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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 592 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliano Stefano, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: accertamento diritto indennità di maternità provvedendo, all'udienza del 12.12.2025, sulle conclusioni rassegnate delle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 08.03.2025, parte ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa, con qualifica di operaia agricola a tempo determinato, alle dipendenze della ditta CP_2
; e possedendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, presentava istanza all'
[...] CP_1 per il riconoscimento del congedo di maternità., che tuttavia veniva respinta per non aver , la lavoratrice, maturato il requisito minimo delle 51 giornate lavorative.
Eccependo di essere regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e che le suddette giornate lavorative risultavano effettivamente accreditate nell'anno 2024 proponeva infruttuosamente dapprima richiesta di riesame e, successivamente, ricorso amministrativo;
chiede pertanto che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'indennità di maternità con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di maternità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese , competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c..
Si costituiva l' con memoria di costituzione depositata in data 11.11.2025, chiedendo CP_1 che fosse dichiarata, in via preliminare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'avvenuto pagamento del dovuto, e che la reiezione della domanda era stata determinata dal mancato aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente per responsabilità datoriale.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 12.12.2025 con stesura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Nel merito si impone, per come concordemente richiesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione del difensore, secondo un'impostazione giurisprudenziale non univoca (per tutte Cass. 17 marzo 1998, n. 2849 e Cass. 7 gennaio 1984, n. 111) si inquadra nell'ambito degli elementi di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, come tale, è possibile che sia posta come unico fondamento della decisione, se in corso di causa non vengano fornite prove contrarie.
Non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da tale prospettazione delle parti.
Quanto al residuo profilo della controversia, concernente la regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ritiene che il contrasto possa essere composto valorizzando il comportamento processuale tenuto dalla parte resistente. Quest'ultima, infatti, ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo, contribuendo in modo significativo alla definizione della causa che era dal mancato aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente per responsabilità datoriale.
Alla luce di tali circostanze e considerata la natura delle questioni controverse, si ravvisano motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro 12/12/2025
• Il Giudice del Lavoro
• dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 592 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliano Stefano, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: accertamento diritto indennità di maternità provvedendo, all'udienza del 12.12.2025, sulle conclusioni rassegnate delle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 08.03.2025, parte ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa, con qualifica di operaia agricola a tempo determinato, alle dipendenze della ditta CP_2
; e possedendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, presentava istanza all'
[...] CP_1 per il riconoscimento del congedo di maternità., che tuttavia veniva respinta per non aver , la lavoratrice, maturato il requisito minimo delle 51 giornate lavorative.
Eccependo di essere regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e che le suddette giornate lavorative risultavano effettivamente accreditate nell'anno 2024 proponeva infruttuosamente dapprima richiesta di riesame e, successivamente, ricorso amministrativo;
chiede pertanto che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'indennità di maternità con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di maternità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese , competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c..
Si costituiva l' con memoria di costituzione depositata in data 11.11.2025, chiedendo CP_1 che fosse dichiarata, in via preliminare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'avvenuto pagamento del dovuto, e che la reiezione della domanda era stata determinata dal mancato aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente per responsabilità datoriale.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 12.12.2025 con stesura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Nel merito si impone, per come concordemente richiesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione del difensore, secondo un'impostazione giurisprudenziale non univoca (per tutte Cass. 17 marzo 1998, n. 2849 e Cass. 7 gennaio 1984, n. 111) si inquadra nell'ambito degli elementi di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, come tale, è possibile che sia posta come unico fondamento della decisione, se in corso di causa non vengano fornite prove contrarie.
Non vi sono, quindi, motivi per discostarsi da tale prospettazione delle parti.
Quanto al residuo profilo della controversia, concernente la regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ritiene che il contrasto possa essere composto valorizzando il comportamento processuale tenuto dalla parte resistente. Quest'ultima, infatti, ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo, contribuendo in modo significativo alla definizione della causa che era dal mancato aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente per responsabilità datoriale.
Alla luce di tali circostanze e considerata la natura delle questioni controverse, si ravvisano motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro 12/12/2025
• Il Giudice del Lavoro
• dott.ssa Brunella Molinaro