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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 151 / R.G. 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Fabio Ganci, Nicola Zampieri, CP_1 C.F._1
Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4A; contro
, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, non costituito;
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 18/03/2025 , chiedeva la corresponsione della CP_1
“retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività lavorativa prestata per il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Il ministero non si costituiva nel presente procedimento.
All'udienza da remoto del 20 maggio 2025, la giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del ministero resistente;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_2 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto pagina 1 di 2 individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando provato documentalmente, mediante la produzione dei contratti di lavoro e dei cedolini stipendiali, che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi sopra indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 614,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente CP_2 le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione CP_1 al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a Controparte_2 CP_1 la somma lorda di € 614,73 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 400,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 20/05/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 151 / R.G. 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Fabio Ganci, Nicola Zampieri, CP_1 C.F._1
Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4A; contro
, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, non costituito;
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 18/03/2025 , chiedeva la corresponsione della CP_1
“retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività lavorativa prestata per il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Il ministero non si costituiva nel presente procedimento.
All'udienza da remoto del 20 maggio 2025, la giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del ministero resistente;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_2 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto pagina 1 di 2 individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando provato documentalmente, mediante la produzione dei contratti di lavoro e dei cedolini stipendiali, che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi sopra indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 614,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente CP_2 le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione CP_1 al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a Controparte_2 CP_1 la somma lorda di € 614,73 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 400,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 20/05/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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