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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LA IA presso il cui studio sito in Massa, Gall.
R. Sanzio, 36 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Lorenzo Losi presso il cui studio sito in
Livorno, Via G. Marradi, 14 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Massa n. 251/2025,
pubbl. il 16/05/2025, RG n. 699/2021, notificata in data
27.05.2025, pronunciata nella causa di divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
- disporre la revoca della assegnazione a favore della sig. della casa in Controparte_1
comproprietà fra i coniugi, che era stata disposta all'epoca della separazione nella logica di tutela dei figli (di cui all'epoca uno ancora minorenne, non ancora autosufficienti, e che comunque all'epoca ancora non avevano manifestato di non volere più avere alcun rapporto con il padre);
- disporre che nessun contributo al mantenimento è dovuto anche in relazione al figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne, che sta divenendo completamente autosufficiente e che comunque non vuole più avere alcun rapporto con il padre, come già disposto per l'altro figlio
; Per_2
- disporre per il resto che le parti sono entrambe economicamente autonome e autosufficienti, e conseguentemente nulla è dovuto da parte dell'una nei confronti dell'altra, come già era stato concordato in sede di separazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite,
per entrambi i gradi di giudizio, o in denegata ipotesi
2 eventuale compensazione per tutti i motivi evidenziati nell'appello.”
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia:
Rigettare l'appello principale proposto dal Sig.
, perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
Accogliere l'appello incidentale proposto in via
subordinata dalla Sig.ra e per l'effetto CP_1
riformare la sentenza n. 251/2025 nella parte in cui non
dispone la condanna integrale alle spese;
condannare l'appellante al pagamento totale delle spese di
primo grado, senza alcuna compensazione;
Condannare l'appellante alle spese del presente grado di
giudizio, ivi comprese quelle relative all'istanza di
sospensiva già rigettata;
Confermare in ogni altra parte la sentenza impugnata.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario il 14 settembre 1991
e dalla loro unione nascevano i figli (05.04.1994) Per_2
e (17.03.2003). Per_1
Con sentenza del Tribunale di Massa n. 555/2012 del 9
agosto 2012, veniva dichiarata la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al foglio di precisazione
[...]
delle conclusioni congiunte.
3 In esse i due coniugi dichiaravano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di conseguenza nessun assegno di separazione era previsto.
Era invece previsto un contributo al mantenimento per i due figli.
Con decreto del Tribunale di Massa del 2019 il contributo al mantenimento del figlio più grande era revocato essendo lo stesso diventato economicamente autosufficiente.
2.Con ricorso depositato in data 6 aprile 2021,
[...]
domandava la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio.
domandava altresì la revoca dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio in quanto Per_1
maggiorenne ed intenzionato a non voler riprendere alcun contatto con il padre, nonché lo scioglimento della comunione sussistente con la sull'immobile CP_1
sito in Massa via Treviso n. 47 (MS) già adibito a casa coniugale.
3.Si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma rilevava l'inammissibilità e improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile adibito a casa coniugale e ne chiedeva la conferma dell' assegnazione come disposta nel giudizio di separazione;
chiedeva la condanna del alla corresponsione del Parte_1
4 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, di euro 400,00
mensili, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie e la disposizione dell'assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 200,00 mensili.
Venivano escussi i testi.
4.Con una prima sentenza non definitiva n. 548 del 17
agosto 2021 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e rimettendo la Parte_1 Controparte_1
causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Successivamente il Tribunale di Massa con sentenza n. 251
del maggio 2025 condannava a Parte_1
corrispondere a entro Controparte_1
l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento ex art. 5 della Legge n. 898/1970; disponeva l'assegnazione in favore della di Controparte_1
dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Massa
via Treviso n. 47; poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio
[...]
maggiorenne la somma mensile di euro Persona_3
200,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, e da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre
5 al 50% delle spese straordinarie, in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
compensava per 1\3 mettendo i redisui due terzi a carico di ed a favore di Parte_1
. Controparte_1
Il Tribunale in punto assegno di divorzio rilevava che la risultava avere entrate molto limitate come CP_1
istruttrice di nuoto e questo anche dopo che la pausa lavorativa legata al Covid 19 Era passata.
Per contro la stessa era intestataria di più autovetture e comproprietaria della casa coniugale.
Il Tribunale pertanto riteneva che non vi fosse stato un peggioramento delle condizioni reddituali della rispetto al momento della separazione. CP_1
Il Tribunale riteneva tuttavia esistente una piccola componente perequativa-compensativa in quanto il era impegnato presso la SO IM IA Parte_1
S.p.A. con una retribuzione annua di retribuzione a pari ad € 49.087,46.
Era vero che la non aveva dimostrato di avere CP_1
rinunciato ad occasioni di crescita professionale ma si doveva ritenere che si fosse sacrificata per accudire in figli. Inoltre fin dalla separazione del 2012 i rapporti fra il padre ed i due figli erano diventati problematici con ancora oggi il più piccolo che non vuole incontrare il padre.
6 Ritenevano equo un assegno mensile di divorzio di 100,00
Euro.
Il Tribunale dava atto che il in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni non aveva più riproposto la domanda di scioglimento della comunione immobiliare e riteneva ancora sussistenti le esigenze abitative del secondo genito insieme alla madre, a cui era confermata l'assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale non riteneva infatti il figlio non Per_1
ancora economicamente autosufficiente.
Circa il mantenimento del secondo figlio il Per_1
Tribunale rilevava come lo stesso dopo essersi diplomato si era iscritto all'università telematica Pegaso ed era stata depositata sia la documentazione relativa al pagamento delle rette sia al superamento degli esami.
Risultava inoltre che svolgeva l'attività di Per_1
giocatore semiprofessionista, da ultimo presso la Borgo
San DO FC ma non vi erano gli elementi per potere affermare che fosse economicamente autosufficiente.
Riteneva pertanto corretto prevedere a carico del un contributo di 200,00 € al mese per il Parte_1
mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. proponeva appello avverso il Parte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Massa per i seguenti motivi di appello.
7 Primo motivo di appello.
osservava che lo stesso Tribunale aveva Parte_1
escluso un peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale della contestava la decisione del Tribunale
Lo stesso Giudice aveva evidenziato le premesse in ragione delle quali non risultava alcun significativo mutamento della situazione patrimoniale-reddituale delle parti rispetto al momento in cui avevano rinunciato all'assegno di mantenimento.
Inoltre, dalla sentenza di separazione (anno 2012) non solo non si era mai realizzato l'auspicato recupero di un buon rapporto figli/padre ma, anzi, i figli gradualmente ed in maniera sempre più forte non avevano più riconosciuto la figura paterna e non volevano più avere alcun rapporto con il padre.
Secondo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a confermare l'assegnazione della casa coniugale all'appellata.
All'epoca della separazione era ancora minorenne, Per_1
i figli non erano ancora divenuti autosufficienti ed entrambi non avevano ancora manifestato di non volere alcun rapporto con il padre.
Dall'epoca della separazione erano intervenute modifiche sostanziali. era ormai divenuto autosufficiente da Per_2
diverso tempo ed anche in relazione al figlio Per_1
questi si stava avviando ad una completa autosufficienza
8 economica giocando a calcio in società professionistiche di Lega-pro e percependo, a parere della difesa, CP_2
un lauto compenso, oltre a benefits e rimborsi spese.
Pertanto, in ragione del fatto che i figli ormai Per_2
autosufficiente, e , che si stava avviando ad una Per_1
completa autosufficienza economica, unitamente al fatto che entrambi i figli non avevano più riconosciuto la figura paterna e non volevano più avere alcun rapporto con il padre, ne discendeva la conseguenza che era venuto meno ogni ragione giuridica e di tutela circa l'affidamento della casa coniugale.
Terzo motivo di appello.
L'appellante contestava la documentazione prodotta dalla in primo grado avvenuta successivamente alla CP_1
precisazione delle conclusioni e quindi tardiva.
L'iscrizione all'università telematica di era Per_1
avvenuta senza essere comunicata al padre e non rendendolo partecipe delle scelte del figlio.
giocava a calcio in società professionistiche e Per_1
probabilmente riceveva un compenso economico.
si ritrovava a sessanta anni con un residuo di Parte_1
vita limitato ed escluso da ogni aspetto della vita e delle relazioni da parte dei figli, ma soltanto con oneri a suo carico.
9 Pertanto chiedeva la revoca del provvedimento di affidamento della casa coniugale, nonché l'obbligo di versamento di ogni e qualunque cifra da parte del padre.
Nella denegata ipotesi, tuttavia, di essere obbligato alla corresponsione di eventuale contributo al mantenimento,
chiedeva la modalità diretta in favore del figlio Per_1
maggiorenne.
Quarto motivo di appello.
L'appellante chiedeva la compensazione completa delle spese legali, ritenendo la decisione del primo grado contraddittoria ed essendo state le parti soccombenti reciprocamente.
6.Si costituiva l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello ed in via di appello incidentale chiedendo che il fosse condannato Parte_1
a pagare integralmente le spese di primo grado essendo risultato soccombente sottolineando come lo stesso avesse proposto una domanda di scioglimento della comunione chiaramente inammissibile in questo giudizio anche se poi vi aveva rinunciato;
inoltre era risultato soccombente sui vari punti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 6 novembre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
10 7.Il primo motivo di appello è infondato.
Le ragioni poste alla base di un eventuale contributo in sede di separazione differiscono da quelle poste alla base di un assegno di divorzio.
E' quindi ben possibile che nonostante non fosse previsto alcun assegno di separazione sia invece previsto un assegno di divorzio.
Come spiegato bene in motivazione dal Tribunale deve ritenersi che la sia economicamente CP_1
autosufficiente ma deve riconoscersi una limitata componente compensativa-perequativa ritenendo che l'appellata si sia sacrificata per allevare i due figli.
Il motivo di appello, tutto incentrato sull'aspetto reddituale, non coglie nel segno.
In ogni caso la presenza dei due figli, il loro sostanziale rifiuto del padre dopo la separazione del 2012, il fatto stesso che la svolga una attività flessibile CP_1
e saltuaria come l'istruttrice di nuoto indicano che un qualche sacrificio per accudire i figli lo abbia fatto. Il
che giustifica il limitato contributo mensile riconosciuto.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
trova giustificazione che con essa convive il figlio che seppur maggiorenne non è economicamente Per_1
11 autosufficiente, come si vedrà più avanti, e convive ancora con la madre.
Il terzo motivo di appello è infondato.
La documentazione relativa all'università Pegaso documenta rette pagate ed esami sostenuti dopo l'inizio della causa,
quindi legittimamente è stata prodotta dopo le preclusioni iniziali.
Inoltre risulta essere allegata alle note scritte di precisazione delle conclusioni e quindi non dopo le stesse.
In ogni caso l'appellante non contesta il fatto che il figlio si sia iscritto a questa università.
Essendo ormai maggiorenne è una sua legittima Per_1
scelta quella di iscriversi alla università telematica
Pegaso e non è sindacabile da parte del padre.
Come giocatore di calcio semiprofessionista che gioca in serie D MA GA riceve dei rimborsi spese e qualche piccolo premio.
Trattandosi di compensi e rimborsi molto variabili da squadra a squadra e da giocatore a giocatore , e nulla della documentazione offerta dalla parti permette di dire che spicchi fra i giocatori di serie Persona_3
D e che possa pertanto fruire di un rimborso spese e di premi abbastanza consistenti da poterlo ritenere autosufficiente dal punto di vista economico.
Risulta pertanto corretto il contributo previsto al mantenimento previsto dal Tribunale.
12 Deve anche essere respinta la parte del motivo di appello relativa alla richiesta della previsione di un mantenimento diretto.
E' infatti pacifico che in assenza di una domanda di versamento diretto avanzata dal figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il versamento possa avere come destinatario solo l'altro genitore con cui il figlio convive.
In termini:
Corte appello , Roma , sez. I , 02/05/2022 , n. 2833
“In caso di divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne
non economicamente autosufficiente e convivente con
l'altro genitore non può essere versato dal genitore
obbligato, in mancanza di esplicita domanda del
figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché,
sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto
titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la
.decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”
Cassazione civile , sez. I , 12/11/2021 , n. 34100
“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o
divorziato del figlio maggiorenne non economicamente
autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il
genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la
propria prestazione direttamente nei confronti di
13 quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto
titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la
decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”
Circa il quarto motivo di appello ed il motivo di appello
incidentale in punto spese di primo grado ad avviso della
Corte la decisione del Tribunale di compensare per un terzo le spese di causa di primo grado risulta corretta in quanto il aveva comunque rinunciato prima Parte_1
delle precisazioni delle conclusioni ad una domanda di scioglimento della comunione pacificamente inammissibile e le domande della erano state accolte solo CP_1
in parte (200,00 Euro domandati come assegno di divorzio contro i 100,00 Euro riconosciuti;
400,00 Euro di contributo al mantenimento del figlio domandati Per_1
contro i 200,00 Euro riconosciuti, 60% delle spese straordinarie domandate contro il 50% riconosciuto).
Per quanto riguarda infine le spese del presente giudizio di appello, tenuto conto che sia l'appello principale che l'appello incidentale sono stati respinti ma che il rigetto dell'appello principale, relativo ad assegno di divorzio,
assegnazione della casa coniugale e mantenimento del figlio appare assai più rilevante della richiesta Per_1
di escludere la compensazione per un terzo delle spese legali di primo grado, si compensano per un terzo le spese
14 del giudizio di appello e si pongono i residui due terzi a carico del , liquidati in Euro 5.600,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro
2000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 3.400,00 per la fase della decisione;
in totale 8.400,00 Euro : 3 x 2 = 5.600,00 Euro)
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da contro la
[...]
sentenza del Tribunale di Massa n. 251 del maggio 2025
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e
conferma la sentenza appellata
Spese del giudizio di appello compensate per un terzo
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
i residui due terzi delle spese legali del CP_1
15 giudizio di appello liquidati in Euro 5.600,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello
principale e l'appello incidentale sono stati interamente
rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LA IA presso il cui studio sito in Massa, Gall.
R. Sanzio, 36 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Lorenzo Losi presso il cui studio sito in
Livorno, Via G. Marradi, 14 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Massa n. 251/2025,
pubbl. il 16/05/2025, RG n. 699/2021, notificata in data
27.05.2025, pronunciata nella causa di divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
- disporre la revoca della assegnazione a favore della sig. della casa in Controparte_1
comproprietà fra i coniugi, che era stata disposta all'epoca della separazione nella logica di tutela dei figli (di cui all'epoca uno ancora minorenne, non ancora autosufficienti, e che comunque all'epoca ancora non avevano manifestato di non volere più avere alcun rapporto con il padre);
- disporre che nessun contributo al mantenimento è dovuto anche in relazione al figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne, che sta divenendo completamente autosufficiente e che comunque non vuole più avere alcun rapporto con il padre, come già disposto per l'altro figlio
; Per_2
- disporre per il resto che le parti sono entrambe economicamente autonome e autosufficienti, e conseguentemente nulla è dovuto da parte dell'una nei confronti dell'altra, come già era stato concordato in sede di separazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite,
per entrambi i gradi di giudizio, o in denegata ipotesi
2 eventuale compensazione per tutti i motivi evidenziati nell'appello.”
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia:
Rigettare l'appello principale proposto dal Sig.
, perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
Accogliere l'appello incidentale proposto in via
subordinata dalla Sig.ra e per l'effetto CP_1
riformare la sentenza n. 251/2025 nella parte in cui non
dispone la condanna integrale alle spese;
condannare l'appellante al pagamento totale delle spese di
primo grado, senza alcuna compensazione;
Condannare l'appellante alle spese del presente grado di
giudizio, ivi comprese quelle relative all'istanza di
sospensiva già rigettata;
Confermare in ogni altra parte la sentenza impugnata.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario il 14 settembre 1991
e dalla loro unione nascevano i figli (05.04.1994) Per_2
e (17.03.2003). Per_1
Con sentenza del Tribunale di Massa n. 555/2012 del 9
agosto 2012, veniva dichiarata la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al foglio di precisazione
[...]
delle conclusioni congiunte.
3 In esse i due coniugi dichiaravano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di conseguenza nessun assegno di separazione era previsto.
Era invece previsto un contributo al mantenimento per i due figli.
Con decreto del Tribunale di Massa del 2019 il contributo al mantenimento del figlio più grande era revocato essendo lo stesso diventato economicamente autosufficiente.
2.Con ricorso depositato in data 6 aprile 2021,
[...]
domandava la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio.
domandava altresì la revoca dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio in quanto Per_1
maggiorenne ed intenzionato a non voler riprendere alcun contatto con il padre, nonché lo scioglimento della comunione sussistente con la sull'immobile CP_1
sito in Massa via Treviso n. 47 (MS) già adibito a casa coniugale.
3.Si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma rilevava l'inammissibilità e improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile adibito a casa coniugale e ne chiedeva la conferma dell' assegnazione come disposta nel giudizio di separazione;
chiedeva la condanna del alla corresponsione del Parte_1
4 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, di euro 400,00
mensili, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie e la disposizione dell'assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 200,00 mensili.
Venivano escussi i testi.
4.Con una prima sentenza non definitiva n. 548 del 17
agosto 2021 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e rimettendo la Parte_1 Controparte_1
causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Successivamente il Tribunale di Massa con sentenza n. 251
del maggio 2025 condannava a Parte_1
corrispondere a entro Controparte_1
l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat, a titolo di mantenimento ex art. 5 della Legge n. 898/1970; disponeva l'assegnazione in favore della di Controparte_1
dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Massa
via Treviso n. 47; poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio
[...]
maggiorenne la somma mensile di euro Persona_3
200,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, e da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre
5 al 50% delle spese straordinarie, in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
compensava per 1\3 mettendo i redisui due terzi a carico di ed a favore di Parte_1
. Controparte_1
Il Tribunale in punto assegno di divorzio rilevava che la risultava avere entrate molto limitate come CP_1
istruttrice di nuoto e questo anche dopo che la pausa lavorativa legata al Covid 19 Era passata.
Per contro la stessa era intestataria di più autovetture e comproprietaria della casa coniugale.
Il Tribunale pertanto riteneva che non vi fosse stato un peggioramento delle condizioni reddituali della rispetto al momento della separazione. CP_1
Il Tribunale riteneva tuttavia esistente una piccola componente perequativa-compensativa in quanto il era impegnato presso la SO IM IA Parte_1
S.p.A. con una retribuzione annua di retribuzione a pari ad € 49.087,46.
Era vero che la non aveva dimostrato di avere CP_1
rinunciato ad occasioni di crescita professionale ma si doveva ritenere che si fosse sacrificata per accudire in figli. Inoltre fin dalla separazione del 2012 i rapporti fra il padre ed i due figli erano diventati problematici con ancora oggi il più piccolo che non vuole incontrare il padre.
6 Ritenevano equo un assegno mensile di divorzio di 100,00
Euro.
Il Tribunale dava atto che il in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni non aveva più riproposto la domanda di scioglimento della comunione immobiliare e riteneva ancora sussistenti le esigenze abitative del secondo genito insieme alla madre, a cui era confermata l'assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale non riteneva infatti il figlio non Per_1
ancora economicamente autosufficiente.
Circa il mantenimento del secondo figlio il Per_1
Tribunale rilevava come lo stesso dopo essersi diplomato si era iscritto all'università telematica Pegaso ed era stata depositata sia la documentazione relativa al pagamento delle rette sia al superamento degli esami.
Risultava inoltre che svolgeva l'attività di Per_1
giocatore semiprofessionista, da ultimo presso la Borgo
San DO FC ma non vi erano gli elementi per potere affermare che fosse economicamente autosufficiente.
Riteneva pertanto corretto prevedere a carico del un contributo di 200,00 € al mese per il Parte_1
mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. proponeva appello avverso il Parte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Massa per i seguenti motivi di appello.
7 Primo motivo di appello.
osservava che lo stesso Tribunale aveva Parte_1
escluso un peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale della contestava la decisione del Tribunale
Lo stesso Giudice aveva evidenziato le premesse in ragione delle quali non risultava alcun significativo mutamento della situazione patrimoniale-reddituale delle parti rispetto al momento in cui avevano rinunciato all'assegno di mantenimento.
Inoltre, dalla sentenza di separazione (anno 2012) non solo non si era mai realizzato l'auspicato recupero di un buon rapporto figli/padre ma, anzi, i figli gradualmente ed in maniera sempre più forte non avevano più riconosciuto la figura paterna e non volevano più avere alcun rapporto con il padre.
Secondo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a confermare l'assegnazione della casa coniugale all'appellata.
All'epoca della separazione era ancora minorenne, Per_1
i figli non erano ancora divenuti autosufficienti ed entrambi non avevano ancora manifestato di non volere alcun rapporto con il padre.
Dall'epoca della separazione erano intervenute modifiche sostanziali. era ormai divenuto autosufficiente da Per_2
diverso tempo ed anche in relazione al figlio Per_1
questi si stava avviando ad una completa autosufficienza
8 economica giocando a calcio in società professionistiche di Lega-pro e percependo, a parere della difesa, CP_2
un lauto compenso, oltre a benefits e rimborsi spese.
Pertanto, in ragione del fatto che i figli ormai Per_2
autosufficiente, e , che si stava avviando ad una Per_1
completa autosufficienza economica, unitamente al fatto che entrambi i figli non avevano più riconosciuto la figura paterna e non volevano più avere alcun rapporto con il padre, ne discendeva la conseguenza che era venuto meno ogni ragione giuridica e di tutela circa l'affidamento della casa coniugale.
Terzo motivo di appello.
L'appellante contestava la documentazione prodotta dalla in primo grado avvenuta successivamente alla CP_1
precisazione delle conclusioni e quindi tardiva.
L'iscrizione all'università telematica di era Per_1
avvenuta senza essere comunicata al padre e non rendendolo partecipe delle scelte del figlio.
giocava a calcio in società professionistiche e Per_1
probabilmente riceveva un compenso economico.
si ritrovava a sessanta anni con un residuo di Parte_1
vita limitato ed escluso da ogni aspetto della vita e delle relazioni da parte dei figli, ma soltanto con oneri a suo carico.
9 Pertanto chiedeva la revoca del provvedimento di affidamento della casa coniugale, nonché l'obbligo di versamento di ogni e qualunque cifra da parte del padre.
Nella denegata ipotesi, tuttavia, di essere obbligato alla corresponsione di eventuale contributo al mantenimento,
chiedeva la modalità diretta in favore del figlio Per_1
maggiorenne.
Quarto motivo di appello.
L'appellante chiedeva la compensazione completa delle spese legali, ritenendo la decisione del primo grado contraddittoria ed essendo state le parti soccombenti reciprocamente.
6.Si costituiva l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello ed in via di appello incidentale chiedendo che il fosse condannato Parte_1
a pagare integralmente le spese di primo grado essendo risultato soccombente sottolineando come lo stesso avesse proposto una domanda di scioglimento della comunione chiaramente inammissibile in questo giudizio anche se poi vi aveva rinunciato;
inoltre era risultato soccombente sui vari punti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 6 novembre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
10 7.Il primo motivo di appello è infondato.
Le ragioni poste alla base di un eventuale contributo in sede di separazione differiscono da quelle poste alla base di un assegno di divorzio.
E' quindi ben possibile che nonostante non fosse previsto alcun assegno di separazione sia invece previsto un assegno di divorzio.
Come spiegato bene in motivazione dal Tribunale deve ritenersi che la sia economicamente CP_1
autosufficiente ma deve riconoscersi una limitata componente compensativa-perequativa ritenendo che l'appellata si sia sacrificata per allevare i due figli.
Il motivo di appello, tutto incentrato sull'aspetto reddituale, non coglie nel segno.
In ogni caso la presenza dei due figli, il loro sostanziale rifiuto del padre dopo la separazione del 2012, il fatto stesso che la svolga una attività flessibile CP_1
e saltuaria come l'istruttrice di nuoto indicano che un qualche sacrificio per accudire i figli lo abbia fatto. Il
che giustifica il limitato contributo mensile riconosciuto.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
trova giustificazione che con essa convive il figlio che seppur maggiorenne non è economicamente Per_1
11 autosufficiente, come si vedrà più avanti, e convive ancora con la madre.
Il terzo motivo di appello è infondato.
La documentazione relativa all'università Pegaso documenta rette pagate ed esami sostenuti dopo l'inizio della causa,
quindi legittimamente è stata prodotta dopo le preclusioni iniziali.
Inoltre risulta essere allegata alle note scritte di precisazione delle conclusioni e quindi non dopo le stesse.
In ogni caso l'appellante non contesta il fatto che il figlio si sia iscritto a questa università.
Essendo ormai maggiorenne è una sua legittima Per_1
scelta quella di iscriversi alla università telematica
Pegaso e non è sindacabile da parte del padre.
Come giocatore di calcio semiprofessionista che gioca in serie D MA GA riceve dei rimborsi spese e qualche piccolo premio.
Trattandosi di compensi e rimborsi molto variabili da squadra a squadra e da giocatore a giocatore , e nulla della documentazione offerta dalla parti permette di dire che spicchi fra i giocatori di serie Persona_3
D e che possa pertanto fruire di un rimborso spese e di premi abbastanza consistenti da poterlo ritenere autosufficiente dal punto di vista economico.
Risulta pertanto corretto il contributo previsto al mantenimento previsto dal Tribunale.
12 Deve anche essere respinta la parte del motivo di appello relativa alla richiesta della previsione di un mantenimento diretto.
E' infatti pacifico che in assenza di una domanda di versamento diretto avanzata dal figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il versamento possa avere come destinatario solo l'altro genitore con cui il figlio convive.
In termini:
Corte appello , Roma , sez. I , 02/05/2022 , n. 2833
“In caso di divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne
non economicamente autosufficiente e convivente con
l'altro genitore non può essere versato dal genitore
obbligato, in mancanza di esplicita domanda del
figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché,
sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto
titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la
.decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”
Cassazione civile , sez. I , 12/11/2021 , n. 34100
“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o
divorziato del figlio maggiorenne non economicamente
autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il
genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la
propria prestazione direttamente nei confronti di
13 quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto
titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la
decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”
Circa il quarto motivo di appello ed il motivo di appello
incidentale in punto spese di primo grado ad avviso della
Corte la decisione del Tribunale di compensare per un terzo le spese di causa di primo grado risulta corretta in quanto il aveva comunque rinunciato prima Parte_1
delle precisazioni delle conclusioni ad una domanda di scioglimento della comunione pacificamente inammissibile e le domande della erano state accolte solo CP_1
in parte (200,00 Euro domandati come assegno di divorzio contro i 100,00 Euro riconosciuti;
400,00 Euro di contributo al mantenimento del figlio domandati Per_1
contro i 200,00 Euro riconosciuti, 60% delle spese straordinarie domandate contro il 50% riconosciuto).
Per quanto riguarda infine le spese del presente giudizio di appello, tenuto conto che sia l'appello principale che l'appello incidentale sono stati respinti ma che il rigetto dell'appello principale, relativo ad assegno di divorzio,
assegnazione della casa coniugale e mantenimento del figlio appare assai più rilevante della richiesta Per_1
di escludere la compensazione per un terzo delle spese legali di primo grado, si compensano per un terzo le spese
14 del giudizio di appello e si pongono i residui due terzi a carico del , liquidati in Euro 5.600,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro
2000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 3.400,00 per la fase della decisione;
in totale 8.400,00 Euro : 3 x 2 = 5.600,00 Euro)
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da contro la
[...]
sentenza del Tribunale di Massa n. 251 del maggio 2025
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e
conferma la sentenza appellata
Spese del giudizio di appello compensate per un terzo
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
i residui due terzi delle spese legali del CP_1
15 giudizio di appello liquidati in Euro 5.600,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello
principale e l'appello incidentale sono stati interamente
rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
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