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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10316/2022 R.G. avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Capasso, Parte_1 Parte_2 presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via Salvo d'Acquisto n. 117
ATTORI
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Nerone Controparte_1
e Domenico Pignetti, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla piazza Municipio
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in riassunzione, dopo aver adito il giudice amministrativo, ritualmente notificato, gli attori citavano in giudizio l'odierna parte convenuta, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordinanza n. 134 del 22.9.2015, con la quale il ordinava loro di rilasciare Controparte_1 libera da persone e/o cose l'area sita in Aversa, alla via Giuseppe del Lieto, identificata al foglio 3 part. 5013, trattandosi di bene del patrimonio disponibile, in relazione al quale la Pubblica
Amministrazione non può esercitare la c.d. autotutela esecutiva;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Il in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea, e ne chiedeva il rigetto, e spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva ordinarsi agli attori il rilascio del bene;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 9.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, va osservato che la Pubblica Amministrazione può esercitare i poteri autoritativi di
“autotutela cd. esecutiva”, ex art. 823 2co c.c., quale esplicazione della sua potestà pubblicistica, soltanto al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, con devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo, e non anche con riguardo ai beni del patrimonio disponibile, dovendo viceversa considerarsi, in quest'ultimo caso, la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SSUU n. 24563/2010; Cass. SSUU 15155/2015).
In tale ambito l'amministrazione agisce, pertanto, iure privatorum, cioè al di fuori dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuibile ex art. 823 c.c. esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili), non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso al rilascio del bene.
Affinché un bene possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, ai sensi dell'art. 826 3co c.c., si richiede la compresenza del doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto del requisito oggettivo, un bene, pur di sicura formale appartenenza allo Stato, alla Provincia o al
Comune, non acquista natura di bene patrimoniale indisponibile;
risulta insufficiente, ai fini di tale destinazione, un mero progetto di utilizzazione, benché espresso in un atto amministrativo, occorrendo, invece, che lo stesso sia seguito da opere di trasformazione ovvero che, comunque, superando l'elemento meramente intenzionale, diano effettività alla destinazione (cfr. Cass. SSUU
n. 24563/2010; Cass. SSUU n. 6019/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie difetta il requisito oggettivo, in quanto il non Controparte_1 ha fornito alcuna prova dell'effettiva destinazione del bene per cui è causa ad un pubblico servizio;
d'altronde negli stessi termini si è già pronunciato il giudice amministrativo, originariamente adito, che ha declinato la propria giurisdizione, evidenziando proprio la mancanza del requisito oggettivo,
“dal momento che la destinazione a standard non è stata mai attuata e il bene è rimasto continuativamente nella disponibilità privata, senza mai essere impiegato per il soddisfacimento di interessi collettivi” (cfr. sentenza in atti). Controparte_2
Per cui, trattandosi di bene del patrimonio disponibile, l'ente comunale non poteva esercitare i poteri autoritativi di autotutela esecutiva, ma avrebbe dovuto ricorrere agli ordinari strumenti a tutela della proprietà e/o del possesso. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, nella parte in cui viene ordinato agli attori il rilascio del bene, deve ritenersi emessa in carenza assoluta di potere e qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall' art. 21 septies l. n. 241 del 1990.
La domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, che presuppone un accertamento di merito relativo al riconoscimento di un diritto reale, va dichiarata inammissibile, in quanto non pertinente rispetto all'oggetto della domanda principale, che è stata originariamente proposta dinanzi al giudice amministrativo e che riguarda esclusivamente i vizi formali dell'atto impugnato.
Il processo, infatti, che a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9312/2022).
Si condividono le osservazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, che comporterebbe l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, non si configura come identità della
“causa petendi” (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti.
A tal riguardo va infatti evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i denunciati vizi dell'ordinanza impugnata, dovendo viceversa la questione relativa alla proprietà del bene per cui è causa essere risolta in un autonomo e separato giudizio.
Le spese di lite, atteso il carattere controverso nella giurisprudenza civile e amministrativa della questione trattata e considerato, come detto, che le questioni relative alla proprietà del bene dovranno essere esaminate in un separato giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza n. 134 del 22.9.2015 emessa dal nella parte in cui viene ordinato agli attori il rilascio del bene per cui è Controparte_1
causa;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 16.1.2025. Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10316/2022 R.G. avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Capasso, Parte_1 Parte_2 presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via Salvo d'Acquisto n. 117
ATTORI
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Nerone Controparte_1
e Domenico Pignetti, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla piazza Municipio
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in riassunzione, dopo aver adito il giudice amministrativo, ritualmente notificato, gli attori citavano in giudizio l'odierna parte convenuta, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordinanza n. 134 del 22.9.2015, con la quale il ordinava loro di rilasciare Controparte_1 libera da persone e/o cose l'area sita in Aversa, alla via Giuseppe del Lieto, identificata al foglio 3 part. 5013, trattandosi di bene del patrimonio disponibile, in relazione al quale la Pubblica
Amministrazione non può esercitare la c.d. autotutela esecutiva;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Il in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea, e ne chiedeva il rigetto, e spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva ordinarsi agli attori il rilascio del bene;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 9.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, va osservato che la Pubblica Amministrazione può esercitare i poteri autoritativi di
“autotutela cd. esecutiva”, ex art. 823 2co c.c., quale esplicazione della sua potestà pubblicistica, soltanto al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, con devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo, e non anche con riguardo ai beni del patrimonio disponibile, dovendo viceversa considerarsi, in quest'ultimo caso, la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SSUU n. 24563/2010; Cass. SSUU 15155/2015).
In tale ambito l'amministrazione agisce, pertanto, iure privatorum, cioè al di fuori dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuibile ex art. 823 c.c. esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili), non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso al rilascio del bene.
Affinché un bene possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, ai sensi dell'art. 826 3co c.c., si richiede la compresenza del doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto del requisito oggettivo, un bene, pur di sicura formale appartenenza allo Stato, alla Provincia o al
Comune, non acquista natura di bene patrimoniale indisponibile;
risulta insufficiente, ai fini di tale destinazione, un mero progetto di utilizzazione, benché espresso in un atto amministrativo, occorrendo, invece, che lo stesso sia seguito da opere di trasformazione ovvero che, comunque, superando l'elemento meramente intenzionale, diano effettività alla destinazione (cfr. Cass. SSUU
n. 24563/2010; Cass. SSUU n. 6019/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie difetta il requisito oggettivo, in quanto il non Controparte_1 ha fornito alcuna prova dell'effettiva destinazione del bene per cui è causa ad un pubblico servizio;
d'altronde negli stessi termini si è già pronunciato il giudice amministrativo, originariamente adito, che ha declinato la propria giurisdizione, evidenziando proprio la mancanza del requisito oggettivo,
“dal momento che la destinazione a standard non è stata mai attuata e il bene è rimasto continuativamente nella disponibilità privata, senza mai essere impiegato per il soddisfacimento di interessi collettivi” (cfr. sentenza in atti). Controparte_2
Per cui, trattandosi di bene del patrimonio disponibile, l'ente comunale non poteva esercitare i poteri autoritativi di autotutela esecutiva, ma avrebbe dovuto ricorrere agli ordinari strumenti a tutela della proprietà e/o del possesso. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, nella parte in cui viene ordinato agli attori il rilascio del bene, deve ritenersi emessa in carenza assoluta di potere e qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall' art. 21 septies l. n. 241 del 1990.
La domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, che presuppone un accertamento di merito relativo al riconoscimento di un diritto reale, va dichiarata inammissibile, in quanto non pertinente rispetto all'oggetto della domanda principale, che è stata originariamente proposta dinanzi al giudice amministrativo e che riguarda esclusivamente i vizi formali dell'atto impugnato.
Il processo, infatti, che a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9312/2022).
Si condividono le osservazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, che comporterebbe l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, non si configura come identità della
“causa petendi” (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti.
A tal riguardo va infatti evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i denunciati vizi dell'ordinanza impugnata, dovendo viceversa la questione relativa alla proprietà del bene per cui è causa essere risolta in un autonomo e separato giudizio.
Le spese di lite, atteso il carattere controverso nella giurisprudenza civile e amministrativa della questione trattata e considerato, come detto, che le questioni relative alla proprietà del bene dovranno essere esaminate in un separato giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza n. 134 del 22.9.2015 emessa dal nella parte in cui viene ordinato agli attori il rilascio del bene per cui è Controparte_1
causa;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 16.1.2025. Il giudice
Fulvio Mastro