TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6213/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tarantino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di lavorare da anni in qualità di bracciante agricola e di essere, pertanto, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici di categoria in relazione alle giornate lavorative eseguite nel periodo di competenza.
La ricorrente ha altresì allegato di aver ricevuto una nota con la quale l' la informava che: “… per CP_1
il periodo dal 01/01/2001 al 30/06/2004 sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
NZT49DD94, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 15.291,11, per la seguente motivazione: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte indennità di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione”.
Ritenendo infondata la pretesa, la ricorrente eccepisce l'inesistenza di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi OTD o, comunque, di non averne mai avuto contezza;
che il pagina 1 di 4 provvedimento notificabile non è riconducibile ad alcuno schema provvedimentale con violazione del principio di tipizzazione degli atti amministrativi e del diritto di difesa;
rivendica la titolarità del diritto alla percezione delle somme erogate con conseguente illegittimità della pretesa dell' ; oppone CP_1
l'infondatezza della pretesa ex art. 8 DPR 818/1957; invoca la prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4 ed, infine, l'applicazione dell'art. 21 nonies L. 241/90.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare non dovuta la somma di euro 15.291,11 di cui alla comunicazione dell' meglio CP_1
precisata in premessa perché prescritto il diritto dell'Ente previdenziale;
2. Dichiarare comunque non dovuta la somma di euro 15.291,11 di cui alla comunicazione dell' meglio precisata in premessa CP_1 perché legittimamente percepita dalla ricorrente;
3. Condannare l' alla restituzione, in favore CP_1 della ricorrente, delle somme eventualmente trattenute”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, è inconferente il riferimento alla legge n. 241/1990, in materia di procedimento
CP_ amministrativo, poiché, nel caso di specie, l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione di indebito.
Parimenti quello all'art. 8 D.P.R. 815/1957, pacificamente attinente alla diversa ipotesi di contributi previdenziali versati in eccedenza dal datore di lavoro e dei quali non sia richiesto il rimborso nel termine di cinque anni.
Anche il riferimento alla disciplina ex lege n. 412/1991, non è pertinente, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
La pretesa creditoria dell' non è neanche estinta per decorso del termine di prescrizione CP_1
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o per il decorso di altre prescrizioni o decadenze speciali, essendo applicabile al caso di specie, avente ad oggetto una richiesta d'indebito sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., la prescrizione ordinaria (decennale).
pagina 2 di 4 Come innanzi si illustrerà, infatti, la missiva d'indebito oggetto di causa, datato 5.2.2022, è stata preceduta dall'invio di un precedente provvedimento d'indebito del medesimo importo del 06/02/2013
(doc.12 ), notificato in data 18/02/2013 (doc.13 ). CP_1 CP_1
Ciò premesso, in tema d'indebito previdenziale, nei giudizi di accertamento negativo aventi ad oggetto CP_ altre prestazioni in particolare i trattamenti temporanei quali le indennità di disoccupazione e gli anf, è applicabile, come anzidetto, la disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c., pertanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, grava sul ricorrente (cfr. Cass. S.U.
4.8.2010, n. 18046).
L'accertamento negativo, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto a trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto che “per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 l'odierna CP_1
ricorrente è stata falsamente denunciata quale OTD in agricoltura e cancellate a seguito di disconoscimento delle prestazioni del 24/2/2005, comunicato in data 8/3/2005. Avverso le predette cancellazioni, la IG.ra proponeva ricorso dinanzi Codesto stesso Tribunale di Foggia, Sez. Parte_1
Lavoro, distinto al R.G. 3993/06 che veniva rigettato dal con Sen-tenza n. 2331 del 16/05/2008 del
Dott. (doc.1); Per_1
2)-Ciò posto, si precisa come in data 12/03/2003, l'odierna ricorrente presentava domanda di DSAgr
e ANF 2002, che, a seguito di provvedimento di prima liquidazione (doc.2), veniva pagata in data
27.06.2003 per l'importo di €. 4.889,79 (doc.3); 3)-a seguito di provvedimento di riesame della DS.
Agr. + ANF 2002 (doc.4), in data 01.10.2003 veniva pagato l'ulteriore importo di €. 2.170,10 (doc.5);
4)-in data 13/03/2004, l'odierna ricorrente presentava domanda di DS. Agr. + ANF 2003, che a seguito di provvedimento di prima liquidazione (doc.6) veniva pagata in data 01.07.2004 per
l'importo di €. 5.936,04 (doc.7); 7)-Con provvedimento del 05/02/2013 (Doc.8), notificato regolarmente in data 14/02/2013 (doc.9), si comunicava il rigetto delle prestazione relative al 2002, con erogazione indebita della somma di €. 6.460,92 + €. 2.816,15; 8)-Con provvedimento del
05/02/2013 (Doc.10), notificato regolarmente in data 14/02/2013 (doc.11), si comunicava il rigetto delle prestazione relative al 2003, con erogazione indebita della somma complessiva di €. 10.768,20 +
€.4.522,91; 9)-Con provvedimento del 06/02/2013 (Doc.12), notificato regolarmente in data
18/02/2013 (doc.13), si comunicava l'indebito per la somma complessiva di €. 15.291,11, relativo
pagina 3 di 4 appunto alla Ds.Agr. e ANF 2002 + Ds.Agr. e ANF 2003, fruiti senza titolo in ragione delle giornate agricole falsamente denunciate e disconosciute” (pag. 2 memoria difensiva). CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente nulla ha dedotto né ha prodotto documentazione su cui fondare il suo diritto a trattenere le somme oggetto di causa.
Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme indebitamente CP_1
erogate alla ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6213/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tarantino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di lavorare da anni in qualità di bracciante agricola e di essere, pertanto, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici di categoria in relazione alle giornate lavorative eseguite nel periodo di competenza.
La ricorrente ha altresì allegato di aver ricevuto una nota con la quale l' la informava che: “… per CP_1
il periodo dal 01/01/2001 al 30/06/2004 sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
NZT49DD94, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 15.291,11, per la seguente motivazione: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte indennità di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione”.
Ritenendo infondata la pretesa, la ricorrente eccepisce l'inesistenza di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi OTD o, comunque, di non averne mai avuto contezza;
che il pagina 1 di 4 provvedimento notificabile non è riconducibile ad alcuno schema provvedimentale con violazione del principio di tipizzazione degli atti amministrativi e del diritto di difesa;
rivendica la titolarità del diritto alla percezione delle somme erogate con conseguente illegittimità della pretesa dell' ; oppone CP_1
l'infondatezza della pretesa ex art. 8 DPR 818/1957; invoca la prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4 ed, infine, l'applicazione dell'art. 21 nonies L. 241/90.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare non dovuta la somma di euro 15.291,11 di cui alla comunicazione dell' meglio CP_1
precisata in premessa perché prescritto il diritto dell'Ente previdenziale;
2. Dichiarare comunque non dovuta la somma di euro 15.291,11 di cui alla comunicazione dell' meglio precisata in premessa CP_1 perché legittimamente percepita dalla ricorrente;
3. Condannare l' alla restituzione, in favore CP_1 della ricorrente, delle somme eventualmente trattenute”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, è inconferente il riferimento alla legge n. 241/1990, in materia di procedimento
CP_ amministrativo, poiché, nel caso di specie, l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione di indebito.
Parimenti quello all'art. 8 D.P.R. 815/1957, pacificamente attinente alla diversa ipotesi di contributi previdenziali versati in eccedenza dal datore di lavoro e dei quali non sia richiesto il rimborso nel termine di cinque anni.
Anche il riferimento alla disciplina ex lege n. 412/1991, non è pertinente, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
La pretesa creditoria dell' non è neanche estinta per decorso del termine di prescrizione CP_1
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o per il decorso di altre prescrizioni o decadenze speciali, essendo applicabile al caso di specie, avente ad oggetto una richiesta d'indebito sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., la prescrizione ordinaria (decennale).
pagina 2 di 4 Come innanzi si illustrerà, infatti, la missiva d'indebito oggetto di causa, datato 5.2.2022, è stata preceduta dall'invio di un precedente provvedimento d'indebito del medesimo importo del 06/02/2013
(doc.12 ), notificato in data 18/02/2013 (doc.13 ). CP_1 CP_1
Ciò premesso, in tema d'indebito previdenziale, nei giudizi di accertamento negativo aventi ad oggetto CP_ altre prestazioni in particolare i trattamenti temporanei quali le indennità di disoccupazione e gli anf, è applicabile, come anzidetto, la disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c., pertanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, grava sul ricorrente (cfr. Cass. S.U.
4.8.2010, n. 18046).
L'accertamento negativo, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto a trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto che “per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 l'odierna CP_1
ricorrente è stata falsamente denunciata quale OTD in agricoltura e cancellate a seguito di disconoscimento delle prestazioni del 24/2/2005, comunicato in data 8/3/2005. Avverso le predette cancellazioni, la IG.ra proponeva ricorso dinanzi Codesto stesso Tribunale di Foggia, Sez. Parte_1
Lavoro, distinto al R.G. 3993/06 che veniva rigettato dal con Sen-tenza n. 2331 del 16/05/2008 del
Dott. (doc.1); Per_1
2)-Ciò posto, si precisa come in data 12/03/2003, l'odierna ricorrente presentava domanda di DSAgr
e ANF 2002, che, a seguito di provvedimento di prima liquidazione (doc.2), veniva pagata in data
27.06.2003 per l'importo di €. 4.889,79 (doc.3); 3)-a seguito di provvedimento di riesame della DS.
Agr. + ANF 2002 (doc.4), in data 01.10.2003 veniva pagato l'ulteriore importo di €. 2.170,10 (doc.5);
4)-in data 13/03/2004, l'odierna ricorrente presentava domanda di DS. Agr. + ANF 2003, che a seguito di provvedimento di prima liquidazione (doc.6) veniva pagata in data 01.07.2004 per
l'importo di €. 5.936,04 (doc.7); 7)-Con provvedimento del 05/02/2013 (Doc.8), notificato regolarmente in data 14/02/2013 (doc.9), si comunicava il rigetto delle prestazione relative al 2002, con erogazione indebita della somma di €. 6.460,92 + €. 2.816,15; 8)-Con provvedimento del
05/02/2013 (Doc.10), notificato regolarmente in data 14/02/2013 (doc.11), si comunicava il rigetto delle prestazione relative al 2003, con erogazione indebita della somma complessiva di €. 10.768,20 +
€.4.522,91; 9)-Con provvedimento del 06/02/2013 (Doc.12), notificato regolarmente in data
18/02/2013 (doc.13), si comunicava l'indebito per la somma complessiva di €. 15.291,11, relativo
pagina 3 di 4 appunto alla Ds.Agr. e ANF 2002 + Ds.Agr. e ANF 2003, fruiti senza titolo in ragione delle giornate agricole falsamente denunciate e disconosciute” (pag. 2 memoria difensiva). CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente nulla ha dedotto né ha prodotto documentazione su cui fondare il suo diritto a trattenere le somme oggetto di causa.
Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme indebitamente CP_1
erogate alla ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4