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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa VAna Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5218 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. RA ON presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
RA ON presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio Mugnano di Napoli il 21/10/2008,
1 dallaunione nasceva la figlia ( nata a [...] il [...]) riferendo che tra Per_1
le parti, era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.1047/2018 del 28.02.2017 resa nel procedimento R.g. 5606/2015, alle seguenti condizioni “ …– Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente CP_1
,- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la
[...] Per_1
madre; - disciplina il diritto di visita del padre con la figlia minore nei termini di cui in Parte_1
parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritto, - Pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di CP_1
euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Detta somma sarà Per_1
annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN Parte_1
ed a quelle straordinarie debitamente documentate relative alla figlia minore - dichiara il diritto Per_1
di in qualità di genitore convivente con la figlia minore di percepire CP_1 Per_1
direttamente dal datore di lavoro di gli importi a questo dovuti a titolo di assegno per il Parte_1
nucleo familiare;
- rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento in CP_1
proprio favore a carico del resistente;
- rigetta la domanda della ricorrente avanzata ai CP_1
sensi dell'art. 156 comma IV c.c.; - compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese processuali, e condanna al pagamento dei residui 2/3 delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
liquidati in 4836,00€ come specificato in parte motiva, oltre rimborso spese forfettario al 15% ed oltre
VA e Cap ex lege” chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
2 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso i genitori con Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
- il diritto di visita del padre OT Alfredo con la figlia minore :
"il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore ue pomeriggi a settimana previo accordo con Per_1
la madre dalle ore 16.00alle ore 20.00, nonchè a settimane alterne un intero weekend dal sabato alle
16.00 sino alle ore 19.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno del 24, 25 e 26 dicembre ovvero il
31 dicembre e Capodanno con l'Epifania, nonchè - sempre ad anni alterni- i giorni della vigilia di
Pasqua, di Pasqua e Lunedì in Albis;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio, con prescrizione ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore, e con obbligo per ciascun genitore di rendersi reperibile mediante scambio di recapito telefonico, per qualsiasi comunicazione riguardante la minore nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritto, - Contributo paterno al mantenimento della minore di 350,00€ mensili da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_2
ISTAT, spese straordinarie occorrenti per la minore al 50% ; - Assegni per il nucleo familiare alla sig,ra ” . CP_1
Con memoria del 24.07.2025 le parti precisavano quanto segue ad integrazione e modifica degli accordi : “ Il sig. OT potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Pt_1 Per_1
due pomeriggi a settimana previo accordo con la madre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché a settimane alterne un intero weekend dal sabato alle 16.00 sino alle ore 19.00 delle domenica, ad anni alterni il giorno 24,25 e 26 dicembre ovvero il 31 dicembre e Capodanno con Epifania, nonché- sempre ad anni alterni- i giorni della vigilia di Pasqua, di Pasqua e Lunedì in Albis, nel periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio;
con prescrizione ai coniugi di una positiva collaborazione per un gestione coesa delle genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore e con obbligo per ciascun genitore di rendersi reperibile mediante scambio di recapito telefonico, per qualsiasi comunicazione riguardante la minore;
il sig. corrisponderà Parte_1
a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di 375,00€ a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della figlia minore Detta somma sarà annualmente ed automaticamente Per_1
3 rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalla domanda giudiziale. Il sig, contribuirà nella misura del Parte_1
50% alla spese mediche non coperte dal SSN ed a quelle straordinarie debitamente documentate relative alla figlia minore La sig.ra continuerà a percepire dall' l'intero importo Per_1 CP_1 CP_2
dell'assegno unico universale, previsto per legge in misura uguale per entrambi i genitori pari a 220,00€”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Mugnano di
Napoli il 21/10/2008 (atto n. 25,parte I s., reg. Atti Matrimonio anno 2008 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile);
4 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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