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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15550/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MONEA PIERPASQUALE elettivamente C.F._2 domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
ricorrenti con l'intervento del PM intervenuto
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
7.12.2024; rilevato che le parti, comparendo personalmente all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione sono nate le figlie: il 23.10.1991 e il Persona_1 Persona_2
10.10.1995, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 2 valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge;
visto il parere del PM; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Bari il 02-05-1991 iscritto Parte_2
nei Registri dello stato civile del Comune di Bari Atto N. 80 parte 1 - anno 1991; ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di provvedere agli adempimenti di legge;
2 - dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: nell'immobile sito in Bologna, Via Mario Fantin 7, resterà ad abitare la ricorrente;
Parte_2
l'autovettura di famiglia TG DY 449 BK rimane a favore della signora alla quale Parte_2 competeranno tutte le spese di mantenimento ed ogni altra spesa connessa con l'utilizzo della vettura;
nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15550/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MONEA PIERPASQUALE elettivamente C.F._2 domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
ricorrenti con l'intervento del PM intervenuto
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
7.12.2024; rilevato che le parti, comparendo personalmente all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione sono nate le figlie: il 23.10.1991 e il Persona_1 Persona_2
10.10.1995, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 2 valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge;
visto il parere del PM; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Bari il 02-05-1991 iscritto Parte_2
nei Registri dello stato civile del Comune di Bari Atto N. 80 parte 1 - anno 1991; ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di provvedere agli adempimenti di legge;
2 - dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: nell'immobile sito in Bologna, Via Mario Fantin 7, resterà ad abitare la ricorrente;
Parte_2
l'autovettura di famiglia TG DY 449 BK rimane a favore della signora alla quale Parte_2 competeranno tutte le spese di mantenimento ed ogni altra spesa connessa con l'utilizzo della vettura;
nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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