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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5937/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 12.07 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CAPPUCCIO NELLO;
per parte convenuta l'avv. Corrado Gargiulo per delega dell'avv. TUCCILLO LUIGI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cappuccio conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa ed insiste per la nomina del consulente tecnico d'ufficio ed in subordine precisa che la quantificazione del danno subito dall'attore è pari ad euro 64.481,00 tenuto conto della relazione tecnica di parte;
L'avv. Gargiulo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e si oppone alla nomina del consulente tecnico d'ufficio;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 12.10
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5937/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to alla via Luigi Vanvitelli n.4 in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo (Na), presso l'avv. CAPPUCCIO NELLO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio a parte ed allegata all'atto di citazione.
- ATTORE
E
, c.f.: e P. Iva in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, e , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_2 CP_3
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta alla Via San Tommaso D'Aquino n.15 in Napoli, presso lo studio dell'Avv. TUCCILLO LUIGI, c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio in Milano del Persona_1
26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141.
-CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 18.01.2021, alle ore 15.30 circa, allorquando, nell'attraversare via Dolomiti, in Napoli, sulle strisce pedonali, veniva pagina 2 di 7 urtato nella parte laterale destra del corpo da un veicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) e, per effetto dell'urto, cadeva in avanti sbattendo con il volto su un palo della luce posto sul marciapiede, con conseguente frattura della mandibola.
Costituitasi la in persona del l.r.p.t., ha eccepito, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n.
209/2005, e nel merito ha contestato il verificarsi del fatto tenuto conto che, dalle indagini presso il Casellario Centrale Infortuni il codice fiscale dell'attore è risultato collegato, in qualità di danneggiato, ad altra precedente ricorrenza sinistrosa, verificatasi in Napoli in data
25.05.2009, nonché a ben 15 ricorrenze sinistrose asseritamente verificatesi dal 2013 al 2021, nelle quali la controparte compare nelle diverse vesti di “responsabile” (4 sinistri),
“danneggiato” (10 sinistri) e “testimone” (1 sinistro), inoltre, eccepita, in subordine, la corresponsabilità di quest'ultimo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di due testi di parte attrice.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta, in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata a quest'ultima ed ha introdotto il giudizio decorsi i novanta giorni dalla messa in mora ai sensi dell'art. 145 del d. lgs. n.209 del 2005.
Venendo al merito giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti come Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stato danneggiato dalla circolazione di un veicolo non identificato.
L' intervento del Fondo di Garanzia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
pagina 3 di 7 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III,
Sent., 24/03/2016, n. 5892), nonché allegare e provare i danni cd. conseguenza di cui pretende il ristoro ed il nesso di causalità, cd. giuridica, tra quest'ultimo ed il fatto.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte;
rilievi che, nel caso di specie, mancano non essendo stata chiamata dall'attore alcuna autorità al momento del sinistro.
Ciò posto, in mancanza di intervento della pubblica autorità, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di questi ultimi che non consentono di ritenere provato che l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attore, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere la sua autovettura, quando, dopo aver quasi completato l'attraversamento, veniva urtato, nella parte destra del corpo, da una macchina rimasta sconosciuta e che, a seguito dell'urto, era caduto con il volto sul palo della luce insistente sul marciapiede.
Entrambi i testi escussi, inoltre, hanno riconosciuto nella foto allegata alla produzione di parte attrice, che gli è stata mostrata, il luogo del sinistro, tuttavia, quando è stato loro chiesto, ai fini dell'attendibilità, dove fosse parcheggiata l'autovettura dell'attore, verso la quale si stava pagina 4 di 7 dirigendo, hanno reso dichiarazioni contraddittorie, collocandola, , cognato Testimone_1
dell'attore, “oltre le strisce pedonali”, mentre il teste “anteriormente alle Testimone_2 strisce pedonali”.
Inoltre, dell'attendibilità della deposizione di vi è motivo di dubitare, dato Testimone_2
che alla domanda se avesse testimoniato in altri giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali ha risposto “non ricordo se ho prestato testimonianza in altri giudizi”, essendo inverosimile che sia in grado di ricordare fatti e circostanze inerenti il sinistro accaduto, anni fa, all'attore e non circostanze inerenti la sua persona.
Oltre alla contraddittorietà ed all'inattendibilità delle emergenze delle prove testimoniali, ulteriore indizio utile a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto è data dalla non compatibilità della prospettazione dei fatti successivamente al sinistro contenuta nell'atto introduttivo con quella riferita dai testi, infatti, nell'atto di citazione, si legge che
“immediatamente soccorso dalle persone presenti, l'attore veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale mentre entrambi i testi hanno riferito che l'attore non fu Per_2
immediatamente trasportato in ospedale dopo il sinistro ma a casa, segnatamente, il teste ha dichiarato che “ lo ha riaccompagnato a casa perché si Testimone_2 Tes_1 rifiutava di andare in ospedale” mentre il teste ha dichiarato “Ricordo di Testimone_1
aver raggiunto subito mio cognato per soccorrerlo e di averlo invitato ad andare in ospedale, ma preferì tornare a casa dove lo accompagnai”, aggiungendo di averlo accompagnato in ospedale, non immediatamente dopo l'accaduto, ma solo nel pomeriggio dello stesso giorno su telefonata di quest'ultimo.
Inoltre, nel referto del pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti depositata, non vi è alcun riferimento alla circostanza che i danni al volto fossero stati conseguenza dell'impatto con il palo della luce, circostanza che avrebbe dovuto essere esplicitata ai sanitari per comprendere la genesi della frattura alla mandibola accertata.
Inoltre, dubbi sulla presenza dei testi escussi sul luogo del sinistro emergono dal fatto che l'attore non li abbia indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, per di più dopo circa tre mesi dal sinistro.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa pagina 5 di 7 risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa tre mesi dal sinistro (e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In ragione del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite, in favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri medi, previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminato a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede:
[...]
1.rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.154,00 euro per compensi oltre spese
[...]
generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in pagina 6 di 7 assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 12.07 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CAPPUCCIO NELLO;
per parte convenuta l'avv. Corrado Gargiulo per delega dell'avv. TUCCILLO LUIGI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cappuccio conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa ed insiste per la nomina del consulente tecnico d'ufficio ed in subordine precisa che la quantificazione del danno subito dall'attore è pari ad euro 64.481,00 tenuto conto della relazione tecnica di parte;
L'avv. Gargiulo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e si oppone alla nomina del consulente tecnico d'ufficio;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 12.10
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5937/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to alla via Luigi Vanvitelli n.4 in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo (Na), presso l'avv. CAPPUCCIO NELLO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio a parte ed allegata all'atto di citazione.
- ATTORE
E
, c.f.: e P. Iva in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, e , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_2 CP_3
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta alla Via San Tommaso D'Aquino n.15 in Napoli, presso lo studio dell'Avv. TUCCILLO LUIGI, c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio in Milano del Persona_1
26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141.
-CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 18.01.2021, alle ore 15.30 circa, allorquando, nell'attraversare via Dolomiti, in Napoli, sulle strisce pedonali, veniva pagina 2 di 7 urtato nella parte laterale destra del corpo da un veicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) e, per effetto dell'urto, cadeva in avanti sbattendo con il volto su un palo della luce posto sul marciapiede, con conseguente frattura della mandibola.
Costituitasi la in persona del l.r.p.t., ha eccepito, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n.
209/2005, e nel merito ha contestato il verificarsi del fatto tenuto conto che, dalle indagini presso il Casellario Centrale Infortuni il codice fiscale dell'attore è risultato collegato, in qualità di danneggiato, ad altra precedente ricorrenza sinistrosa, verificatasi in Napoli in data
25.05.2009, nonché a ben 15 ricorrenze sinistrose asseritamente verificatesi dal 2013 al 2021, nelle quali la controparte compare nelle diverse vesti di “responsabile” (4 sinistri),
“danneggiato” (10 sinistri) e “testimone” (1 sinistro), inoltre, eccepita, in subordine, la corresponsabilità di quest'ultimo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di due testi di parte attrice.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta, in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata a quest'ultima ed ha introdotto il giudizio decorsi i novanta giorni dalla messa in mora ai sensi dell'art. 145 del d. lgs. n.209 del 2005.
Venendo al merito giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti come Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stato danneggiato dalla circolazione di un veicolo non identificato.
L' intervento del Fondo di Garanzia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
pagina 3 di 7 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III,
Sent., 24/03/2016, n. 5892), nonché allegare e provare i danni cd. conseguenza di cui pretende il ristoro ed il nesso di causalità, cd. giuridica, tra quest'ultimo ed il fatto.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte;
rilievi che, nel caso di specie, mancano non essendo stata chiamata dall'attore alcuna autorità al momento del sinistro.
Ciò posto, in mancanza di intervento della pubblica autorità, l'unica prova offerta dall'attore è affidata ai testi escussi, tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di questi ultimi che non consentono di ritenere provato che l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attore, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere la sua autovettura, quando, dopo aver quasi completato l'attraversamento, veniva urtato, nella parte destra del corpo, da una macchina rimasta sconosciuta e che, a seguito dell'urto, era caduto con il volto sul palo della luce insistente sul marciapiede.
Entrambi i testi escussi, inoltre, hanno riconosciuto nella foto allegata alla produzione di parte attrice, che gli è stata mostrata, il luogo del sinistro, tuttavia, quando è stato loro chiesto, ai fini dell'attendibilità, dove fosse parcheggiata l'autovettura dell'attore, verso la quale si stava pagina 4 di 7 dirigendo, hanno reso dichiarazioni contraddittorie, collocandola, , cognato Testimone_1
dell'attore, “oltre le strisce pedonali”, mentre il teste “anteriormente alle Testimone_2 strisce pedonali”.
Inoltre, dell'attendibilità della deposizione di vi è motivo di dubitare, dato Testimone_2
che alla domanda se avesse testimoniato in altri giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali ha risposto “non ricordo se ho prestato testimonianza in altri giudizi”, essendo inverosimile che sia in grado di ricordare fatti e circostanze inerenti il sinistro accaduto, anni fa, all'attore e non circostanze inerenti la sua persona.
Oltre alla contraddittorietà ed all'inattendibilità delle emergenze delle prove testimoniali, ulteriore indizio utile a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto è data dalla non compatibilità della prospettazione dei fatti successivamente al sinistro contenuta nell'atto introduttivo con quella riferita dai testi, infatti, nell'atto di citazione, si legge che
“immediatamente soccorso dalle persone presenti, l'attore veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale mentre entrambi i testi hanno riferito che l'attore non fu Per_2
immediatamente trasportato in ospedale dopo il sinistro ma a casa, segnatamente, il teste ha dichiarato che “ lo ha riaccompagnato a casa perché si Testimone_2 Tes_1 rifiutava di andare in ospedale” mentre il teste ha dichiarato “Ricordo di Testimone_1
aver raggiunto subito mio cognato per soccorrerlo e di averlo invitato ad andare in ospedale, ma preferì tornare a casa dove lo accompagnai”, aggiungendo di averlo accompagnato in ospedale, non immediatamente dopo l'accaduto, ma solo nel pomeriggio dello stesso giorno su telefonata di quest'ultimo.
Inoltre, nel referto del pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti depositata, non vi è alcun riferimento alla circostanza che i danni al volto fossero stati conseguenza dell'impatto con il palo della luce, circostanza che avrebbe dovuto essere esplicitata ai sanitari per comprendere la genesi della frattura alla mandibola accertata.
Inoltre, dubbi sulla presenza dei testi escussi sul luogo del sinistro emergono dal fatto che l'attore non li abbia indicati nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, per di più dopo circa tre mesi dal sinistro.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa pagina 5 di 7 risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa tre mesi dal sinistro (e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicate come testimoni nel presente giudizio di risarcimento, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In ragione del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite, in favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri medi, previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminato a bassa complessità, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede:
[...]
1.rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.154,00 euro per compensi oltre spese
[...]
generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in pagina 6 di 7 assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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