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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 670/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2243/2023, emesso in data 16/12/2023 notificato in data
18/12/2023 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1
Vuolo;
OPPONENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Nunziata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2243/2023, emesso in data 16/12/2023 notificato in data 18/12/2023, con cui il
Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di €29.630,32, oltre interessi legali, nonché spese e competenze della procedura monitoria, a fronte di quota sanitaria a carico Parte dell' per ciascun ospite della struttura come da UVI, giuste fatture indicate negli estratti conto allegati al ricorso (nn. 116/2011, 221/2011, 187/2012, 252/2013, 281/2014, 298/14, 329/14,
10/15, 28/15, 41/15 e 57/15).
In particolare, l' deduceva l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; Parte_1
la mancata registrazione delle fatture;
la prescrizione del credito vantato.
1 L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: - in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948 lett.4) c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
(…).», il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta, depositata l'11.04.2024 si costituiva la Controparte_1
la quale instava per il rigetto dell'opposizione. L'opposta rassegnava le seguenti
[...]
conclusioni:
1. in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 2243/2023; 2. emettersi - in subordine - ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di €. 29.630,32; 3. emettersi - in subordine - ordinanza di pagamento delle somme non contestate (pari alla somma lorda non contestata di €. 29.630,32) ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in considerazione della natura di credito;
4. rigettare, nel rito e nel merito, la prodotta opposizione perché improcedibile, tardiva, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque perché sfornita di prova;
5. condannare l'
[...]
, in persona del legale rappr. p.t., - in ogni caso - al pagamento in favore della cooperativa Pt_1 opposta della somma lorda di €. 29.630,32 ovvero a quella ritenuta di giustizia;
6 .in subordine, qualora fosse accolta l'opposizione di parte opponente, condannare l' per Parte_1 ingiustificato arricchimento per la somma lorda di €. 29.630,32 ovvero a quella ritenuta di giustizia oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora e sino al soddisfo;
7. condannare l' , Parte_1 in persona del legale rappr. p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver dato causa temerariamente, in mala fede ovvero con colpa grave;
8. condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle Parte_1
spese, compenso professionale, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art.
14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Con provvedimento del 13.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2 Ciò posto, va poi osservato che l'opposta, che in forma di cooperativa sociale gestisce servizi residenziali e semi-residenziali per minori a rischio, diversamente abili e per la salute mentale e pone in essere interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi, ha dimostrato,
Parte mediante la documentazione versata in atti e che di seguito si riassume, che l' ha formulato richieste di accoglienza degli aventi bisogno indicati in atti presso le strutture gestite dalla opposta: Parte
- con decreto n. 78 del 02.03.2011 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_1 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
- con verbale UVI n. 76 del 28.09.2011 veniva stabilito che la sig.ra doveva Parte_2 essere collocata presso una struttura dell'opposta; quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
- con determina dirigenziale n. 14 del 26.03.2013 e n. 32 del 26.03.2013 veniva stabilito il collocamento di presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, Persona_2 veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 139 del 03.12.2013 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_3 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 312 del 25.06.2014 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_4 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 519 del 22.12.2015 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_5 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti: Parte
- con UVI n. 186 del 26.02.2014 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_4
collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
3 Parte
- con UVI n. 30 del 25.03.2015 l' stabiliva che il Sig. doveva essere collocato Persona_1 presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti
Part In adempimento delle richieste dell' e, quindi, dell'obbligazioni assunte, la cooperativa ha provveduto a collocare gli ospiti e, successivamente, ad emettere le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato di aver ricevuto il servizio da parte dell'opposta nel rispetto della normativa regionale in materia, effettuando però solo pagamenti parziali per ogni singolo ospite, come documentato in atti.
Quanto al mancato invio e registrazione delle fatture, l'opposta ha depositato le seguenti missive, da cui si desume anche l'interruzione della prescrizione, che nel caso di specie è decennale:
- missiva protocollata n. 3401 il 29.07.2011 veniva richiesto il pagamento delle fatture relative al periodo di giugno 2011, nn.: 113, 114, 115, 116;
- raccomandata a.r. del 11.01.2012 veniva richiesto il pagamento delle fatture n. 219, n. 220 e
221 del 2011 ad essa allegate;
- raccomanda a.r. del 02.08.2012 veniva richiesto il pagamento dell'allegata fattura n. 131 dell'anno 2012 [cfr. all. 16];
- raccomandata a.r. del 14.09.2012 veniva inviata nota di credito n187/2012 a storno parziale della ft n131 del 02/08/2012;
- con raccomanda a.r. del 07.10.2013 veniva richiesto il pagamento delle fatture nn. 252 e 281 dell'anno 2013 ad essa allegate;
- pec del 19.01.2015 venivano richieste il pagamento delle fatture relative a per gli Persona_4
anni 2014;
- missiva protocollata n. 47747 il 21.02.2018 veniva richiesto il pagamento delle fatture relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- missiva protocollata n. 37626 il 10.02.2020 venivano richieste il pagamento delle fatture relative agli anni 2015; Parte
- pec del 11.10.2021 si chiedeva all' di pagare la somma complessiva di €. 52.756,76.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del DM. n. 55/14 come integrato dal DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
4
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ni persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando nel proc. n. 670/24 RG., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate nella somma di €2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco Nunziata.
Salerno, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 670/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2243/2023, emesso in data 16/12/2023 notificato in data
18/12/2023 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1
Vuolo;
OPPONENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Nunziata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2243/2023, emesso in data 16/12/2023 notificato in data 18/12/2023, con cui il
Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di €29.630,32, oltre interessi legali, nonché spese e competenze della procedura monitoria, a fronte di quota sanitaria a carico Parte dell' per ciascun ospite della struttura come da UVI, giuste fatture indicate negli estratti conto allegati al ricorso (nn. 116/2011, 221/2011, 187/2012, 252/2013, 281/2014, 298/14, 329/14,
10/15, 28/15, 41/15 e 57/15).
In particolare, l' deduceva l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; Parte_1
la mancata registrazione delle fatture;
la prescrizione del credito vantato.
1 L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: - in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948 lett.4) c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
(…).», il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta, depositata l'11.04.2024 si costituiva la Controparte_1
la quale instava per il rigetto dell'opposizione. L'opposta rassegnava le seguenti
[...]
conclusioni:
1. in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 2243/2023; 2. emettersi - in subordine - ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di €. 29.630,32; 3. emettersi - in subordine - ordinanza di pagamento delle somme non contestate (pari alla somma lorda non contestata di €. 29.630,32) ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in considerazione della natura di credito;
4. rigettare, nel rito e nel merito, la prodotta opposizione perché improcedibile, tardiva, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque perché sfornita di prova;
5. condannare l'
[...]
, in persona del legale rappr. p.t., - in ogni caso - al pagamento in favore della cooperativa Pt_1 opposta della somma lorda di €. 29.630,32 ovvero a quella ritenuta di giustizia;
6 .in subordine, qualora fosse accolta l'opposizione di parte opponente, condannare l' per Parte_1 ingiustificato arricchimento per la somma lorda di €. 29.630,32 ovvero a quella ritenuta di giustizia oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora e sino al soddisfo;
7. condannare l' , Parte_1 in persona del legale rappr. p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver dato causa temerariamente, in mala fede ovvero con colpa grave;
8. condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle Parte_1
spese, compenso professionale, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art.
14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Con provvedimento del 13.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2 Ciò posto, va poi osservato che l'opposta, che in forma di cooperativa sociale gestisce servizi residenziali e semi-residenziali per minori a rischio, diversamente abili e per la salute mentale e pone in essere interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi, ha dimostrato,
Parte mediante la documentazione versata in atti e che di seguito si riassume, che l' ha formulato richieste di accoglienza degli aventi bisogno indicati in atti presso le strutture gestite dalla opposta: Parte
- con decreto n. 78 del 02.03.2011 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_1 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
- con verbale UVI n. 76 del 28.09.2011 veniva stabilito che la sig.ra doveva Parte_2 essere collocata presso una struttura dell'opposta; quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
- con determina dirigenziale n. 14 del 26.03.2013 e n. 32 del 26.03.2013 veniva stabilito il collocamento di presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, Persona_2 veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 139 del 03.12.2013 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_3 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 312 del 25.06.2014 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_4 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
Parte
- con UVI n. 519 del 22.12.2015 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_5 collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti: Parte
- con UVI n. 186 del 26.02.2014 l' stabiliva che il Sig. doveva essere Persona_4
collocato presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti;
3 Parte
- con UVI n. 30 del 25.03.2015 l' stabiliva che il Sig. doveva essere collocato Persona_1 presso la struttura Escargot gestita dall'odierna opposta;
quindi, veniva stabilito l'importo, la natura e il luogo della prestazione nonché la durata dell'ospitalità con contestuale sottoscrizione di tutte le parti
Part In adempimento delle richieste dell' e, quindi, dell'obbligazioni assunte, la cooperativa ha provveduto a collocare gli ospiti e, successivamente, ad emettere le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato di aver ricevuto il servizio da parte dell'opposta nel rispetto della normativa regionale in materia, effettuando però solo pagamenti parziali per ogni singolo ospite, come documentato in atti.
Quanto al mancato invio e registrazione delle fatture, l'opposta ha depositato le seguenti missive, da cui si desume anche l'interruzione della prescrizione, che nel caso di specie è decennale:
- missiva protocollata n. 3401 il 29.07.2011 veniva richiesto il pagamento delle fatture relative al periodo di giugno 2011, nn.: 113, 114, 115, 116;
- raccomandata a.r. del 11.01.2012 veniva richiesto il pagamento delle fatture n. 219, n. 220 e
221 del 2011 ad essa allegate;
- raccomanda a.r. del 02.08.2012 veniva richiesto il pagamento dell'allegata fattura n. 131 dell'anno 2012 [cfr. all. 16];
- raccomandata a.r. del 14.09.2012 veniva inviata nota di credito n187/2012 a storno parziale della ft n131 del 02/08/2012;
- con raccomanda a.r. del 07.10.2013 veniva richiesto il pagamento delle fatture nn. 252 e 281 dell'anno 2013 ad essa allegate;
- pec del 19.01.2015 venivano richieste il pagamento delle fatture relative a per gli Persona_4
anni 2014;
- missiva protocollata n. 47747 il 21.02.2018 veniva richiesto il pagamento delle fatture relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- missiva protocollata n. 37626 il 10.02.2020 venivano richieste il pagamento delle fatture relative agli anni 2015; Parte
- pec del 11.10.2021 si chiedeva all' di pagare la somma complessiva di €. 52.756,76.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del DM. n. 55/14 come integrato dal DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
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PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ni persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando nel proc. n. 670/24 RG., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate nella somma di €2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianfranco Nunziata.
Salerno, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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