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15 luglio 2022
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25 febbraio 2023
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28 settembre 2024
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Art. 25-bis. (Misure premiali) 1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. ((Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.)) (17)
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . ((Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.)) 6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 4 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate puo' concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo comma 4 del presente articolo, e sottoscritta dall'esperto.
2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. ((Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.)) (17)
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . ((Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.)) 6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 4 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate puo' concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo comma 4 del presente articolo, e sottoscritta dall'esperto.
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Risposta n. 443/2023 OGGETTO: Composizione Negoziata della Crisi – rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare – articolo 25 bis, comma 4, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Tutti gli oneri fiscali dell'impresa in difficoltà che ha intrapreso la via della Composizione negoziata della crisi (Cnc) possono essere suddivisi in rate e sono idonei ai vantaggi delineati dall'articolo 25 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questo vale anche per i debiti derivanti da semplici avvisi dell'Ufficio. In allegato la risposta ad interpello n. 443/2023
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