Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente relatore
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Alessandra Piliego – Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2022, con il numero d'ordine RG
1236 la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Tra: (C.F. in proprio ex art. 86 c.p.c. unitamente RT CodiceFiscale_1
difeso anche dall'avv. Vincenzo GIANNANDREA (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato presso il suo studio sito in Casamassima alla via Rivoli n. 39 appellante avverso la sentenza definitiva n. 1869/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata e depositata il
13.05.2022
e
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Conversano (BA), alla Controparte_1
P.zza XX Settembre, 25, p. iva. , rappresentato e difeso dall'avv. Michele PUGLIESE P.IVA_1
(cod. fisc. ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio lo studio C.F._3
del sottoscritto procuratore sito in , alla Via E. De Amicis, 50; CP_1
(C.F.: – P. IVA: ), con sede legale in Roma al Viale Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
Anna LORUSSO ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso Parte_2
Codic
– Affari in Modugno alla Via De Blasio snc c/o Modugno – 70026 Modugno;
[...] CP_2
appellati
***
All'udienza collegiale dell'1.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 221 e 313 c.p.c. del 2.05.2012, l'avv.
[...]
itava il , in persona del sindaco pro tempore, chiedendo di: RT Controparte_1
1. previa acquisizione del fascicolo della causa riassunta (Giudice di pace di Rutigliano, R.G.
168/C/10) disporre le necessarie cautele per la conservazione del documento, il cui originale si trova allegato al fascicolo trasmesso dal Comune di al Giudice di Pace di CP_1
Rutigliano;
2. accogliere la querela di falso e pronunciare accertamento sulla falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato, dando, anche d'ufficio, le disposizioni di cui all'art. 537
c.p.p.;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. CP_1
L'attore deduceva che
✓ in data 3.02.2010 il gli notificava atto di ingiunzione di pagamento Controparte_1
ex art. 2 R.D. n. 639/1910 chiedendo il pagamento di € 509,87 a titolo di sanzioni amministrative per una contravvenzione al codice stradale.
✓ l'ingiunzione traeva origine dall'accertamento effettuato in data 16.07.2005 della violazione di cui all'art. 146 co.3 c.d.s., a carico di un'autovettura di sua proprietà, notificata a mezzo del servizio postale al proprio domicilio in Casamassima alla Piazza Moro 9/a ed effettuata in data 14.11.2005 a persona sconosciuta che apponeva firma illeggibile. ✓ aveva proposto opposizione ex art. 3 R.D. 639/2010 dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano deducendo la nullità dell'atto di ingiunzione per irregolarità della notificazione.
✓ nel processo di opposizione, si costituiva il rilevando la regolarità Controparte_1
della notifica sulla scorta di una sentenza delle Sezioni Unite del 27/04/2010 che, in un caso analogo a quello del giudizio di opposizione, risolveva in senso positivo la questione della regolarità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale nel caso di atto consegnato all'indirizzo del destinatario e a persona che avesse sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile, ritenendola validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
Il veva, pertanto, proposto querela di falso, sostenendo la sua estraneità alla formazione RT
del documento impugnato e richiedendo CTU con riserva di formare le scritture di comparazione.
Il Giudice di Pace di Rutigliano, ritenuta la rilevanza del documento oggetto di querela di falso, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Bari assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, chiedeva di chiamare in Controparte_1
causa il terzo con richiesta di spostamento della prima udienza e nel merito, Parte_2
chiedeva l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato e in accoglimento della domanda di garanzia, condannare a tenere indenne il Parte_2
di quanto fosse stato eventualmente costretto a corrispondere all'attore in Controparte_1
conseguenza della lite de qua, con vittoria di spese , diritti ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2013 si costituiva Parte_2
impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo di:
-statuire che il verbale di accertamento di cui è causa, era stato regolarmente notificato in data
14.11.2005 al relativo destinatario Avv. , per l'effetto, previa dichiarazione di RT
assenza di responsabilità di in merito ai fatti esposti nell'atto di citazione per Parte_2
querela di falso, dichiarare pienamente valida e legittima la notificazione del verbale di accertamento spedito dal Comune di , ed effettuata a mezzo del servizio postale, all'Avv. CP_1
data 14.11.2005; RT
- rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della deducente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al giudizio di primo grado a carico di chi di giustizia. Il Giudice istruttore, previa decisione di non disporre CTU grafologica, rinviava la causa all'udienza del 25.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva una serie di rinvii per la sostituzione del Giudice Istruttore e all'udienza collegiale del 13.05.2022, veniva riservata per la decisione.
Con sentenza n.1869/2022, pubblicata in data 13.05.2022, il Tribunale di Bari così statuiva:
a) rigetta la querela di falso proposta dall'avv. con riferimento all'avviso di RT
accertamento della raccomandata n. 76076432427-5;
b) dispone, ai sensi dell'art. 226 c.2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p. che la Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale o, in difetto, su copia autentica del documento;
c) condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
d) condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite in favore del RT CP_1
e di che liquida in euro 1.617,50 in favore di ciascuno per
[...] Parte_2
compensi professionali, oltre rimborso for. Delle spese nella misura del 15% CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
e) condanna l'avv. a corrispondere in favore del ed RT Controparte_1
a la somma di euro 150,00 in favore di ciascuno, a titolo di risarcimento Parte_2
del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con atto di citazione del 14.09.2022, l'avv. ha proposto appello avverso la RT
sentenza n. 1869/2022 del Tribunale di Bari, chiedendo:
“in accoglimento della presente impugnazione e in riforma della sentenza appellata, sentir accogliere la querela di falso, conformemente alle conclusioni formulate con l'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari, come trascritte nella narrativa che precede”.
In via istruttoria, l'appellante ha rinnovato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di formare le scritture di comparazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2022 si è costituita in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata con condanna di parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.01.2023 si è costituito il , in Controparte_1
persona del sindaco pro tempore, impugnando e contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, condannare la società al Parte_2
pagamento delle spese di lite;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con sentenza non definitiva in data 19.12.2023 questa Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ha dichiarato ammissibile la querela di falso proposta avverso RT
l'atto di accertamento effettuato in data 16.07.2005 della violazione di cui all'art. 146 co.3 c.d.s..
Pertanto, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo disponendo la CTU grafologica per accertare, sulla base delle scritture di comparazione prodotte in atti, l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di accertamento sopra indicato.
La dott.ssa designata quale CTU per accertare l'autenticità della sottoscrizione del Per_1
destinatario apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76076432427-5 delle
[...]
spedito dal ha concluso affermando che la sottoscrizione deve Pt_2 Controparte_1
ritenersi apocrifa non essendo stata certamente apposta da RT
Tali conclusioni non sono state fatte oggetto di osservazioni critiche da parte delle controparti.
All'udienza del 1°.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Rileva la Corte che con la sentenza non definitiva sono state risolte tutte le questioni preliminari attinenti alla legittimazione delle parti in causa e alla ammissibilità della querela.
La presente decisione verte quindi unicamente sul giudizio di falsità della sottoscrizione, attribuita al apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76076432427-5 delle RT [...]
, spedito dal di . Pt_2 CP_1 CP_1
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha, nella specie, esaminato la firma apposta sull'avviso, e dopo aver esaminato anche le firme in comparazione ed aver fatto eseguire il saggio grafico al all'esito di studi approfonditi, ha affermato che vi sono caratteristiche grafomotorie RT
qualitativamente incompatibili con la firma apposta all'avviso di ricevimento impugnato.
Il CTU ha, quindi, concluso che la firma apposta sull'avviso di ricevimento in verifica non appartiene alla mano di ed è pertanto apocrifa. RT
Sugli esiti della Consulenza non vi sono state specifiche osservazioni da parte degli appellati, che hanno limitato le proprie difese conclusive alle questioni relative alla legittimazione passiva, già oggetto della sentenza non definitiva e quindi non più delibabili e al profilo dell'attribuzione delle spese di lite.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento dev'essere accolta.
Non vi sono tuttavia fondate ragioni per discostarsi dalle regole generali che impongono la ripartizione delle spese secondo i principi della soccombenza.
Le spese del doppio grado del procedimento, pertanto, devono essere poste a carico delle odierne parti appellate, in solido.
I compensi sono calcolati, per il primo giudizio nella stessa misura liquidata dal primo giudice (euro
1.617,50) e per il presente giudizio ai sensi del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile a complessità bassa della causa ed applicazione dei compensi minimi stante la oggettiva semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste, come da decreto di liquidazione emesso in corso di causa, definitivamente a carico delle appellate soccombenti, in solido.
L'accoglimento dell'appello impone la restituzione, da parte delle appellate, in favore di RT
, di quanto, eventualmente, già versato in osservanza della sentenza di primo grado oggetto
[...]
di riforma (onorari, spese e accessori e risarcimento ex art. 96 cpc).
a
La Corte di Appello di Bari non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
con atto di citazione notificato il 14.09.2022 al e alle
[...] Controparte_1 Parte_2
accoglie l'appello
[...]
1) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la falsità della RT
sottoscrizione apposta – sull'avviso di ricevimento relativa alla raccomandata postale n.
76076432427-5 delle spedito dal Comune di e prodotto dal Comune di Parte_2 CP_1 nel giudizio di opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. CP_1
639/1910 ex art. 3 R.D. 639/2010 dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano;
2) visto l'art. 226, comma 2, c.p.c. dispone che, a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza, ove passata in giudicato, a margine del summenzionato atto;
3) ordina la cancellazione del documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dell'originale e redazione di verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che lo stesso non può avere alcun effetto giuridico;
4) condanna il e in solido, al pagamento in favore Controparte_3 Parte_2
dell'attore delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano, per il primo grado in € 1.617,50
e per il presente in € 4.996,00 oltre spese, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate per anticipazione, a carico degli appellati in solido.
6) dispone la restituzione a di quanto eventualmente già versato in favore del RT
Comune di e a titolo di spese e risarcimento. CP_1 Parte_2
Così deciso in Bari il 4.02 .2025
Il Presidente est.
Maria Mitola