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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 270/2023 DEP . N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 01.02.2023
da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Altavilla Vicentina CP_1
(Vi), Via Lago Maggiore n. 60/64, (P.I. , con il proc. dom. Avv. Nicola Lombardi P.IVA_1
(C.F. – PEC: fax C.F._1 Email_1 0444.920792), in Vicenza (Vi), Viale Mercato Nuovo 44/f, per procura allegata alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Missiroli n. 1170 (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Davide Milanesi, in Cesena C.F._2
(FC), Vicolo del Cannone n. 3 (C.F. - tel/fax 0547/612435 pec: C.F._3
) per procura in calce alla comparsa d'appello Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2208/2022 del Tribunale di Vicenza in data 23.12.2022
pronunciata nella causa civile n. 85/2021 R.G., pubblicata il 27.12.2022, notificata il 02.01.2023;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via principale
- Accertato e dichiarato che per effetto dell'accettazione dell'opera da parte del sig. in Pt_1
epoca successiva alle sue contestazioni circa la sussistenza di vizi, risulta liberata da CP_1
ogni responsabilità per eventuali vizi dell'opera, conseguentemente – in parziale riforma della sentenza n. 2208/2022 - dichiararsi che nulla deve a , ex art. 2226 c.c. e CP_1 Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato e dichiarato che la gravata sentenza ha erroneamente rigettato le istanze istruttorie formulate e
CO reiterate da nel giudizio di primo grado, previa rimessione della causa in istruttoria,
ammettersi la prova orale articolata nella memoria ex art. 183 Co. VI n.2 c.p.c. attraverso la formulazione dei capitoli da 1 a 5 e con i testi ivi indicati, così come di seguito riprodotti:
CO
1. Vero che il sig. commissionava a l'esecuzione dei lavori indicati nei disegni di Pt_1
cui al doc. 2 attoreo;
2. Vero che il sig. in data 04.11.2017 ritirava il furgone oggetto di causa, utilizzandolo Pt_1
per raggiungere alcune località montane durante il periodo invernale;
3. Vero che, in accordo con il sig. , il sig. riportava il furgone in COroparte_2 Pt_1
CO oggetto di causa presso la sede di il 19.02.2018 per il completamento di alcuni lavori, tranne il montaggio del tetto a soffietto;
4. Vero che il tetto mod. IM da installarsi sul furgone oggetto di causa avrebbe dovuto essere realizzato sulla base delle indicazioni specifiche e dei disegni tecnici forniti dal sig. ; Pt_1
5. Vero che in data 02.03.2018 il sig. ritirava il furgone per cui è causa presso la sede Pt_1
CO di sottoscrivendo il documento che si rammostra al teste, per poi riportarvelo nel mese di ottobre del 2018 per le pratiche di omologazione del mezzo ed ammettersi altresì la CTU
richiesta nella memoria ex art. 183 Co. VI n.2 c.p.c., nei termini colà indicati, con particolare riferimento al previo accertamento che il rapporto tra le parti in causa è sorto ed è poi proseguito sulla base dei disegni tecnici forniti dal sig. , e alla verifica dell'esecuzione dell'opera Pt_1
alla regola d'arte e alle conseguenze dell'utilizzo che il sig. ha fatto del mezzo in Pt_1
costanza di rapporto d'opera e ancora all'eventuale sussistenza di una diminuzione del valore dell'opera per effetto di vizi od anomalie eventualmente accertati, e conseguentemente
CO dichiararsi che nulla deve a per tutti i motivi di cui in narrativa. Parte_1
In ogni caso: - accertata e dichiarata la sussistenza di una situazione di parziale soccombenza reciproca, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della sentenza oggi impugnata compensarsi le spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento per ATP nella misura e per tutti i motivi indicata in narrativa;
In ogni caso:
con vittoria di spese diritti ed onorari.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
Nel merito ed in via principale:
- Rigettare l'appello interposto dalla in quanto inammissibile e comunque infondato in CP_1
fatto ed in diritto, anche ed eventualmente con diversa motivazione, con conferma integrale della sentenza n. 2208/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 23.12.2022 e depositata/pubblicata in data 27.12.2022
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE svolto da ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 2208/2022 del Tribunale di Vicenza:
- Condannare a corrispondere a , quale costo necessario alla rimozione CP_1 Parte_1
dei vizi, difettosità ed inadempienze contrattuali dell'opera commissionata, la somma di €
18.000,00 oltre IVA, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare al risarcimento del danno patito da a seguito COroparte_3 Parte_1
e come conseguenza dell'inadempimento di a titolo di maggior costo sostenuto per il CP_1
tetto a soffietto e che si quantifica nella somma di € 1.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2208/2022 pronunciata nella causa civile n. 85/2021 R.G. in data 23.12.2022 il
Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con citazione notificata il 21.12.2020 da nei confronti di – nel quale l'attore chiedeva la Parte_1 CP_1
condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 18.000,00, pari ai costi necessari per eliminare i vizi dell'autocarro di sua proprietà H1 mod tg. CP_4 CP_5
CO FF906MN sul quale la società con la quale l'attore in data 16.10.2017 aveva sottoscritto un contratto, avrebbe dovuto eseguire l'allestimento dell'arredo interno e l'impiantistica in parte entro il 04.11.2017 e in parte entro un mese circa dall'arrivo dei sedili e del tetto, previsto per la data del 20.12.2017, e che al ritiro del mezzo, in data 04.11.2017, tali lavori non erano stati eseguiti e quelli eseguiti erano viziati, per cui aveva promosso procedimento di ATP avanti al Tribunale di
Forlì chiedendo l'accertamento della responsabilità di per i vizi dell'opera la condanna CP_1
della stessa al risarcimento del danno per € 18.000,00 o altra diversa somma accertata, oltre al danno da ritardo per € 7.000,00, nel quale si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda o, in subordine, la limitazione del quantum – in parziale accoglimento della domanda condannava la convenuta a corrispondere all'attore la somma di € 10.000,00 oltre IVA e oltre interessi dall'8.01.2021 al saldo e oltre alla rifusione delle spese di lite anche del giudizio di ATP.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e del fascicolo del procedimento di ATP – ha proposto appello
[...]
censurandola per i seguenti motivi: CP_1
1) errato rigetto delle istanze di ammissione di prova orale e dell'istanza di ammissione della CTU
formulata con la memoria istruttoria;
2) errata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti;
3) errata regolamentazione delle spese di lite.
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20.04.2023 chiedendo il Parte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e chiedendo in via incidentale la condanna di a corrispondergli la somma di € 18.000,00 oltre IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal CP_1
dovuto al saldo, per la rimozione dei vizi riscontrati sull'opera commissionata e il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento per il maggior costo sostenuto per il tetto a soffietto, pari a € 1.690,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per l'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni depositando note scritte espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 21.12.2020, Parte_1
conveniva la società chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della stessa al CP_1
contratto sottoscritto il 16.10.2017 avente ad oggetto l'allestimento dell'autocarro di sua proprietà
H1 mod Freestyle tg. FF906MN, la condanna al pagamento in suo favore della CP_4
somma di € 18.000,00 per il ripristino delle opere viziate e al risarcimento di tutti i danni per il ritardo nell'adempimento per € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Deduceva di avere sottoscritto in data 16.10.2017 con la società un contratto avente CP_1
ad oggetto l'allestimento dell'autocarro e la sua successiva omologazione ad autocaravan
(camper); che Mes avrebbe dovuto eseguire una prima parte delle opere, consistenti nell'arredo interno e nell'impiantistica, entro il 04.11.2017 e la seconda parte, consistente nella posa di sedili,
del tetto a soffietto, dei pensili e l'omologazione ad autocaravan entro un mese circa dall'arrivo dei sedili e del tetto, previsto per la data del 20.12.2017.
Al ritiro dell'automezzo, in data 04.11.2017, aveva constatato che la batteria servizi non era stata installata e che l'impianto elettrico non era funzionante.
CO Sosteneva che aveva riconosciuto la propria responsabilità in ordine alla sussistenza dei suddetti vizi impegnandosi a provvedere al loro ripristino ed al completamento dei lavori di montaggio dei sedili, del tetto a soffietto, dei tavoli, dei pensili e di quant'altro all'inizio del mese di
CO gennaio 2018; a causa dei ritardi accumulati da l'automezzo era stato riportato presso la stessa in data 19.02.2018 e, nonostante il signor avesse corrisposto l'intero prezzo Pt_1
pattuito, il 02.03.2018 gli era stato restituito ancora privo del tetto a soffietto, la cui consegna era stata prevista per il 20.12.2017.
Dopo un primo utilizzo aveva constatato il mancato funzionamento ad una temperatura di – 6° C
del riscaldatore “webasto” e della batteria servizi, che impediva l'utilizzo di acqua, luce e wc, dei cui costi di riparazione Mes si era fatta carico inviandolo presso COroparte_6
Il 05.04.2018 Mes aveva comunicato la propria decisione di non eseguire il montaggio del tetto a soffietto e di aver già disdetto il relativo ordine, per cui nel mese di giugno 2018 aveva fatto montare il tetto a soffietto da Adami Camping Car s.r.l.
Successivamente erano emersi vizi nell'allestimento e nell'impiantistica, che l'attore aveva contestato con pec del 09.05.2018.
In data 16.10.2018 Mes aveva provveduto all'omologazione del mezzo ad autocaravan con grave ritardo e pretendendo il pagamento del relativo corrispettivo, per cui egli aveva promosso avanti al Tribunale di Forlì procedimento per ATP al fine di accertarne la responsabilità per i vizi riscontrati e per ottenere la sua condanna al risarcimento del danno per € 18.000,00, oltre al danno da ritardo per € 7.000,00.
Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande o, in subordine, la limitazione CP_1
del quantum delle stesse.
Assumeva di essere una società leader in Italia nel settore della costruzione di allestimenti personalizzati per furgoni, essendo specializzata nella loro trasformazione in Camper e che nel mese di settembre 2017 le aveva conferito l'incarico di trasformare in Camper il Parte_1
proprio furgone Vivaro mod. Trafic tg. FF906MN senza la sottoscrizione di alcun contratto;
il documento n. 1 prodotto dall'attore costituiva una “bozza” di conferma d'ordine contenente alcune linee guida per lo svolgimento dell'opera di allestimento, che erano state superate e modificate a seguito delle continue richieste di;
che non era stato pattuito alcun termine Pt_1
ultimo per l'esecuzione dell'opera; che alla fine del mese di ottobre l'allestimento era stato terminato ad eccezione dell'impiantistica, delle panche interne posteriori e del tetto a soffietto;
che in data 04.11.2017 l'attore aveva approvato l'esecuzione delle opere compiute, decidendo di ritirare il mezzo nello stato in cui si trovava, ossia senza le panche e il tetto a soffietto;
che l'assenza delle panche aveva determinato il mancato collegamento dell'impianto elettrico interno,
la cui installazione poteva avvenire solo successivamente a quella delle prime;
che il 19.02.2018
dovevano iniziare le opere di completamento dei lavori e di aver quindi provveduto a completare le opere di impiantistica e ad installare le panche, anche se il tetto non era ancora disponibile;
che la società produttrice del tetto, ossia la ditta IM, aveva fatto presente le difficoltà nella realizzazione del manufatto e il ritardo nella consegna, contestando le necessità specifiche manifestate da , che aveva saldato solo le opere che erano state realizzate. Parte_1
Il 02.03.2018 l'attore aveva ritirato il proprio veicolo sottoscrivendo un foglio di consegna che non era stato contestato e in data 17.10.2018, con l'omologazione del mezzo, aveva Parte_1
sottoscritto un ulteriore documento, riconoscendo la realizzazione a regola d'arte dell'opera.
Sosteneva che la CTU svolta presentava incoerenze e illogicità, che tra le parti era intercorso un contratto di prestazione d'opera e non di appalto e che l'attore aveva accettato l'opera senza riserve.
Concessi i termini 183 VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e con l'acquisizione della CTU svolta in sede di ATP.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito del contratto d'opera, riteneva che l'attore avesse provato parzialmente la fondatezza della propria domanda in quanto dalla CTU era emersa la difettosa realizzazione soltanto di alcune opere e la mancata realizzazione di altre tra quelle commissionate. Il costo necessario per i ripristini era stato stimato dal CTU in € 18.000,00 oltre IVA nell'ipotesi di esecuzione delle opere con una metodologia definita “rigorosa” e in € 10.000,00 nel caso di esecuzione con una metodologia definita “mediata”.
Il Tribunale optava per tale ultimo criterio di computo, ritenendolo maggiormente conforme al reale pregiudizio derivato all'attore, avendo il CTU dichiarato, anche per favorire la conciliazione tra le parti, che tale somma era idonea a coprire l'eliminazione dei vizi riscontrati e a riportare l'allestimento ad una completa regola d'arte e ad uno stato di decoro, poiché nel caso di adesione al conteggio effettuato in base al metodo definito più rigoroso all'attore sarebbe derivato un indebito arricchimento.
Con riferimento al ritardo nella consegna, il CTU ne aveva attribuito la principale causa ai contrasti intercorsi tra le parti, escludendo un deprezzamento commerciale del mezzo a causa del ritardo.
Escludeva inoltre la risarcibilità dei costi per i bolli e assicurazioni e per la differenza di costo del tetto, in quanto imputabili a fatto di un terzo e non della convenuta, in mancanza della prova che l'attore non aveva potuto usufruire del mezzo per la sua attività professionale.
Il Tribunale evidenziava che sebbene l'attore, successivamente alla denuncia dei vizi, si fosse
CO nuovamente rivolto a per l'omologazione del mezzo, secondo gli accordi, e sebbene contestualmente al ritiro effettuato in data 17.10.2018 avesse sottoscritto un verbale nel quale aveva dichiarato che “i lavori eseguiti sono stati visionati e sono conformi a quanto richiesto”,
dalla documentazione in atti poteva escludersi che tale dichiarazione avesse portata liberatoria per la convenuta, e che la richiesta da parte dello stesso di omologazione del veicolo escludesse la sussistenza dei vizi riscontrati.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere respinto l'istanza di ammissione della CTU da lui formulata nella memoria istruttoria sul rilievo che la CTU espletata in sede di ATP presentava gravi anomalie e criticità, profilandosi lacunosa e dubitativa, oltre che contraddittoria, in quanto il CTU, pur avendo accertato i vizi contestati, aveva rilevato che le cause di essi potevano essere individuate nelle complesse dinamiche dei rapporti intercorsi tra le parti.
Il perito redigeva due modelli (cfr. allegati D ed E), il primo dei quali relativo a quella che,
secondo il suo parere, sarebbe stata una corretta dinamica dei rapporti, il secondo invece alla dinamica constatata nella specie, perciò ipotizzando due distinte “metodologie” di quantificazione dei costi di rimozione dei vizi (cfr. pag. 12 perizia).
Tali criticità avrebbero dovuto essere approfondite da parte del Tribunale.
La doglianza è infondata.
Dall'elaborato peritale del 15.11.2019 si ricava che il perito incaricato, nel pieno contraddittorio con l'appellante, che ha preso parte alle operazioni anche in veste di tecnico, e con il CTP
dell'appellata/appellante incidentale, pur avendo rimarcato la litigiosità delle parti –
evidentemente dovuta al duplice ruolo rivestito dall'appellante nel corso delle indagini peritali – ha accertato la presenza di opere non realizzate a regola d'arte e di opere non completate,
specificandole ed elencandole nell'allegato “JK” (cfr. allegati alla CTU).
Pur avendo il CTU evidenziato l'impossibilità di determinare con certezza se taluni vizi fossero presenti fin dall'origine ovvero se fossero attribuibili all'uso del mezzo - essendo all'epoca trascorso oltre un anno dalla consegna - ha limitato tali osservazioni alle rifiniture dei piani ribaltabili posteriori (punto 2.2), ai 2 tavoli rimovibili anteriori (punto 2.3) e al pavimento “gonfiato”
(punto 4).
Il Tribunale ha tuttavia specificato che tali vizi erano stati denunciati e documentati fotograficamente dall'attore già con la pec del 09.05.2018 (cfr. docc. n. 10, 11 e 13 primo grado
CO appellante), mentre aveva provveduto al cambio d'uso da furgone a camper nel mese di ottobre 2018 senza nulla obiettare in merito ai vizi denunciati dall'appellante.
Con l'ordinanza del 10.04.2024 n. 8210 la Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento riguardante il rinnovo delle consulenze tecniche ribadendo che il giudice del merito è chiamato a valutare la necessità di rinnovare una CTU sulla base dell'adeguatezza e della completezza delle analisi già svolte dal consulente tecnico d'ufficio e che non è necessario per il giudice ripetere o rielaborare l'analisi del CTU purché le conclusioni siano chiare e adeguatamente motivate.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia esattamente escluso l'acquisizione di una nuova CTU
evidenziando che “il tempo trascorso non può dare certezza del fatto che lo stato presente del
mezzo corrisponda a quello del tempo dei lavori” (cfr. ordinanza 15.09.2021).
La decisione va confermata anche sotto il profilo dell'esclusione delle prove orali, riproposte dall'appellante nel presente grado, in merito alle quali va osservato che tutti i capitoli dedotti sono riferiti a circostanze irrilevanti a fronte dell'accertamento peritale, la cui acquisizione non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del giudizio neppure nell'ipotesi in cui fosse stato confermato l'utilizzo del mezzo da parte dell'attore, avendo il CTU sottolineato l'impossibilità di stabilire con certezza se alcune situazioni fossero presenti fin dall'origine, oppure se fossero attribuibili all'uso dell'automezzo (cfr. CTU, pag. 17).
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non avere attribuito al verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 17.10.2018 efficacia di accettazione dell'opera da parte dell'appellato/appellante incidentale e di rinuncia da parte dello stesso alle precedenti contestazioni.
Sostiene che dopo la denuncia dei vizi del 09.05.2018 l'odierno appellato/appellante incidentale
CO si era nuovamente rivolto a per l'omologazione del mezzo, secondo gli accordi intercorsi, e che nel ritirarlo in data 17.10.2018 aveva sottoscritto il verbale nel quale aveva dichiarato che “…i
lavori eseguiti sono stati visionati e sono conformi a quanto richiesto” (cfr. doc. 2 primo grado appellato). Avendo il signor , nel periodo tra il 09.05.2018 ed il 17.10.2018, utilizzato Pt_1
l'automezzo in quanto, come aveva dichiarato, era l'unico veicolo di cui disponeva, il Tribunale
avrebbe dovuto ritenere che avesse accettato l'opera dopo averne contestata l'idoneità in epoca successiva alla sua denuncia dei vizi, effettuata con la lettera del 09.05.2018, per cui avrebbe errato nell'escludere che dall'accettazione dell'opera derivasse la liberazione del prestatore d'opera da ogni responsabilità.
La doglianza è infondata avendo il Tribunale, con riferimento alla sottoscrizione da parte dell'appellato/appellante incidentale del modulo di cui al documento n. 1 prodotto dall'appellante,
specificato che lo stesso non riguardava il ritiro del veicolo in data 02.03.2018 ma la riconsegna a
CO in data 08.10.2018 per il cambio d'uso e che il foglio precompilato di cui al documento n. 2
costituiva la dichiarazione con la quale l'appellato/appellante incidentale dava atto che il cambio d'uso era stato eseguito correttamente e ritirava l'automezzo, per cui non poteva intendersi quale dichiarazione liberatoria relativamente alla responsabilità dell'appellante per i vizi precedentemente contestati e dalla stessa non ancora eliminati.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere posto interamente a suo carico le spese di lite e dell'ATP pur avendo qualificato, in base alla sua tesi, il rapporto intercorso tra le parti come contratto di prestazione d'opera e pur avendo ridotto a € 10.000,00 la quantificazione del danno richiesto di € 18.000,00.
La doglianza va rigettata in quanto la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio segue il principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5832/2021) e la consulenza tecnica d'ufficio si è resa necessaria per confermare la sussistenza dei vizi lamentati dall'odierno appellante/appellato incidentale e la fondatezza della domanda dallo stesso svolta nei confronti di senza che possa attribuirsi rilievo, con riferimento al quantum, il criterio di CP_1 computo elaborato dal CTU che ha ridotto l'entità dei costi necessari per le riparazioni.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente posto le spese del primo grado interamente a carico dell'odierna appellante.
L'appellato ha proposto appello incidentale.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto quantificare il danno per l'accertato inadempimento dell'appellante in € 18.000,00 anziché nella minor somma di € 10.000,00 in quanto la seconda opzione, definita dal CTU “metodologia mediata”, era stata delineata dal CTU ai soli fini conciliativi e che comunque avrebbe dovuto includere la somma di € 1.690,00 per il maggior costo sostenuto per l'installazione del tetto a soffietto da parte di terzi.
La cesura è infondata, avendo il Tribunale correttamente motivato la propria decisione facendo riferimento all'effettivo costo di eliminazione dei vizi accertati dal CTU sulla base della precisazione del perito secondo la quale la somma di € 10.000,00 “è idonea a coprire
l'eliminazione delle difettosità, riportando l'allestimento ad una completa regola d'arte e ad uno
stato di decoro”.
Infondata anche la critica riferita al rigetto della domanda di rimborso del maggior costo €
1.690,00 sostenuto per l'installazione del tetto a soffietto da parte di terzi, avendo il Tribunale
esattamente precisato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il ritardo nell'istallazione del tetto era da attribuirsi a fatto del fornitore e non del prestatore d'opera, privo di legittimazione passiva relativamente a tale domanda.
L'appellato non ha proposto appello incidentale con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria per la ritardata consegna dei lavori quantificata in € 7.000,00 e in € 5.000,00 per l'impossibilità di utilizzare il mezzo, per cui sui relativi capi della sentenza si è formato il giudicato. Le spese del grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio e vanno interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe,
disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2208/2022;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Si dà atto che sussistono, a carico di entrambe le parti soccombenti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia)
per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03 aprile 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 01.02.2023
da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Altavilla Vicentina CP_1
(Vi), Via Lago Maggiore n. 60/64, (P.I. , con il proc. dom. Avv. Nicola Lombardi P.IVA_1
(C.F. – PEC: fax C.F._1 Email_1 0444.920792), in Vicenza (Vi), Viale Mercato Nuovo 44/f, per procura allegata alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Missiroli n. 1170 (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Davide Milanesi, in Cesena C.F._2
(FC), Vicolo del Cannone n. 3 (C.F. - tel/fax 0547/612435 pec: C.F._3
) per procura in calce alla comparsa d'appello Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2208/2022 del Tribunale di Vicenza in data 23.12.2022
pronunciata nella causa civile n. 85/2021 R.G., pubblicata il 27.12.2022, notificata il 02.01.2023;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via principale
- Accertato e dichiarato che per effetto dell'accettazione dell'opera da parte del sig. in Pt_1
epoca successiva alle sue contestazioni circa la sussistenza di vizi, risulta liberata da CP_1
ogni responsabilità per eventuali vizi dell'opera, conseguentemente – in parziale riforma della sentenza n. 2208/2022 - dichiararsi che nulla deve a , ex art. 2226 c.c. e CP_1 Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato e dichiarato che la gravata sentenza ha erroneamente rigettato le istanze istruttorie formulate e
CO reiterate da nel giudizio di primo grado, previa rimessione della causa in istruttoria,
ammettersi la prova orale articolata nella memoria ex art. 183 Co. VI n.2 c.p.c. attraverso la formulazione dei capitoli da 1 a 5 e con i testi ivi indicati, così come di seguito riprodotti:
CO
1. Vero che il sig. commissionava a l'esecuzione dei lavori indicati nei disegni di Pt_1
cui al doc. 2 attoreo;
2. Vero che il sig. in data 04.11.2017 ritirava il furgone oggetto di causa, utilizzandolo Pt_1
per raggiungere alcune località montane durante il periodo invernale;
3. Vero che, in accordo con il sig. , il sig. riportava il furgone in COroparte_2 Pt_1
CO oggetto di causa presso la sede di il 19.02.2018 per il completamento di alcuni lavori, tranne il montaggio del tetto a soffietto;
4. Vero che il tetto mod. IM da installarsi sul furgone oggetto di causa avrebbe dovuto essere realizzato sulla base delle indicazioni specifiche e dei disegni tecnici forniti dal sig. ; Pt_1
5. Vero che in data 02.03.2018 il sig. ritirava il furgone per cui è causa presso la sede Pt_1
CO di sottoscrivendo il documento che si rammostra al teste, per poi riportarvelo nel mese di ottobre del 2018 per le pratiche di omologazione del mezzo ed ammettersi altresì la CTU
richiesta nella memoria ex art. 183 Co. VI n.2 c.p.c., nei termini colà indicati, con particolare riferimento al previo accertamento che il rapporto tra le parti in causa è sorto ed è poi proseguito sulla base dei disegni tecnici forniti dal sig. , e alla verifica dell'esecuzione dell'opera Pt_1
alla regola d'arte e alle conseguenze dell'utilizzo che il sig. ha fatto del mezzo in Pt_1
costanza di rapporto d'opera e ancora all'eventuale sussistenza di una diminuzione del valore dell'opera per effetto di vizi od anomalie eventualmente accertati, e conseguentemente
CO dichiararsi che nulla deve a per tutti i motivi di cui in narrativa. Parte_1
In ogni caso: - accertata e dichiarata la sussistenza di una situazione di parziale soccombenza reciproca, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della sentenza oggi impugnata compensarsi le spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento per ATP nella misura e per tutti i motivi indicata in narrativa;
In ogni caso:
con vittoria di spese diritti ed onorari.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
Nel merito ed in via principale:
- Rigettare l'appello interposto dalla in quanto inammissibile e comunque infondato in CP_1
fatto ed in diritto, anche ed eventualmente con diversa motivazione, con conferma integrale della sentenza n. 2208/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 23.12.2022 e depositata/pubblicata in data 27.12.2022
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE svolto da ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 2208/2022 del Tribunale di Vicenza:
- Condannare a corrispondere a , quale costo necessario alla rimozione CP_1 Parte_1
dei vizi, difettosità ed inadempienze contrattuali dell'opera commissionata, la somma di €
18.000,00 oltre IVA, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare al risarcimento del danno patito da a seguito COroparte_3 Parte_1
e come conseguenza dell'inadempimento di a titolo di maggior costo sostenuto per il CP_1
tetto a soffietto e che si quantifica nella somma di € 1.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2208/2022 pronunciata nella causa civile n. 85/2021 R.G. in data 23.12.2022 il
Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con citazione notificata il 21.12.2020 da nei confronti di – nel quale l'attore chiedeva la Parte_1 CP_1
condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 18.000,00, pari ai costi necessari per eliminare i vizi dell'autocarro di sua proprietà H1 mod tg. CP_4 CP_5
CO FF906MN sul quale la società con la quale l'attore in data 16.10.2017 aveva sottoscritto un contratto, avrebbe dovuto eseguire l'allestimento dell'arredo interno e l'impiantistica in parte entro il 04.11.2017 e in parte entro un mese circa dall'arrivo dei sedili e del tetto, previsto per la data del 20.12.2017, e che al ritiro del mezzo, in data 04.11.2017, tali lavori non erano stati eseguiti e quelli eseguiti erano viziati, per cui aveva promosso procedimento di ATP avanti al Tribunale di
Forlì chiedendo l'accertamento della responsabilità di per i vizi dell'opera la condanna CP_1
della stessa al risarcimento del danno per € 18.000,00 o altra diversa somma accertata, oltre al danno da ritardo per € 7.000,00, nel quale si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda o, in subordine, la limitazione del quantum – in parziale accoglimento della domanda condannava la convenuta a corrispondere all'attore la somma di € 10.000,00 oltre IVA e oltre interessi dall'8.01.2021 al saldo e oltre alla rifusione delle spese di lite anche del giudizio di ATP.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e del fascicolo del procedimento di ATP – ha proposto appello
[...]
censurandola per i seguenti motivi: CP_1
1) errato rigetto delle istanze di ammissione di prova orale e dell'istanza di ammissione della CTU
formulata con la memoria istruttoria;
2) errata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti;
3) errata regolamentazione delle spese di lite.
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20.04.2023 chiedendo il Parte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e chiedendo in via incidentale la condanna di a corrispondergli la somma di € 18.000,00 oltre IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal CP_1
dovuto al saldo, per la rimozione dei vizi riscontrati sull'opera commissionata e il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento per il maggior costo sostenuto per il tetto a soffietto, pari a € 1.690,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per l'udienza del 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni depositando note scritte espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 21.12.2020, Parte_1
conveniva la società chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della stessa al CP_1
contratto sottoscritto il 16.10.2017 avente ad oggetto l'allestimento dell'autocarro di sua proprietà
H1 mod Freestyle tg. FF906MN, la condanna al pagamento in suo favore della CP_4
somma di € 18.000,00 per il ripristino delle opere viziate e al risarcimento di tutti i danni per il ritardo nell'adempimento per € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Deduceva di avere sottoscritto in data 16.10.2017 con la società un contratto avente CP_1
ad oggetto l'allestimento dell'autocarro e la sua successiva omologazione ad autocaravan
(camper); che Mes avrebbe dovuto eseguire una prima parte delle opere, consistenti nell'arredo interno e nell'impiantistica, entro il 04.11.2017 e la seconda parte, consistente nella posa di sedili,
del tetto a soffietto, dei pensili e l'omologazione ad autocaravan entro un mese circa dall'arrivo dei sedili e del tetto, previsto per la data del 20.12.2017.
Al ritiro dell'automezzo, in data 04.11.2017, aveva constatato che la batteria servizi non era stata installata e che l'impianto elettrico non era funzionante.
CO Sosteneva che aveva riconosciuto la propria responsabilità in ordine alla sussistenza dei suddetti vizi impegnandosi a provvedere al loro ripristino ed al completamento dei lavori di montaggio dei sedili, del tetto a soffietto, dei tavoli, dei pensili e di quant'altro all'inizio del mese di
CO gennaio 2018; a causa dei ritardi accumulati da l'automezzo era stato riportato presso la stessa in data 19.02.2018 e, nonostante il signor avesse corrisposto l'intero prezzo Pt_1
pattuito, il 02.03.2018 gli era stato restituito ancora privo del tetto a soffietto, la cui consegna era stata prevista per il 20.12.2017.
Dopo un primo utilizzo aveva constatato il mancato funzionamento ad una temperatura di – 6° C
del riscaldatore “webasto” e della batteria servizi, che impediva l'utilizzo di acqua, luce e wc, dei cui costi di riparazione Mes si era fatta carico inviandolo presso COroparte_6
Il 05.04.2018 Mes aveva comunicato la propria decisione di non eseguire il montaggio del tetto a soffietto e di aver già disdetto il relativo ordine, per cui nel mese di giugno 2018 aveva fatto montare il tetto a soffietto da Adami Camping Car s.r.l.
Successivamente erano emersi vizi nell'allestimento e nell'impiantistica, che l'attore aveva contestato con pec del 09.05.2018.
In data 16.10.2018 Mes aveva provveduto all'omologazione del mezzo ad autocaravan con grave ritardo e pretendendo il pagamento del relativo corrispettivo, per cui egli aveva promosso avanti al Tribunale di Forlì procedimento per ATP al fine di accertarne la responsabilità per i vizi riscontrati e per ottenere la sua condanna al risarcimento del danno per € 18.000,00, oltre al danno da ritardo per € 7.000,00.
Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande o, in subordine, la limitazione CP_1
del quantum delle stesse.
Assumeva di essere una società leader in Italia nel settore della costruzione di allestimenti personalizzati per furgoni, essendo specializzata nella loro trasformazione in Camper e che nel mese di settembre 2017 le aveva conferito l'incarico di trasformare in Camper il Parte_1
proprio furgone Vivaro mod. Trafic tg. FF906MN senza la sottoscrizione di alcun contratto;
il documento n. 1 prodotto dall'attore costituiva una “bozza” di conferma d'ordine contenente alcune linee guida per lo svolgimento dell'opera di allestimento, che erano state superate e modificate a seguito delle continue richieste di;
che non era stato pattuito alcun termine Pt_1
ultimo per l'esecuzione dell'opera; che alla fine del mese di ottobre l'allestimento era stato terminato ad eccezione dell'impiantistica, delle panche interne posteriori e del tetto a soffietto;
che in data 04.11.2017 l'attore aveva approvato l'esecuzione delle opere compiute, decidendo di ritirare il mezzo nello stato in cui si trovava, ossia senza le panche e il tetto a soffietto;
che l'assenza delle panche aveva determinato il mancato collegamento dell'impianto elettrico interno,
la cui installazione poteva avvenire solo successivamente a quella delle prime;
che il 19.02.2018
dovevano iniziare le opere di completamento dei lavori e di aver quindi provveduto a completare le opere di impiantistica e ad installare le panche, anche se il tetto non era ancora disponibile;
che la società produttrice del tetto, ossia la ditta IM, aveva fatto presente le difficoltà nella realizzazione del manufatto e il ritardo nella consegna, contestando le necessità specifiche manifestate da , che aveva saldato solo le opere che erano state realizzate. Parte_1
Il 02.03.2018 l'attore aveva ritirato il proprio veicolo sottoscrivendo un foglio di consegna che non era stato contestato e in data 17.10.2018, con l'omologazione del mezzo, aveva Parte_1
sottoscritto un ulteriore documento, riconoscendo la realizzazione a regola d'arte dell'opera.
Sosteneva che la CTU svolta presentava incoerenze e illogicità, che tra le parti era intercorso un contratto di prestazione d'opera e non di appalto e che l'attore aveva accettato l'opera senza riserve.
Concessi i termini 183 VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e con l'acquisizione della CTU svolta in sede di ATP.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito del contratto d'opera, riteneva che l'attore avesse provato parzialmente la fondatezza della propria domanda in quanto dalla CTU era emersa la difettosa realizzazione soltanto di alcune opere e la mancata realizzazione di altre tra quelle commissionate. Il costo necessario per i ripristini era stato stimato dal CTU in € 18.000,00 oltre IVA nell'ipotesi di esecuzione delle opere con una metodologia definita “rigorosa” e in € 10.000,00 nel caso di esecuzione con una metodologia definita “mediata”.
Il Tribunale optava per tale ultimo criterio di computo, ritenendolo maggiormente conforme al reale pregiudizio derivato all'attore, avendo il CTU dichiarato, anche per favorire la conciliazione tra le parti, che tale somma era idonea a coprire l'eliminazione dei vizi riscontrati e a riportare l'allestimento ad una completa regola d'arte e ad uno stato di decoro, poiché nel caso di adesione al conteggio effettuato in base al metodo definito più rigoroso all'attore sarebbe derivato un indebito arricchimento.
Con riferimento al ritardo nella consegna, il CTU ne aveva attribuito la principale causa ai contrasti intercorsi tra le parti, escludendo un deprezzamento commerciale del mezzo a causa del ritardo.
Escludeva inoltre la risarcibilità dei costi per i bolli e assicurazioni e per la differenza di costo del tetto, in quanto imputabili a fatto di un terzo e non della convenuta, in mancanza della prova che l'attore non aveva potuto usufruire del mezzo per la sua attività professionale.
Il Tribunale evidenziava che sebbene l'attore, successivamente alla denuncia dei vizi, si fosse
CO nuovamente rivolto a per l'omologazione del mezzo, secondo gli accordi, e sebbene contestualmente al ritiro effettuato in data 17.10.2018 avesse sottoscritto un verbale nel quale aveva dichiarato che “i lavori eseguiti sono stati visionati e sono conformi a quanto richiesto”,
dalla documentazione in atti poteva escludersi che tale dichiarazione avesse portata liberatoria per la convenuta, e che la richiesta da parte dello stesso di omologazione del veicolo escludesse la sussistenza dei vizi riscontrati.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere respinto l'istanza di ammissione della CTU da lui formulata nella memoria istruttoria sul rilievo che la CTU espletata in sede di ATP presentava gravi anomalie e criticità, profilandosi lacunosa e dubitativa, oltre che contraddittoria, in quanto il CTU, pur avendo accertato i vizi contestati, aveva rilevato che le cause di essi potevano essere individuate nelle complesse dinamiche dei rapporti intercorsi tra le parti.
Il perito redigeva due modelli (cfr. allegati D ed E), il primo dei quali relativo a quella che,
secondo il suo parere, sarebbe stata una corretta dinamica dei rapporti, il secondo invece alla dinamica constatata nella specie, perciò ipotizzando due distinte “metodologie” di quantificazione dei costi di rimozione dei vizi (cfr. pag. 12 perizia).
Tali criticità avrebbero dovuto essere approfondite da parte del Tribunale.
La doglianza è infondata.
Dall'elaborato peritale del 15.11.2019 si ricava che il perito incaricato, nel pieno contraddittorio con l'appellante, che ha preso parte alle operazioni anche in veste di tecnico, e con il CTP
dell'appellata/appellante incidentale, pur avendo rimarcato la litigiosità delle parti –
evidentemente dovuta al duplice ruolo rivestito dall'appellante nel corso delle indagini peritali – ha accertato la presenza di opere non realizzate a regola d'arte e di opere non completate,
specificandole ed elencandole nell'allegato “JK” (cfr. allegati alla CTU).
Pur avendo il CTU evidenziato l'impossibilità di determinare con certezza se taluni vizi fossero presenti fin dall'origine ovvero se fossero attribuibili all'uso del mezzo - essendo all'epoca trascorso oltre un anno dalla consegna - ha limitato tali osservazioni alle rifiniture dei piani ribaltabili posteriori (punto 2.2), ai 2 tavoli rimovibili anteriori (punto 2.3) e al pavimento “gonfiato”
(punto 4).
Il Tribunale ha tuttavia specificato che tali vizi erano stati denunciati e documentati fotograficamente dall'attore già con la pec del 09.05.2018 (cfr. docc. n. 10, 11 e 13 primo grado
CO appellante), mentre aveva provveduto al cambio d'uso da furgone a camper nel mese di ottobre 2018 senza nulla obiettare in merito ai vizi denunciati dall'appellante.
Con l'ordinanza del 10.04.2024 n. 8210 la Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento riguardante il rinnovo delle consulenze tecniche ribadendo che il giudice del merito è chiamato a valutare la necessità di rinnovare una CTU sulla base dell'adeguatezza e della completezza delle analisi già svolte dal consulente tecnico d'ufficio e che non è necessario per il giudice ripetere o rielaborare l'analisi del CTU purché le conclusioni siano chiare e adeguatamente motivate.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia esattamente escluso l'acquisizione di una nuova CTU
evidenziando che “il tempo trascorso non può dare certezza del fatto che lo stato presente del
mezzo corrisponda a quello del tempo dei lavori” (cfr. ordinanza 15.09.2021).
La decisione va confermata anche sotto il profilo dell'esclusione delle prove orali, riproposte dall'appellante nel presente grado, in merito alle quali va osservato che tutti i capitoli dedotti sono riferiti a circostanze irrilevanti a fronte dell'accertamento peritale, la cui acquisizione non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del giudizio neppure nell'ipotesi in cui fosse stato confermato l'utilizzo del mezzo da parte dell'attore, avendo il CTU sottolineato l'impossibilità di stabilire con certezza se alcune situazioni fossero presenti fin dall'origine, oppure se fossero attribuibili all'uso dell'automezzo (cfr. CTU, pag. 17).
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non avere attribuito al verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 17.10.2018 efficacia di accettazione dell'opera da parte dell'appellato/appellante incidentale e di rinuncia da parte dello stesso alle precedenti contestazioni.
Sostiene che dopo la denuncia dei vizi del 09.05.2018 l'odierno appellato/appellante incidentale
CO si era nuovamente rivolto a per l'omologazione del mezzo, secondo gli accordi intercorsi, e che nel ritirarlo in data 17.10.2018 aveva sottoscritto il verbale nel quale aveva dichiarato che “…i
lavori eseguiti sono stati visionati e sono conformi a quanto richiesto” (cfr. doc. 2 primo grado appellato). Avendo il signor , nel periodo tra il 09.05.2018 ed il 17.10.2018, utilizzato Pt_1
l'automezzo in quanto, come aveva dichiarato, era l'unico veicolo di cui disponeva, il Tribunale
avrebbe dovuto ritenere che avesse accettato l'opera dopo averne contestata l'idoneità in epoca successiva alla sua denuncia dei vizi, effettuata con la lettera del 09.05.2018, per cui avrebbe errato nell'escludere che dall'accettazione dell'opera derivasse la liberazione del prestatore d'opera da ogni responsabilità.
La doglianza è infondata avendo il Tribunale, con riferimento alla sottoscrizione da parte dell'appellato/appellante incidentale del modulo di cui al documento n. 1 prodotto dall'appellante,
specificato che lo stesso non riguardava il ritiro del veicolo in data 02.03.2018 ma la riconsegna a
CO in data 08.10.2018 per il cambio d'uso e che il foglio precompilato di cui al documento n. 2
costituiva la dichiarazione con la quale l'appellato/appellante incidentale dava atto che il cambio d'uso era stato eseguito correttamente e ritirava l'automezzo, per cui non poteva intendersi quale dichiarazione liberatoria relativamente alla responsabilità dell'appellante per i vizi precedentemente contestati e dalla stessa non ancora eliminati.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere posto interamente a suo carico le spese di lite e dell'ATP pur avendo qualificato, in base alla sua tesi, il rapporto intercorso tra le parti come contratto di prestazione d'opera e pur avendo ridotto a € 10.000,00 la quantificazione del danno richiesto di € 18.000,00.
La doglianza va rigettata in quanto la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio segue il principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5832/2021) e la consulenza tecnica d'ufficio si è resa necessaria per confermare la sussistenza dei vizi lamentati dall'odierno appellante/appellato incidentale e la fondatezza della domanda dallo stesso svolta nei confronti di senza che possa attribuirsi rilievo, con riferimento al quantum, il criterio di CP_1 computo elaborato dal CTU che ha ridotto l'entità dei costi necessari per le riparazioni.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente posto le spese del primo grado interamente a carico dell'odierna appellante.
L'appellato ha proposto appello incidentale.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto quantificare il danno per l'accertato inadempimento dell'appellante in € 18.000,00 anziché nella minor somma di € 10.000,00 in quanto la seconda opzione, definita dal CTU “metodologia mediata”, era stata delineata dal CTU ai soli fini conciliativi e che comunque avrebbe dovuto includere la somma di € 1.690,00 per il maggior costo sostenuto per l'installazione del tetto a soffietto da parte di terzi.
La cesura è infondata, avendo il Tribunale correttamente motivato la propria decisione facendo riferimento all'effettivo costo di eliminazione dei vizi accertati dal CTU sulla base della precisazione del perito secondo la quale la somma di € 10.000,00 “è idonea a coprire
l'eliminazione delle difettosità, riportando l'allestimento ad una completa regola d'arte e ad uno
stato di decoro”.
Infondata anche la critica riferita al rigetto della domanda di rimborso del maggior costo €
1.690,00 sostenuto per l'installazione del tetto a soffietto da parte di terzi, avendo il Tribunale
esattamente precisato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il ritardo nell'istallazione del tetto era da attribuirsi a fatto del fornitore e non del prestatore d'opera, privo di legittimazione passiva relativamente a tale domanda.
L'appellato non ha proposto appello incidentale con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria per la ritardata consegna dei lavori quantificata in € 7.000,00 e in € 5.000,00 per l'impossibilità di utilizzare il mezzo, per cui sui relativi capi della sentenza si è formato il giudicato. Le spese del grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio e vanno interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe,
disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2208/2022;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Si dà atto che sussistono, a carico di entrambe le parti soccombenti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia)
per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03 aprile 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta