Art. 1.
Le provvidenze stabilite negli articoli 14 , 15 , 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.
E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448 .
Le provvidenze stabilite negli articoli 14 , 15 , 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.
E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448 .