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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11 aprile
2025, ha pronunciato ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2117/2024, assunta in decisione il 11.4.2025, vertente tra:
c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv.to Franco Lento e Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Crocefissa Daniela Arfuso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Madonna delle
Nevi 2, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria Grandizio ( ), Angela Laganà, giusta C.F._2
procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 15.5.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1
ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971, dell'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71, e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, dalla data del 13.7.2021 (presentazione della domanda amministrativa) o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, depositata Persona_1
la relazione, riconosceva in capo al sig. solo la sussistenza dei requisiti sanitari per il Pt_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L.118/71 dalla domanda amministrativa, non riconoscendo, pertanto, la sussistenza degli altri benefici richiesti.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento NRG 2235/2023 concludeva che: “Sulla base degli elementi emersi dall'anamnesi, dalla visita medica da me effettuata, dagli esami specialistici presenti e dai fascicoli di causa, posso rispondere analiticamente ai quesiti postimi dal signor Giudice del Lavoro affermando che: Parte ricorrente non consegue il diritto ad usufruire della pensione d'inabilità civile Parte ricorrente non consegue il diritto ad usufruire dell'Handicap in situazione di gravità. Parte ricorrente consegue il diritto ad usufruire dell'assegno mensile
d'invalidità civile dalla data della domanda amministrativa poiché tutte le patologie sono certificate in epoca antecedente alla stessa. Ho ricevuto garbate osservazioni da parte dell'avv.
Franco Lento per l'istante, che non posso accogliere perché sono basate su due certificazioni non presenti nel fascicolo al momento del giuramento, né al momento della visita ed in assenza di autorizzazione del Sig. Giudice.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1
presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la sussistenza della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971, e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3 c.
3 L.104/92
Parte ricorrente sosteneva che: “le conclusioni del CTU, dott. pertanto, risultano gravemente Per_1
penalizzanti al fine del riconoscimento del beneficio pensionistico richiesto dal ricorrente, affetto da patologie tali da comportare una riduzione della capacità lavorativa e tali da costituire presupposto
e requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità fin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro,
a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 12.7.24, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente ai fini di un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, disponeva il richiamo del Dott.
[...]
, affinchè valutasse la complessiva situazione clinica del ricorrente. Per_1 Il CTU Dott. in data 21.1.2025, depositava, pertanto, una nuova consulenza tecnica d'ufficio Per_1
riconoscendo in capo al sig. la sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 (e art.13) L.118/71, Pt_1
escludendo, ancora una volta, lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 L.104/92.
Nello specifico, così argomentava: “Parte ricorrente non consegue il diritto ad usufruire dell'Handicap in situazione di gravità. Parte ricorrente consegue il diritto ad usufruire della
Pensione d'inabilità dal 29/1/2024 (data dei certificati integrativi). Si conferma inoltre l'elaborato peritale precedente con la percentuale riconosciuta (77%) sin dalla data della domanda amministrativa.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_1
beneficio di cui all'art. 12 L. 118/71, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig.
[...]
della pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971 a far data dal 29.1.2024 (data dei Parte_1 certificati integrativi), confermando l'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71 (77%) a far data dal 13.7.2021 (data di presentazione della domanda amministrativa) e ribadendo, di contro,
l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l'art. 3, comma 3, L.104/92.
Stante la decorrenza della riconosciuta pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, e dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno compensate fra le parti nella misura di un quarto, liquidando il residuo nella misura di € 1050,00,
CP_ oltre Iva, Cpa e spese generali, e ponendo il pagamento a carico dell' in favore dei procuratori costituiti, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1
dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/1971 Parte_1
a far data dal 29.1.2024 (data dei certificati integrativi) e il diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex art.13 L.118/71 (77%), a far data dal 13.7.2021 (data di presentazione della domanda amministrativa) come da risultanze probatorie indicate nella perizia del Dott. ; Persona_1
- compensa per un quarto fra le parti le spese per le due fasi del giudizio, liquidando il residuo nella
CP_ misura di € 1050,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, a carico dell' ed in favore degli Avv.ti
Franco Lento e Avv. Crocefissa Daniela Arfuso, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore del Dr. CP_1
, come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino