CP_1 lavoro e appaltatrice di Controparte_7 ed agisce nei confronti della propria datrice di lavoro ed Controparte_1 ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di
[...]
e di per il pagamento dei Controparte_7 Controparte_1 seguenti emolumenti non corrisposti: lavoro straordinario ( deduce un orario di lavorio di lavoro dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa, il sabato: dalle ore 6:00 alle ore 12:00) ed € 6.753,90 a titolo di TFR lordo.
2. ha riconosciuto l'esistenza dell'appalto con Controparte_1
e il subappalto con Controparte_7 CP_6 contestando per il resto i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate.
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
3. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
4. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa né la richiesta di spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
5. In ogni caso la chiamata in causa, quanto alla domanda di manleva, non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a
4 seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di
CTU).
6. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito.
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
7. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con CP_6 alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga).
8. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri- paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti- paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf.
1074/86, Conf. 5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
9. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con a sua volta appaltatrice di alla luce delle CP_8 Controparte_1 prove testimoniali che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere di ER (vd infra) e della copia del CP_1 tesserino rilasciato da CP_1
10. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di sulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi CP_1 che la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis CP_1
Dunque. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di CP_1 autorizzazione di quest'ultima la quale rilascia apposito tesserino, sicché
5 è non solo in grado di contestare specificamente la circostanza CP_1 ma anche di offrire prova contraria.
11. peraltro non ha disconosciuto che nel periodo oggetto CP_1 di causa abbia lavorato in appalto e in subappalto nel cantiere CP_8 CP_6 di ER. CP_1
LAVORO STRAORDINARIO
12. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
« sono stato collega dei ricorrenti , Testimone_1 Persona_1
, , e eravamo dipedenti di Parte_2 Parte_1 Persona_2 CP_4 tutti con mansioni di elettricisti di bordo. (...) lavoravamo per che CP_4 lavorava per che lavorava per e abbiamo sempre lavorato CP_5 CP_1 dentro il cantiere di di ER. (...) facevamo un orario dalle CP_1
7:00 alle 16:00 – 16:30 con mezz'ora di pausa, l'orario non era sempre lo stesso, dipendeva a volte facevamo 8 ore a volte 9 ore questo da lunedì a venerdì, e lavoravamo anche il sabati molto spesso con orario dalle 6:00 alle
12:00. Io poiché arrivavo da Pellestrina a volte durante la settimana iniziavo alle 7:30 e finivo mezz'ora dopo e lo stesso di sabato poteva accadere che iniziassi dopo e finivo dopo. (...) questo era l'orario l'effettivo di timbratura in ditta. E quindi entravamo in cantiere un po' prima ed uscivamo un po' dopo.
(...) per entrare nel cantiere avevamo un tesserino di FINCANTIERI e senza questo tesserino non si poteva entrare, usavamo lo stesso tesserino per timbrare alla macchinetta della ditta che si trovava sottobordo. (...)»;
« sul tesserino che ci veniva dato per Testimone_2 CP_1 poter accedere al cantiere navale di era scritto ma poi gli CP_1 CP_4 indumenti portavano la scritta (...) ho lavorato dal da marzo CP_5 CP_5
2015 tramite agenzia e poi da settembre 2018 a tempo indeterminato e ciò sino a giugno 2024 quando la ditta ci ha detto che potevamo stare a casa.
Eravamo comunque a disposizione e poi su consiglio del sindacato abbiamo dato le dimissioni per giusta causa. Avanzo le mensilità di giugno luglio 2024 e tfr e altri emolumenti, faccio presente che mi pare dal 4.7.2024 sono stato in malattia perché mi dovevo operare di cataratta. (...) i ricorrenti , Per_1 Pt_2
6 e hanno lavorato con me. (...) per me si trattava di lavoratori e Pt_1 CP_5 colleghi, alcuni erano con alcuni con e altri per ma poi CP_4 Pt_3 CP_9 lavoravamo tutti insieme. da quanto ricordo da quando sono arrivati i ricorrenti sopra indicati hanno sempre lavorato in a ER. (...) gli orari CP_1 di lavoro erano fluttuanti comunque dalle 7:30 – 11:30 e dalle 12:00 alle
16:00 o 17:00 quando c'era da fare straordinario questo da lunedì a venerdì.
D'estate nei mesi di giugno- luglio si faceva di solito orario 7:00-15:30 a meno che non ci fosse da fare straordinario., lo straordinario ci veniva detto dai nostri capi. D'inverno lo straordinario era più frequente e l'orario era 7:30-17:00.
Facevamo anche quasi sempre il sabato 6:00 – 12:00. Estate inverno non c'era differenza quando c'era da consegnare bisognava lavorare. So di colleghi che lavoravano pure la domenica ma io no. questo orario era per tutti. Noi timbravamo all'entrata del cantiere e poi per l'azienda usando lo stesso badge e ugualmente per l'uscita. Non timbravamo per la pausa pranzo».
13. Anche il ricorrente interrogato liberamente ha coerentemente confermato « di aver lavorato alle dipendenze di dal 15/09/2018 al CP_4
23/01/2024, in precedenza ho lavorato all'interno di per un'altra ditta CP_5 per due anni con agenzia interinale. (...) con mansioni di operaio elettricista di bordo. (...) nel periodo settembre 2018 – gennaio 2024 ho svolto il seguente orario, gli orari in realtà variavano però per la maggior parte era dalle 7:00 poi hanno spostato alle 7:30 perché c'erano persone che venivano da lontano e fino alle 16:00 o 17:00 quando si faceva straordinario e allora si facevano 9 ore, questo da lunedì a venerdì. Si lavorava anche di sabato dalle 6:00 alle
12:00 lavoravo quasi tutti i sabati. (...) 9 ore al giorno si facevano abbastanza spesso ma non so indicare con precisione. (...) nel periodo settembre 2018 – gennaio 2024 ho sempre lavorato dentro a ER. (...) CP_1 avevamo un tesserino rilasciato da con il quale si entrava in CP_1 cantiere. Usavamo poi lo stesso tesserino per timbrare alla macchinetta dell'azienda all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro».
14. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una
7 specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del 19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
15. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario nei seguenti termini: almeno tre sabati al mese con orario dalle 6:00 alle 12:00 durante tutto l'anno e dal 1 settembre al
31 maggio anche 9 ore al giorno ( dalle 7:30 alle 17:00 con mezz'ora di pausa oppure dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora di pausa).
16. In tali termini pertanto andrà accolta la domanda di straordinario.
SPECIFICI EMOLUMENTI
17. Il ricorrente chiede anche l'elemento perequativo, questo è previsto dall'art. 25 ter CCNL Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione
Impianti – Confsal « 1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (...)»
18. Nonostante nelle buste paga sia indicato un premio di produzione di circa € 72,00 mensili, tuttavia in assenza di diverse indicazioni delle resistenti in ordine alla natura di tale emolumento ( espressamente richiamato in altri
CCNL) deve concludersi per la spettanza dell'elemento perequativo.
CREDITI LAVORATORE
19. Dunque con la produzione delle buste paga, del CCNL e dei conteggi – non specificamente contestati - e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario nei termini sopra riportati il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: € 6.753,90 a titolo di TFR lordo e €
8 2.586,67 per elemento perequativo riferiti a tutto il rapporto di lavoro. Per lo straordinario andrà invece rideterminato in base ai criteri sopra riportati.
20. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vd. ex plurimis
Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
21. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né né hanno CP_5 CP_1 provato il loro adempimento.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003
22. A norma dell'art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003 ratione temporis vigente
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
9 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
EMOLUMENTI RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
23. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass.
15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231,
Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass.
8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L.,
10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, elemento perequativo
– avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
24. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
25. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della
10 sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico Pt_4 appalto (Cass, Lav. 444/2019).
26. Gli importi richiesti – TFR, elemento perequativo e straordinario – hanno tutti natura chiaramente retributiva.
ACCESSORI
27. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (sussistenti) e della serialità della causa, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati
29. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato che il ricorrente ha svolto per tutto il rapporto di lavoro il seguente orario: almeno tre sabati al mese con orario dalle 6:00 alle
12:00 durante tutto l'anno e dal 1 settembre al 31 maggio anche 9 ore al giorno (dalle 7:30 alle 17:00 con mezz'ora di pausa oppure dalle 7:00 alle
16:30 con mezz'ora di pausa) condanna quale Controparte_1
11 responsabile in solido ex art. 29 co 2 d.lgs. 276/2003 al pagamento di quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, detratto quanto corrisposto a tale titolo,
€ 6.753,90 a titolo di TFR lordo e € 2.586,67 a titolo di elemento perequativo oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 2.694,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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